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L'Agenda del mese. Novità normative

L'AL'A L'A

l’Agenda di dicembre 2021 - gennaio 2022

Advertisement

A cura di Anna De Rosa

SOMMARIO

• Decreto Trasporti: principali novità • Decreto Trasporti: norme a margine • Punti patente: notizie sulla perdita • Tirolo: ritocchi ai divieti di transito

• Crediti di imposta per mascherine

TRASPORTO CONTAINER: SU LE TARIFFE ER: SU LE TARIFFE

Verbali integrativi dell’accordo di regolazione del settore dei servizi di trasporto contenitori ridel settore dei servizi di trasporto conteni

Con questi due verbali, integrativi dell’accordo di regolazione del settore dei servizi di trasporto contenitori, le Associazioni dell’autotrasporto e della committenza hanno siglato un’intesa l riguardante il modello di calcolo della clausola di salvaguardia sul gasolio e il Distanziere Nazionale “R.T.O. ORES 2020”. Vediamoli in dettaglio. Modello di calcolo della clausola di salvaguardia sul gasolio: le parti sottoscrittrici hanno concordato nel primo verbale integrativo un modello di calcolo della clausola di salvaguardia sul gasolio che riconosce una maggiorazione tariffaria dell’1,48% sui servizi di trasporto effettuati a settembre - ottobre 2021. Sulla clausola di salvaguardia si è basato il vigente sistema di variazione automatico dell’incidenza del costo del gasolio sulle tariffe di servizi di trasporto. Questo sistema fa riferimento a due diverse rilevazioni • del prezzo del gasolio alla data di sottoscrizione dell’accordo (3 giugno 2021) • del prezzo medio del bimestre precedente come fornito dal

Ministero dello sviluppo economico (MISE). Se il costo del gasolio registra una variazione in aumento o in riduzione superiore al 2% rispetto al valore di riferimento iniziale, dal mese successivo rispetto al bimestre di riferimento si applica la variazione della tariffa di trasporto nella misura della quota di

incidenza del 30% della variazione. E di qui il ricalcolo attuale dell’aumento tariffario, considerata la variazione del costo del gasolio nel bimestre luglio/agosto 2021 su vari va quello alla data del 3 giugno 2021, pari al 4,933%, per cui i servizi di uequ 2020 . Vediamoli in a trasporto effettuati nel mese di settembre e ottobre 2021 fatturati a tra ottobre e novembre 2021, vanno maggiorati dell’ 1,48%. rdia sul gasolio: le Distanziere: previo parere della Commissione Tecnica, le parti verbale integrativo nel secondo verbale hanno concordato di sostituire il distanziere guardia sul gasolio vettoriale 2010 (prodotto da Res Data) con il nuovo distanziere ell’1,48% sui servizi R.T.O. ORES 2020 al fine di determinare le distanze chilometriche 21Sll l l di nel settore trasporto contenitori. Pertanto, i contratti di trasporto porto sottoscritti dal 1° ottobre 2021 tra vettori e committenti, devono vono richiamare il distanziere quale strumento necessario per la definizione degli elementi di calcolo chilometrico delle tratte, mentre i contratti in essere alla data di entrata in vigore del verbale dovranno essere adeguati a quanto concordato entro e non oltre il 1° febbraio 2022. Le parti hanno anche deciso di costituire una Commissione Distanziere Nazionale, composta da rappresentanti delle Associazioni dell’autotrasporto, delle Associazioni della committenza e della Società Res Data con il compito di risolvere le diverse interpretazioni e i quesiti posti dagli utenti del nuovo distanziere nazionale 2020.

asporto effettuati nel mese di settembre e ottobre 2021 fatturati a ottobre e novembre 2021, vanno maggiorati dell’ 1,48%. Distanziere: previo parere della Commissione Tecnica, le parti verbaleintegrativo nel secondo verbale hanno concordato di sostituire il distanziere econdoverbalehannoconcordatodisostituireildistanziene vettoriale 2010 (prodotto da Res Data) con il nuovo distanziere R.T.O. ORES 2020 al fine di determinare le distanze chilometriche l tt t t t it iP t t i t ttidit t

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DECRETO TRASPORTI: PRINCIPALI NOVITÀ

Legge n. 156 del 9.11.2021 di conversione del DL 10.9.2021, n. 121 (detto Decreto Trasporti) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 9.11.2021

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n.156/2021 di conversione del DL Trasporti, sono entrate in vigore il 10 novembre scorso alcune modifiche al Codice della strada rilevanti per il settore. Vediamo le principali novità. Trasporti eccezionali: viene introdotta la norma (art.10, comma 2, lettera b) che definisce trasporto eccezionale quello eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall’articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e,comunque, in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora siano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi e purché almeno un carico delle cose indicate richieda l’impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. Tali limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile- Anche il peso massimo ammesso viene portato a 108 ton per veicoli di più di 6 assi per tali tipologie merceologiche, le quali devono quindi avere almeno un pezzo indivisibile per giustificare l’utilizzo di un convoglio eccezionale. Dimensione dei veicoli: da apposita norma (art. 61, comma 2) la lunghezza degli autoarticolati viene estesa da 16,50 a 18,75 metri, «ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e stradamare». Viene così consentita la circolazione di semirimorchi più lunghi rispetto alle dimensioni standard dell’UE, senza rientrare nell’ambito dei trasporti eccezionali e di fatto diviene realtà il «progetto diciotto» (P18), in sperimentazione in Italia dal 2009 con 330 complessi veicolari. La circolazione all’estero di veicoli più lunghi, invece, sarà consentita, ma continueranno a essere soggetti ad autorizzazione degli enti proprietari delle strade negli altri Stati membri e Paesi non-UE;

Revisione veicoli: con l’introduzione di apposito articolo (art.80, comma 8) si attua una sanatoria alla disciplina dei rimorchi e dei semirimorchi “revisionabili” anche presso officine autorizzate, come lo sono i trattori, mentre rimane di esclusiva competenza ministeriale, la revisione dei veicoli in regime ADR e ATP. Documenti di circolazione e di guida: con specifica previsione (art.180, comma 8) è stabilito che l’esistenza e la validità dei documenti di circolazione e di guida richiesti dall’autorità ( che finora erano comprovabili su invito di esibizione in presenza del titolare) possano essere accertate tramite consultazione di banche dati o archivi pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l’accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione. Ricorso al Prefetto: in caso di violazione al codice della strada, rada, è ammesso il ricorso al Prefetto, che va presentato oltre che con e con raccomandata A/R anche per via telematica, a mezzo di posta posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito apito certificato qualificato (art. 203). Misura cautelare del sequestro e confisca accessoria: nell’ipotesi potesi di sequestro del veicolo viene data comunicazione mediante nte pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura con avvertimento nto che il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione, se entro 5 giorni l’avente diritto non assuma la custodia del veicolo, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia. Codice “95” su CQC: ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente da parte di titolare di patente di guida rilasciata in Italia, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l’apposizione sulla medesima patente del codice unionale armonizzato “95”. Bonus patente CQC: dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d’età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti di 1 milione di euro per l’anno 2022, un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, di importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50% di tali spese. Ai fini del riconoscimento del contributo, gli istanti devono dimostrare di avere stipulato un contratto di lavoro con un operatore economico del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell’abilitazione professionale, per la qualifica di conducente e per una durata di almeno 6 mesi. Con decreto MIMS verranno definite le modalità i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso. o s Addestramento neoautisti: sugli autocarri è consentita la presenza i auto a bordo, oltre che delle persone addette all’uso o al trasporto delle e addett cose trasportate, anche di un soggetto neoassunto, in possesso dei soggetto titoli professionali previsti per l’esercizio della professione, per un er l’eserciz periodo di addestramento di durata massima di 3 mesi (in deroga i durata m all’art.54, comma 1, lettera d), del CDS). del CDS). Commissione esami degli ispettori di revisione: con decreto il spettori d MIMS ha indicato il numero e la composizione delle Commissioni di la compo esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi membri, ai fini degli esami di abilitazione, degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Albo Autotrasportatori: sono state apportate modifiche all’art. 10, comma 1, lettera f), del D.Lvo 284/2005, n. 284, sulla rappresentanza delle associazioni degli autotrasportatori nel Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori. In particolare, è previsto che una sola associazione di autotrasporto per confederazione presente nel CNEL possa essere rappresentata nell’ambito dell’Albo degli autotrasportatori, in un’ottica di riduzione delle sigle di rappresentanza del settore, in seno al Comitato centrale dell’Albo, ove saranno presenti d’ora in avanti una sola associazione di autotrasporto per ciascuna confederazione. Si aggiunge che almeno per tre mandati negli ultimi cinque, la confederazione deve aver partecipato all’Assemblea Generale del CNEL.

alità i termini e le modalità r il riconoscimento del contributo, one dello i:sugl rri è consentita la p erson all’uso o al trasporto di un eoassunto, in possesso sti p della professione, per u nto ssima di 3 mesi (in deroga era d egli revisione: con decreto il ero e zione delle Commissioni di odalità di nomina dei relativi membri, mina de le m e, degli ispettori che svolgono gli ispettori chtazion otoreedeilororimorc re e dei loro rimcoli a m ortate modif tate apportate modifiche all’art. 10, 5, n. 284, sulla rappresentanz elComitato

, cose trasportate, anche titoli professionali pre periodo di addestram all’art.54, comma 1, let Commissione esami MIMS ha indicato il num esame, nonché i requisiti ame, n ai fini degli esami di abili ai fini deg accertame boAut

DECRETO TRASPORTI: NORME A MARGINE

Legge n. 156 del 9.11.2021 di conversione del DL 10.9.2021, n. 121 (detto Decreto Trasporti) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 9.11.2021

Oltre alle novità già ricordate con la legge di conversione del Decreto Trasporti sono state introdotte ulteriori novità di interesse nel settore. Vediamole. Autorità di Regolazione dei Trasporti – ART. È stata introdotta una norma, in fase di conversione, che autorizza l’Autorità di Regolazione dei Trasporti – ART per l’esercizio finanziario 2022, a coprire le minori entrate derivanti dal contributo di funzionamento per pandemia tramite l’utilizzo di riserve di bilancio 2020 così consentendo di non far aumentare l’aliquota contributiva a carico degli operatori. Codice della strada e sosta veicoli. È stato previsto che i Comuni possano riservare spazi per la sosta dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite. Trasporto ferroviario. Per aumentare l’efficienza e la sicurezza sulle infrastrutture ferroviarie sono state confermate le seguenti disposizioni: • l’istituzione di un Fondo con una dotazione di 60 Ml/Euro/anno per il periodo 2022-2026, per finanziare l’adeguamento dei sistemi di bordo dei veicoli al sistema europeo ERTMS di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System). Ciò permetterà alle imprese di acquistare o adeguare veicoli muniti dei sistemi che rispondono ai requisiti tecnici di interoperabilità previsti dal IV Pacchetto ferroviario. Il MIMS con decreto darà indicazione sulle modalità attuative di erogazione dei contributi, una volta ricevuto il nulla osta della Commissione UE; • l’aumento della dotazione del fondo destinato alla formazione dei macchinisti ferroviari del settore merci pari a 2 Ml/euro per il 2021, in aggiunta a 1 Ml/euro stanziati per il 2021 e per il 2022). Misure per il sistema portuale. Sono state introdotte nuove disposizioni sul sistema portuale e prorogate le misure sul trasporto

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marittimo già previste per fronteggiare i danni economici derivanti dalla pandemia. In particolare, la facoltà di ridurre fino all'azzeramento i canoni ai concessionari che registrino un calo di fatturato di almeno il 20% rispetto all'analogo periodo del 2019, è slittata al 15 dicembre 2021. Misure per il trasporto aereo. È stata confermata fino al 30 ottobre 2022 l’applicazione delle disposizioni che garantiscono la continuità dei traffici aerei diretti di passeggeri e merci tra lo scalo di Linate e quelli del Regno Unito, per una transizione ordinata post Brexit nel sistema aeroportuale di Milano. Ecobonus merci. In sede di conversione è stato riconosciuto ai proprietari di autoveicoli per trasporto merci di portata inferiore a 3,5 ton che installino entro il 31 dicembre 2021 un sistema di riqualificazione elettrica, l’incentivo detto «Ecobonus merci» (art.74-bis, Legge n.126/2020) pari al 60% del costo sostenuto per la trasformazione, fino ad un massimo di 3.500 euro. Il MIMS, di concerto con il MEF, adotterà un decreto contenente disposizioni per l’erogazione del contributo. ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI

90

85

80 SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE

PREZZI EXTRARETE tendenza

GASOLIO EURO/ 000L NORD CENTRO SUD E ISOLE

min max min max min max

1199 1213 1202 1233 1200 1277

rilevazione del 19.11.2021

PUNTI PATENTE: NOTIZIE SULLA PERDITA

Circolare MIMS del 19.11.2021 e Conversione in legge del DL 10.9.2021, n.121

Con la conversione in legge del Decreto Trasporti e la recente emanazione di una circolare del ministero delle Infrastrutture con cui si è ampliata la disciplina relativa alla consultazione delle variazioni dei punti patente e CQC (art.126-bis, comma 3 del Codice della strada) sono intervenuti importanti cambiamenti che hanno portato alla centralizzazione del servizio all’interno di un unico sito internet (www.ilportaledellautomobilista.it) per verificare il saldo punti della propria patente di guida e per ottenere l’attestazione del saldo punti

-con il dettaglio dell’ultima decurtazione- in formato pdf. Finora per conoscere i punti della propria patente o della propria CQC bisognava invece consultare l’app mobile iPatente o chiamare il numero dei p telefonico 848.782.782. Per accedere al portale dell’automobilista, sono int minori, operatori professionali e imprese, possono effettuare la centralizz registrazione mentre tutti gli altri utenti, devono accedere all’area (www.ilpo riservata del portale soltanto tramite SPID e la Motorizzazione non propria è più tenuta a inviare comunicazione sulla decurtazione di punti

non e di punti

O TIROLO: RITOCCHI AI DIVIETI DI TRANSITO

Regolamento n.141 del 20.10.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Tirolo del 28.10. 2021 0. 2021

Con questo Regolamento, entrato in vigore il 29 ottobre scorso, in Austria sono state apportate modifiche a diversi provvedimenti che vietano il transito dei veicoli di oltre 7,5 ton per il trasporto di merci in Tirolo, sull'autostrada A/12. Le modifiche in particolare attengono alle deroghe relative agli autocarri EuroV-VI con viaggi in ambito locale in Tirolo – nella zona nucleo “Kernzone” o nella zona estesa "Erweiterte Zone" – nei quali il carico/scarico deve riferirsi alla maggior parte delle merci trasportate anziché all’intero carico, come finora previsto. Vediamo in dettaglio le modifiche introdotte dal Regolamento ai seguenti divieti di circolazione in Tirolo: • divieto settoriale per alcune merci; • divieto per classe Euro; • divieto notturno. Divieto settoriale. Un precedente regolamento n.133/2020 ( che ha modificato il regolamento n.44/2016) prevede una deroga per i trasporti effettuati con veicoli EuroV e EuroVI e dal 1° gennaio 2023 soltanto i veicoli EuroVI con emissioni NOx non superiori a 0,4g/kWh, che effettuino il carico/scarico: • nella “zona nucleo”: carico o scarico, oppure • nella “zona estesa”: carico e scarico. Il recente regolamento ha sul punto precisato che almeno la maggior parte del carico debba essere caricata e/o scaricata in tali zone a seconda che si tratti della Kernzone o della Erweiterte zone. Divieti di circolazione per classe Euro. Il divieto di circolazione «per classe Euro» riguarda i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. di classe Euro 0/I/II/III/IV/V/EEV nel tratto KufsteinZirl A/12. il transito è invece consentito ai veicoli Euro 6, a quelli ad alimentazione elettrica, a idrogeno, CNG-LNG sempreché il grado di inquinamento del motore sia certificato tramite l'apposito contrassegno «Abgasplakette» posto sul parabrezza del veicolo e del colore corrispondente alla categoria Euro di appartenenza in conformità alla normativa IG-L («Immissionschutzgesetz-Luft»). Il divieto, però, non vale fino al 31 dicembre 2022, per gli autocarri isolati, autotreni e autoarticolati Euro V, a condizione che siano muniti di «Abgasplakette» per poter circolare e che almeno la

o scarico, oppure o e scarico ha sul punto precisa co debba essere caricata ratti della Kernzone o del per classe Euro. Il divieto d veicoli di massa comples sse Euro 0/I/II/III/IV/V/EEV nel tratto K vece consentito ai veicoli Euro 6, a q a, a idrogeno, CNG-LNG sempreché motore sia certificato tramit akette» posto sul parabrez te alla categoria Euro d

G-L («Immissionsch o al 31 dicembre 2 ticolati Euro V, a » per poter circol che alm caricata erte z ione «p o carico fsteinelli ad il grado 'apposito za del veicolo di appartenenza in utzgesetz-Luft»). 022, per gli autocarri ondizione che siano reechealmenola

maggior parte del carico venga caricata o scaricata nella «Kernzone» (zona nucleo che comprende distretti tirolesi come Imst, Innsbruck, Kufstein e Schwaz); nonché nella «Erweiterte Zone», cioè nella zona più estesa che va da Lienz in Ost Tirol, a Rosenheim in Baviera, alla Val Pusteria e all’Alta Val Isarco in Sudtirol. Divieto notturno. il divieto di circolazione notturna per i mezzi pesanti sull'Autostrada A/12 Inntal – come previsto da ordinanza n. 64/2010 modificata da successiva n. 121/2020 – può esser derogato per i trasporti con veicoli di classe EuroVI (emissioni di NOx non superiori a 0,4 g/kWh) muniti di «Abgasplakette» ma a tre condizioni: 1. che per il trasporto di merci sia utilizzato solo il tratto dell'autostrada A 12 Inntal - compreso tra il km. 72,00 nel comune di Ampass e il km. 90,00 nel comune di Zirl; 2. che la maggior parte del carico sia caricata o scaricata nella

«Kernzone» o zona nucleo; 3. che la maggior parte del carico sia caricata e scaricata nuovamente nella «Erweiterte Zone» o zona estesa.

CREDITI DI IMPOSTA PER MASCHERINE

Agenzia delle Entrate. Circolare n. 13/E del 2.11.2021 e provvedimento n. 309145 del 10.11.2021

Con queste circolari, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul credito d’imposta e ne ha determinato la percentuale di fruizione per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Al fine di favorire l’adozione di misure per contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, si è riconosciuto (nel DL Sostegno bis) ai soggetti esercenti attività d’impresa nel territorio dello Stato, un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. L’Agenzia ribadisce che il credito di imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, precisando che per una corretta quantificazione bisogna moltiplicare l’ammontare del credito d’imposta richiesto per la percentuale stabilita nella misura del 30 % delle spese complessivamente sostenute nei mesi di giugno luglio e agosto 2021. Per un quadro completo sulla misura, inoltre, con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 15 luglio scorso sono stati definiti i criteri di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa di 200 milioni di euro, considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni presentate alla data del 4 novembre 2021 si attesta 83.076.075 euro, importo inferiore al limite di spesa previsto di 200.000,000 euro, l’Agenzia ha stabilito la quota percentuale del credito pari al 100 %, quindi il rimborso del 30% delle spese sostenute E infine, per quanto riguarda il trattamento fiscale, va precisato che il credito d’imposta: • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e

comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP; • non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa (ex art. 61 del Tuir); • non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa (ex art. 109, comma 5, del Tuir). Le spese per la somministrazione di tamponi, aggiunge l’Agenzia, vanno ricomprese tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa, purché sostenute a favore di coloro che Covid-19. LAgenzia riba prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari. spetta fino a un massimo di 60.000 euro Restano invece escluse dal computo, le spese sostenute per la ficiario, precisando che per una corretta quantificazio consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per gna moltiplicare l’ammontare del credito d’imposta richies per la percentuale stabilita nella misura del 30 % delle spes la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura complessivamente sostenute nei mesi di giugno luglio e agosto 2021 di protocolli di sicurezza. Il credito d’imposta è invece riconosciuto Per un quadro completo sulla misura, inoltre, con un provvedimento anche nell’ipotesi in cui gli interventi effettuati sugli impianti di del Direttore dell’Agenzia del 15 luglio scorso sono stati definiti i cri condizionamento siano diversi da quelli di ordinaria manutenzione e di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del r rientrino tra le attività di sanificazione. Se poi il credito viene utilizzato limite di spesa di 200 milioni di euro, considerat in dichiarazione dei redditi, si deve far riferimento alla dichiarazione complessivo dei crediti d’imposta ri relativa al periodo d’imposta in cui si è sostenuta la relativa spesa e presentatealladata il contribuente può utilizzarlo per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte sui redditi per il periodo di riferimento della dichiarazione in relazione al reddito complessivo netto dichiarato. Se invece il credito viene utilizzato in compensazione, quest’ultima può essere effettuata dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento, utilizzando il codice tributo istituito. Inoltre, non si prevede la possibilità di cedere in tutto o in parte il credito d’imposta.

vi di protezione individuale e di altri dis tire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le la somministrazione di tampo che il credito di imp ciascun b b etto del he l’ammontare ante dalle comunicaz ovembre 2021 si attesta 83.076 mporto inferiore al limite di spesa previsto di 2 Agenzia ha stabilito la quota percentua i esercenti mposta pari ago

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Km/ Anno

Ammortamento Gasolio (+IVA) Lubrificanti /AdBlue

Costi di Gestione (€/km)

Pneumatici Manutenzione Collaudi/ tassa di possesso Assicurazioni Autostrade

Totale

Costi personale (€/km)

Autista Straord Trasf.

Totale

40.000 0,6500 0,4430 0,0250 0,0910 0,0480 0,0210 0,2830 0,1250 1,6860 1,0290 0,2050 2,9200 60.000 0,4330 0,4430 0,0250 0,0910 0,0320 0,0140 0,1890 0,1250 1,3520 0,6860 0,1370 2,1750 80.000 0,3250 0,4430 0,0250 0,0910 0,0240 0,0110 0,1420 0,1250 1,1860 0,5140 0,1030 1,8030 100.000 0,2600 0,4430 0,0250 0,0910 0,0190 0,0080 0,1130 0,1250 1,0840 0,4110 0,0820 1,5770

Ammortamento Gasolio (+IVA) Lubrificanti /AdBlue

Costi di Gestione (€/km)

Pneumatici Manutenzione Collaudi/ tassa di possesso Assicurazioni Autostrade

Totale

Costi personale (€/km)

Autista Straord Trasf.

Totale

40.000 0,8000 0,4150 0,0250 0,0910 0,0720 0,0590 0,3600 0,1340 1,9560 1,1830 0,2050 3,3440 60.000 0,5330 0,4150 0,0250 0,0910 0,0480 0,0390 0,2400 0,1340 1,5250 0,7890 0,1370 2,4510 80.000 0,4000 0,4150 0,0250 0,0910 0,0360 0,0290 0,1800 0,1340 1,3100 0,5920 0,1030 2,0050 100.000 0,3200 0,4150 0,0250 0,0910 0,0290 0,0240 0,1440 0,1340 1,1820 0,4730 0,0820 1,7370

COSTI DI GESTIONE OTTOBRE 2021

Il mese oggetto di analisi ha presentato un forte incremento del totale dei costi dell’impresa di autotrasporto sia nei confronti del mese precedente che se rapportati con l’inizio dell’anno in corso. I negativi segnali, registrati in particolare durante l’estate, si sono repentinamente concretizzati ad ottobre con una nuova impennata del prezzo del gasolio, registrato sia in termini assoluti che ponderati, che ha accompagnato un generale aumento del prezzo dei combustibili compresi quelli “alternativi”. Inoltre, in tale periodo, si è registrato l’incremento del costo del lavoro quale conseguenza della prima rata di aumento contrattuale previsto nel recente rinnovo della parte economica del CCNL di settore. Al momento non sono indicati incrementi nelle altre voci di spesa anche se diversi segnali indicano un possibile futuro aumento di altri costi.

Quando vide la luce, il 20 novembre 1971, il mondo era diverso. L’intermediazione dilagava drenando margini agli autotrasportatori e il loro rapporto con la committenza era sempre perdente. Federtrasporti seppe far leva sulle economie di scala, su una comunicazione con cui accrescere cultura e immagine del settore, su investimenti mirati a occupare altri anelli della filiera e altre modalità di trasporto, su metodi formativi in grado di dimezzare l’incidentalità e di centralizzare le persone. Seppe trovare un metodo antico come il mondo e da 50 anni vincente: stare insieme per contare di più.

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