Memo: credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo

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TAX LETTER

Credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo 16 maggio 2016

Maria Serpieri Department of Tax Law


TAX LETTER

Credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo 1. PREMESSA L’art. 3 del DL 23.12.2013 n. 145, convertito con modificazioni nella Legge 21.2.2014 n. 9, ed il DM 27.5.2015 prevedono il riconoscimento alle imprese di un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. Tali disposizioni sono state oggetto di chiarimenti con la circolare dell’Agenzia delle Entrate 16.3.2016 n. 5. Di seguito si riepiloga la disciplina del credito d’imposta in commento alla luce dei principali chiarimenti forniti. 2. SOGGETTI BENEFICIARI Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese: •

indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni;

che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019 (anni 2015-2019, per i soggetti “solari”).

Sono ammesse all’agevolazione: •

le imprese residenti nel territorio dello Stato;

le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti;

gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata;

le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR;

i consorzi;

le reti di imprese.

Il beneficio non spetta qualora i soggetti beneficiari siano sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica.

3. ATTIVITÀ AGEVOLABILI Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: •

lavori sperimentali o teorici svolti la cui principale finalità è l’acquisizione di nuove conoscenze;


ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze;

acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;

produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Le attività di ricerca e sviluppo possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico (ad esempio, in ambito storico o sociologico). Attività escluse Non si considerano invece attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi già esistenti anche laddove tali modifiche rappresentino miglioramenti. Interpello In caso di incertezza sulla legittima fruibilità dell’agevolazione, è possibile presentare, ai sensi dell’art. 11 della L. 27.7.2000 n. 212, un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad acquisire il parere del Ministero dello Sviluppo Economico. 4. COSTI AMMISSIBILI Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili i costi di competenza, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, del periodo d’imposta di riferimento, direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili. Tra tutti segnaliamo i principali: •

i costi relativi al personale altamente qualificato in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, che sia dipendente o collaboratore dell’impresa;

le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;

le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con altre imprese, comprese le start-up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (c.d. ricerca “extra-muros”);

le spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

5. CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuata in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione:


ammonti almeno a 30.000,00 euro (limite da verificare con riferimento a ciascun periodo d’imposta per il quale si intende effettivamente accedere all’agevolazione e non in tutti i periodi d’imposta potenzialmente agevolati);

ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 (anni 2012-2014, per i soggetti “solari”), ovvero, per le imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta, a decorrere dalla data di costituzione.

6. MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del: •

50% della spesa incrementale relativa ai costi del personale e dei contratti di ricerca;

25% della spesa incrementale relativa ai costi per strumenti e attrezzature di laboratorio e per le privative industriali.

7.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo è automatico, non essendo sottoposto ad alcuna istanza preventiva. Il credito d’imposta è utilizzabile: •

esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6857”), mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);

a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Pertanto, in caso di investimenti agevolabili realizzati nell’esercizio 2015, il credito d’imposta maturato può essere utilizzato in compensazione, tramite il modello F24, a partire dall’1.1.2016.

*** Il Dipartimento Tax Law dello Studio Tonucci & Partners è a Vostra disposizione per supportarVi nell’accessibilità all’agevolazione in esame, nonché su ogni ulteriore aspetto che vorrete sottoporci.


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