Il contratto
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A cosa serve questa collana In seguito alle liberalizzazioni introdotte dall’Unione europea, abbiamo acquisito il diritto di scegliere liberamente il fornitore di gas, dal 2003, e quello dell’energia elettrica, dal 2007. Si tratta di un’opportunità senza precedenti che può essere colta al meglio solo se disponiamo di tutte le informazioni necessarie per individuare l’opzione più congeniale alle nostre esigenze, se siamo informati sui nostri diritti e se non ci lasciamo intimorire dalla lettura di bollette e contratti. Vuoi saperne di più sul mercato libero, su come scegliere tra le diverse tariffe proposte, sui tuoi diritti di consumatore di energia, sul modo più semplice per monitorare i tuoi consumi e gestirli in maniera efficiente? In questa collana di 5 guide troverai risposta alle tue domande.
Fanno parte della collana realizzata da Cittadinanzattiva: Il nuovo mercato dell’energia per conoscere le novità introdotte dalle liberalizzazioni e i soggetti del mondo dell’energia Il contratto
per saperne di più prima, durante e dopo la firma
Leggere la bolletta
per conoscere termini tecnici, sigle e cifre proprie del settore energetico
Il risparmio energetico
per diventare un consumatore efficiente di energia
Gli strumenti di tutela
per far valere i tuoi diritti
Ciascuna guida è articolata in tre parti, al termine delle quali troverai una serie di consigli utili (“Buono a sapersi in caso di…”), un glossario, che spiega i termini tecnici sottolineati nel testo, e i principali riferimenti normativi.
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Indice PARTE I
Prima di stipulare il contratto: informazioni preliminari 1. Come orientarsi nella scelta di fornitura di energia elettrica e del gas 2. Tutto quello che devi sapere prima di firmare il contratto 3. La scheda di confrontabilitĂ punto per punto
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PARTE II
Al momento della firma: il contenuto del contratto 4. Come è fatto un contratto di fornitura 5. Contratto regolato e contratto libero
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PARTE III
Dopo la firma: i diritti del consumatore e le modifiche contrattuali 6. Il diritto di ripensamento e il diritto di recesso 7. Le modifiche contrattuali apportate dal venditore o richieste dal consumatore
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Buono a sapersi in caso di‌
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Glossario
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Riferimenti normativi
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Prima di stipulare il contratto: informazioni preliminari Le società di vendita di energia elettrica e del gas sono tenute a rispettare precisi obblighi informativi nei confronti del cliente ancor prima della sottoscrizione del contratto. Solo un consumatore consapevole dei propri diritti, già al momento della ricerca dell’offerta commerciale, potrà scegliere in maniera oculata e non rischiare di firmare un contratto poco soddisfacente
1. Come orientarsi nella scelta della fornitura di energia elettrica e del gas A seguito della liberalizzazione del settore dell’energia, il consumatore può scegliere liberamente il fornitore, sia per l’energia elettrica che per il gas. Per aderire ad una nuova offerta, ritenuta più allettante e più confacente alle proprie esigenze, è sufficiente stipulare il nuovo contratto con il fornitore prescelto: sarà quest’ultimo a comunicare il recesso al venditore precedente e a predisporre quanto necessario per l’avvio della nuova fornitura. È importante ricordare che il
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cambio di fornitore non implica nessun intervento sugli impianti e sui contatori, ma riguarda solo la gestione commerciale e amministrativa della fornitura. È possibile, inoltre, scegliere lo stesso fornitore sia per l’energia elettrica che per il gas. Molti operatori, infatti, propongono dei contratti dual fuel, ossia di fornitura congiunta. Anche in questo caso valgono le regole a tutela del cliente su trasparenza, scelta del contratto, cambio di venditore, diritto di ripensamento e devono inoltre essere specificati i vincoli e le conseguenze previsti nel caso si decidesse di interrompere una sola delle due forniture.
Ricorda! Prima di firmare un nuovo contratto è opportuno valutare le diverse offerte presenti sul mercato, confrontandole con il proprio profilo di consumatore di energia. Si consiglia, a tale scopo, di controllare in bolletta i consumi degli ultimi mesi o anni (in chilowattora, per l’energia elettrica; in standard metri cubi, per il gas) al fine di individuare le proprie specifiche necessità e poter stimare le eventuali convenienze economiche derivanti dall’una o dall’altra offerta commerciale.
Per fornire aiuto e orientamento ai consumatori, a seguito del proliferare delle offerte di fornitura elettrica e del gas, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha creato uno strumento ad hoc: il Trova offerte. Per utilizzare questo strumento, disponibile sul sito www.autorita.energia.it, basta inserire il CAP del proprio comune, il consumo annuo (facilmente reperibile dalle precedenti bollette) e selezionare il tipo di offerta alla quale si è interessati. Le offerte messe a confronto sono quelle delle imprese che hanno aderito volontariamente al Trova offerte. A garanzia dei consumatori, l’AEEG ha stabilito dei criteri per poter aderire: le imprese venditrici di energia elettrica devono essere iscritte a un elenco di fornitori di energia, per accedere al quale sono previsti dei precisi requisiti di affidabilità, verificati dall’Autorità; le imprese venditrici di gas, invece, devono essere autorizzate a svolgere l’attività di vendita dal Ministero dello Sviluppo Economico. Dopo l’iscrizione al Trova offerte, ciascun esercente può inserire le proprie offerte autonomamente e sotto la propria responsabilità, fermo restando la facoltà dell’Autorità di controllare e verificare quanto inserito, e di adottare provvedimenti a tutela dei consumatori nel caso in cui vengano riscontrate delle anomalie o presentati dei reclami. Si tenga conto che l’iscrizione delle aziende al Trova offerte non è obbligatoria e quindi sul mercato potrebbero esserci proposte di altre imprese, non individuabili con questo strumento. Esistono anche altri strumenti di comparazione delle diverse offerte commerciali di aiuto al consumatore nell’individuare le tariffe più adeguate alle proprie esigenze di consumo. Alcuni dei siti che offrono gratuitamente il servizio di comparazione e aiutano nella scelta sono sostariffe. it, supermoney.eu ed energiachiara.it. Questi motori di ricerca, dopo l’inserimento di alcune informazioni semplici e facili da reperire in bolletta, propongono una panoramica di svariate
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offerte per la fornitura di energia elettrica, gas e dual fuel. Dopo aver individuato l’offerta più congeniale alle proprie esigenze di consumo, un ulteriore aiuto nella scelta è fornito al consumatore dalla scheda confronto prezzi, che l’operatore è tenuto a presentare, insieme ad altri documenti informativi, al momento della proposta di adesione al nuovo contratto. Questo “schema di sintesi” evidenzia la spesa annua presunta per diversi ipotetici livelli di consumi, considerando i prezzi dell’energia e/o del gas applicati al momento della proposta. Per ognuno di questi livelli viene indicato il possibile risparmio o la maggiore spesa, mediante un confronto diretto dell’offerta proposta con le condizioni di maggior tutela applicate dall’Autorità. Si ricorda che cambiare fornitore non implica costi aggiuntivi, salvo quelli eventuali previsti per la sottoscrizione di un nuovo contratto, come bollo, deposito cauzionale o altra garanzia.
2. Tutte quello che devi sapere prima di firmare il contratto Con il proliferare delle società di vendita e delle offerte commerciali, sempre più spesso capita di ricevere allettanti proposte contrattuali, specialmente da nuovi esercenti e in luoghi e con mezzi diversi (per strada, tramite telefono, posta, internet, ecc.). In questi casi è bene fare attenzione al modo in cui le offerte vengono presentate e pretendere il rispetto di quanto previsto a tutela del consumatore nell’apposito “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali”, emanato dall’AEEG. In particolare, è bene sapere che quando si viene contattati per una nuova proposta contrattuale, l’operatore deve sempre: - identificarsi, fornendo anche i recapiti della società di vendita per cui lavora; - precisare al cliente che la finalità del contatto è la proposta di una nuova offerta commerciale, prima di chiedergli qualunque altro dato o documento circa la sua attuale fornitura; - non diffondere notizie false circa gli ipotetici effetti derivanti dalla mancata accettazione dell’offerta, agendo a discapito dei concorrenti.
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In occasione della proposta di un nuovo contratto di fornitura, e comunque sempre prima della sua conclusione, il consumatore ha diritto di ricevere specifiche informazioni riguardo: - l’identità dell’esercente la vendita e un suo recapito; - le eventuali condizioni che limitano la possibilità di accedere all’offerta; - i principali contenuti del contratto, ad esempio: le condizioni economiche di fornitura; le modalità di utilizzo dei dati di lettura ai fini della fatturazione e, nel caso del gas, le modalità di informazione circa un’eventuale mancata lettura; la periodicità di emissione delle fatture; la modalità e i termini per il pagamento delle bollette; le conseguenze comportate dal ritardo dei pagamenti; - le modalità e i tempi per l’avvio dell’esecuzione del contratto di fornitura; - la durata della validità dell’offerta e le modalità di adesione; - la durata del contratto; - le modalità e i tempi per l’esercizio del diritto di ripensamento e di recesso, nonché le informazioni sulla gestione dei reclami e sui diritti dei consumatori; - la nota informativa sugli obblighi dei venditori, così come previsto dal Codice di condotta commerciale; - la scheda di confrontabilità della spesa. Inoltre, l’operatore deve informare il cliente finale degli effetti del passaggio al mercato libero, nel caso in cui sia servito in maggior tutela (per l’energia elettrica) o in servizio di tutela (per il gas) e, se viene proposto un contratto di fornitura congiunta (dual fuel), deve specificare gli eventuali vincoli circa le modalità di erogazione delle prestazioni connesse alla fornitura.
Attenzione! Nel caso in cui il contratto venga proposto a distanza (ad esempio tramite telefono o via internet), il venditore ha l’obbligo di indicare al cliente le modalità attraverso le quali ottenere in forma scritta tutte le informazioni cui ha diritto (identità dell’esercente la vendita, condizioni limitative dell’offerta, principali contenuti del contratto, la durata della validità dell’offerta, durata del contratto, diritto di ripensamento e di recesso, ecc.) nonché la scheda di confrontabilità della spesa. Nel caso in cui si aderisca a un’offerta direttamente sulla base delle informazioni fornite dall’operatore, l’azienda deve in ogni modo inviare al cliente, entro 10 giorni, una copia integrale del contratto, la nota informativa e la scheda di confrontabilità.
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3. La scheda di confrontabilità punto per punto Al momento della proposta di una nuova offerta commerciale, il venditore deve fornire al consumatore la scheda di confrontabilità. Si tratta di un utilissimo strumento che consente di valutare la convenienza economica di quanto proposto dall’esercente. Questo documento deve essere compilato dall’azienda fornitrice con tutte le informazioni inerenti all’offerta proposta al cliente, utilizzando caratteri leggibili e chiari e riportando la data di presentazione dell’offerta, nonché il termine di validità. Di seguito si offre una sintesi delle informazioni che non possono mancare nella scheda di confrontabilità. Stima della spesa annua escluse le imposte. Nel caso di un contratto di fornitura di gas, questa sezione della scheda offre al cliente una stima di quanto spenderebbe in un anno, aderendo all’offerta proposta, per ciascun livello di consumo previsto (colonna A), fornendo anche un confronto sui costi eventualmente connessi allo stesso servizio erogato in condizioni di tutela (colonna B), e indicando l’eventuale risparmio, preceduto dal segno algebrico (-), sia in valori assoluti (colonna C) sia in percentuale (colonna D). Se la stima della spesa annua connessa all’applicazione dell’offerta proposta risulta superiore rispetto a quella derivante dall’applicazione delle condizioni economiche stabilite dall’Autorità, la variazione indicata nelle colonne C e D dovrà essere preceduta dal segno (+). Nel caso dell’energia elettrica, verrà indicata una stima di quanto si spenderebbe in un anno con l’adesione all’offerta (colonna A) e la stima della spesa complessiva per lo stesso servizio fornito in condizioni di maggior tutela, quindi secondo le tariffe stabilite dall’Autorità (colonna B). Il riquadro dovrà prendere in considerazione diversi profili di consumo del cliente finale (profilo tipo, profilo spostato su fasce non di punta, profilo spostato sulla fascia di punta). Nel caso di fornitura congiunta (dual fuel) la scheda prevede un riquadro per la spesa relativa alla sola parte gas e un altro relativo alla sola parte elettrica, entrambi da compilare in confor-
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mità a quanto previsto nei casi di fornitura disgiunta. Il terzo riquadro, invece, descrive la spesa complessiva relativa alla fornitura congiunta. In esso vengono indicati la tipologia di cliente (livello di consumo, contratto residente/non residente, ecc.), l’importo della spesa derivante dalla somma delle singole forniture (colonne A dei primi due riquadri) e il confronto con l’importo della spesa derivante dalla somma delle due forniture a condizioni regolate dall’AEEG (colonne B). È importante ricordare che, sia per il gas che per l’energia elettrica, il consumatore può informarsi circa le tariffe applicate dall’AEEG visitando il sito www.autorita.energia.it. Altri oneri/servizi accessori. Questa sezione descrive gli eventuali oneri previsti dal contratto di fornitura come, ad esempio, componenti aggiuntive di vendita, applicabili in base al contratto, corrispettivi connessi a servizi accessori, ecc. In questo riquadro, diviso in tre colonne, deve essere indicata una descrizione dell’onere/servizio aggiuntivo, il corrispettivo previsto e la sua natura (opzionale/non opzionale). Modalità di indicizzazione/variazioni. Questa sezione indica le modalità di calcolo degli aggiornamenti dei corrispettivi soggetti a indicizzazione/variazione, in base a quanto previsto nel contratto. Se l’offerta prevede una qualunque forma di indicizzazione questo riquadro deve essere necessariamente compilato. Nel caso in cui l’esercente applichi modalità di calcolo uguali a quelle previste dall’Autorità, allora dovrà riportare la seguente dicitura: “I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/ variazioni definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, qualora applicabili”. Nel caso di contratto dual fuel, bisognerà dare separata evidenza alle modalità di calcolo adoperate per ogni singola fornitura. Descrizione dello sconto e/o del bonus. Questo riquadro deve essere compilato solo nell’eventualità in cui l’offerta proposta preveda sconti o bonus, precisandone l’entità e le modalità di applicazione. Per i contratti dual fuel è opportuno dare separata evidenza alla descrizione degli eventuali bonus o sconti associati ad ogni singola fornitura. Altri dettagli sull’offerta. Questa sezione è dedicata alla descrizione di eventuali caratteristiche dell’offerta, come ad esempio ulteriori vantaggi, benefici o premi.
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Al momento della firma: il contenuto del contratto Il momento in cui viene consegnato il contratto di fornitura è quello che necessita della maggior attenzione da parte del consumatore: è importante verificare che siano presenti tutte le informazioni che è nostro diritto conoscere. Leggi sempre con attenzione e senza fretta prima di firmare!
4. Com’è fatto un contratto di fornitura La proposta di contratto è un documento che contiene tutti gli elementi di un contratto, come prezzo e condizioni di fornitura, ed è utilizzato dall’operatore per presentare l’offerta commerciale. Il cliente può firmarla per accettazione e consegnarla al venditore. Una volta firmata, la proposta è irrevocabile ed impegna da subito il consumatore ma diventa un contratto valido a tutti gli effetti solo dopo che il venditore ne comunica al cliente l’accettazione senza modifiche. Questo deve avvenire al massimo entro 45 giorni: scaduto questo termine, la proposta è revocata automaticamente e il cliente non ha più alcun impegno nei confronti del venditore. Il contratto di fornitura deve essere redatto utilizzando un carattere di stampa leggibile e un linguaggio chiaro e comprensibile per tutti i clienti finali. Le condizioni economiche applicate devono essere descritte in un’apposita sezione dove sono riportati anche i costi relativi al servizio di trasporto, misura e stoccaggio (per la fornitura di gas naturale), e i costi relativi al servizio di trasmissione, misura e distribuzione (per la fornitura di energia elettrica). I dati devono essere forniti al netto delle imposte. Tutti
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i contratti di fornitura stipulati in regime di maggior tutela (elettricità) e di tutela (gas) o di mercato libero (in entrambi i casi) devono necessariamente contenere alcune clausole essenziali riguardanti aspetti del servizio particolarmente importanti.
Attenzione! Nel rispetto delle clausole essenziali, rese obbligatorie dall’Autorità, qualsiasi contratto deve indicare: - l’identità e l’indirizzo del venditore e del cliente, oltre che l’indirizzo della fornitura; - il servizio che sarà fornito dal venditore; - la data d’inizio del servizio, la durata del contratto e le modalità di rinnovo; - il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo, il costo delle eventuali prestazioni aggiuntive e gli altri oneri o spese a carico del cliente; - le garanzie richieste al cliente, per esempio deposito cauzionale o domiciliazione del pagamento delle bollette; - le garanzie offerte ai clienti per eventuali verifiche tecniche del contatore; - le modalità di fatturazione e quelle di pagamento del servizio, specificando il criterio adottato per la stima dei consumi, nel caso in cui sia prevista l’emissione di fatture basate sulla stima; - le modalità e i termini per il pagamento delle bollette, specificando le conseguenze di eventuali ritardi nel pagamento, come le penali o gli interessi di mora addebitati per il periodo di ritardo; - gli eventuali standard di qualità aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall’Autorità e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto; - le modalità da seguire per presentare richieste d’informazioni e reclami e, se sono previste, le procedure a disposizione dei clienti per risolvere eventuali controversie senza ricorso alla magistratura competente.
5. Contratto regolato e contratto libero Le condizioni contrattuali regolate dall’Autorità si applicano a tutti i clienti che: non vogliono scegliere un venditore nel mercato libero; sono serviti da un venditore nel mercato libero ma vogliono rientrare in quello tutelato; hanno scelto un contratto nel mercato libero ma restano senza venditore, per esempio a causa del fallimento dell’impresa di vendita. Il contratto a condizioni regolate prevede alcuni standard nel rapporto di fornitura di cui si offre una sintesi.
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Le modalità di lettura del contatore e la periodicità della bolletta. Il distributore deve effettuare almeno un tentativo di lettura all’anno. Il venditore deve permettere ai clienti (che consumano fino a 5.000 smc, nel caso del gas, e con potenza disponibile non superiore a 16,5 KW e non abbiano già un contatore elettronico con telelettura, nel caso dell’energia elettrica) di effettuare l’autolettura del proprio contatore predisponendo strumenti ad hoc che consentano al cliente di comunicare il proprio consumo. La bolletta deve essere inviata almeno ogni due mesi per l’energia elettrica e con frequenza diversa a seconda dei consumi annui per il gas (ad esempio, per consumi fino a 500 smc l’anno la periodicità è almeno quadrimestrale, con un conguaglio annuale).
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Il calcolo e la ricostruzione dei consumi. La bolletta può essere emessa sulla base dei consumi effettivi o di quelli stimati. Nel caso in cui venga rilevato un errato funzionamento del contatore prima dell’eventuale sostituzione dello stesso, il cliente deve ricevere tutte le informazioni sulla ricostruzione dei consumi in un periodo di tempo non superiore ai due mesi dalla verifica del contatore, a meno che non ci siano ragioni tecniche che documentino il ritardo. I tempi e le modalità di pagamento della bolletta. La bolletta deve indicare sia la data di emissione che quella di scadenza per il pagamento. Tra le due date devono decorrere almeno 20 giorni. Il venditore deve offrire al cliente almeno una modalità gratuita per il pagamento della bolletta. La morosità del cliente e la sospensione della fornitura. Nel caso in cui il cliente non rispetti i termini per il pagamento della bolletta, il venditore può richiedere la corresponsione degli interessi di mora per i giorni di ritardo a un tasso pari a quello di riferimento fissato dalla BCE, aumentato del 3,5%. Nel caso in cui il cliente non saldi l’importo della bolletta, anche dopo comunicazione inviata tramite raccomandata da parte del venditore, quest’ultimo potrà procedere alla sospensione della fornitura.
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La rateizzazione del pagamento della bolletta. I clienti possono richiedere la rateizzazione della bolletta se: l’importo del conguaglio dell’energia elettrica supera del 150% quanto viene mediamente addebitato; la bolletta di conguaglio del gas, fatta eccezione per le variazioni stagionali dei consumi, è superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette a stima; il contatore funziona male (sia per l’energia elettrica che per il gas); è stato richiesto un conguaglio per mancata lettura nonostante il cliente sia dotato di contatore accessibile da parte degli addetti. Per maggiori informazioni sulla bolletta, consulta la guida “Leggere la bolletta”.
Il deposito cauzionale. Il venditore può richiedere al cliente un deposito cauzionale al momento della stipula del contratto. L’importo richiesto a deposito deve essere restituito al momento della conclusione del contratto, maggiorato degli interessi legali maturati fino a quel momento. Nel caso della fornitura di energia elettrica, il venditore può chiedere un deposito non superiore a 11,5 euro al KW di potenza prevista dal contratto. Nel caso della fornitura di gas, il deposito cauzionale richiesto può essere di 25 euro, per consumi fino a 500 standard metri cubi/anno; di 77 euro, per consumi da 500 a 5.000 smc; una somma pari ad una mensilità di consumo medio annuo, per i consumi oltre i 5.000 smc. Le condizioni contrattuali contemplate nei contratti di fornitura stipulati in regime di mercato libero sono le condizioni che il venditore propone al cliente per il tipo di offerta scelta: sarà quest’ultimo a valutarle e a decidere se firmare o meno il contratto. Si ricorda che, indipendentemente dalle condizioni contrattuali proposte e dalle eventuali successive modifiche, per tutti i contratti che regolano la fornitura di energia elettrica e/o di gas non è possibile prescindere dalle clausole essenziali, di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo, che devono essere obbligatoriamente inserite nel contratto.
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Dopo la firma: i diritti del consumatore e le modifiche contrattuali Ricorda che i tuoi diritti di consumatore si estendono anche a dopo aver firmato il contratto. Non sottovalutarli, rappresentano la tua tutela!
6. Il diritto di ripensamento e il diritto di recesso Dopo aver accettato una proposta contrattuale, oppure dopo aver firmato un contratto di fornitura, il cliente ha il diritto di cambiare idea, senza che tale scelta comporti dei costi. Il diritto che tutela questa facoltà è il diritto di ripensamento. Esso può essere fatto valere nel caso in cui il cliente abbia accettato la proposta o il contratto fuori dalla sede o dagli uffici commerciali del nuovo venditore. Per poterne fruire il consumatore deve solo impegnarsi a comunicare in forma scritta al venditore la propria decisione, entro 10 giorni dall’accettazione della proposta. Cosa fare se: - l’offerta arriva per telefono. Nel caso in cui venga proposta telefonicamente un’offerta interessante, il cliente può acconsentire a che il venditore gli invii la documentazione con le informazioni necessarie ad aderire. A quel punto, nel caso in cui il cliente firmi il contratto e successivamente cambi idea, ha 10 giorni per darne comunicazione al venditore. Se, invece, il cliente aderisce all’offerta direttamente per telefono, solo sulla base delle informazioni fornite dall’operatore, l’azienda deve inviare entro 10 giorni il contratto completo corredato di tutte le informazioni obbligatorie, di scheda confronto prezzi e di nota informativa. In questo caso, i 10 giorni utili per eser-
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citare il diritto di ripensamento decorrono a partire dalla ricezione del contratto; - l’offerta arriva per posta. Nel caso in cui il cliente sia interessato, prima di firmare e inviare il contratto o la proposta al venditore, deve verificare che siano presenti tutte le informazioni obbligatorie. Se il cliente cambia idea ha 10 giorni, a partire dalla data della firma, per esercitare il suo diritto di ripensamento, dandone comunicazione scritta al nuovo fornitore, senza dover sostenere alcuna spesa; - l’offerta è disponibile su Internet. Il contratto e le altre informazioni devono comunque essere comunicate al cliente (possono essere disponibili sul sito e scaricabili, oppure il venditore le invia per posta). Di solito, il fornitore prevede che il cliente invii per posta il contratto firmato e, a partire dalla data della firma, quest’ultimo ha 10 giorni per ripensare alla propria scelta. È comunque molto importante che i documenti scaricati vengano letti con attenzione poiché potrebbe essere contemplata anche la possibilità di aderire direttamente ad un contratto via Internet. In tal caso viene esplicitamente richiesta una conferma durante la procedura. È sempre valido il termine dei 10 giorni per recedere dal contratto senza spese; - l’offerta è presentata dal venditore a casa propria, al centro commerciale, al supermercato, ecc. È importante pretendere che il venditore si identifichi e che fornisca tutte le informazioni sull’offerta proposta e sul contratto. Non c’è nessun obbligo di firmare al momento della presentazione dell’offerta e, anche se interessati, si può decidere di aderire in seguito. Dal momento della sottoscrizione si hanno 10 giorni per recedere dal contratto senza spese.
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Attenzione! Il diritto di ripensamento non è esercitabile nel caso in cui la firma del contratto o l’adesione alla proposta si siano verificate negli uffici del venditore. In questa eventualità il cliente può comunque decidere di recedere dal contratto, secondo le modalità indicate nel contratto stesso e con un preavviso di un mese. Recedendo dal contratto, il cliente sarà libero di aderire a una nuova offerta, senza pagare costi aggiuntivi, oltre a quelli che possono essere connessi alla sottoscrizione di un nuovo contratto (ad esempio l’imposta di bollo), a condizione che non abbia già cambiato venditore nei 12 mesi precedenti: in questo caso infatti, il distributore attribuirà un costo di 27 euro al fornitore che, a sua volta, potrà addebitarlo al cliente, ad eccezione del caso in cui quest’ultimo effettui il cambio per rientrare nel mercato tutelato.
Il diritto di recesso consiste nella facoltà del cliente di chiudere il contratto precedente per fruire di una nuova offerta ritenuta più conveniente e alla quale ha deciso di aderire. Per esercitare questo diritto il cliente deve rispettare un termine di preavviso che non può essere superiore ad un mese, conteggiato a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si dà comunicazione al precedente fornitore di voler recedere dal contratto. La volontà di esercitare il diritto di recesso deve essere manifestata dal cliente finale interessato in forma scritta, con inoltro secondo le modalità previste dal contratto. Le modalità messe a disposizione del cliente per l’esercizio del diritto di recesso devono essere tali da permettere la verifica dell’effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte dell’esercente. Qualora il cliente finale, titolare di un contratto di fornitura, eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare esercente, si avvale del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore. Qualora il cliente eserciti tale diritto non al fine di cambiare esercente, ma al fine di cessare la fornitura e i contratti a essa collegati, inoltra direttamente il recesso al proprio fornitore. Il diritto di recesso è previsto anche per il venditore. Il contratto stipulato infatti può prevedere l’eventualità in cui sia il fornitore a decidere di chiudere il contratto, comunicandolo al cliente con un preavviso minimo di 6 mesi, che decorrono dal primo giorno del mese successivo alla ricezione della comunicazione scritta in-
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viata al cliente. Il diritto di recesso deve essere manifestato dall’esercente in forma scritta, con inoltro secondo le modalità previste dal contratto. Le modalità utilizzate dall’esercente per la manifestazione del diritto di recesso devono essere tali da permettere la verifica dell’effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente finale, ad esempio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Per maggiori informazioni sulle tue tutele, consulta la guida “Gli strumenti di tutela”.
7. Le modifiche contrattuali apportate dal venditore o richieste dal consumatore Dopo la conclusione del contratto, il venditore operante nel mercato libero può, di sua iniziativa, decidere di modificare alcune clausole, espressamente indicate e per giustificati motivi. In questi casi il cliente deve riceverne apposita comunicazione scritta, diversa dalla bolletta, con un preciso preavviso (di almeno 3 mesi per l’energia elettrica e di almeno 60 giorni per il gas) rispetto alla data di applicazione. Per ogni modifica proposta, la comunicazione inviata al cliente deve: riportare il testo completo della nuova versione di ciascuna delle clausole modificate; spiegare in modo chiaro il contenuto e gli effetti della modifica; specificare il momento in cui la modifica verrà applicata; indicare in che modo ed entro quali termini il cliente che non intende accettare le modifiche può comunicare al venditore la sua volontà di disdire il contratto. Nel caso in cui il venditore non rispetti i termini di preavviso, o se la comunicazione non contiene le informazioni indicate, il cliente ha diritto ad un indennizzo di 30 euro. Dopo la conclusione del contratto, in base a specifiche esigenze, il consumatore può chiedere che vengano apportate delle modifiche concernenti determinati aspetti della fornitura dell’energia elettrica e del gas. Ad esempio, può aver necessità di cambiare intestatario del contratto senza che ciò implichi un’interruzione della fornitura di energia elettrica o di gas. È questo il caso della voltura. Il cliente deve presentare richiesta al fornitore, il quale, a sua volta, provvederà a inoltrarla al distributore. L’esercente può chiedere al consumatore di pagare i costi amministrativi e i costi connessi alla prestazione commerciale, così come esplicitato nel contratto. In particolare, nel caso della fornitura di energia elettrica, se il cliente è servito in maggior tutela, dovrà sostenere una spesa che comprende: un contributo fisso di 23 euro; un contributo di 27,28 euro per oneri amministrativi; l’imposta di bollo per la stipula
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del nuovo contratto; eventualmente, a richiesta dell’esercente, il deposito cauzionale o un’altra garanzia. I clienti serviti in condizioni di mercato libero dovranno pagare: un contributo fisso di 27,28 euro per oneri amministrativi; un addebito dei costi per la prestazione commerciale come indicato sul proprio contratto; eventualmente, a richiesta dell’esercente, il deposito cauzionale e l’imposta di bollo. Nel caso della fornitura di gas, l’esercente può richiedere al cliente di pagare i costi amministrativi e per la prestazione commerciale, come indicato nei singoli contratti. Diversamente dalla voltura, il subentro consiste nell’attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del precedente utente. La richiesta di subentro è equiparata a una richiesta di attivazione, in quanto il cliente precedente ha provveduto alla disattivazione del contatore, e va presentata, secondo le modalità previste, al venditore che la trasmette al distributore entro 2 giorni lavorativi. Anche per il subentro sono previsti dei costi da sostenere da parte del consumatore. Per la fornitura dell’energia elettrica sono contemplate anche altre variazioni contrattuali, oltre la voltura e il subentro. Il cliente può chiedere una variazione della potenza disponibile, presentandone richiesta al venditore che, entro due giorni lavorativi, provvede a inoltrarla al distributore. Quest’ultimo è tenuto ad aumentare la potenza erogata al cliente entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Se l’aumento della potenza avviene oltre il tempo previsto per responsabilità del distributore, è riconosciuto al consumatore un indennizzo pari a 30 euro per variazioni realizzate entro il doppio del tempo previsto, a 60 euro entro il triplo del tempo e a 90 euro oltre il triplo. Il cliente che chiede una variazione di potenza dovrà sostenere costi diversi a seconda che abbia un contratto a condizioni regolate dall’Autorità oppure un contratto nel mercato libero. Nel primo caso, dovrà pagare un contributo fisso di 26,98 euro cui si aggiunge la quota potenza di 69,5930 euro/kW, relativa alla potenza aggiuntiva richiesta, per le richieste d’aumento della potenza disponibile; la sola quota fissa di 26,98 euro e un contributo fisso di 23 euro, per le richieste di diminuzione della potenza disponibile. Nel secondo caso, cioè se il consumatore ha un contratto nel mercato libero, l’importo dei costi da sostenere dipenderà dalle singole condizioni contrattuali, anche se il distributore imputa comunque al venditore i 26,98 euro di contributo fisso e la quota di potenza aggiuntiva, per la prestazione di aumento di potenza; per la prestazione di diminuzione viene imputato il solo contributo fisso.
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BUOno a sapersi in caso di: Bisogno di maggior potenza Il cliente può chiedere una variazione della potenza disponibile, presentandone richiesta al venditore che, entro due giorni lavorativi, deve inoltrare la richiesta al distributore. Quest’ultimo è tenuto ad aumentare la potenza erogata al cliente entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Se l’aumento della potenza avviene oltre il tempo previsto per responsabilità del distributore, è riconosciuto al cliente un indennizzo pari a 30 euro per variazioni realizzate entro il doppio del tempo previsto (ossia entro 10 giorni lavorativi), a 60 euro entro il triplo del tempo previsto (ossia entro 15 giorni lavorativi) e a 90 euro oltre il triplo del tempo previsto (ossia oltre 15 giorni) Cambio di contratto Decidere di cambiare contratto non implica nessun intervento su impianti e contatori: il cliente, infatti, può scegliere di cambiare solo l’impresa fornitrice, che si occupa della gestione commerciale e amministrativa della fornitura, e non quella di distribuzione, che, materialmente, attraverso linee o tubazioni, porta l’elettricità e/o il gas fino alle abitazioni. Scegliere un nuovo fornitore non comporta quindi spese aggiuntive, se non gli eventuali costi connessi alla sottoscrizione di un nuovo contratto. Con la firma del nuovo contratto, il venditore subentrato al precedente deve comunicare al cliente la data prevista per il passaggio effettivo. Emissione bolletta dopo cambio di contratto È la società di vendita ad occuparsi del calcolo dei consumi e dell’emissione della bolletta cioè della gestione commerciale e amministrativa del servizio di fornitura. In caso di cambio fornitore, al momento del passaggio, viene effettuata una lettura del contatore in base alla quale il vecchio fornitore emetterà la fattura di chiusura, con eventuale conguaglio, e dal cui valore di consumo inizierà la fatturazione del nuovo fornitore. Individuazione di un’offerta migliore Il cliente può esercitare il suo diritto di recesso, cioè può chiudere il contratto precedente per fruire di una nuova offerta ritenuta più conveniente e alla quale ha deciso di aderire. Per esercitare questo diritto il consumatore deve rispettare un termine di preavviso che non può essere superiore ad un mese, conteggiato a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si dà comunicazione al precedente fornitore di voler recedere dal contratto. La volontà di esercitare il diritto di recesso deve essere manifestata dal cliente finale interessato in forma scritta, con inoltro secondo le modalità previste dal contratto.
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Offerta accettata fuori dagli uffici commerciali del venditore In tutti quei casi in cui si accetta una proposta commerciale, o un contratto, via posta, telefono, internet, per strada, al centro commerciale, a casa propria, e in tutti quei luoghi diversi dalla sede e dagli uffici commerciali del venditore, il consumatore ha 10 giorni per esercitare il suo diritto di ripensamento, senza dover sostenere alcun costo. Subentro La richiesta di subentro è equiparata a una richiesta di attivazione, in quanto il cliente precedente ha provveduto alla disattivazione del contatore. Essa va presentata, secondo le modalità previste, al venditore, che la trasmette al distributore entro 2 giorni lavorativi. Sono previsti dei costi a carico del consumatore (costi amministrativi e costi connessi alla prestazione commerciale). Voltura La voltura viene richiesta dal cliente che vuole cambiare l’intestatario del contratto, senza che ciò implichi una interruzione dell’energia elettrica e del gas. Il cliente deve presentare richiesta al fornitore che, a sua volta, provvederà a inoltrarla al distributore. L’esercente può chiedere al cliente di pagare i costi amministrativi e i costi connessi alla prestazione commerciale, così come esplicitato nel contratto.
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GLOSSARIO Autolettura È il numero che compare sul display del contatore ad una certa data, rilevato dal cliente finale e comunicato al fornitore, nel caso in cui quest’ultimo abbia messo a disposizione tale servizio. Chilowattora (kWh) Rappresenta l’energia assorbita in 1 ora da un apparecchio avente la potenza di 1 kW. Nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati in kWh. Distributore Le società di distribuzione di energia elettrica si occupano dell’attività di trasporto sulle reti locali, per la consegna ai clienti finali, e dell’attività relativa a tutte le operazioni accessorie per l’allacciamento degli utenti. Tali società sono proprietarie delle reti elettriche di media e bassa tensione che, connesse con quella di trasmissione, portano l’energia agli utenti finali. Posseggono quindi “l’ultimo miglio” di cavo e sono responsabili di molti parametri di qualità del servizio elettrico. Le società di distribuzione del gas si occupano del trasporto, attraverso reti di gasdotti locali, per la consegna agli utenti finali. Rientrano fra i compiti della distribuzione anche la manutenzione e la gestione della rete fisica di trasporto, con gli oneri che ne derivano. Lettura rilevata È il numero che compare sul display del contatore ad una certa data e che è stato rilevato direttamente dal distributore e da questo comunicato al fornitore. Offerta commerciale Sono le proposte di contratto offerte dai venditori sul mercato libero. Offerte indicizzate AEEG In questo tipo di offerte, il prezzo per il servizio di vendita segue le stesse variazioni decise periodicamente dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) per i clienti che non sono passati al mercato libero. Offerte indicizzate non AEEG In questo tipo di offerte, almeno la componente energia compresa nel prezzo per il servizio di vendita è aggiornata nel tempo seguendo criteri stabiliti autonomamente dall’impresa di vendita e indicati nel contratto.
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Offerte a prezzo fisso In questo tipo di offerte, almeno la componente energia compresa nel prezzo per il servizio di vendita non subisce variazioni per la durata indicata nel contratto (almeno un anno). Standard metro cubo (smc) Lo standard metro cubo (smc) esprime la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura e pressione. I consumi di gas sono fatturati in bolletta in smc, sebbene il contatore misuri il gas in metri cubi. Gli smc si ottengono moltiplicando i mc per un coefficiente di conversione (C), definito per ogni località secondo precisi criteri. Tipologia di contratto Nel caso dell’energia elettrica, il tipo di contratto si identifica a seconda che il punto di prelievo sia riconducibile a: - “utenza domestica”, ossia riferita a un cliente che utilizza l’energia elettrica consegnata in un unico punto di prelievo per alimentare la sua abitazione, i locali annessi o pertinenti all’abitazione, i punti di ricarica privata per veicoli elettrici e i servizi generali in edifici composti da massimo due unità immobiliari; - “utenza usi diversi” ossia riferita a un cliente che utilizza l’energia elettrica per usi diversi rispetto ai precedenti, come ad esempio per alimentare un negozio, un ufficio, ecc. Nel caso del gas, il tipo di contratto si identifica a seconda che il punto di riconsegna sia riconducibile a: - “cliente domestico”, ossia una persona fisica, che utilizza il gas per alimentare un’abitazione, i locali annessi o pertinenti all’abitazione da un unico punto di prelievo; - “condominio con uso domestico”, ossia il punto di riconsegna che alimenta un intero edificio in cui ci sia almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di un cliente domestico; - “usi diversi”, ossia un cliente, persona fisica o giuridica, che usa il gas per usi diversi rispetto ai precedenti.
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Riferimenti normativi Dlgs 79/99 (Decreto Bersani): “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”. Dlgs 164/2000 (Decreto Letta): “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Dlgs 206/05: “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”. Dl 73/07: “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”, convertito nella L. 125/07, attuativo della direttiva 2003/54/CE. Dlgs 93/11: “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”. Delibera n. 200/99: “Direttiva concernente l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 48”. Delibera n. 144/07: “Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481”. Delibera n. 156/07: “Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07”. Delibera n. 348/07: “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione”. Delibera ARG/gas 120/08: “Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012(TUDG): approvazione della Parte I “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)”. Delibera ARG/com 151/08: “Attivazione di un sistema di ricerca delle offerte commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas”. Delibera ARG/com 104/10: “Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali”.
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Testi a cura di: Cinzia Pollio Area consumatori con la collaborazione di: Tiziana Toto Responsabile settore energia Aurora Avenoso Ufficio Stampa e Comunicazione Redazione testi e impaginazione a cura di: Nicoletta Cannata Ufficio Comunicazione Illustrazioni: Paola Pacini Progetto Grafico: Alessandro Casanova
Il presente materiale è stato realizzato con il sostegno di