CONSIDERAZIONI DI PAOLO ASCAGNI PRESIDENTE NAZIONALE UILT
FORSE STIAMO ESAGERANDO...
C
ari amici e confratelli, l’argomento di oggi è spinoso e poco gradevole, ma dobbiamo affrontarlo, perché nella vita, si sa, ci si devono assumere anche le responsabilità meno piacevoli. Del resto, diciamolo chiaramente, in questo caso ormai lo sappiamo un po’ tutti: c’è uno spettro che si aggira fra di noi, nell’oscuro mondo del teatro amatoriale... l’alteratore di registri!
lattie, infortuni e responsabilità civile), a questo provvede la UILT per tutti i propri associati, sollevando le compagnie iscritte da un bel problema. In secondo luogo – e questo è il punto più delicato – c’è il disposto dell’art. 36. In sintesi, la norma dice che le APS possono avvalersi di “lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati”, ma entro il limite del 50% dei volontari (oppure, in alternativa, il 5% degli associati). Per fare un esempio, se una compagnia iscrive nel Registro dei volontari 4 persone, potrà disporre al massimo di 2 lavoratori dipendenti o autonomi.
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Permettetemi, a mo’ di premessa, qualche breve chiarimento per chi è meno addentro alla questione. Il Codice del Terzo Settore, tra le altre cose, ha previsto l’istituzione di un apposito Registro dei volontari, che si aggiunge a quello tradizionale dei soci. Ebbene, in questo nuovo registro devono essere trascritti i dati dei volontari che operano per l’associazione in modo più attivo e continuativo (la legge dice, per la precisione, “in modo non occasionale”, art. 17). Di per sé non si tratta di un gran problema, ma ci sono almeno due motivi molto importanti per i quali occorre prestare la massima attenzione a questa norma.
Siamo lieti del fatto che la formula non preveda logaritmi o funzioni di secondo grado... ma battute a parte, capiamo bene la logica di questo articolo, che intende prevenire abusi e furbizie all’italiana. Rimane però il fatto che il mondo delle compagnie amatoriali – come abbiamo più volte ripetuto ai nostri referenti istituzionali e degli enti pubblici preposti – non è facilmente inquadrabile nella ‘normalità’ del Terzo Settore. È per questo che stiamo cercando di ottenere un’interlocuzione per individuare un quadro normativo più specifico per il teatro del Terzo Settore; ed in tal senso, questa norma risulta certamente poco adatta alla massa delle nostre compagnie e peraltro pressoché inutile per i giustificati intenti di controllo e verifica da parte dello Stato.
Innanzitutto il Codice precisa che i volontari iscritti in questo registro (e solo loro) possono ottenere rimborsi spese forfetari, e non a piè di lista; non mi addentro nei limiti di importo e nelle procedure, dico solo che questa è una buona ed interessante agevolazione. Per quanto riguarda l’obbligo assicurativo (ma-
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