IL LIBERO PROFESSIONISTA: ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI

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IL LIBERO PROFESSIONISTA: ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI Il neo laureato, successivamente al superamento dell’esame di stato, una volta ottenuta l’abilitazione alla professione e l’iscrizione all’Ordine, si trova alle prese con l’inquadramento fiscale e previdenziale da assumere nei primi anni di svolgimento dell’attività professionale. Nello specifico può scegliere di svolgerla: -

come lavoratore dipendente;

-

come collaboratore, coordinato e continuativo od occasionale;

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come lavoratore autonomo, occasionale o con partita IVA.

Il lavoratore dipendente Il lavoro dipendente è regolato principalmente dalla Costituzione, dal Codice Civile, da leggi speciali (tra cui lo Statuto del Lavoratore) e dai contratti collettivi stipulati trai i sindacati dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro (impiego pubblico, studi professionali, ecc.). La disciplina giuridica di questi contratti è quindi molto complessa. Se si vuole un’informazione corretta sui propri diritti e doveri, sia prima di firmare la lettera d’assunzione, sia durante il rapporto di lavoro, è necessario rivolgersi o a un sindacato di categoria o ad un consulente del lavoro. Il contratto collettivo, a cui si farà riferimento, disciplina gli orari di lavoro, le qualifiche e i livelli, la retribuzione, le ferie, la regolamentazione delle assenze, del preavviso, i comportamenti che sono ritenuti causa di licenziamento, ed altro ancora. La differenza tra lavoratore dipendente e libero professionista è sostanzialmente riconducibile al fatto che da dipendente si è subordinati ad un datore di lavoro; l’art. 2094 C.C. definisce il lavoratore subordinato come “colui che si obbliga, in cambio della retribuzione, a prestare la propri opera manuale (operaio) o intellettuale (impiegato, quadro dirigente) alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro”, il quale, nell’ambito del contratto collettivo nazionale di riferimento, stabilisce compenso, orari e modalità di svolgimento dell’incarico. Dal canto suo il lavoratore dipendente deve svolgere la propria mansione con la diligenza del “buon padre di famiglia” cioè quella ordinaria e media; vale a dire tutti gli ordini che non siano insensati o contra legem vanno eseguiti, non si possono svolgere, anche dopo il lavoro, attività in concorrenza con il proprio datore di lavoro, ecc. Per approcciarsi al mondo del lavoro è utile ricordare che non esiste più la disciplina del Collocamento, che era stata istituita dopo la seconda guerra mondiale per dar modo a tutti di accedere al mondo del lavoro senza subire da parte delle imprese discriminazioni di ordine razziale, sessuale o politico. L’iscrizione all’Ufficio di Collocamento era necessaria e in un certo senso sufficiente, per poter essere assunti, in quanto solo l’iscrizione al Collocamento permetteva al disoccupato di maturare punti, scalare le graduatorie ed essere chiamati. In seguito al D.Lgs 469/97 (“pacchetto Treu”) i vecchi Uffici di Collocamento sono stati sostituiti dai Centri per l’Impiego. Il Centro per l'Impiego è una struttura pubblica di gestione dei candidati e delle imprese, rivolta a coloro che sono alla ricerca di lavoro e alle imprese che necessitano di personale qualificato: mettendo a disposizione informazioni e servizi di orientamento ed indirizzamento, permettono alla domanda di lavoro di incontrare l'offerta, ed offrono assistenza e supporto per l'espletamento delle pratiche burocratiche ed amministrative. Sono quindi anche uno strumento utile di pre-selezione per le imprese, che possono così avere candidati motivati e qualificati per la loro ricerca di personale da impiegare. Restano tuttavia alcuni punti fermi: 1 – il lavoratore deve sempre essere iscritto al Centro dell’Impiego, ma può farlo anche solo al momento dell’assunzione;


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