Il nuovo mercato dell energia
Il nuovo mercato dell energia
A cosa serve questa guida Il mercato libero, nuove società di vendita, tante diverse offerte commerciali, il servizio di maggior tutela, l’AEEG, l’AU, il GSE, il GME, CCSE… Queste sono solo alcune delle novità introdotte a seguito della liberalizzazione del settore dell’energia elettrica e del gas. Per il consumatore domestico il rischio di fare confusione è dietro l’angolo! Questa guida si pone l’obiettivo di fornire semplici e chiare indicazioni per familiarizzare con i nuovi soggetti che si muovono nel sistema dell’energia e per consentire al lettore di poter godere di tutti i vantaggi che derivano da un settore liberalizzato.
1
Il nuovo mercato dell energia
Indice PARTE I
Il nuovo mondo dell’energia 1. La filiera dell’energia elettrica 2. La filiera del gas 3. I soggetti operanti nel sistema elettrico e del gas
4 4 5 6
PARTE II
Il nuovo mercato dell’energia
4. Che cosa significa liberalizzazione del mercato elettrico e del gas 5. Le novità introdotte 6. Come funziona il mercato libero 7. Prezzi e offerte commerciali: come orientarsi
10 10 11 12 13
PARTE III
Novità per la tutela dei diritti
17
Buono a sapersi in caso di…
20
Glossario
22
Riferimenti normativi
24
8. La Carta europea dei consumatori di energia 9. Il Codice di condotta commerciale e il TIQV
2
17 18
Il nuovo mercato dell energia
Il nuovo mondo dell’energia
Il mondo dell’energia è stato protagonista di una serie di interessanti cambiamenti a partire dalla fine degli anni Novanta. La liberalizzazione del settore ha favorito la costituzione di nuovi soggetti con specifiche funzioni e la creazione di nuove imprese, interessate ad operare in questo mercato precedentemente caratterizzato da un regime monopolistico. Prima di fornirti tutte le informazioni utili per imparare a districarti nel nuovo mercato dell’energia, ecco di seguito una breve descrizione utile per capire in che modo l’elettricità e il gas arrivano a casa tua e quali sono i soggetti coinvolti in tutto il processo.
1. La filiera dell’energia elettrica Con il termine filiera si intende la catena di passaggi produttivi che partono dalla materia prima e giungono al prodotto finito. Nel caso dell’energia elettrica, la filiera comprende la serie di fasi che intercorre tra chi la produce e chi la consuma: si va dalla generazione o produzione dell’energia, alla sua trasmissione e distribuzione, fino all’uso che il consumatore domestico ne fa nella propria abitazione. La funzione del dispacciamento, di cui parleremo più avanti, interviene a garanzia dell’efficienza di tutto il processo. A monte della filiera si collocano le società di produzione. Esse si occupano di generare elettricità che, essendo una forma artificiale di energia, è ottenuta dalla trasformazione di altre forme presenti in natura, con l’ausilio di impianti di produzione specifici (ad esempio gli impianti termoelettrici, geotermici, idroelettrici, fotovoltaici, ecc.). L’energia prodotta deve essere poi trasmessa, cioè trasportata sulla rete nazionale in alta o in altissima tensione, fino alla rete di distribuzione, cui si collegano gli utenti finali. Il percorso che deve compiere a tale
4
Il nuovo mercato dell energia
scopo può essere di centinaia di chilometri e per questo motivo, per evitare un’eccessiva dispersione di energia lungo il tragitto, la corrente elettrica viene trasmessa ad alta o altissima tensione con valori fra i 120 e 380kV rispetto ai 30kV iniziali. Il soggetto deputato ad occuparsi di questa fase è Terna S.P.A. L’attività di trasporto sulle reti locali, per la consegna ai clienti finali, e quella relativa a tutte le operazioni accessorie per l’allacciamento degli utenti, è invece gestita dalle società di distribuzione. Tali società sono proprietarie delle reti elettriche di media e bassa tensione che, connesse con quella di trasmissione, portano l’energia agli utenti finali. Posseggono quindi “l’ultimo miglio” di cavo e sono responsabili di molti parametri di qualità del servizio elettrico. Il Ministero dello Sviluppo Economico rilascia alle aziende di distribuzione le concessioni relative all’attività di distribuzione, ossia di trasporto e trasformazione di energia elettrica in media e bassa tensione per la consegna agli utenti finali. I distributori sono responsabili dell’allacciamento degli utenti e del servizio di misura. Sono sottoposti ad un regime di incentivi e penalità per garantire livelli standard di qualità commerciale e di continuità del servizio sulle proprie reti. Le società di vendita sono imprese private che si occupano del rapporto con il cliente finale, curando la gestione commerciale e amministrativa del servizio di fornitura. Esse provvedono ad acquistare l’energia dalla borsa elettrica o dai produttori, occupandosi degli oneri di trasmissione e distribuzione. L’ultimo step della filiera è il consumatore domestico che utilizza l’energia elettrica a disposizione nella propria abitazione. A garanzia dell’efficienza del processo appena descritto c’è l’attività di dispacciamento: poiché l’elettricità non è facilmente immagazzinabile si rende necessario un coordinamento diretto fra la produzione, la trasmissione e la distribuzione. L’attività di dispacciamento serve a garantire che in ogni istante l’energia prodotta e immessa sulla rete nazionale coincida con quella prelevata dagli utilizzatori finali, controllando il processo a tutti i livelli e garantendo il funzionamento corretto del sistema. Ad assicurare questa funzione è Terna S.P.A.
2. La filiera del gas La filiera del gas comprende tutta quella serie di attività che intercorre tra il momento in cui il gas viene estratto e il momento in cui il consumatore domestico ne fa uso in casa. Dopo estrazione e stoccaggio, il gas viene consegnato alle grandi utenze termoelettriche e industriali e ai punti di consegna. Successivamente, i distributori si occuperanno di veicolarlo ai clienti finali per conto dei venditori.
5
Il nuovo mercato dell energia
La prima fase della filiera del gas naturale è l’approvvigionamento. Esso comprende l’insieme di attività volte al reperimento del gas naturale necessario per soddisfare le esigenze di consumo del nostro paese. Oltre l’80% del gas consumato in Italia è importato da paesi stranieri quali Russia, Algeria, Paesi Bassi e Norvegia. Il trasporto avviene, nella maggior parte dei casi, tramite gasdotti ad alta e media pressione (pipeline) che attraversano diversi paesi, oppure ricorrendo al trasporto in nave del gas naturale liquefatto (GNL). Strettamente correlate alla fase di trasporto sono le attività di stoccaggio e dispacciamento. La prima consiste nell’accumulazione di scorte di gas per consentire alle imprese fornitrici di modulare l’offerta, assecondando le esigenze della domanda, caratterizzata da una spiccata variabilità stagionale. Questa fase di deposito e stoccaggio avviene principalmente all’interno di serbatoi naturali, rappresentati da vecchi giacimenti esauriti. L’attività di dispacciamento serve a garantire l’equilibrio tra domanda e offerta di gas, al fine di renderne disponibili le quantità necessarie in qualsiasi momento e in ogni punto della rete. La distribuzione si occupa del trasporto, attraverso reti di gasdotti locali, per la consegna agli utenti finali. Rientrano fra i compiti della distribuzione anche la manutenzione e la gestione della rete fisica di trasporto, con gli oneri che ne derivano. L’ultima fase della filiera è quella che riguarda la vendita del gas naturale all’utente finale. A seguito della liberalizzazione del settore, e della conseguente separazione dell’attività di vendita da quella di distribuzione, il consumatore finale può esercitare il proprio diritto di scelta tra le varie offerte commerciali proposte dai diversi fornitori adesso presenti sul mercato.
3. I soggetti operanti nel sistema elettrico e del gas Diversi soggetti concorrono al buon funzionamento del sistema elettrico e del gas, ciascuno con uno specifico ruolo espressamente definito dalla normativa. Il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) ha la funzione di definire gli indirizzi strategici ed operativi per la sicurezza e l’economicità del sistema energetico nazionale. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG) garantisce la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore. Si tratta di un’autorità indipendente, istituita con la legge n. 481 del 14 novembre 1995, con funzioni di regolazione e di controllo dei servizi pubblici nei settori dell’energia elettrica e del gas. Terna S.p.A. gestisce in sicurezza la rete di trasmissione nazionale e i flussi di energia elettrica attraverso il dispacciamento, bilanciando l’offerta e la domanda di energia 365 giorni l’anno, 24
6
Il nuovo mercato dell energia
ore al giorno. È stata scorporata da Enel con il decreto di “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” (decreto Bersani), che innesca il processo di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale. Snam Rete Gas è il principale operatore italiano di trasporto e dispacciamento di gas naturale sul territorio nazionale. Dispone della quasi totalità delle infrastrutture di trasporto in Italia, con oltre 31.000 km di gasdotti in alta e media pressione, corrispondenti a circa il 96% dell’intero sistema di trasporto. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è la Società pubblica, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che si occupa della promozione, incentivazione e sviluppo delle fonti di energia rinnovabile in Italia. Il GSE controlla due società: l’Acquirente Unico (AU) e il Gestore dei Mercati Energetici (GME). All’Acquirente unico (AU) è affidato il ruolo di garante della fornitura dell’energia elettrica, in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio, ai clienti del mercato regolato, cioè a quei clienti che non possono o non vogliono stipulare contratti di fornitura sul libero mercato. L’AU ha assunto questa funzione a partire dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, subentrando ad Enel S.p.A. Pertanto l’AU stipula e gestisce a condizioni non discriminatorie, secondo le direttive dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG), sia contratti di fornitura con produttori nazionali ed esteri, sia contratti di vendita con i distributori elettrici. Il Gestore dei Mercati Energetici (GME) organizza e gestisce il mercato elettrico, secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori. È la società a cui è stata affidata, ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs. 79/99, l’organizzazione e la gestione economica del mercato elettrico, ovvero il mercato organizzato all’ingrosso dell’energia elettrica, comunemente conosciuto come “Borsa Elettrica”. Il GME è interamente partecipato dalla società Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Borsa Elettrica, strumento fondamentale per la creazione di un mercato elettrico concorrenziale in Italia, favorisce l’emergere di prezzi di equilibrio efficienti, che consentono ai produttori e ai grossisti di vendere e comprare energia elettrica dove c’è una maggiore convenienza economica. Assicura, inoltre, ai suoi operatori la trasparenza e la sicurezza degli scambi. Il suo funzionamento è simile a qualsiasi altra borsa. Nasce in Italia a seguito dell’approvazione del Dlgs. n. 79/99 che ha avviato la riforma strutturale del settore elettrico, rispondendo all’esigenza di: - promuovere la competizione nelle attività della produzione e vendita all’ingrosso, attraverso la creazione di una “piazza del mercato”; - favorire la massima trasparenza ed efficienza dell’attività, svolta in monopolio naturale, del dispacciamento.
7
Il nuovo mercato dell energia
La Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) svolge la sua attivitĂ sia nel sistema elettrico che in quello del gas. Ha competenze in merito alla riscossione delle componenti tariffarie e alla gestione ed erogazione di contributi pubblici, al fine di garantire il funzionamento dei sistemi in condizioni di concorrenza, sicurezza ed affidabilitĂ . Svolge inoltre funzioni ispettive nei confronti dei soggetti amministrati (ad esempio dei distributori, dei venditori di elettricitĂ e gas, sia sotto il profilo tecnico, che sotto quello contabile e/o gestionale).
8
Il nuovo mercato dell energia
Il nuovo mercato dell’energia
La possibilità di scegliere tra le diverse e competitive offerte di fornitura elettrica e del gas è la grande novità introdotta con la liberalizzazione del settore energetico. Si tratta di un’opportunità senza precedenti che può essere colta al meglio solo disponendo di tutte le informazioni necessarie per individuare, in modo consapevole, l’opzione che meglio incontra le tue esigenze di consumatore di energia. Continua a leggere. Dopo potrai scegliere per il meglio!
4. Che cosa significa liberalizzazione del mercato elettrico e del gas L’apertura del mercato dell’energia, in applicazione delle Direttive Comunitarie 96/92 e 98/30, è stata sancita dal “decreto Bersani” (Dlgs. 79/99), per l’energia elettrica, e dal “decreto Letta” (Dlgs. 164/2000), per il gas. Questi provvedimenti hanno innescato il processo di liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica e di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita del gas naturale. Il modello precedentemente in vigore nel nostro paese, per quanto concerne il mercato dell’energia elettrica, era di tipo monopolistico: tutte le attività legate alla produzione, al trasporto e alla vendita di energia erano per legge riservate a Enel. Gli altri soggetti, seppur autorizzati a produrre energia elettrica, non potevano immetterla direttamente sul mercato ma dovevano limitarsi a venderla a Enel. La prima fase del processo di liberalizzazione (innescata dal decreto Bersani) ha reso libere le attività di produzione, di importazione e di vendita all’ingrosso. La seconda fase, che ha preso il via con il decreto attuativo della Direttiva del 2003/54/CE (Dl n. 73/07 convertito poi in legge – L. 125/07), ha introdotto la liberalizzazione dell’attività di vendita anche per le utenze domestiche. Già dal 1999, infatti, era possibile scegliere il proprio fornitore di elettricità per le utenze diverse dall’abitazione, ma è solo dal 1° luglio 2007
10
Il nuovo mercato dell energia
che tale possibilità viene estesa anche ai clienti domestici, comportando la libertà di scelta dell’operatore di energia elettrica in base all’offerta più conveniente. Prima della liberalizzazione, anche il mercato del gas era gestito in regime di monopolio: tutte le attività della filiera erano riconducibili ad ENI, con la sola eccezione della distribuzione caratterizzata da una frammentazione delle quote di mercato (sebbene il leader fosse Italgas, controllata di ENI). A seguito della liberalizzazione del settore, e della distinzione tra distributore e società di vendita da essa comportata, una pluralità di operatori sul territorio ha iniziato a vendere gas naturale, proponendo offerte diversificate e in concorrenza tra loro. Come risultato di questo processo, il cliente finale oggi non acquista più il gas dall’impresa che lo distribuisce, cioè quella che fisicamente porta il gas al contatore attraverso la rete, ma dalle aziende che sono state autorizzate alla vendita dal Ministero dello Sviluppo Economico.
5. Le novità introdotte La liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e del gas ha portato con sé una serie di importanti cambiamenti. Il più interessante, dal punto di vista del consumatore domestico, è la possibilità di scegliere l’offerta commerciale di fornitura più confacente alle proprie esigenze, tra tutte quelle disponibili sul mercato. Si tratta di una libera scelta, infatti il consumatore può anche decidere di mantenere la fornitura alle condizioni fissate dall’Autorità, optando per il servizio di tutela, nel caso del gas, e di maggior tutela, in quello dell’energia elettrica (eventualità disponibile solo per le famiglie e le piccole imprese). Spieghiamo meglio quanto è cambiato. Dal gennaio del 2003, per quanto riguarda il gas, e dal luglio del 2007, per l’energia elettrica, il consumatore domestico ha il diritto di scegliere liberamente da quale venditore e a quali condizioni rifornirsi per le necessità energetiche della propria abitazione. Il consumatore può esercitare il proprio diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura come cliente vincolato e passare al mercato libero. Come già precisato, si tratta di una libera scelta e non di un obbligo, infatti, a coloro i quali non effettuano alcuna comunicazione continuano ad essere applicate le condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità. Nel nuovo mercato liberalizzato, l’AEEG indica delle condizioni standard di erogazione del servizio e definisce, sulla base dei suoi costi effettivi, i prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica e di gas ai consumatori. Le imprese di vendita comprendono questi ultimi tra le proprie offerte commerciali, oltre ad offrire piani tariffari differenziati.
11
Il nuovo mercato dell energia
La libertà di scelta da parte del consumatore non può essere esercitata nei confronti dell’impresa che assicura la distribuzione di gas e di energia elettrica, attraverso tubazioni o linee , fino alle abitazioni: questo servizio, infatti, non è convenientemente replicabile ed è perciò affidato a società che operano con tariffe fissate dall’Autorità.
6. Come funziona il mercato libero Per aderire ad un’offerta nel mercato libero è sufficiente sottoscrivere un nuovo contratto con il fornitore prescelto: sarà quest’ultimo a inoltrare la comunicazione di recesso al venditore precedente e a occuparsi delle procedure necessarie ad attivare la nuova fornitura. Attenzione! Decidere di cambiare contratto non implica nessun intervento su impianti e contatori poiché il consumatore domestico può scegliere solo l’impresa di vendita, responsabile della gestione commerciale e amministrativa della fornitura, e non il distributore. Quest’ultimo, infatti, non cambia: continuerà ad assicurare il trasporto dell’energia e/o del gas sulla rete con efficienza e senza interruzioni fino al contatore incluso e interverrà in caso di guasto sugli impianti che portano l’energia alle case. È compito del distributore effettuare la lettura del contatore, anche per i clienti finali che cambiano società di vendita. Ciò vale anche nel caso della fornitura del gas, ad eccezione dell’eventualità in cui il nuovo venditore prescelto non si impegni ad effettuare, tramite propri incaricati, la lettura. In entrambi i casi, la periodicità della lettura, esplicitata nel contratto di fornitura, viene stabilita dal venditore. Quest’ultimo si occupa del calcolo dei consumi e dell’emissione della bolletta cioè, come già detto, della gestione commerciale e amministrativa del servizio di fornitura. L’attività di vendita di energia elettrica e di gas è libera e quindi può essere esercitata da: - le società che operano esclusivamente sul mercato libero, proponendo le proprie offerte commerciali; - le società che operano sia sul mercato libero sia per il servizio di tutela/maggior tutela e che quindi, oltre a formulare le proprie offerte, possono anche applicare le condizioni fissate dall’Autorità, specificando chiaramente su contratti e bollette, se si riferiscono al mercato libero o alle condizioni di tutela/maggior tutela. Nel caso in cui l’esercente offra sia il servizio di tutela/ maggior tutela sia il servizio di vendita nel mercato libero, deve rispettare precisi obblighi nei confronti dei clienti: ad esempio, indicare nella documentazione contrattuale e nelle bollette il tipo di servizio o di attività cui si riferiscono; fornire informazioni con la massima trasparenza, tramite siti internet e sportelli sul territorio, sia per il servizio di tutela/maggior tutela che per l’attività di vendita nel libero mercato; nel caso in cui l’azienda utilizzi un call center con lo stesso numero per
12
Il nuovo mercato dell energia
entrambi i servizi, deve essere chiaramente desumibile il tipo di servizio per il quale vengono fornite le informazioni. Attenzione! Scegliere un nuovo fornitore non comporta spese aggiuntive, se non gli eventuali costi connessi alla sottoscrizione di un nuovo contratto (bollo e deposito cauzionale o altra garanzia). Al momento del passaggio viene effettuata una lettura del contatore, in base alla quale il vecchio fornitore emetterà la fattura di chiusura, con eventuale conguaglio, e dal cui valore di consumo inizierà la fatturazione del nuovo fornitore. Una volta scelto un nuovo venditore, il consumatore può sempre decidere di tornare alle condizioni fissate dall’Autorità (servizio di tutela/maggior tutela) oppure di passare ad un’altra offerta commerciale disponibile sul mercato libero. Il cliente può esercitare in qualunque momento il proprio diritto di recesso rispettando un termine di preavviso che non può essere superiore a un mese. Tale termine decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del vecchio fornitore. Con la firma del nuovo contratto, il venditore subentrato al precedente deve comunicare al cliente la data prevista per il passaggio effettivo. La nuova fornitura inizierà solo dopo l’adempimento, da parte del venditore, di tutti gli atti necessari per gestire gli aspetti tecnici e commerciali del passaggio. Di norma, la nuova fornitura diventerà effettiva dopo uno o due mesi dalla sottoscrizione del contratto. È il nuovo venditore a dover sottoscrivere e gestire gli atti necessari per garantire il trasporto e la consegna dell’elettricità o del gas fino al contatore del cliente.
Ricorda! Decidere di cambiare il fornitore di energia elettrica e/o di gas è una scelta, non un obbligo. I consumatori domestici possono infatti non effettuare alcuna scelta e usufruire del servizio di maggior tutela, per l’energia elettrica, e di tutela, per il gas. In tal caso il venditore applica le condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità, aggiornate trimestralmente. Possono usufruire di queste condizioni non solo tutti coloro che scelgono di non passare al mercato libero, ma anche chi resta senza venditore, per esempio in seguito al fallimento dell’impresa di vendita. Inoltre, anche chi avesse già sottoscritto un’offerta nel mercato libero può decidere di tornare al mercato tutelato, rispettando i termini e le modalità di recesso dal contratto con il proprio fornitore.
7. Prezzi e offerte commerciali: come orientarsi La liberalizzazione del settore dell’energia ha portato con sé il proliferare di offerte commerciali da parte delle varie società di vendita in concorrenza tra di loro. Ma a cosa corrisponde il costo di una fornitura di energia elettrica o di gas?
13
Il nuovo mercato dell energia
Nel caso dell’energia elettrica, sono quattro le voci che concorrono a definirne il costo complessivo: il prezzo dell’energia, i servizi di rete, gli oneri generali di sistema, le imposte. Il prezzo dell’energia è la voce che pesa più significativamente sul costo complessivo della fornitura. Esso deriva dai costi sostenuti dal venditore per l’acquisto e la vendita dell’energia elettrica al cliente finale, e rappresenta il terreno della competizione per le aziende che operano sul mercato libero. Nel caso, invece, del servizio a condizioni di maggior tutela, l’Autorità dell’energia elettrica e del gas aggiorna trimestralmente, sulla base delle quotazioni internazionali degli idrocarburi, le condizioni economiche di riferimento. A partire dal luglio 2010 l’AEEG ha introdotto i prezzi biorari, progressivamente estesi a tutti i consumatori che mantengono le condizioni di maggior tutela. Questo sistema consente di pagare l’elettricità a seconda del proprio modo di consumare, imponendo prezzi differenziati nei diversi momenti della giornata e dei giorni della settimana e consentendo una maggiore equità tra i consumatori. L’esatta ripartizione dei propri consumi nelle diverse fasce orarie è indicata nella bolletta. Anche il servizio di distribuzione dell’energia, fino al contatore del consumatore finale, ha un costo: si tratta dei servizi di rete, forniti dal distributore, le cui tariffe sono stabilite dall’Autorità con criteri uniformi per tutto il territorio nazionale. Gli oneri generali di sistema sono costi stabiliti per legge e vanno a sostegno di interventi di interesse generale. Essi possono riguardare, ad esempio, la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, la copertura degli oneri a garanzia di forme di tutela tariffaria per i clienti in stato di disagio economico e/o fisico, lo smantellamento delle centrali nucleari, ecc. L’ultima voce da prendere in considerazione sono le imposte (imposta erariale di consumo, addizionale erariale e IVA). Nel caso del gas, le componenti che concorrono a definire il costo complessivo della fornitura sono: - il costo per l’acquisto del gas, influenzato dalle quotazioni internazionali degli idrocarburi; - i costi per i servizi di commercializzazione all’ingrosso e di vendita al dettaglio; - i costi per i servizi di trasporto e stoccaggio; - i costi per i servizi di distribuzione comprensivi degli oneri conseguenti alle misure per il risparmio energetico, all’incremento della qualità del servizio e al contenimento della spesa dei clienti con bassi consumi; - le imposte, ovvero le accise, l’addizionale regionale e l’IVA.
14
Il nuovo mercato dell energia
Ricorda! Con il moltiplicarsi delle offerte commerciali è importante capire come scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Prima di vagliare le diverse opzioni, è consigliabile controllare i propri consumi per valutare al meglio le opportunità di risparmio offerte dal mercato. Un valido strumento a disposizione del consumatore è il trova offerte, introdotto con la Delibera ARG/com 151/08 e disponibile sul sito dell’Autorità (http://www.autorita.energia.it). Si tratta di un sistema di ricerca via internet che consente, zona per zona, di trovare e confrontare informazioni sulle offerte rivolte ai clienti domestici per la fornitura di elettricità o di gas e quindi di individuare, sulla base di una previsione del proprio consumo annuo medio, o sulla base dei consumi precedenti (informazione reperibile in bolletta), i contratti di fornitura che maggiormente incontrano le proprie esigenze. Esistono anche altri strumenti di comparazione delle diverse offerte commerciali che possono essere di aiuto al consumatore. Alcuni dei siti che offrono gratuitamente il servizio di confronto e aiutano nella scelta sono sostariffe.it, supermoney.eu ed energiachiara. it. Questi motori di ricerca, dopo l’inserimento di alcune informazioni semplici e facili da reperire in bolletta, propongono una panoramica di diverse offerte proposte da svariati operatori per la fornitura di energia elettrica, gas e dual fuel. Un altro interessante strumento a disposizione del consumatore è la scheda confronto prezzi. Si tratta di un prospetto che la società di vendita di energia elettrica deve inserire nei documenti informativi con i quali viene proposta l’adesione al nuovo contratto. Questo “schema di sintesi” evidenzia la spesa annua presunta per cinque diversi ipotetici livelli di consumi, considerando i prezzi dell’energia applicati al momento della proposta. Per ognuno di questi livelli viene indicato il possibile risparmio o la maggiore spesa, mediante un confronto diretto dell’offerta proposta con le condizioni di tutela/maggior tutela applicate dall’Autorità.
15
Il nuovo mercato dell energia
Il nuovo mercato dell energia
Novità per la tutela dei diritti
Informati sui diritti fondamentali dei consumatori di energia, sanciti dalla Carta emanata dalla Commissione europea, e sulle nuove forme di tutela introdotte con il codice di condotta commerciale e il testo integrato di regolamentazione della qualità dei servizi. Solo conoscendo i tuoi diritti saprai come tutelarli!
8. La Carta europea dei consumatori di energia Contestualmente all’apertura del mercato elettrico e del gas, l’Unione europea ha proposto il lancio di una Carta europea per i diritti dei consumatori di energia, un documento di informazione che consente di raccogliere, chiarire e consolidare i diritti dei consumatori in materia di energia già adottati nella legislazione UE in vigore. Di seguito sono descritti alcuni dei diritti fondamentali sanciti nella Carta. Accesso alle reti: riguarda il diritto di accedere alla connessione alle reti e all’erogazione di energia elettrica e gas a prezzi e tariffe ragionevoli, trasparenti, non discriminatori e facilmente comparabili e il diritto di ricevere servizi regolari, prevedibili e sicuri di erogazione di energia elettrica e di gas; fornitura: è previsto il diritto di cambiare fornitore di energia elettrica e di gas senza spese aggiuntive; prezzi: i prezzi europei dell’energia elettrica e del gas devono essere ragionevoli, facilmente e chiaramente confrontabili, trasparenti e basati sul consumo energetico effettivo. Inoltre devono essere facilmente accessibili al consumatore attraverso una serie completa di strumenti d’informazione facilmente comprensibili; contratto: la Carta elenca gli elementi minimi che deve comprendere qualsiasi contratto stipulato con un fornitore di energia; misure di carattere sociale: è contemplato il diritto, per i cittadini vulnerabili, di ottenere livelli minimi
17
Il nuovo mercato dell energia
di servizi energetici (energia elettrica, riscaldamento e illuminazione) per evitare la “povertà energetica”; informazioni: è sancito il diritto ad avere informazioni aggiornate sulla fornitura di energia, le condizioni contrattuali, i prezzi e le tariffe, le misure di efficienza energetica, l’origine e le fonti di produzione dell’energia elettrica; composizione delle controversie: cioè il diritto a procedure di ricorso semplici e poco costose in caso di controversia (cfr. la guida della collana “Strumenti di tutela”); divieto di pratiche commerciali sleali e diritto a procedure giudiziarie trasparenti (cfr. la guida della collana “Strumenti di tutela”).
9. Il Codice di condotta commerciale e il TIQV La liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e del gas per i clienti domestici ha reso necessaria l’introduzione di nuove forme di tutela del consumatore. A tale scopo l’Autorità ha approvato, con la delibera 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale. Il Codice, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2011, raccoglie le regole di correttezza che gli esercenti la vendita sono tenuti a rispettare nella fase di contatto con un potenziale cliente finale. Il codice definisce con puntualità le modalità di diffusione dell’informazione, da parte dell’esercente la vendita, basandola su criteri quali la correttezza, la trasparenza e la non discriminatorietà delle informazioni fornite al cliente finale. Esso introduce il nuovo obbligo di indicare nei materiali promozionali il tipo o meglio i tipi di impianti utilizzati per la produzione dell’energia elettrica fornita (c.d. mix energetico), esplicitando chiaramente l’impatto ambientale della produzione. Ecco alcune delle novità più salienti previste con l’introduzione del codice: - gli esercenti la vendita formano il personale incaricato delle attività di promozione delle offerte contrattuali, o della conclusione di contratti, sulle caratteristiche delle offerte, sul contenuto del Codice di condotta commerciale e sui diritti riconosciuti ai clienti finali, e ne garantiscono l’aggiornamento; - nel contratto devono essere esplicitate le condizioni economiche di fornitura, complete della descrizione dei costi connessi all’acquisto dell’energia, al trasporto e alla misura. Inoltre, in sede di proposta contrattuale, dovranno essere esplicitate anche le informazioni circa gli effetti del passaggio al mercato libero, nel caso in cui il cliente sia ancora servito in maggior tutela;
18
Il nuovo mercato dell energia
- il personale impiegato per la commercializzazione delle nuove offerte deve essere identificabile tramite l’inserimento del proprio nome e/o codice identificativo nella “Nota informativa” che deve essere consegnata al cliente insieme al contratto, anche nell’eventualità in cui quest’ultimo sia stato concluso telefonicamente; - deve essere fissato un termine di preavviso, non inferiore ai 3 mesi, per la variazione unilaterale di clausole contrattuali, in modo che per il cliente sia possibile esercitare il proprio diritto al recesso e cercare eventualmente un diverso fornitore; - il venditore ha l’obbligo di consegnare al cliente la Scheda di confrontabilità della spesa in modo da consentire la comparazione dei prezzi fra le diverse offerte. Altro strumento introdotto per incrementare la tutela del consumatore è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita (TIQV) emanato dall’Autorità per l’energia per migliorare le tutele dei consumatori di elettricità e gas naturale, nei diversi momenti del rapporto commerciale con il venditore di energia elettrica e di gas (reclami, fatturazioni, richieste di informazioni, ecc.).
19
Il nuovo mercato dell energia
BUOno a sapersi in caso di: Lettura contatore Il distributore di energia è incaricato di leggere il contatore. Questo vuol dire che anche se scegli di passare ad un’altra società di vendita nel libero mercato, sarà sempre il distributore - che non cambia - ad occuparsi della lettura del contatore. La periodicità di lettura del contatore viene invece stabilita dalla società di vendita: il cliente ha diritto ad almeno un tentativo di lettura all’anno nel caso in cui abbia un contratto di fornitura che prevede una potenza impegnata disponibile fino a 16,5 kW. Negli altri casi, invece, è previsto almeno un tentativo al mese. Anche nel caso della fornitura di gas la lettura del contatore spetta all’impresa di distribuzione, a meno che il nuovo venditore non specifichi di impegnarsi ad assolvere questo compito tramite propri incaricati. La periodicità della lettura, che deve avvenire almeno una volta l’anno, è esplicitata nel contratto di fornitura.
Guasti sulla linea Nell’eventualità dovessero presentarsi dei guasti sulla linea, è compito del distributore intervenire a ripristinare il servizio. Anche in questo caso non cambia nulla se scegli di passare al mercato libero, e quindi di servirti di una nuova società di vendita, in quanto sarà sempre lo stesso distributore a dover assicurare che il trasporto dell’energia sulla rete avvenga con continuità ed efficienza fino al contatore. Nel caso di guasti o interruzioni sulla rete del gas dovrai rivolgerti al venditore: sarà compito suo trasmettere la richiesta di intervento al distributore.
Cambio di contratto Decidere di cambiare contratto non implica nessun intervento su impianti e contatori poiché la libera scelta, da parte del consumatore domestico, può essere esercitata solo per quel che concerne la gestione commerciale e amministrativa della fornitura. Scegliere un nuovo fornitore non comporta spese aggiuntive, se non gli eventuali costi connessi alla sottoscrizione di un nuovo contratto. Con la firma del nuovo contratto, il venditore subentrato al precedente deve comunicarti la data prevista per il passaggio effettivo.
Emissione bolletta dopo cambio di contratto È la società di vendita ad occuparsi del calcolo dei consumi e dell’emissione della bolletta cioè della gestione commerciale e amministrativa del servizio di fornitura. In caso di cambio fornitore, al momento del passaggio viene effettuata una lettura del contatore, in base alla quale il vecchio
20
Il nuovo mercato dell energia
fornitore emetterà la fattura di chiusura, con eventuale conguaglio, e dal cui valore di consumo inizierà la fatturazione del nuovo fornitore.
Società di vendita operante sul mercato libero e in regime di tutela/maggior tutela Nel caso in cui l’esercente offre sia il servizio di tutela/maggior tutela sia il servizio di vendita nel mercato libero, deve rispettare precisi obblighi nei confronti dei clienti quali: - indicare nella documentazione contrattuale e nelle bollette il tipo di servizio o di attività cui si riferiscono; - fornire informazioni con la massima trasparenza, tramite siti internet e sportelli sul territorio, sia per il servizio di tutela/maggior tutela che per l’attività di vendita nel libero mercato; - nel caso in cui l’azienda utilizzi un call center con lo stesso numero per entrambi i servizi, deve essere chiaramente desumibile il tipo di servizio per il quale vengono fornite le informazioni.
Recesso Puoi esercitare in qualunque momento il tuo diritto di recesso rispettando un termine di preavviso che non può essere superiore a un mese. Tale termine decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del vecchio fornitore. Ad esempio, se il vecchio fornitore riceve la comunicazione in data 10 aprile, il mese decorrerà dal 1 maggio.
21
Il nuovo mercato dell energia
GLOSSARIO AEEG L’Autorità per l’energia elettrica e il gas è un’autorità indipendente istituita con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas. Le sue competenze principali consistono nel fissare e aggiornare le tariffe base per i servizi regolati; valutare i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dai consumatori; segnalare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato eventuali violazioni; definire i livelli generali e specifici della qualità del servizio e controllo delle condizioni di svolgimento dei servizi stessi. Cliente finale È il cliente che acquista energia elettrica e/o gas naturale per uso proprio. Contratto di fornitura È il contratto stipulato da un cliente finale per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale. Data di avvio dell’esecuzione del contratto È la data a partire dalla quale la fornitura di energia elettrica e/o di gas sono in carico all’esercente la vendita scelto. Esercente la vendita È la controparte del contratto di fornitura con il cliente finale. Gas naturale liquefatto GNL è l’acronimo di Gas naturale liquefatto, un idrocarburo leggero costituito prevalentemente da metano, convertito allo stato liquido mediante pressione atmosferica e temperatura a -161C°. Il GNL, dunque, deve essere sottoposto a un processo di rigassificazione al momento dell’utilizzo. Impianto di stoccaggio Luogo dove è immagazzinato il gas naturale, trasferito dalla sua sede originale. Spesso si tratta di giacimenti di gas esausti. Impresa di gas naturale Persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle seguenti attività: importazione, esportazione, trasporto, distribuzione, vendita, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, e che risulta responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati alle predette attività.
22
Il nuovo mercato dell energia
Mercato libero È il mercato in cui le condizioni economiche e contrattuali di fornitura di energia elettrica e del gas sono concordate tra le parti e non fissate dall’Autorità. Metano Il metano è un idrocarburo semplice formato da un atomo di carbonio e 4 di idrogeno (CH4). Si trova in natura sotto forma di gas incolore, inodore, non tossico. È il risultato della decomposizione di alcune sostanze organiche in assenza di ossigeno. Offerte commerciali Proposte di contratto offerte dai venditori operanti sul mercato libero. Rigassificazione Il gas naturale liquefatto, trasportato in nave, arriva al terminale marittimo, viene stoccato in serbatoi coibentati fino al momento dell’utilizzo: a questo punto l’impianto riporta il gas naturale dallo stato liquido allo stato gassoso, lo comprime alla pressione del gasdotto e lo immette nel gasdotto stesso. Servizio di maggior tutela È il servizio di fornitura dell’energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’Autorità per l’energia. Servizio di tutela È il servizio di fornitura del gas a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’Autorità per l’energia. TIQV È il “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale”, approvato con deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08, come successivamente modificato ed integrato.
23
Il nuovo mercato dell energia
Riferimenti normativi Legge 481/95 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”. Dlgs 79/99 (Decreto Bersani) “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”. Dlgs 164/2000 (Decreto Letta) “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” Dl 73/07, “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”, convertito nella L. 125/07, attuativo della direttiva 2003/54/CE. Dlgs 93/11 “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”. Deliberazione n. 111/06 è la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificata e integrata, recante le “Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”. Deliberazione 144/07 è la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2007, n. 144/07, come successivamente modificata e integrata, recante “Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481”. Deliberazione ARG/elt 4/08 è la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 recante “Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore”. Deliberazione ARG/com 164/08 di introduzione del “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale”. Deliberazione ARG/com 34/08 che introduce il codice di condotta commerciale per la vendita dell’energia elettrica e del gas - con successive modifiche apportate con la deliberazione ARG/com 239/10 e con la deliberazione Arg/elt 104/11. Deliberazione ARG/com 202/09 recante “Approvazione della Direttiva per l’armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana”. Delibera ARG/com 151/08 di “Attivazione di un sistema di ricerca delle offerte commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas”. Per approfondimenti e chiarimenti visita il sito http://www.autorita.energia.it
24
Il presente materiale è stato realizzato con il sostegno di