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NUMERO 1 - FEBBRAIO 2017
La nuova formazione RSPP e ASPP Bandi e incentivi Tutti i nuovi corsi di formazione 1
Prima di tutto
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Cari lettori, I bandi e i contributi pubblici, così come i finanziamenti agevolati, possono rappresentare un’interessante opportunità per le imprese. Ma la tematica è molto tecnica e complessa e spesso delle buone occasioni vengono perse. Esistono diverse tipologie di bandi - ne diamo notizia anche in questo numero della nostra newsletter - e gli interventi ammissibili vanno dall’acquisto di attrezzature, all’ammodernamento delle infrastrutture esistenti, alla creazione e certificazione di sistemi di gestione. In particolare, numerosi sono i finanziamenti e gli incentivi per le piccole e medie imprese (PMI), che possono contare su aiuti europei, nazionali o regionali di tutto rispetto. Tuttavia manca una capillare informazione su questi strumenti di agevolazione, oppure le imprese temono di non riuscire ad accedere ai bandi; talvolta, invece, sono le procedure – spesso macchinose e complesse – a scoraggiare gli imprenditori. E’ per questo che a livello europeo l’Italia è fanalino di coda per l’utilizzo dei fondi comunitari. Alcune imprese accedono da anni a numerose fonti 2
“Le PMI
di finanziamento, altre invece non si sono mai affacciate su questo mondo e perdono quindi occasioni d’oro. Per alcune tipologie di bandi, i fondi stanziati non vengono utilizzati e restano sospesi fino a quando il soggetto emittente li ritira (è accaduto per il bando del Ministero dell’Ambiente sulle certificazioni ambientali, chiuso nel 2015 con un residuo molto elevato e inutilizzato). Resta da augurarsi che tutto il sistema produttivo, aziende, consulenti, associazioni di categoria si mobiliti affinché si possa approfittare dell’occasione dei bandi per migliorare, innovare, crescere come imprese e come Paese.
possono contare su aiuti europei, nazionali o regionali di tutto rispetto
Vittorio Campione PRESIDENTE STUDIO ARES
”
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Cruscotto infortuni INAIL per datori di lavoro e soggetti delegati Il cruscotto infortuni è il nuovo applicativo adottato dall’Istituto al fine di migliorare l’efficacia dell’attività ispettiva da parte degli organismi di vigilanza.
Nell’ambito delle misure di semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro, con il decreto legislativo n. 151/2015 è stato abolito l’obbligo della tenuta del Registro infortuni nonché l’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie. Con la Circolare n. 31 del 2 settembre 2016, l’INAIL ha introdotto la possibilità di consultare il CRUSCOTTO INFORTUNI da parte dei datori di lavoro, dei soggetti delegati e i loro intermediari. Mediante tale applicativo è possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail.
– unità produttiva: datori di lavoro in gestione ordinaria e PA titolari di specifico rapporto assicurativo; – struttura dell’amministrazione statale: datori di lavoro in gestione per conto dello Stato; – località: settore Agricoltura. Il servizio consente di visionare i soli dati infortunistici relativi alla propria azienda o alle ditte di cui gli intermediari hanno la delega. Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale utente disponibile sul sito istituzionale dell’INAIL.
A seguito dell’aggiornamento del suddetto applicativo, i dati sono accessibili anche ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e loro intermediari. Si può consultare il CRUSCOTTO INFORTUNI tramite l’area “Servizi online” del sito istituzionale dell’Inail – al menu “Denuncia d’infortunio e malattia”. Le credenziali di accesso sono quelle già in possesso, per trasmettere la denuncia di infortunio in modalità telematica. Si possono consultare informazioni relativamente a: 3
Sicurezza
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D.Lgs. 159/2016: novità in materia di campi elettromagnetici È entrato in vigore nel settembre 2016 il Decreto Legislativo del 1 Agosto 2016, n. 159 recante modifiche sulle disposizione minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
Tale decreto modifica il CAPO IV (Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze da 0Hz a 300 GHz) del Titolo VIII “Agenti fisici” del D.Lgs. n.81/2008. In particolare, vengono modificate le modalità di valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici. Si indica che nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181 (agenti fisici) del TU, il datore di lavoro “valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori”. In particolare la valutazione, la misurazione e il calcolo “devono essere effettuati tenendo anche conto delle guide pratiche della Commissione europea, delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente” e delle informazioni reperibili presso banche dati dell’INAIL o delle regioni. Inoltre la valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati “tenendo anche conto delle informazioni sull’uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di emissione indicati in conformità alla legislazione europea, ove applicabili alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione”. Si ricorda che qualora non sia possibile stabilire con certezza
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il rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) sulla base di informazioni facilmente accessibili, “la valutazione dell’esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o calcoli. In tal caso si deve tenere conto delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprietà elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la buona prassi metrologica”. Si indica poi che la valutazione, la misurazione e il calcolo non devono necessariamente essere effettuati: - “in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, ove si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza”; - “ove siano utilizzate dai lavoratori, conformemente alla loro destinazione d’uso, attrezzature destinate al pubblico, conformi a norme di prodotto dell’Unione europea che stabiliscano livelli di sicurezza più rigorosi rispetto a quelli previsti” da D.Lgs. 81/2008 e non sia utilizzata nessun’altra attrezzatura. A cosa deve fare particolare attenzione il datore di lavoro nella valutazione dei rischi? Il nuovo articolo 209 indica che il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione ai seguenti elementi: a) “la frequenza, il livello,
la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul corpo del lavoratore e sul volume del luogo di lavoro; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 208; c) effetti biofisici diretti; d) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, con particolare riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza; e) qualsiasi effetto indiretto di cui all’articolo 207, comma 1, lettera c); f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; h) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 211; i) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature; l) altre informazioni pertinenti relative a salute e sicurezza; m) sorgenti multiple di esposizione; n) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse”. Veniamo ora brevemente al nuovo articolo 210 che cambia anche titolo, da “Misure di prevenzione e protezione” a “Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi”. Il nuovo articolo indica che a seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui
AresInforma all’articolo 208 (Valori limite di esposizione e valori di azione) sono superati, il datore di lavoro - a meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 209, comma 1, dimostri che i pertinenti valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza – “elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sensoriali e ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sanitari, tenendo conto in particolare: a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici; b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere; c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute; d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; f) della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione; g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale; h) di misure appropriate al fine di limitare e controllare l’accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere; i) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici e mediante la formazione dei lavoratori”. Inoltre sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, “il datore di lavoro elabora e applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti di cui all’articolo 207”. In particolare, in conformità all’articolo 183 (Lavoratori particolarmente sensibili), “adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti
a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se del caso, a valutazioni individuali dei rischi, in particolare nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 210-bis, di essere portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, o hanno dichiarato l’uso di dispositivi medici sul corpo o nei confronti delle lavoratrici in stato di gravidanza che hanno informato il datore di lavoro della loro condizione”. Anche la nuova versione dell’articolo 210 si sofferma sulla segnaletica. Infatti sulla base della valutazione dei rischi i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi
Sicurezza elettromagnetici che superano i valori di azione (VA) “sono indicati con un’apposita segnaletica” recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Le aree in questione sono inoltre “identificate e l’accesso alle stesse è limitato in maniera opportuna”. L’articolo riporta poi le misure di protezione specifiche da adottare nei casi riportati nei vari commi della nuova versione dell’articolo 208 e indica che i lavoratori “non devono essere esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali a meno che non sussistano le condizioni di cui all’articolo 212” (Deroghe), e all’articolo 208 (Valori limite di esposizione e valori di azione), commi 3, 4 e 5. E qualora, “nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i VLE relativi agli effetti sanitari o i VLE relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei VLE. Il datore di lavoro individua e registra le cause del superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali e modifica di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento”. Segnaliamo, per concludere, che “nei casi di cui all’articolo 208, commi 3, 4 e 5, nonché nell’ipotesi in cui il lavoratore riferisce la comparsa di sintomi transitori, il datore di lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione”. E i sintomi transitori possono comprendere: a) “percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale, nella testa, indotti da campi magnetici variabili nel tempo; b) effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini e nausea”.
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La nuova formazione RSPP e ASPP Nel mese di luglio 2016 è stato approvato il nuovo accordo Stato Regioni che disciplina i requisiti della formazione per responsabili ed addetti al servizio di prevenzione e protezione, previsti dal D. Lgs 81/08. Tale accordo va a sostituire integralmente quello del 26 gennaio 2006.
Ne abbiamo dato notizia nel precedente numero di ARES Informa, tuttavia ora siamo in grado di scendere maggiormente nel dettaglio delle novità. Le modifiche sostanziali introdotte da questo accordo riguardano principalmente l’articolazione degli argomenti formativi dei MODULI A, B, C. MODULO A Corso di 28 ore che costituisce il corso di base per la funzione dell’RSPP e di ASPP. 6
È propedeutico per l’accesso agli altri moduli ed è consentito l’utilizzo in modalità e-learning. MODULO B Corso correlato alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e alle attività lavorative. Deve essere orientato alla risoluzione dei problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio. Il nuovo accordo prevede un
corso comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore che di fatto va ad abolire i moduli B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 , B9 del vecchio accordo stato regioni. Tale modulo è propedeutico ai moduli di specializzazione chiamati: – MODULO B-SP1: agricolturapesca della durata di 12 ore – MODULO B-SP2: cavecostruzioni della durata di 16 ore – MODULO B- SP3: sanitàassistenza sociale della durata di
AresInforma 12 ore – MODULO B-SP4: chimicopetrolchimico della durata di 16 ore. MODULO C Corso di 24 ore di abilitazione alla funzione di RSPP. Va subito chiarito che la formazione pregressa, per coloro che hanno già svolto i percorsi previsti dall’accordo del 26 gennaio 2006 e che non cambiano settore produttivo, viene riconosciuta e non dovrà essere integrata, ma dovrà essere aggiornata periodicamente e trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate ai rischi specifici del settore di appartenenza. Aggiornamento Anche su questo punto sono state fatte delle modifiche sostanziali, soprattutto in relazione al monte ore. Le ore di aggiornamento, previste dal nuovo accordo, aboliscono la suddivisione delle ore sulla base delle diverse classi di attività e risulteranno essere: – 40 ore nel quinquennio per gli RSPP – 20 ore nel quinquennio per gli ASPP Importante novità è costituita dal fatto che il 50% delle ore di aggiornamento può essere eseguito anche attraverso la partecipazione a convegni e seminari, i cui contenuti devono essere coerenti con le tematiche previste dall’Accordo. Decorrenza dell’aggiornamento L’aggiornamento ha decorrenza quinquennale a partire dalla conclusione del Modulo B comune. Per i soggetti esonerati, ai sensi dell’art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presente accordo, l’obbligo di aggiornamento quinquennale decorre: – dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
– dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008. Qualora i RSPP e ASPP non completino l’aggiornamento entro il quinquennio non possono esercitare le loro funzioni. Dovranno completare l’aggiornamento per il monte ore richiesto e, al raggiungimento, potranno tornare ad esercitare la funzione sospesa. Il quinquennio successivo decorre, naturalmente, dalla scadenza precedente. I RSPP e ASPP potranno completare l’aggiornamento del quinquennio precedente utilizzando le regole previste dall’Accordo. Ad esempio per tutti coloro il cui quinquennio scadeva nel 2011 l’aggiornamento potrà essere rispettivamente di 40 o 20 ore complessive. (viene abolito l’aggiornamento di 40, 60, 100 e 28 ore). Attestazioni L’accordo prevede che nell’attestato siano riportati: – Denominazione del soggetto formatore – Dati anagrafici del partecipante del corso – Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata – Periodo di svolgimento del corso firma del soggetto formatore Viene, inoltre previsto che il Fascicolo del corso deve essere conservato per almeno 10 anni presso la sede del soggetto formatore, contenente: dati anagrafici partecipanti, registro del corso, elenco partecipanti con firme, nominativo e firma del docente, contenuti, ore di inizio e fine e documentazione relativa all’apprendimento.
Sicurezza ulteriori titoli di studio validi, per un totale di 43 classi di laurea. Inoltre ha stabilito che il possesso di una certificazione universitaria attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma sono presenti i contenuti previsti nel presente accordo o l’attestato di partecipazione ad un corso di specializzazione, master o altro i cui contenuti e modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente Accordo costituisce titolo di esonero dalla frequenza dei corsi di formazione previsti (A,B e C). Requisiti dei docenti Viene introdotto un passaggio chiarificatore riguardante i docenti. Al punto 3 dell’allegato A si specifica che essi devono possedere i requisiti previsti dal D.M. 06/03/2013. Viene pertanto esteso anche ai docenti dei corsi RSPP/ASPP il requisito che tale decreto prevedeva soltanto per la formazione di cui agli Accordi SR del 21/12/2011, cioè i corsi per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che svolgono direttamente la funzione di RSPP (cfr. art. 1, punto 2, D.M. 06/03/2013). Numero massimo di partecipanti Con il nuovo Accordo viene elevato da 30 a 35 il numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione RSPP/ASPP.
Titolo di studi ed esoneri L’Accordo infine è andato a rivedere le classi di laurea, il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi di formazione (moduli A e B) andando a individuare 7
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Interpello sullo svolgimento dei corsi e-learning per RSPP e ASPP La Commissione Interpelli risponde a un quesito in merito alla possibilità di svolgere i corsi di formazione per RSPP e ASPP (modulo A, B e C) in modalità e-learning. Sul sito del Ministero del lavoro è stato infatti recentemente pubblicato l’Interpello n. 18/2016 del 25 ottobre 2016, in risposta a un quesito del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) in merito allo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP con modalità di formazione a distanza. 8
Il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori ha avanzato istanza di interpello per sapere se “sia possibile lo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP anche con modalità di formazione a distanza, anche coerentemente alle modifiche recentemente apportate all’art. 98, comma 3, del D.Lgs 81/2008 che ha introdotto la possibilità di svolgere in modalità di formazione a distanza i corsi di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza”. La Commissione chiarisce che “l’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006 è stato abrogato dall’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 entrato in vigore il 3 settembre 2016”. E nel suddetto accordo “viene consentito l’utilizzo della modalità e-learning solo per il Modulo A (punto 6.1) secondo i criteri previsti nell’Allegato II”.
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Piani emergenza esterna: pubblicato DM
Nel mese di novembre 2016 è stato pubblicato il DM 29 settembre 2016, n. 200 “Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell’articolo
21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105”. La presente norma disciplina, per le aziende soggette alla cosiddetta “Seveso”, le forme di consultazione della popolazione relativamente alla predisposizione, alla revisione e all’aggiornamento del piano di emergenza esterna. Il Prefetto nel corso della predisposizione del piano di emergenza esterna e, comunque, prima della sua adozione, procede, d’intesa con il comune o con i comuni interessati, alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l’utilizzo di mezzi informatici e telematici. Con le medesime modalità consulta la popolazione nel corso della revisione e dell’aggiornamento
del piano di emergenza esterna. Il Prefetto deve rendere disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilità, anche mediante l’utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni in suo possesso relative a: a) la descrizione e le caratteristiche dell’area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione; b) la natura dei rischi; c) le azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente; d) le autorità pubbliche coinvolte; e) le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione; f) le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.
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Dall’Inail altri 244 milioni di euro per la sicurezza nelle imprese È la settima edizione dell’intervento avviato dall’Istituto nel 2010, che ha visto l’Inail stanziare un importo complessivo di circa 1,5 miliardi per contribuire alla realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Prenderà il via il prossimo 19 aprile la prima fase della procedura di assegnazione degli incentivi a fondo perduto stanziati dall’Inail con il bando Isi 2016, che mette a disposizione delle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 244.507.756 euro, ripartiti su singoli avvisi regionali e assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Finanziate quattro tipologie di interventi Attraverso il bando Isi 2016 saranno finanziati, nello specifico, progetti di investimento, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, e progetti di micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. La principale novità è rappresentata proprio dall’introduzione di un nuovo asse di finanziamento dedicato ai progetti delle micro e piccole imprese che operano in alcuni settori del terziario, classificati con uno dei codici ATECO 2007 specificati nel bando. Ogni impresa potrà presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra le quattro 10
finanziabili. Coperto il 65% dell’investimento. Il contributo in conto capitale è pari al 65% dell’investimento previsto per ciascun progetto, al netto dell’Iva, fino a un massimo di 130mila euro – 50mila euro nel caso dei progetti che rientrano nel nuovo asse di finanziamento per le micro e piccole imprese – e sarà erogato dopo il superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto. L’impresa il cui progetto comporti un finanziamento di ammontare pari o superiore a 30mila euro può richiedere un anticipo fino al 50%, compilando l’apposita sezione del modulo di domanda online. La prima fase si concluderà il 5 giugno 2017 A partire dal 19 aprile le aziende interessate avranno tempo fino alle ore 18 del 5 giugno 2017 per inserire e salvare la propria domanda attraverso la sezione “accedi ai servizi online” del sito Inail, dove sarà possibile anche effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità. Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l’impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online, che possono
essere ottenute effettuando la registrazione sul portale dell’Istituto entro e non oltre le ore 18 del prossimo 3 giugno. Le altre tappe della procedura Dal 12 giugno 2017 le imprese i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice, che le identificherà in maniera univoca in occasione del “click day” dedicato all’inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento attraverso lo sportello informatico. I giorni e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico saranno comunicati sul sito Inail a partire dalla stessa data. Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle in posizione utile per essere ammesse al finanziamento, saranno pubblicati entro sette giorni dall’ultimazione della fase di invio del codice identificativo. Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno fare pervenire all’Inail, entro e non oltre il termine di trenta giorni, la copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri documenti indicati nell’avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto.
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L’adozione del Modello organizzativo non basta ad evitare la condanna
Cassazione Penale, Sez. 4, 08 luglio 2016, n. 28557 Macchina laminatrice priva di qualsiasi sistema di sicurezza. Responsabilità del datore di lavoro e responsabilità amministrativa dell’impresa. “...La colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a
prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli” (cfr. Sez. U 38343/2014 Thyssen Krupp, Rv. 261113), incombendo, tuttavia, sull’ente l’onere - con effetti liberatori - di dimostrare l’idoneità di tali modelli di organizzazione e gestione a
prevenire reati della specie di quello verificatosi (cfr. Sez. U. n. 38343/2014, Thyssen Krupp, Rv. 261112). Onere che non può certamente considerarsi assolto attraverso la sola circostanza dell’esistenza di tale modello, non avendo la parte chiarito se esso contemplasse l’adozione delle misure di sicurezza mancanti.”
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In Gazzetta la Legge Caporalato: i riferimenti a sanzioni e violazioni della sicurezza Tale normativa introduce significative modifiche al quadro normativo penale e prevede specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura. In vigore dal 4 novembre 2016 la Legge sul Caporalato, Legge 29 ottobre 2016, “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”. Inoltre la legge introduce un nuovo reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti – all’articolo 25-quinquies, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 – prevedendo sia sanzioni pecuniarie (da quattrocento a 12
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mille quote) sia interdittive. Il nuovo reato prevede la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, per il soggetto che: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Qualora i fatti dovessero essere commessi mediante violenza o minaccia la reclusione prevista va da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. La norma inoltre prevede alcune condizioni “indicative” dello sfruttamento, quali 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali
più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Infine la norma prevede come specifica aggravante: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».
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Sistri: moratoria sanzioni e registri e formulari cartacei estesi fino al 31/12/2017
Il decreto Milleproroghe, pubblicato alla fine del 2016, ha prorogato fino al 31/12/2017 la durata del periodo transitorio in cui trova applicazione la disciplina previgente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI, ed ha confermato la riduzione del 50% le sanzioni previste per la mancata iscrizione
al SISTRI e l’omesso pagamento del contributo. Peraltro ha aggiunto che la scadenza del 31/12/2017 non si applica qualora in precedenza non si verifichi il “subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato”. In pratica, fino alla data sopra indicata non si applicheranno
le sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto della normativa SISTRI e continueranno ad applicarsi gli artt. 188, 189, 190 e 193 del D. Leg.vo 205/2010 del medesimo decreto legislativo, relativi agli adempimenti ed agli obblighi di natura “cartacea”.
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Ambiente
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Diagnosi energetiche e Sistemi di gestione 50001: incentivi dalla regione Lombardia La Regione Lombardia ha approvato un bando per l’assegnazione di contributi destinati alle Piccole e Medie Imprese, con lo scopo di incentivare la realizzazione delle diagnosi energetiche oppure l’adozione del Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001 in una o più delle proprie sedi operative energetica; Nonostante il bando sia attivo situate in Lombardia. ormai da alcuni mesi, sono tuttora disponibili fondi.
La domanda si presenta esclusivamente on-line, per mezzo del Sistema Informativo “SIAGE”. Il bando, realizzato nell’ambito del Programma per l’Efficientamento Energetico delle Piccole e Medie Imprese in attuazione dell’art. 8 del d.lgs. 102/2014, è cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Le risorse stanziate per il bando sono complessivamente pari a euro 2.271.132 di cui il 50% regionali e il 50% statali. Il contributo è finalizzato a coprire il 50% delle spese ammissibili per la realizzazione di diagnosi energetiche o per l’adozione del sistema di gestione ISO 5000 in ognuna delle sedi operative in cui svolge la propria attività la PMI, fino ad un massimo di 10 sedi operative. Le spese ammissibili non saranno considerate oltre l’importo di: - € 10.000 al netto dell’iva per ciascuna diagnosi energetica; - € 20.000 al netto dell’iva per ciascuna adozione del sistema di gestione ISO 50001. Pertanto, il contributo massimo che potrà essere riconosciuto sarà di: - € 5.000 per ogni diagnosi 14
- € 10.000 per ogni adozione del sistema di gestione ISO 50001. L’assegnazione del contributo avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Ad esaurimento della dotazione finanziaria verrà consentito l’inserimento on-line delle richieste di contributo per la creazione di una lista di riserva, fino ad un massimo di richieste aggiuntive pari al 10% delle risorse inizialmente stanziate. Gli interventi in lista d’attesa verranno finanziati in caso di rinuncia o riduzione dei costi degli interventi già rendicontati. Una volta esaurita la disponibilità finanziaria destinata alla lista d’attesa, non sarà possibile inoltrare ulteriori richieste di contributo.
Il bando concede contributi per le seguenti tipologie di interventi: • la realizzazione di diagnosi energetiche eseguite in osservanza al d.lgs. 102/2014. Le diagnosi energetiche dovranno essere obbligatoriamente condotte da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici, certificati da organismi accreditati. • l’adozione del sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, comprovato da un certificato di conformità rilasciato da Organismo terzo, indipendente ed accreditato. La stessa adozione deve riguardare l’intera sede operativa a cui è riferita e non può’ essere circoscritta ad una sola filiera produttiva o a un solo comparto della medesima sede.
I nostri corsi
AresInforma CORSO
DURATA
AULA BERGAMO
AULA LECCO
COSTO
Datori di Lavoro - RSPP rischio BASSO
16 ore
7,9 febbraio ore 9-18
22,27 marzo ore 9-18
€ 440
Datori di Lavoro - RSPP rischio MEDIO
32 ore
7,9,14,17 febbraio ore 9-18
22,27,31 marzo e 5 aprile ore 9-18
€ 750
Datori di Lavoro - RSPP rischio ALTO
48 ore
7,9,14,17,21,23 febbraio ore 9-18
22,27,31 marzo, 5,7,12 aprile ore 9-18
4 ore
3 maggio ore 9-13
22 febbraio ore 8.30-12.30
€ 198
Addetti antincendio in attività a rischio MEDIO
8 ore
3 maggio ore 9-13 e 14-18 sede esterna
22 febbraio ore 8.30-12.30 e 13.30-17.30 sede esterna
€ 330
Conducente di carrelli elevatori
12 ore
26 maggio ore 9-18 29 maggio ore 9-13 sede esterna
17 marzo ore 9-18 20 marzo ore 9-13 sede esterna
€ 280
Addetti al primo soccorso aziendale - Gruppo A
16 ore
4, 11 maggio ore 9-18
14, 17 febbraio ore 9-18
€ 300
Addetti al primo soccorso aziendale - Gruppo B e C
12 ore
4 maggio ore 9-18 11 maggio ore 9-13
14 febbraio ore 9-18 17 febbraio ore 9-13
€ 250
Aggiornamento addetti al Primo Soccorso aziendale - Gruppo B eC
4 ore
11 maggio ore 9-13
17 febbraio ore 9-13
€ 110
Aggiornamento addetti al Primo Soccorso aziendale - Gruppo A
6 ore
11 maggio ore 9-16
17 febbraio ore 9-16
€ 150
RSPP - Mod. A
28 ore
7,9,14 febbraio ore 9-18 17 febbraio ore 9-13
22,27,31 marzo ore 9-18 5 aprile ore 9-13
€ 550
RSPP - Mod. C
24 ore
28 febbraio e 2,7 marzo ore 9-18
11,19,21 aprile ore 9-18
€ 550
"Agg.RSPP/RSPP DDL/RLS: La nuova ISO 9001:2015, la nuova qualità e l'analisi del rischio
8 ore
12 aprile ore 9-18
22 maggio ore 9-18
€ 280
“Agg.RSPP/RSPP DDL/RLS: Il nuovo Accordo Stato Regioni n.128/CSR del 7.7.2016 e la formazione
4 ore
27 giugno ore 9-13
16 marzo ore 9-13
€ 140
Corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
32 ore
8,15,16,20 giugno ore 9-18
3,8,10,15 marzo ore 9-18
€ 660
Addetti antincendio in attività a rischio BASSO
€ 1.000
I corsi di Bergamo si svolgeranno presso la sede di via Baertsch 4. I corsi di Lecco presso l’aula di Corso Matteotti, 5/h. Ricordiamo che vengono erogati corsi anche in modalità e-learning (FAD). Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa. formazione@studioares.net www.studioares.net. 15
I nostri corsi CORSO
AresInforma DURATA
AULA BERGAMO
AULA LECCO
COSTO
Corso di Formazione generale per Lavoratori
4 ore
9 maggio ore 9-13
24 febbraio ore 9-13
€ 120
Corso di Formazione Specifica per Lavoratori - rischio BASSO
4 ore
9 maggio ore 14-18
24 febbraio ore 14-18
€ 120
Corso di Formazione Specifica per Lavoratori - rischio MEDIO
8 ore
9 maggio ore 14-18 e 23 maggio ore 9-13
24 febbraio ore 14-18 e 2 marzo ore 9-13
€ 240
Corso di Formazione Specifica per Lavoratori - rischio ALTO
12 ore
9 maggio ore 14-18 e 23 maggio ore 9-18
24 febbraio ore 14-18 e 2 marzo ore 9-18
€ 300
Agg. Lavoratori / Dirigenti / Preposti "La gestione efficace della sicurezza sul lavoro in azienda”
6 ore
6 marzo ore 9-16
16 maggio ore 9-16
€ 200
RSPP - Mod. B
48 ore
16,21,23,28 marzo e 4, 11 aprile ore 9-18
28 aprile e 4,10,17,24,31 maggio ore 9-18
€ 1.100
RSPP - Mod. B - SP2 Cave Costruzioni
16 ore
Da definire su richiesta
Da definire su richiesta
RSPP - Mod. B - SP3 Sanità Residenziale
12 ore
Da definire su richiesta
Da definire su richiesta
RSPP - Mod. B - SP4 Chimico Petrolchimico
16 ore
Da definire su richiesta
Da definire su richiesta
I corsi di Bergamo si svolgeranno presso la sede di via Baertsch 4. I corsi di Lecco presso l’aula di Corso Matteotti, 5/h. Ricordiamo che vengono erogati corsi anche in modalità e-learning (FAD). Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa. formazione@studioares.net www.studioares.net. 16
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Chi siamo
Fra i primi in Italia a progettare e realizzare sistemi di gestione integrata, contribuiamo allo sviluppo sostenibile e al miglioramento delle condizioni di lavoro, supportando aziende ed enti pubblici nella gestione ed integrazione dei sistemi qualità , ambiente e sicurezza sul lavoro. Il nostro approccio nasce dall’esperienza pluriennale di professionisti del settore. Un risultato garantito dalla certificazione della nostra società in accordo con la norma ISO 9001. SEDE DI LECCO
via Palestro, 16 - 23900 Lecco tel. 0341 283999 fax 0341 272359 email info@studioares.net SEDE DI BERGAMO
via Baertsch, 4 - 24124 Bergamo tel. 035 363319 email infobg@studioares.net
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