Tutto_Misure n.1 - 2022

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Rubrica a cura dellÊAvv. Veronica Scotti (www.avvocatoscotti.com)

Nuove norme, vecchie abitudini

La direttiva del MISE sulle verificazioni periodiche

LEGAL AND FORENSIC METROLOGY This section intends to discuss the great changes on Legal Metrology after the application of the D. Lgs 22/2007, the socalled MID directive. In particular, it provides information, tips and warnings to all “metric users” in need of organizations that can certify their metric instruments according to the Directive. This section is also devoted to enlighting aspects of ethical codes during forensic activities where measurements are involved. Please send all your inquiries to Ms. Scotti or to the Director! RIASSUNTO Questa rubrica intende discutere i significativi cambiamenti in tema di Metrologia Legale a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs. 22/2007, altrimenti detto Direttiva MID. In particolare, vuole fornire utili informazioni, consigli e ammonimenti a tutti gli “utenti Metrici” che si rivolgono per reperire informazioni su Enti e organizzazioni notificate per la certificazione del loro prodotto/strumento secondo la Direttiva. La rubrica tratta anche di aspetti etici correlati allo svolgimento di misurazioni legate ad attività in ambito forense (CTU, CTP). Scrivete all’Avv. Scotti o al Direttore, e verrete accontentati! La Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico, recante l’adozione (ai sensi dell’art. 3, comma 4 del Decreto n. 93 del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017) di schede tecniche per la verificazione periodica di strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali, oltre che censurabile sotto il profilo tecnico per gli errori ivi contenuti, come già ben illustrato nell’articolo a firma del Prof. Ferrero su questo stesso numero della rivista, pone anche questioni di natura giuridica con riguardo allo strumento normativo utilizzato. Come noto, il diritto si fonda su un sistema di fonti normative, organizzate in forma gerarchica secondo una sorta di schema piramidale, che impone il rispetto rigoroso di specifici limiti volti a evitare conflitti tra le norme. In specie, la regola generale stabilisce che una norma di rango inferiore non possa derogare o prevedere disposizioni in conflitto con una norma gerarchicamente superiore. Applicando rigorosamente un simile principio, le norme di rango inferiore, subordinate a quelle superiori, possono solo disci-

Al riguardo è stata delineata, mediante Legge 400/1988, la disciplina dell’esercizio dell’attività normativa da parte del Governo (inclusi quindi i Ministeri), che deve svolgersi nel rispetto delle condizioni previste in tale legge. In particolare, per quanto concerne i decreti ministeriali, la norma prevede che possono essere emanati solo nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere, devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione e sono sottoposti a successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Alla luce di tali previsioni, risulta evidente che l’intenzione del legislatore è quella di ricondurre entro stretti limiti l’attività normativa dell’esecutivo, al fine di evitare che si verifichino conflitti di competenze e potenziali situazioni di offuscamento della certezza del diritto, principio irrinunciabile per ciascun ordinamento contemporaneo. Tuttavia, nonostante il perimetro dell’attività normativa del Governo sia ben delimitato, è frequente imbattersi in provvedimenti che, sebbene rivestano la forma di regolamenti/decreti ministeriali (e quindi subordinati alla legge), si pongono nella sostanza quali atti normativi veri e propri poiché contenenti previsioni che sarebbe più appropriato inserire in atti legislativi in ragione della loro tipologia (ad esempio, tra gli altri, normative destinate a prevedere illeciti amministrativi). Si assiste, infatti, a una progressiva appropriazione da parte dell’esecutivo di un potere normativo, normalmente riservato all’istituzione parlamentare,

plinare materie ove sussista un vuoto normativo (e non siano stati posti limiti, tipo riserve di legge o simili, alla regolamentazione di tali aspetti), oppure possono porsi come integrazione o attuazione di disposizioni già definite in fonti normative superiori, ma non sufficientemente dettagliate. Nel nostro ordinamento, le fonti del diritto alle quali sono riconosciute forza ed efficacia normativa, sono: 1. Costituzione; 2. Leggi nazionali e norme europee; 3. Leggi regionali; 4. Regolamenti; 5. Usi e consuetudini. Mentre le prime tre voci rappresentano la piena manifestazione della potestà legislativa, i regolamenti si situano in una posizione mediana tra le vere e proprie fonti normative e i provvedimenti amministrativi, costituenti la tipica espressione dell’esercizio del potere esecutivo che, nell’attività normativa, si deve rigorosamente attenere a principi e limiti definiti dal legislatore, Avvocato – Foro di Milano a pena di nullità insanabile del provve- Professore a contratto al Politecnico di Milano dimento adottato. veronica.scotti@gmail.com T_M

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