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Sicuri e certifi cati
di Moggi
responsabile qualità e sicurezza Gruppo Federtrasporti
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TACHIGRAFO
E TEMPI DI GUIDA: LA RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE
So bene che un’azienda di trasporto deve assicurare agli autisti un’idonea formazione sull’utilizzo del tachigrafo e sul rispetto dei tempi di guida e riposo. Tuttavia, mi sorge qualche dubbio sulla responsabilità dell’impresa nel caso in cui il conducente venisse lo stesso colto in infrazione. In quali casi la responsabilità è ascrivibile all’azienda oppure al solo dipendente? Quali sono le sanzioni a carico dell’impresa e a quale titolo quest’ultima deve rispondere?
Gianfranco M_Pesaro
Il rispetto dei periodi di guida e riposo ed il corretto uso del tachigrafo, come previsto rispettivamente dal Reg. 561/2006 e 165/2014, richiedono conoscenze sia da parte del conducente che dell’impresa, nonché responsabilità in capo a entrambi i soggetti (soprattutto all’impresa). I principali obblighi delle imprese di trasporto in materia di periodi di guida e riposo e di uso del tachigrafo sono: • art 10 comma 2 del Reg 561/06: prevede che le imprese di trasporto devono organizzare l’attività dei conducenti in modo che essi possano rispettare le disposizioni, fornire opportune istruzioni ed effettuare controlli regolari (almeno in occasione dello scarico dei dati dalla carta tachigrafica) atti a garantire il pieno rispetto delle regole tramite evidenze oggettive; • art. 33 Reg. 165/2014 stabilisce, anche in questo caso, formazione e istruzioni sul buon funzionamento dei tachigrafi (digitali o analogici) nonché l’effettuazione di periodici controlli tesi a verificare il corretto uso dell’apparecchio. Questa norma prevede altresì la conservazione dei dati in ordine cronologico e in forma leggibile per almeno 1 anno, oltre l’obbligo di fornire i dati ai conducenti che lo richiedono; • DM 31.03.2006 fissa invece le modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal Reg 2135/98. In particolare, stabilisce che lo scarico dei dati dalle carte del conducente (massimo 28 giorni) e dai veicoli di proprietà o presi in locazione (massimo 3 mesi) devono essere trasferiti e conservati in sicurezza su un supporto dati esterno che ne garantisca l’inalterabilità e la conservazione nel tempo avendo cura di predisporre almeno un’ulteriore copia di salvataggio. Tali dati devono essere disponibili e messi a disposizione delle Autorità preposte ai controlli.
Questa norma prevede inoltre che le suddette operazioni di scarico devono essere eseguite immediatamente prima della ces-
sione del veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione dell’apparecchio oppure prima che il conducente lasci l’impresa o prima della scadenza della carta tachigrafica. Le sanzioni ai conducenti sono stabilite dal Codice della Strada, in particolare dall’art. 174, 178 e 179. Questi articoli prevedono la corresponsabilità anche dell’impresa di trasporto. In particolare: • per l’inosservanza dei periodi di guida, di riposo, delle interruzioni alla guida o per mancata conservazione incompleta o alterata dei dati fanno scattare le disposizioni previste dall’art. 178 comma 13 che prevedono una sanzione pecuniaria da 333 euro a 1.331 per ciascun dipendente; • per la circolazione con tachigrafo o limitatore di velocità mancante, manomesso o non funzionante, l’art. 179 comma 3 prevede invece una sanzione amministrativa, sempre a carico dell’impresa da 831 euro a 3.328. L’impresa di trasporto ha la possibilità di non essere sanzionata se dimostra di aver rispettato tutti gli obblighi (pianificazione trasporti compatibili con il rispetto delle normative, precise istruzioni e controlli regolari con eventuali contestazioni). Particolare attenzione va data allo scarico dati tachigrafici e alla relativa conservazione che spesso, per dimenticanza o superficialità, non vengono scaricati o conservati in maniera puntuale, con rischio di assenza o perdita dei dati andando incontro ad elevate sanzioni. I controlli su strada sono eseguiti dalle forze dell’ordine che possono verificare fino a 28 giorni di calendario precedenti alla data del controllo (dal 31.12.2024 il controllo si estenderà fino a 56 giorni). In caso di impossibilità di analisi sul posto, l’organo accertatore ha la possibilità di notificare le eventuali violazioni al conducente e all’obbligato in solido entro 90 giorni; in questa circostanza deve essere redatto un verbale di acquisizione dei dati. I controlli possono essere effettuati anche dall’Ispettorato del Lavoro. In questi casi, i controlli potranno estendersi fino a 1 anno e riguardare uno o più conducenti. In presenza di violazioni che prevedono anche la decurtazione dei punti, l’Ispettorato del Lavoro segnalerà all’organo di polizia il fatto al fine della successiva decurtazione dei punti dalla patente di guida/ cqc dove permane la regola di max 15 punti nel medesimo controllo. In linea generale, per molte contestazioni può essere proposto ricorso alla Prefetto oppure al Giudice di Pace territorialmente competenti rispettivamente entro 60 giorni e 30 giorni. Il ricorso al Giudice prevede invece un costo in base al valore della contravvenzione ma anche la convocazione in udienza per esprimere le proprie ragioni.
L’impresa di trasporto di traesa ha la possibilità di non bilitàossib essere sanzionata se dimostra di aver rispettato tutti gli obblighi. Particolare attenzione va data allo scarico dati tachigrafi ci e alla relativa conservazione che spesso, per dimenticanza o superfi cialità, non vengono scaricati o conservati in maniera puntuale, con rischio di assenza o perdita dei dati andando incontro do inndand ad elevate sanzioni. esanevate