METROLOGIA LEGALE E FORENSE
s
Rubrica a cura dell’Avv. Veronica Scotti (www.avvocatoscotti.com)
Verifiche periodiche e disponibilità degli strumenti Qualche difficoltà d’interpretazione delle disposizioni
LEGAL AND FORENSIC METROLOGY This section intends to discuss the great changes on Legal Metrology after the application of the D.lgs. 22/2007, the so-called MID directive. In particular, it provides information, tips and warnings to all “metric users” in need of organizations that can certify their metric instruments according to the Directive. This section is also devoted to enlighting aspects of ethical codes during forensic activities where measurements are involved. Please send all your inquiries to Ms. Scotti or to the Director! RIASSUNTO Questa rubrica intende discutere i significativi cambiamenti in tema di Metrologia Legale a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 22/2007, altrimenti detto Direttiva MID. In particolare, vuole fornire utili informazioni, consigli e ammonimenti a tutti gli “utenti Metrici” che si rivolgono per reperire informazioni su Enti e organizzazioni notificate per la certificazione del loro prodotto/strumento secondo la Direttiva. La rubrica tratta anche di aspetti etici correlati allo svolgimento di misurazioni legate ad attività in ambito forense (CTU, CTP). Scrivete all’Avv. Scotti o al Direttore, e verrete accontentati! Gli organismi abilitati alla esecuzione di verifiche periodiche sugli strumenti di misura, ai sensi di quanto stabilito dall’allegato II art. 1.7 del DM 93/2017, devono disporre degli strumenti e delle apparecchiature necessarie per le funzioni da svolgere. Apparentemente tale disposizione risulta di chiara e immediata comprensione, senza necessità alcuna d’interpretazione; tuttavia lo scenario non sempre risulta così pacifico ai fini dell’individuazione di una corretta modalità di “acquisizione” degli strumenti indispensabili. Sul punto la previsione del decreto fornisce, in via esemplificativa, alcuni suggerimenti in ordine alle fattispecie contrattuali legittimamente applicabili, in specie il comodato d’uso o altre forme che ne assicurino l’effettiva disponibilità. Mentre per il comodato d’uso non sussistono difficoltà interpretative, poiché trova compiuta disciplina nel Codice Civile, si riscontra una maggiore incer-
Nell’ipotesi in cui il contratto stipulato tra le parti si discosti da quanto sopra, non sarà possibile definirlo come comodato (ad esempio, nel caso in cui il comodatario versi una somma superiore a quella necessaria per il mantenimento/conservazione in buono stato della cosa, assimilabile quindi a una sorta di canone o corrispettivo vero e proprio, non si potrà parlare di comodato bensì di locazione o di altra e diversa forma contrattuale) ma dovrà essere ricondotto in una fattispecie contrattuale differente; fermo restando, in ogni caso, l’assoluto rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale, che impone l’effettiva disponibilità del bene senza privilegiare una forma contrattuale piuttosto che un’altra. Quali sono, quindi, altre forme contrattuali che possano essere considerate utili per l’osservanza delle previsioni normative? Tutte le forme contrattuali che consentono la disponibilità fisica degli strumenti e attribuiscono al soggetto una “signoria di fatto” sulla cosa, a prescindere dagli aspetti giuridici, sono idonee allo scopo. Nel nostro ordinamento, come già ricordato in altre column della rubrica, gli accordi conclusi dalle parti sono assolutamente liberi in quanto il Codice Civile riconosce e valorizza l’autonomia negoziale delle parti, demandando a esse stesse la regolazione dei rapporti, pur nel rispetto di alcuni limiti invalicabili quali, in via esemplificativa: – libero accordo e consenso delle parti: la volontà delle parti non dev’es-
tezza in ordine alle altre forme contrattuali, cui il decreto fa espresso riferimento, atte a garantire la disponibilità degli strumenti. Per mera completezza, si rende necessario ricordare gli elementi principali del comodato d’uso: 1) è essenzialmente gratuito, salvo le spese necessarie per la conservazione della cosa oggetto del contratto, che sono poste a carico del comodatario; 2) si perfeziona con la consegna del bene oggetto di contratto poiché, in assenza di tale adempimento, si ha soltanto un impegno di natura obbligatoria che vincola il promittente-comodante alla consegna materiale; 3) il contratto può prevedere un termine per la restituzione ma, in assenza di tale specificazione, è a revoca esercitabile ad libitum da parte del comodante, il quale ha diritto di rientrare in possesso del bene concesso in comodato in ogni momento senza che il Avvocato – Foro di Milano comodatario possa sollevare alcuna Professore a contratto al Politecnico di Milano veronica.scotti@gmail.com eccezione al riguardo. T_M
N.
3/20 73