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Parole diritte
di Massimo Campailla
Avvocato senior partnerStudio Zunarelli
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A CHI SPETTANO
I DIRITTI DERIVANTI DAL TRASPORTO
In caso di perdita o avaria delle merci trasportate, il diritto a richiedere il risarcimento del danno spetta al committente del carico o al benefi ciario del contratto, cioè il destinatario?
Marcello P_Rieti
Per rispondere bisogna fare una premessa. Il contratto di trasporto si configura quale contratto a favore di terzi, ossia quale contratto nell’ambito del quale uno dei contraenti (il vettore) si obbliga nei confronti dell’altro contraente (mittente/committente) a eseguire una prestazione (il trasferimento delle merci da un luogo a un altro) a favore di un terzo (destinatario delle merci trasportate). Proprio tale peculiare caratteristica del contratto di trasporto giustifica l’interrogativo che si pone il lettore: come individuare correttamente a quale di tali soggetti spettino, in caso di criticità nell’esecuzione del contratto, i diritti risarcitori nei confronti del vettore? E in particolare in caso di perdita o avaria delle merci trasportate il diritto a richiedere il risarcimento del danno spetta al contraente/mittente del carico, oppure al terzo beneficiario del contratto (destinatario delle merci trasportate)? Il quesito è tutt’altro che marginale o teorico, posto che in giurisprudenza non è inusuale imbattersi in sentenze che respingono le richieste risarcitorie nei confronti del vettore in quanto proposte da soggetti privi di legittimazione attiva. La soluzione si ricava dalla lettura dell’art. 1689 cod. civ. rubricato «Diritti del destinatario», per effetto del quale «I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne chiede la riconsegna al vettore». Ecco, quindi, chiarito come il momento della riconsegna delle merci trasportate rappresenti anche il momento del trasferimento dal mittente al destinatario dei diritti derivanti dal contratto di trasporto. Ne consegue che il risarcimento del danno derivante dall’avaria delle merci trasportate spetta pacificamente al destinatario del carico. Ma come ci si regola, invece, nel caso di perdita totale del carico, con conseguente mancata riconsegna? In questo caso occorrerà verificare se, scaduto il termine previsto per la riconsegna, il destinatario abbia formulato nei confronti del vettore espressa richiesta di riconsegna, oppure no. Nel primo caso l’espressa richiesta di riconsegna rappresenta l’elemento che consente la traslazione dei diritti dal mittente al destinatario. Se, viceversa, il destinatario non formalizza nei confronti del vettore una richiesta di riconsegna del carico, i diritti risarcitori permangono in capo al mittente, il quale sarà, quindi, l’unico soggetto titolato all’esercizio dell’azione risarcitoria nei confronti del vettore. Nella prassi spesso accade che gli interessati al carico tendano a disinteressarsi delle tematiche sopra tratteggiate in quanto, in presenza di una copertura assicurativa sulle merci trasportate, il danno subìto dovrebbe essere loro risarcito dagli assicuratori del carico. Si tratta di un errore che va accuratamente evitato. Come è noto, i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in dodici mesi e talvolta, soprattutto in presenza di danni di rilevante entità che comportino accertamenti peritali di una certa complessità, l’indennizzo assicurativo potrebbe essere corrisposto dalla compagnia con tempistiche prossime (o talvolta anche superiori) ai dodici mesi. Tutte le polizze assicurative prevedono sempre che l’assicurato abbia l’obbligo di preservare la successiva azione di rivalsa della compagnia nei confronti del responsabile del danno (in questo caso, quindi, nei confronti del vettore): ne consegue che, in pendenza della procedura di liquidazione del sinistro, l’assicurato ha l’obbligo di mantenere interrotta la prescrizione nei confronti del vettore, cosicché l’assicuratore, una volta pagato l’indennizzo, abbia la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del vettore. Ovviamente la raccomandata interruttiva della prescrizione dovrà essere inviata al vettore da parte del soggetto che, in quel momento, sia l’effettivo titolare dei diritti nei confronti del vettore, in quanto atti interruttivi posti in essere da soggetti privi di legittimazione attiva sarebbero privi di efficacia: ecco, quindi, che anche in questi casi è importante che l’interessato al carico/assicurato si premuri di individuare correttamente in capo a chi spettino tali diritti derivanti dal contratto di trasporto, applicando correttamente le sopra richiamate regole dettate dall’art. 1689 cod. civ. Eventuali errori compiuti in questa delicata fase potrebbero, infatti, comportare quale non desiderabile conseguenza la prescrizione dei diritti risarcitori nei confronti del vettore, nonché la decadenza dell’assicurato dal diritto a percepire l’indennizzo assicurativo.
Come ci si regola nel caso di perdita totale del carico, con conseguente mancata riconsegna? In questo caso occorrerà verifi care se, scaduto il termine previsto per la riconsegna, il destinatario abbia formulato nei confronti del vettore espressa richiesta di ichiessa r riconsegna, oppure no egna, opp