Ordinanza ucm otranto

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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto TEL.(+39) 0836/801073 - FAX (+39) 0836/805405 - email: ucotranto@mit.gov.it – cp-otranto@pec.mit.gov.it

ORDINANZA n° 28/2014 INDAGINI GEOFISICHE, GEOTECNICHE ED AMBIENTALI IN MARE ADRIATICO PROGETTO TRANS ADRIATIC PIPELINE Località:………….. Acque antistanti Circondario Marittimo di Otranto (fino ai limiti mare territoriale - Legge 2 dicembre 1994 n. 689); Data:……………….dal 22.04.2014 al 30.04.2014; Organizzatore:…....Trans Adriatic Pipeline AG., con sede a Roma, Via IV novembre 149;

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Otranto, VISTA l’istanza prot. LT-TAPIT-ITSK-00232 del 04.03.2014, della soc. Trans Adriatic Pipeline (di seguito denominata T.A.P.), con la quale, nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale già in corso, viene richiesta l’ulteriore emissione di apposita Ordinanza Marittima per disciplinare ai fini della sicurezza della navigazione lo svolgimento di sondaggi geofisici, ambientali, geotecnici nell’ambito del Circondario Marittimo di Otranto; VISTA le successive e discendenti comunicazioni – ad integrazione ed a parziale rettifica dell’anzidetta istanza – rispettivamente in data 02, 14 e 17 aprile 2014, con le quali la soc. T.A.P fa conoscere il tempi di attuazione dei sondaggi, da effettuarsi a cura della piattaforma jack-up SKATE III, assistita dalla Motobarca da traffico “GELMAR” e dal Rimorchiatore “SARA T”; VISTA la nota prot. 7449 del 18.03.2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le valutazioni ambientali, avente ad oggetto “Istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto di realizzazione del tratto italiano del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline. Richiesta di documentazione tecnica integrativa e di documentazione”; VISTO il messaggio dell’Istituto Idrografico della Marina di Genova, prot. N°CRRP/DN02048, datato 12.03.2014, con cui vendono dettate, al cospetto della predetta società, talune prescrizioni in materia di elaborazione e trasmissione di dati all’esito dei predetti sondaggi; VISTO il nulla osta espresso da Maristat con messaggio prot. 3247/C/3/3/GEOMETOC// del 17.03.2014; VISTO il nulla osta espresso da Maridipart Taranto con messaggio prot. 51521/N /ESSEZAVURNAV del 18.03.2014; VISTO il nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datato 19 marzo 2014, prot. M_INF/PORTI/3071, inerente al progetto del gasdotto, nel tratto Italia - Albania , a favore della TAP Trans Adriatic Pipeline AG/Italia, relativamente alla tipologia di sondaggi richiesti; VISTA la nota prot. N°01.02.02./3583 in data 22.03.2014 della Delegazione di Spiaggia di San Foca di Melendugno; VISTA la Convenzione Internazionale COLREG ’72, normativa per la prevenzione degli abbordi in mare, ratificata in Italia con la Legge 27 dicembre 1977 n. 1085; VISTE le vigenti Convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione, nonché tutte le altre normative di sicurezza comunitarie e nazionali applicabili;


VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i. (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); VISTA la L.R. 23 giugno 2006, n. 17 della Regione Puglia e s.m.i.; VISTI gli artt. 17, 28, 30, 81 e 246 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione; VISTI gli atti del proprio ufficio; RENDE NOTO che, dal 22.04.2014 fino al 30.04.2014, la società Trans Adriatic Pipeline AG, per il tramite di ditte specializzate ed all’uopo incaricate, effettuerà operazioni in ambito di sondaggi geofisici, ambientali e geotecnici, espletate a mezzo dell’impiego della piattaforma SKATE III - Bandiera: United Kindom of Great Britain, assistita dal unità da traffico “GELMAR” – 6GL184 e dal Rimorchiatore “SARA T” – 6GL178, nell’area di mare territoriale italiano, più esattamente prospiciente la marina di San Foca di Melendugno (LE), meglio individuata in un’area di operazioni perimetrata dalle seguenti coordinate geografiche (datum WGS84), come da stralcio planimetrico in allegato alla presente Ordinanza:

I campionamenti saranno effettuati su due punti (denominati dalla società istante BH001 E BH002), interni alla predetta area di operazioni, aventi le seguenti coordinate geografiche (datum WGS84)

e pertanto: ORDINA ai soli fini della sicurezza della navigazione, nonché della salvaguardia della vita umana in mare: Art. 1 - Interdizione e prescrizioni Nei giorni indicati nel paragrafo “Rende Noto”, nell’ambito dello specchio acqueo circostante il raggio di 150 metri dai suddetti punti di campionamento (01 e 02 così come da stralcio planimetrico allegato), sono vietate la navigazione, la sosta e l’ancoraggio per tutte le unità, la balneazione e l’espletamento di attività di pesca sotto qualsiasi forma, nonché qualsivoglia attività connessa agli usi del mare. Costituiscono deroga alla summenzionata interdizione le unità di pertinenza della piattaforma SKATE III, ivi incluse quelle preposte al suo supporto, oltre alle unità della Guardia Costiera e di tutte le altre forze di polizia operanti in mare, in ragione del proprio istituto.


Art. 2 - Condotta delle unità prossime all’area interdetta Le unità diverse da quelle indicate nel precedente art.1, in navigazione in prossimità dei limiti esterni agli specchi acquei interdetti, dovranno procedere a lento moto, prestando particolare attenzione alle attività in corso e valutando l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire qualsiasi tipo di situazione di pericolo, anche potenziale. Art. 3 - Prescrizioni peculiari per l’attività di operazioni da parte della piattaforma SKATE III Il rimorchiatore SARA T., regolarmente armato del suo equipaggio, oltre a provvedere ai trasferimenti della piattaforma “SKATE III” dal porto di provenienza alla zona di destinazione e viceversa (nelle modalità e forme previste dalle vigenti normative), dovrà garantirne l’assistenza ininterrotta durante tutta la durata delle attività (con esclusione delle fasi necessarie ai cambi di equipaggio eventualmente richiesti). Ciò dovrà avvenire con sufficienti distanze di sicurezza, sia dalla piattaforma che dalla costa, da stabilirsi con adeguata perizia marinaresca in capo al Comandante del rimorchiatore, anche in ragione delle condizioni metereologiche in atto. Entrambe le unità dovranno costantemente stabilire tra loro e con la Sala Operativa di questo Ufficio un contatto radio in frequenza VHF sul canale 16. Considerato che le attività verranno svolte senza soluzione di continuità, durante le 24 ore, rendendosi necessario un adeguato avvicendamento degli equipaggi, sarà cura dei comandanti delle rispettive unità stabilire un servizio di trasbordo sugli stessi mezzi al porto di San Foca e viceversa. In tale ambito dovranno pervenire a questo Ufficio (anche a mezzo telefax), con debito anticipo, gli elenchi dei componenti dei marittimi/tecnici imbarcati, contemplandone i rispettivi incarichi/mansioni, data di nascita e nazionalità. Art. 4 - Prescrizioni in tema di sicurezza Il soggetto richiedente dei sondaggi qui contemplati, i Comandi di bordo delle unità impiegate, come i rispettivi responsabili di ciascuna ditta incaricata nell’ambito degli stessi lavori, sono solidalmente responsabili dell’osservanza delle seguenti prescrizioni, valevoli per l’intera durata e per tutte le tipologie di lavori; ognuno di questi dovrà comunque: 1. 2. 3. 4. 5.

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attenersi a tutte le norme di sicurezza imposte dalle leggi in materia, sia marittima che ordinaria; adottare tutte le misure atte ad evitare qualsiasi forma di inquinamento marino; procedere nelle operazioni solo in condizioni meteo-marine assicurate favorevoli; comunicare all’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto via VHF sul Canale 16 l’inizio e la fine di tutte le operazioni, giorno per giorno, nonché eventuali sospensioni; mantenere ascolto continuo sul canale 16 VHF e rispettare tutte le norme di cui alla COLREG ’72, riferitamente alle segnalazioni marittime, ai servizi di vedetta e a tutto quant’altro previsto dalla stessa normativa internazionale; comunicare l’abbandono o rilascio, sia pure contingente, di apparecchiature e attrezzature in mare, indicando le coordinate geografiche, caratteristiche e specificando il segnalamento delle stesse; le unità impiegate per le operazioni sono tenute a rispettare tutta la normativa internazionale, comunitaria e nazionale, nonché le eventuali disposizioni a livello locale, per quanto attiene gli aspetti della sicurezza della navigazione nella sua più ampia accezione, anche in considerazione della tipologia e caratteristiche tecniche delle unità di volta in volta utilizzate.

Art. 5 - Autorizzazioni ed obblighi suppletivi La presente Ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esime i soggetti richiedenti dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale provvedimento autorizzativo/nulla osta di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere.


L’Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o terzi, dalle attività svolte ed anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli. La società richiedente, tramite il proprio legale rappresentate, nonché il Responsabile dei lavori a mare, unitamente ai Comandanti delle unità operanti, sono direttamente responsabili, civilmente e penalmente, di tutti i danni che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza dell’attività di cui trattasi. Art. 6 - Disposizioni finali e sanzioni I contravventori alla presente ordinanza, se alla condotta di una unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo contemplato e punito all’art. 53 del D. Lgs. 171/2005 “Codice della nautica da diporto”; in materia di “pesca marittima”, i contravventori della presente ordinanza incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art. 10 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 9 gennaio 2012 n. 4, punito dal successivo art. 11. Negli altri casi, si applicano, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e/o illecito amministrativo, gli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio ed inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.otranto.guardiacostiera.it. Otranto, lì 17.04.2014 (*) IL COMANDANTE T.V.(CP) Gian Marco MIRIELLO (*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell’ art. 32 co. 1 della legge 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale dell’ Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto.


Allegato all’Ordinanza n. 28/2014 in data 17/04/2014 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto


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