NOVITA’ LEGISLATIVE ALIMENTI Il Regolamento FIAC nel panorama normativo comunitario Dott. Marco Morbidoni CNA Tecno Quality Srl c/o CNA Ass. Prov. Ancona – www.cnatq.it
La normativa comunitaria
• La normativa comunitaria è basata su
• Direttive • Regolamenti
«Pacchetto Igiene» (nel settore alimentare) B2B Food Gallignano - AN 3-10-2016
Perché questo impianto normativo nel settore food?
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• L’impianto normativo comunitario in materia di sicurezza alimentare è stato ridisegnato dal Reg. (CE) n. 178/2002 (“General Food Law”), che introduce il principio fondamentale di un approccio integrato di filiera: ciò comporta la responsabilizzazione di tutti gli operatori della filiera alimentare, dalla produzione agricola primaria alla distribuzione finale al consumatore, ristorazione compresa.
Dal 1 gennaio 2006
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•
Pacchetto Igiene
•
il regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;
•
il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
•
la direttiva 41/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio;
•
il regolamento (CE) 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano
•
il regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali
Il “pacchetto igiene” è destinato ad essere completato con provvedimenti disciplinanti singoli aspetti delle produzioni alimentari
• Il regolamento (CE) 183/2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi • Il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari
• Il regolamento (CE) n. 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al reg. (CE) n. 853/2004 e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei reg.(CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al reg. (CE) n. 852/2004 e modifica dei reg.(CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 • Il regolamento (CE) n. 2075/2005 recante norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni
• 10. Il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regg. •
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(CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004
Reg. 852/04 igiene dei prodotti alimentari
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1.
Estensione del principio “dalla fattoria alla tavola” (rintracciabilità) lungo l’intera catena alimentare, inclusa la produzione primaria.
2.
Applicazione generalizzata di procedure di autocontrollo basate sui principi dell’HACCP.
3.
Rispetto dei criteri microbiologici ƒ
4.
ƒRegistrazione e, in alcuni casi, autorizzazione, di tutti gli operatori alimentari.
5.
Flessibilità (per la produzione, la trasformazione e la distribuzione di prodotti tradizionali, per le aziende di piccole dimensioni, per i soggetti operanti in aree caratterizzate da vincoli geografici).
6.
ƒRispetto dei requisiti generali di igiene per tutti gli operatori del settore alimentare.
Registrazione e, in alcuni casi, autorizzazione, di tutti gli operatori alimentari
• Registrazione ai sensi dell’art. 6 Reg n. 852/04/CE • Riconoscimento (Reg. 853/04/CE) Impresa (O.S.A.)
SUAP (Comune)
Enti /OdV (ASUR)
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Macro-tipologia attivitĂ registrate
Somministrazione alimenti e bevande, servizio assistito e attrezzature connesse
Panifici artigianali
Consumo sul posto
Laboratori annessi a commercio al dettaglio
Consumo sul posto
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Mezzi di trasporto
• Nuova modulistica ASUR Marche – modifica del modello NIA del 15/09/2015 1. Mezzi connessi con l’attività 2. Mezzi da registrare singolarmente 3. Mezzi «speciali» per lo svolgimento di attività su area pubblica
4. Mezzi di trasporto c/terzi
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Reg FSG e ADAP
• Dal 20 luglio 2016 è entrato in vigore il Reg 609/2013 (Regolamento FSG) che abroga le precedenti norme sugli ADAP. • Non è più prevista l’autorizzazione in forma di riconoscimento richiesta in precedenza per la produzione e confezionamento degli ADAP, per la produzione e il confezionamento degli ex prodotti dietetici senza glutine e degli ex prodotti dietetici delattosati. • Il Regolamento 1169/2011 rimane il riferimento sulle disposizioni per indicare in etichetta l’assenza di glutine o il suo contenuto molto basso, come quelle per indicare l’assenza di lattosio o il suo contenuto ridotto.
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REGOLAMENTO n. 1169/2011 /CE
FORNITURA DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI B2B Food Gallignano - AN 3-10-2016
Quali temi di rilievo sono introdotti con il Reg 1169?
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• Etichettatura • Allergeni (in realtà è una rivisitazione di una norma già inserita precedentemente)
• Etichettatura nutrizionale
Un alimento confezionato riporta in etichetta
• denominazione • ingredienti • allergeni (evidenziati) • quantità netta • quantità di alcuni ingredienti (primario, enfatizzato, caratterizzante essenziale) • termine minimo di conservazione o data di scadenza • n. lotto
• condizioni particolari di conservazione e/o impiego (ove necessario) • nome o ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti
• paese di origine o luogo di provenienza (ove necessario) • istruzioni per l’uso (se necessarie) • titolo alcolometrico per bevande con più di 1,2% di alcol in volume
• dichiarazione nutrizionale (dal 13/12/2016) B2B Food Gallignano - AN 3-10-2016
Esempio
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Prodotti sfusi
• Denominazione di vendita • Elenco ingredienti
• Scadenza (ove prodotto deperibile) • Modalità di conservazione (ove prodotto deperibile) • % glassatura (alimenti glassati) • prezzo B2B Food Gallignano - AN 3-10-2016
Situazione Reg 1169 2014
dic
mar
giu
set
3/27/2015
Circ. MISE per spiegazione su applicabilitĂ sanzioni
dic
mar
giu
set Today
2017
dic 12/13/2016
entra in vigore l'etichettatura nutrizionale
2/20/2015
Circ. Min Salute per spiegazioni applicazione art. 44 Reg. Ce n. 1169 per somministrazione alimenti 12/13/2014
entra in vigore il Reg 1169 Transiorio Reg 1169 12/13/2014 - 12/13/2016
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Situazione attuale
• Dicembre 2014: Reg. n. 1169 in vigore • Febbraio 2015: Circ. Min Salute per spiegazioni applicazione art. 44 Reg. Ce n. 1169 per somministrazione alimenti • Marzo 2015: Circ. MISE per spiegazione su applicabilità sanzioni • MANCANO • DPCM: per applicazione prescrizioni su alimenti sfusi • Decreto Sanzioni: attualmente in bozza • Attualmente c'è una discussione ed una richiesta per ripristinare l'obbligo di riportare “Prodotto nello stabilimento ….”
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Allergeni
• Cereali contenenti glutine • Crostacei e prodotti a base di crostacei • Uova e prodotti a base di uova • Pesce e prodotti a base di pesce • Arachidi e prodotti a base di arachidi • 6. Soia e prodotti a base di soia, tranne • Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) • Frutta a guscio • Sedano e prodotti a base di sedano • Senape e prodotti a base di senape • Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
• Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. • Lupini e prodotti a base di lupini
• Molluschi e prodotti a base di molluschi B2B Food Gallignano - AN 3-10-2016
Devono ove presenti o in tracce essere evidenziati
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• Sia per gli alimenti confezionati che sfusi e per gli alimenti somministrati • Ingredienti: latte, uova, zucchero, destrosio …
• Può contenere tracce di latte …
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Il paradosso anglosassone etichetta ÂŤa semaforoÂť
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L’etichetta nutrizionale
• La conoscenza dei principi base della nutrizione e un’adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti contribuirebbero significativamente a consentire al consumatore di effettuare scelte consapevoli. Le campagne di educazione e informazione sono un meccanismo importante per migliorare la comprensione delle informazioni alimentari da parte dei consumatori (considerando n. 10) • Per facilitare la comparabilità tra i prodotti contenuti in imballaggi di dimensioni diverse è opportuno continuare a imporre che le indicazioni nutrizionali obbligatorie si riferiscano a quantità di 100 g o 100 ml e, se necessario, ammettere indicazioni supplementari relative alle porzioni. Tuttavia, se l’alimento è preimballato e sono precisate porzioni o unità di consumo, dovrebbe essere consentita una dichiarazione nutrizionale per porzione o per unità di consumo, come integrazione all’espressione per 100 g o per 100 ml. (considerando n. 35)
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Campo di applicazione
• La “Dichiarazione nutrizionale” come prevista dal Reg CE n. 1169/2011 non si applica: • Agli integratori alimentari (normati con DIR 2002/46/CE) • Acque minerali naturali (normate con DIR 2009/54/CE) Allegato V Reg CE n. 1169/2011 “Alimenti ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale”:
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Non si applica a
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1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi; 4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele; 5. il sale e i succedanei del sale; 6. gli edulcoranti da tavola; 7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria ( 1 ), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati; 8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè; 9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi; 10. gli aromi; 11. gli additivi alimentari; 12. i coadiuvanti tecnologici; 13. gli enzimi alimentari; 14. la gelatina; 15. i composti di gelificazione per marmellate; 16. i lieviti; 17. le gomme da masticare; 18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2 ;
Non si applica a
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• 19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.
Proposta CNA Alimentare
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Proposta CNA Alimentare
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Et. Nutriz. Presentazione
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Dal Reg. 1169
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Supporto per redigere le tabelle nutrizionali
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Per contattarci
• 0731/712180 • tecnoquality@an.cna.it • www.cnatq.it • https://it-it.facebook.com/cnatecnoquality
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Grazie per l’attenzione
Rif. Albert Seigneurie's Grocery Encyclopedia (1898)
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