METROLOGIA LEGALE E FORENSE
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Rubrica a cura dell’Avv. Veronica Scotti (www.avvocatoscotti.com)
La prova del funzionamento del contatore in giudizio Sempre più numerosi i contenziosi fra utenti e operatori del settore energia elettrica
LEGAL AND FORENSIC METROLOGY This section intends to discuss the great changes on Legal Metrology after the application of the D. Lgs 22/2007, the socalled MID directive. In particular, it provides information, tips and warnings to all “metric users” in need of organizations that can certify their metric instruments according to the Directive. This section is also devoted to enlighting aspects of ethical codes during forensic activities where measurements are involved. Please send all your inquiries to Ms. Scotti or to the Director! RIASSUNTO Questa rubrica intende discutere i significativi cambiamenti in tema di Metrologia Legale a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 22/2007, altrimenti detto Direttiva MID. In particolare, vuole fornire utili informazioni, consigli e ammonimenti a tutti gli “utenti Metrici” che si rivolgono per reperire informazioni su Enti e organizzazioni notificate per la certificazione del loro prodotto/strumento secondo la Direttiva. La rubrica tratta anche di aspetti etici correlati allo svolgimento di misurazioni legate ad attività in ambito forense (CTU, CTP). Scrivete all’Avv. Scotti o al Direttore, e verrete accontentati! Diventano sempre più numerosi i contenziosi tra utenti e operatori del settore dell’energia elettrica, fondati sulle più diverse motivazioni: contestazione fatture per voci di spesa non previste contrattualmente, esposizione di consumi anomali, conguagli per mancata fatturazione precedente o per mancata lettura, malfunzionamento degli strumenti di misura ecc. Si ritiene quindi utile, vista la non irrilevante, benché non auspicabile, probabilità che anche i lettori di Tutto_Misure possano trovarsi coinvolti loro malgrado in eventi simili, analizzare la recente giurisprudenza al riguardo, dal momento che appare più favorevole che in passato all’utente, purché questo assuma le dovute cautele. Un discreto numero di cause, basate in particolare sulle misure dei consumi (che siano mancate o errate misurazioni), approda in Cassazione e quest’ultima, sebbene abbia spesso assunto decisioni favorevoli agli operatori del settore, ha comunque fornito indicazioni preziose per l’utente, soprattutto per quanto riguarda le prove da fornire in
mento, ecc), purché naturalmente non fosse determinato o originato da negligenza dell’utente stesso (es. eventuali manomissioni, anche da parte di terzi). Per completezza va aggiunto che, in ragione della differente posizione processuale che può rivestire l’utente, gli adempimenti richiesti in termini probatori sono diversi. In specie: – nel caso in cui l’utente sia destinatario di un decreto ingiuntivo ottenuto dall’operatore, la difesa contro il venditore potrà limitarsi a contestare le somme pretese sulla base di allegazioni generiche, riferite a inadempimenti vari del venditore o a dati anomali di consumo esposti in fattura (possibilmente producendo fatture di consumo periodiche, idonee a sostenere la tesi prospettata). In tal caso, l’onere di provare la fondatezza della pretesa economica avanzata verso l’utente è a carico del venditore/operatore; – nella diversa ipotesi in cui sia l’utente a voler contestare, in sede giudiziale, il credito del venditore prima ancora che questi promuova azioni legali, le regole processuali impongono, almeno in linea generale, che sia proprio l’utente a dover fornire piena dimostrazione dell’infondatezza delle pretese di pagamento dell’operatore, allegando documentazione con valore probatorio che, normalmente, non è limitata alle sole fatture emesse dall’operatore, alle quali è normalmente attribuito solo valore indiziario (almeno fino all’ordinanza n. 34701/2021). Le recenti pronunce citate hanno definito in maniera più puntuale la ripartizione dell’onere della prova nelle varie possibili casistiche, ridisegnando i ruoli delle parti processuali anche in ragione della tipicità della materia di cui l’uten-
giudizio, riconoscendo i limiti cui lo stesso è soggetto a causa dell’elevato contenuto tecnico della materia, che richiede specifiche competenze. Al riguardo, tra le pronunce che possono essere richiamate come utile chiave di accesso agli strumenti processuali a disposizione dell’utente, troviamo le ordinanze della Cassazione Civile n. 34701/2021 del 16/11/2021, n. 297/2020 del 9/01/2020 e n. 19154/2018 del 19/07/2018. Ritengo utile ricordare che, nei casi in cui il contenzioso ha riguardato i consumi e la loro misurazione, la causa si è risolta spesso a favore dell’operatore (venditore o distributore che fosse) per mancanza di specifica e completa prova, da fornirsi a cura dell’utente, riferita al malfunzionamento del contatore. Il giudicante non riteneva sufficiente la sola allegazione del malfunzionamento o di consumi anomali esposti nelle fatture, ma pretendeva dall’utente la prova rigorosa di un errore riconducibile allo strumento di misura (derivante Avvocato – Foro di Milano da qualsivoglia causa: errore proget- Professore a contratto al Politecnico di Milano tuale, difetto di fabbrica, malfunziona- veronica.scotti@gmail.com T_M
N.
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