COMMENTI ALLE NORME
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Rubrica a cura di Nicola Dell’Arena
17025 Presentazione dei risultati Sesta parte: Contenuto del documento finale COMMENTS ON STANDARDS: UNI CEI EN ISO/IEC 17025 A great success has been attributed to this interesting series of comments by Nicola Dell’Arena to the UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Standard. RIASSUNTO Prosegue con successo l’ampia e interessante serie di commenti di Nicola Dell’Arena alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. In questo numero continuiamo a parlare della presentazione dei risultati.
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Il paragrafo 7.8.2.2 prescrive 4 requisiti, tutti relativi ai dati forniti dal cliente e alle responsabilità tra cliente e laboratorio. Il primo requisito recita: “Il laboratorio deve assumersi la responsabilità di tutte le informazioni presentate nel rapporto, tranne quando queste sono fornite dal cliente”. Difficile commentare questo requisito senza far notare che è ovvio e lapalissiano. Tutte ciò che viene prodotto da un laboratorio (o da qualsiasi ente) è di responsabilità del laboratorio (o dell’ente) e non sembra strettamente necessario ricordarlo e prescriverlo come requisito. Anche l’applicazione appare del tutto semplice, dal momento che la firma da parte del responsabile del laboratorio diventa automaticamente assunzione di responsabilità di tutto il contenuto del Rapporto/Certificato. Il secondo requisito recita: “I dati forniti dal cliente devono essere chiaramente identificati”. Vale quanto già detto per l’identificazione dei dati forniti dal fornitore. Il terzo requisito recita: “Inoltre, quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio deve includere nel rapporto una dichiarazione con cui ne declina la responsabilità”. Anche per questo requisito l’applicazione non presenta particolari proble-
mi. È sufficiente inserire nel Rapporto/Certificato la dichiarazione richiesta, come ad esempio: il laboratorio non si assume nessuna responsabilità dei dati forniti dal cliente. Il quarto requisito recita “Quando il laboratorio non è stato responsabile della fase di campionamento (per esempio se il campione è stato fornito dal cliente), deve indicare nel rapporto che i risultanti si riferiscono al campione così come ricevuto”. Anche questo requisito appare di facile applicazione, dal momento che è sufficiente inserire nel Rapporto/Certificato la frase indicata dalla norma. Appare tuttavia opportuno osservare che il Rapporto/Certificato serve al cliente sia per uso interno sia per uso esterno (da presentare ai propri clienti). Nel caso di uso esclusivamente interno l’intero requisito appare inutile, visto che il cliente sa cosa ha fornito al laboratorio. Nel caso di uso esterno, viceversa, il requisito applicato diventa una parte importante per qualsiasi controversia dovesse nascere.
la semplicità del requisito, ci sembra assolutamente condivisibile. Viceversa, per i laboratori di prova Accredia, oltre alla frase; “si applica il requisito di norma”, prescrive un requisito aggiuntivo, suddiviso su tre paragrafi, che riguarda il campionamento effettuato attraverso misure. Sembrerebbe che il contenuto di questo requisito aggiuntivo sia più attinente al capitolo 7.3 sul campionamento piuttosto che a questo sulle responsabilità tra laboratorio e cliente. Il primo paragrafo recita: “Qualora il campionamento comporti effettuazione di misure (es. di volume, portata, superficie, ecc.), il Laboratorio deve esprimere i risultati in unità di misura di cui può garantire la riferibilità”. Praticamente Accredia obbliga ad applicare un requisito, di per sé già obbligatorio, della norma. Ovviamente dev’essere applicato. Il problema potrebbe nascere nel caso in cui non si fosse in grado di applicarlo. La soluzione, in questo caso, è quella di far effettuare il campionamento a chi è in grado di garantire la riferibilità. Il secondo paragrafo recita: “Pertanto, se il campionamento non è accreditato o é effettuato dal cliente, il Laboratorio deve esprimere il risultato senza tener conto delle misure effettuate in fase di campionamento (es. mg e non mg/m3, UFC e non UFC/m2, ecc.) e identificare correttamente il campione accettato (es. fiala, filtro, ecc. e non ambiente di lavoro)”. Premetto che non sono un tecnico dell’argomento, ma mi pare che aggiungere alla semplice richiesta della norma “di indicare nel rapporto …” ulteriori requisiti così complessi sia alquanto esagerato. Non posso che consiglia-
POSIZIONE DI ACCREDIA SUI DATI DEL CLIENTE
Per i laboratori di taratura Accredia si Former: Responsabile Qualità - ENEA limita, laconicamente, a dire: “si appli- Casaccia - RETIRED ca il requisito di norma”. Considerata ndellarena@hotmail.it T_M
N.
T_M 107 107 1/21