I - PARTE GENERALE Premessa Il presente documento, approvato dall’Amministratore Unico, costituisce il Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito “Modello”) predisposto, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito “Decreto”), dalla Gottardo S.p.A. (di seguito anche la “Società”). Scopo essenziale del Modello è la realizzazione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo volte a prevenire la commissione dei reati rilevanti per il Decreto, ma anche volte a determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società, la motivata consapevolezza di poter teoricamente incorrere, con i comportamenti personali, nelle casistiche di illecito rilevanti ai fini del medesimo Decreto. Con la predisposizione del presente Modello, che si colloca nell’ambito di una azione preventiva contrapposta ad ogni illecito aziendale, conforme alla sua politica imprenditoriale, la Gottardo S.p.A. ha quindi inteso assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione dei propri affari e delle proprie attività aziendali, sottolineando, con evidenza e piena efficacia, che tutte le forme di comportamento illecito ipotizzabili sono sempre condannate e considerate contrarie ai principi deontologici della propria azione complessiva. Tale iniziativa è stata altresì assunta nella convinzione che - anche al di là delle prescrizioni del Decreto - l’adozione del Modello, unitamente al Codice Etico, più avanti formulato espressamente, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti che a vario titolo collaborano o si interfacciano con la stessa (clienti, fornitori, partners commerciali, collaboratori e consulenti esterni), affinché tutti seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire ogni rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto. In un’assoluta ottica di responsabilizzazione, al riguardo, dei propri dipendenti e di tutti i soggetti terzi che, in generale, operano per suo conto, la Gottardo S.p.A., per una corretta organizzazione gestionale riferita a scopi preventivi della commissione di reati rilevanti, che è volta a limitare l’azione repressiva del Decreto, ha pienamente rilevato e fatta propria, movendo dal medesimo Decreto, la centralità del principio per cui il soggetto giuridico può spendere, in caso di commissione di uno o più reati che lo vedono come beneficiario di un indebito vantaggio connesso, la possibilità di dimostrare la sua assoluta estraneità istituzionale ai fatti criminosi, assecondando così l’effetto di un decisivo fattore esimente che determina la conseguente concentrazione della responsabilità, per ogni reato commesso, esclusivamente in capo al soggetto agente che ha realizzato materialmente l’illecito. La suddetta estraneità, secondo la legge, può essere adeguatamente comprovata anche attraverso la dimostrata funzionalità di un’organizzazione interna attenta, in chiave di prevenzione reale, alla formazione della corretta volontà decisionale della struttura, nonché, altresì, generalmente attenta al corretto utilizzo di appropriate risorse aziendali nell’ottica preventiva generale dei citati illeciti penali. Le suddette condizioni esimenti, delineate dallo stesso Decreto con l’apposizione di oneri e comportamenti preventivi, sono state assunte dalla Gottardo S.p.A. come proprie e, come può essere rilevato, esse danno luogo al prioritario contenuto legale del presente Modello, che è stato appositamente istituito ai fini sopra citati.
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In questa prospettiva, in diretta applicazione della lett. a) dell’art. 6 del Decreto, questo Modello, nel riassumere il compendio di regole e misure operanti all’interno della Gottardo S.p.A., costituisce, nel suo complesso, lo strumento giuridico informativo primario e risolutivo al fine preventivo predetto, nei termini di una sua perseguita esaustività totale, in virtù della sua riscontrabile piena aderenza ai dettami legislativi vigenti ed applicabili. 1.1 Il Decreto A mero titolo di riepilogo, utile per chiunque si renda lettore del presente Modello nell’esercizio di qualsivoglia funzione pertinente, si espongono di seguito, in quanto strettamente connesse agli scopi del documento, le principali linee di riferimento normativo poste dal Decreto. Il Decreto ha introdotto in forma esplicita nell’ordinamento italiano il principio per cui le persone giuridiche rispondono, anche patrimonialmente, a titolo di responsabilità formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale, per l’avvenuta commissione di diversi reati, precisati dal decreto stesso, posti in essere nel loro interesse o a loro vantaggio sia da soggetti in posizione di vertice (c.d. apicali) sia da operatori sottoposti alla direzione e vigilanza di tali soggetti apicali. La responsabilità che deriva in capo all’ente dalla commissione degli specifici reati richiamati dalla norma, si aggiunge, pertanto, in termini anche materiali, a quella che la legge prevede a carico delle persone fisiche che materialmente hanno commesso l’illecito. Più precisamente, in via innovativa rispetto al passato, il Decreto stabilisce che ogni ente, con o senza personalità giuridica e con la sola eccezione di alcuni enti di rilievo pubblicistico, è potenzialmente soggetto alle sanzioni previste dal medesimo decreto qualora: sia stato commesso un reato rientrante tra quelli significativi (cfr. infra) da parte di soggetti appartenenti all’ente e cioè da (i) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa (c.d. soggetti o persone apicali); (ii) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (i); il reato sia commesso, anche in termini di solo tentativo, nell’interesse o a vantaggio dell’ente. il reato commesso rientri tra quelli tassativamente elencati dal Decreto, di cui di seguito si riportano sinteticamente le macrocategorie di reati: - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 del Decreto). - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto, introdotto dalla legge 18 marzo 2008 n.48); - Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto aggiunto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29). - Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del Decreto, modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190). - Reati di falso nummario (art. 25-bis del Decreto, introdotto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09).
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- Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis I del Decreto, introdotto dall’art. 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99). - Reati societari (art. 25-ter del Decreto, introdotto dal decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61). - Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini (art. 25-quater del Decreto, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003 n.7). - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater I del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n.7). - Delitti contro la personalità individuale, quali lo sfruttamento della prostituzione minorile, le pedopornografia anche tramite Internet, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù (art. 25-quinquies del Decreto, introdotto dalla legge 11 agosto 2003 n.228). - Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies TUF, introdotti dalla legge 18 aprile 2005 n.62). - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto, introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n.123 e successivamente sostituito dall’art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto, introdotto dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, modificato con L. 186/2014). - Reati transnazionali (art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146): l’associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita nonché l’autoriciclaggio, il traffico di migranti, ed alcuni reati di intralcio alla giustizia, quali l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il favoreggiamento personale se rivestono carattere di transnazionalità. - Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del Decreto aggiunto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99). - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies, articolo così rinumerato dall’art. 2, D. Lgs. n. 121/2011). - Reati Ambientali (art. 25-undecies articoli introdotto dall’art. 2, D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121) e reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (Decreto Legislativo n. 152/2006). - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto). La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo. Le sanzioni previste a carico dell’ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, sono: 3
(a) sanzioni pecuniarie (sino a euro 1.549.370); (b) sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare di durata non inferiore ai 3 mesi e non superiore a 2 anni), quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni o licenze o concessioni (funzionali alla commissione dell’illecito), il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi; (c) confisca (o sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche per equivalente; (d) pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva). Più precisamente, però, il citato provvedimento legislativo prevede la mancata emersione di responsabilità qualora l’ente si sia dotato preventivamente, rispetto al tempo di commissione del singolo reato, di una serie di strumenti formali “di protezione” comunemente denominati nel loro complesso, nella prassi professionale, “scudo protettivo”, cui il presente documento direttamente si riconduce. Ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto sono fattori costitutivi del c.d. scudo protettivo: 1
l’adozione e l’efficace attuazione, prima della commissione del reato, di un documento complesso interno definito modello di organizzazione e gestione, quale ambisce essere il presente atto, idoneo a svolgere, secondo i criteri normativi applicabili, adeguata azione preventiva rispetto alla commissione dei reati della specie di quello verificatosi (fattore 1);
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la nomina e l’operatività di un precisato organismo dell’ente (c.d. Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del predetto modello di organizzazione e gestione e di curare il suo aggiornamento (fattore 2) (per gli enti, ivi comprese le società di piccole dimensioni, i compiti dell’Organismo di Vigilanza possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente).
E’ evidente che i due fattori citati devono presentare precisi requisiti di effettività e funzionalità interna, senza i quali la loro messa in funzione risulterebbe vana ai fini della protezione in oggetto. Per ciò che attiene il rapporto tra i soggetti c.d. apicali che commettono i reati e il Modello, è importante sottolineare come nel caso concreto l’ente deve altresì, al fine di andare effettivamente esente da responsabilità, dimostrare in giudizio: (i) che nel commettere il reato costoro si sono volontariamente e fraudolentemente sottratti alle prescrizioni contenute nel modello (fattore 3); (ii) che non vi è stata omessa o insufficiente sorveglianza da parte dell’Organismo di Vigilanza (fattore 4). Per entrambi i primi due fattori costitutivi del Modello si impone quindi una piena dimostrazione di concreta operatività, anche in via di fatto. Per i restanti fattori, invece, risulteranno decisive le circostanze reali del fatto di reato, in relazione a cui non è concepibile alcuna misura preventiva. Relativamente ai soggetti non apicali, la presenza del Modello esclude presuntivamente, e ciò non va quindi dimostrato caso per caso, ogni forma di responsabilità amministrativo-penale dell’ente. E’ in tale ipotesi l’Autorità procedente ad avere l’onere processuale di provare l’eventuale inadeguatezza ed inidoneità del modello medesimo.
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1.2 Metodologia di composizione e redazione del Modello della Gottardo S.p.A. Il Decreto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall’art. 6 comma 2, devono: 1)
individuare le aree nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati; 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello; 5) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. L’art. 7 comma 4 del Decreto definisce, inoltre, i requisiti dell’efficace attuazione dei modelli organizzativi: –
la verifica periodica e l’eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e nell’attività;
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un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Il Decreto dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare (entro 30 giorni), osservazioni sull’idoneità dei modelli a prevenire i reati. Il presente documento costituisce, come già espresso in apertura, la formalizzazione concreta del Modello della Gottardo S.p.A. ed è il frutto di un’apposita attività di analisi condotta all’interno della Società, con il precipuo scopo di dotare la Società dell’idoneo strumento citato, realizzato per essere in grado di affrancare la medesima dall’applicazione delle regole sanzionatorie di responsabilità amministrativa previste dal Decreto. L’adeguatezza del Modello è pertanto assicurata dalla sua aderenza e coerenza con la realtà aziendale regolamentata, cui ogni prescrizione del documento è riferita. In tale ottica, l’elaborazione del Modello e la definizione delle sue componenti normative sono connesse alle risultanze aziendali relative alla struttura organizzativa della Società, nonché alla normativa di riferimento ed ai rischi giuridici riconducibili alla conduzione delle operazioni tipiche del settore economico interessato. A tal riguardo, sono state effettuate (a) apposite interviste conoscitive nei confronti degli organi sociali e delle principali funzioni aziendali, nonché (b) l’analisi della documentazione specifica riguardante la situazione organizzativa, economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
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Il presente Modello è stato, poi, elaborato tenendo presenti i suggerimenti contenuti nelle linee guida emanate da Confindustria e Confcommercio, in tema di redazione di modelli organizzativi, di controllo e gestione in forza del Decreto. Come previsto dal Decreto, l’elaborazione del Modello è stata sviluppata sostanzialmente mediante i seguenti passi operativi: a) Identificazione analitica delle “aree critiche” e delle “attività sensibili” L’individuazione delle specifiche aree di attività della Società considerate a rischio in relazione alla problematica in oggetto, e quella dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse, è oggetto essenziale della Mappatura Oggettiva (cap. 3), quale punto di partenza concettuale della realizzazione del sistema di gestione del rischio, posto che sulla base delle sue risultanze sono state identificate anche le misure interne preventive che il soggetto agente, se determinato a delinquere, deve necessariamente violare per originare la responsabilità amministrativa dell’ente. La loro conoscenza preventiva costituisce elemento importante per qualunque soggetto che operi per la Società e la relativa lettura cognitiva è quindi strumento di base permanente per ogni possibile intervento preventivo di tutti gli organi interni. La Mappatura Oggettiva, in quanto analisi inventariale di ogni singola area critica a rischio, procede in primo luogo ad un’accurata descrizione dell’area operativa di volta in volta interessata (contenuti, rapporti e azioni) con riferimento alle diverse fattispecie di reato richiamate dal Decreto. All’interno di ogni singola area critica rilevata sono, quindi, individuate analiticamente le attività sensibili che risultano teoricamente interessabili, per loro stessa conformazione operativa, dalle potenziali casistiche di reato previste dal Decreto. L’interessamento è stato identificato tramite il fattore della potenzialità astratta riferita a possibili comportamenti deviati del singolo operatore.. Con riferimento alle predette attività, la Mappatura Oggettiva contiene una precisa indicazione: -
delle funzioni interessate dallo svolgimento dell’attività a rischio;
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della procedura operativa di scopo preventivo che si ritiene opportuno adottare al fine di predisporre un efficace sistema protettivo esimente ai sensi del Decreto, che sarà, poi, perfezionato nei protocolli. b) Progettazione del sistema dei controlli preventivi e dei protocolli
Conformemente a quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, lett. b, del Decreto è stato predisposto un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi rilevati, su base pratica, nella Mappatura Oggettiva. In particolare, tale sistema di controlli preventivi e di protocolli (c.d. Mappatura Normativa, cap. 4) risulta essere idoneo a garantire che i rischi di commissione dei reati siano ridotti ad un “livello accettabile”, tenendo presente che, nella migliore e più riconosciuta pratica aziendalistica, all’interno di un soggetto imprenditoriale, il rischio è universalmente ritenuto accettabile quando il costo stimato dei controlli necessari per prevenirlo del tutto risulta inferiore al valore della risorsa da proteggere. Nel caso specifico, la soglia di accettabilità adottata al fine della redazione del Modello è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. Tale scelta, in 6
conformità con quanto espresso dalle Linee Guida elaborate e codificate da Confindustria e Confcommercio, appare in linea con la prevista esenzione della responsabilità dell’ente in caso di elusione fraudolenta del modello (cfr. art. 6, comma 1, lett. c, del Decreto). Diversamente, nei casi di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il limite di accettabilità sopra individuato è rappresentato dalla realizzazione di una condotta non accompagnata dalla volontà di realizzare l’evento-morte/lesioni personali, violativa del Modello nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di controllo da parte dell’apposito Organismo di Vigilanza. Ciò in quanto l’elusione fraudolenta del Modello appare incompatibile con l’elemento soggettivo della colpa dei citati reati di omicidio e lesioni personali. Il sistema predetto si articola, quindi, in specifici controlli, da attuare a differenti livelli di operatività aziendale, i quali, uniti alle procedure già in uso, configurano, nell’accezione concreta, gli specifici e settoriali “protocolli” inseriti come parte integrante nel presente Modello. A tale riguardo, in particolare, per maggiore uniformità di redazione nonché al fine di attenuare ragionevolmente, sul piano della comprensione e ricezione, l’impatto dei nuovi precetti operativi contenuti nel Modello, è parso opportuno che questi ultimi si ponessero il più possibile in un’ottica di continuità e compatibilità rispetto alle procedure ed alle norme interne già presenti nella struttura aziendale, le quali pertanto devono a loro volta considerarsi parte integrante del presente Modello. Si fa presente, quindi, che il Modello realizzato – conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida delle associazioni di categoria citate - esaurisce, nella sua integralità, le componenti essenziali di un efficace sistema generale di controllo preventivo, dal momento che esso si configura pienamente per l’esistenza di: -
un sistema organizzativo formalizzato con specifico riferimento alle attribuzioni di funzioni, responsabilità e linee di dipendenza gerarchica;
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una separazione e contrapposizione di funzioni, punti di controllo manuali ed informatici, abbinamento di firme e supervisione delle attività aziendali;
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un sistema di poteri autorizzativi e di firma formalizzati e coerenti con le funzioni e le responsabilità aziendali ricoperte dai soggetti apicali ;
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uno stato di verificabilità, documentabilità e congruità, per quanto possibile, delle operazioni aziendali implicanti rapporti economici e giuridici con soggetti terzi;
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un’introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
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un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti sono: autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione;
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un obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni all’Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili (in quest’ultimo caso l’obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
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una definizione di un sistema di informazione e comunicazione al personale e sua formazione;
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un codice etico.
1.3 Approvazione e adozione del Modello Il presente Modello - in conformità al disposto dell’art. 6 comma 1, lettera a, del Decreto - è atto di emanazione dell’Organo Amministrativo della Società. In data 19 maggio 2015 l’Amministratore Unico della Società ha formalmente approvato l’adozione ed i contenuti del medesimo, unitamente alla nomina dell’Organismo di Vigilanza. L’Amministratore Unico, direttamente o su proposta del nominato Organismo di Vigilanza, disporrà le successive ed eventuali modifiche e integrazioni del Modello (cfr. cap. 9), allo scopo di consentire la continua rispondenza del medesimo alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura societaria. La vigilanza sull’adeguatezza e sull’attuazione del Modello è garantita, come anticipato, dall’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio dei suoi poteri di controllo. 1.4 Struttura del Modello della Gottardo S.p.A. La struttura del Modello della Gottardo S.p.A. è composta in piena conformità all’articolo 6 del Decreto ed ai suggerimenti elaborati in materia dalle associazioni di categoria (Confindustria e Confcommercio): 1. da una sezione preliminare contenente alcuni brevi cenni alle peculiari caratteristiche operative, organizzative e societarie della Gottardo S.p.A.; 2. dalla c.d. Mappatura Oggettiva, contenente le individuazioni precisate delle attività societarie correnti nei cui ambiti possono essere teoricamente commessi, dalle persone che vi operano e con effetti sulla Gottardo S.p.A., i reati rilevanti ai sensi del Decreto (cfr. art. 6, comma 2, lett. a, del Decreto); 3. dalle regole di condotta obbligatorie (c.d. protocolli), preventive della commissione di reati rilevanti potenziali (c.d. Mappatura Normativa), con implicito riferimento all’individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie (art. 6, comma 2, lett. c, del Decreto); 4. dal regolamento costitutivo e di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza interno previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, ritualmente dotato, in piena conformità al medesimo Decreto, di poteri operativi; 5. dal Codice Etico; 6. dal sistema disciplinare interno sanzionante in via preventiva le violazioni dei protocolli e delle regole procedurali interne; 7. dal sistema di obblighi di comunicazione e formazione interna ed esterna permanente che concerne anche la problematica amministrativo-sanzionatoria sopra menzionata; 8. dal sistema di aggiornamento del Modello. ***** 8
Nelle sezioni successive del presente documento è contenuta, in conformità a quanto sopra, la dettagliata ed articolata rappresentazione del contenuto strettamente operativo del Modello, sin qui introduttivamente delineato, ed una più completa descrizione delle sue caratteristiche essenziali, sempre nel pieno rispetto delle disposizioni normative previste dal Decreto e delle peculiarità organizzative della Società.
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