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dall’art. 318 bis

potrà segnalare alla Procura l’opportunità di una specifica valutazione da parte degli organi competenti circa il prodursi di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno.

2.1.6 Obbligatorietà dell’applicazione della procedura estintiva in presenza dei presupposti richiesti dall’art. 318 bis

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La problematica del carattere obbligatorio o meno dell’applicazione della procedura estintiva delle contravvenzioni in presenza dei presupposti necessari era già emersa con riferimento all’analoga procedura disciplinata dal D.lgs. n. 758/1994 per la quale si sono delineati nel tempo due filoni di lettura che ancora oggi non hanno trovano una composizione definitiva (v. recenti contrarie pronunce della Corte di Cassazione, III Sezione Penale 17 febbraio 2017 n. 7678 e 22 febbraio 2017 n. 8706). Per il tenore letterale delle disposizioni della Parte VI-bis del D.lgs. 152/06 la problematica si ripropone nei medesimi termini anche nel settore ambientale. Per una parte della giurisprudenza maturata in materia di sicurezza sul lavoro, le disposizioni in oggetto, laddove utilizzano l’espressione “la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione”, farebbero ritenere le prescrizioni un atto dovuto, senza alcuna possibilità di scelta da parte dell’organo accertatore. Tale lettura risponderebbe anche ai principi di imparzialità e legalità dei pubblici poteri. Tuttavia, le sentenze che hanno sostenuto l’obbligatorietà dell’applicazione della procedura in presenza dei presupposti hanno anche riconosciuto all’attivazione della medesima la natura di condizione di procedibilità dell’azione penale. Tant’è che se l’organo accertatore, per semplice omissione o per erronea valutazione circa i presupposti non applicasse la procedura, l’azione penale risulterebbe improcedibile. In generale, questo orientamento giurisprudenziale afferma anche l’assenza di poteri di direzione del Pubblico Ministero sullo svolgimento della procedura in considerazione del fatto che nessuna disposizione in tal senso è contenuta nelle norme che disciplinano la procedura estintiva. 24 Un’altra parte della giurisprudenza (che si è sviluppata in tempi più recenti) ha affermato invece tesi opposte, muovendo dalle casistiche in cui non vi è niente da regolarizzare perché il reato è istantaneo o perché la regolarizzazione è già spontaneamente avvenuta (casistiche poi consolidate a livello normativo nel settore della sicurezza del lavoro). Queste pronunce e quelle che sono seguite nel tempo hanno affermato la non obbligatorietà delle prescrizioni di regolarizzazione e in parallelo il principio secondo cui la formale assenza dell’attivazione della procedura estintiva non può condizionare l’esercizio dell’azione penale.

Contemporaneamente, le sentenze appartenenti a questo secondo orientamento giurisprudenziale hanno sottolineato più ampi poteri del Pubblico Ministero nell’ambito della procedura, affermandone anche il potere di direzione. In particolare, nella recente pronuncia della Cassazione Penale, III Sezione n. 7678/2017, si afferma che un’articolata lettura della disciplina estintiva maggiormente corrispondente ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma che tenga conto di tutti i possibili sviluppi della procedura di prescrizione ne fa prospettare un’applicazione pratica che garantisca al trasgressore una più ampia possibilità di beneficiare della procedura, assicurando nel contempo una più rapida definizione dei procedimenti penali. Mentre una diversa soluzione potrebbe condurre alla definizione del processo mediante dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale senza alcuna possibilità di verifica delle ragioni che l’hanno determinata.

Tale orientamento è stato da ultimo ripreso dalla Cassazione Penale, III Sez. n. 38787 del 22.08.2018 anche con riferimento alla procedura estintiva di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06, per la quale riconferma che “la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l’esercizio dell’azione penale nei casi in cui, legittimamente, l’organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l’imputato può comunque richiedere di essere

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