Uomini e Trasporti n. 373 Dicembre/gennaio 2022

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l’Agenda

di dicembre 2021 - gennaio 2022

SOMMARIO

L'A

• Trasporto container: su le tariffe

• Punti patente: notizie sulla perdita

• Decreto Trasporti: principali novità

• Tirolo: ritocchi ai divieti di transito

• Decreto Trasporti: norme a margine

• Crediti di imposta per mascherine

A cura di Anna De Rosa

TRASPORTO CONTAINER: ER: SU LE TARIFFE Verbali integrativi dell’accordo di regolazione del settore dei servizi di trasporto conteni contenitori ri Con questi due verbali, integrativi dell’accordo di regolazione one del settore dei servizi di trasporto contenitori, le Associazioni azioni dell’autotrasporto e della committenza hanno siglato un’intesa ntes sa riguardante il modello di calcolo della clausola di salvaguardia sul ull gasolio e il Distanziere Nazionale “R.T.O. ORES 2020 2020”.. Vediamoli in n dettaglio. Modello di calcolo della clausola di salvaguardia rdia sul gasolio: le parti sottoscrittrici hanno concordato nel primo verbale integrativo un modello di calcolo della clausola di salvaguardia guardia sul gasolio che riconosce una maggiorazione tariffaria dell’1,48% ell’1,48% sui servizi di trasporto effettuati a settembre - ottobre 2021. 21 Sulla S ll clausola l l di salvaguardia si è basato il vigente sistema di variazione automatico dell’incidenza del costo del gasolio sulle tariffe di servizi di trasporto. Questo sistema fa riferimento a due diverse rilevazioni • del prezzo del gasolio alla data di sottoscrizione dell’accordo (3 giugno 2021) • del prezzo medio del bimestre precedente come fornito dal Ministero dello sviluppo economico (MISE). Se il costo del gasolio registra una variazione in aumento o in riduzione superiore al 2% rispetto al valore di riferimento iniziale, dal mese successivo rispetto al bimestre di riferimento si applica la variazione della tariffa di trasporto nella misura della quota di

incidenza del 30% della variazione. variazione E di qui il ricalcolo attuale dell’aumento tariffario, considerata onsiderata la variazione del gasolio nel bimestre luglio/agosto va zione variaz vari e del el costo cost cos co luglio/ osto 2021 20 20211 su quello qu ue elllo alla a data del del 3 giugno 2021, pari al 4,933%, per cui i servizi d ervizi erv izi di trasporto tra trasp tras asporto effettuati efffettu effettua ffettu fettua uat nel mese di settembre e ottobre 2021 fatturati tu turati urati a ottobre e novembre 2021, vanno maggiorati dell’ 1,48%. Distanziere: previo parere della Commissione Tecnica, le parti nel ne secondo econdo verbale hanno concordato di sostituire il distanziere distanzie vettoriale 2010 (prodotto da Res Data) con il nuovo distanziere R.T.O. ORES 2020 al fine di determinare le distanze chilometriche nell settore trasporto tt t t contenitori. t it i Pertanto, P t t i contratti t tti di trasporto t porto t sottoscritti dal 1° ottobre 2021 tra vettori e committenti, devono vono richiamare il distanziere quale strumento necessario per la definizione degli elementi di calcolo chilometrico delle tratte, mentre i contratti in essere alla data di entrata in vigore del verbale dovranno essere adeguati a quanto concordato entro e non oltre il 1° febbraio 2022. Le parti hanno anche deciso di costituire una Commissione Distanziere Nazionale, composta da rappresentanti delle Associazioni dell’autotrasporto, delle Associazioni della committenza e della Società Res Data con il compito di risolvere le diverse interpretazioni e i quesiti posti dagli utenti del nuovo distanziere nazionale 2020.

DECRETO TRASPORTI: PRINCIPALI NOVITÀ Legge n. 156 del 9.11.2021 di conversione del DL 10.9.2021, n. 121 (detto Decreto Trasporti) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 9.11.2021 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n.156/2021 di conversione del DL Trasporti, sono entrate in vigore il 10 novembre scorso alcune modifiche al Codice della strada rilevanti per il settore. Vediamo le principali novità. Trasporti eccezionali: viene introdotta la norma (art.10, comma 2, lettera b) che definisce trasporto eccezionale quello eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall’articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e,comunque, in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora siano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali ricorre

sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi e purché almeno un carico delle cose indicate richieda l’impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. Tali limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile- Anche il peso massimo ammesso viene portato a 108 ton per veicoli di più di 6 assi per tali tipologie merceologiche, le quali devono quindi avere almeno un pezzo indivisibile per giustificare l’utilizzo di un convoglio eccezionale. Dimensione dei veicoli: da apposita norma (art. 61, comma 2) la lunghezza degli autoarticolati viene estesa da 16,50 a 18,75 metri, «ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e stradamare». Viene così consentita la circolazione di semirimorchi più lunghi rispetto alle dimensioni standard dell’UE, senza rientrare nell’ambito dei trasporti eccezionali e di fatto diviene realtà il «progetto diciotto» (P18), in sperimentazione in Italia dal 2009 con 330 complessi veicolari. La circolazione all’estero di veicoli più lunghi, invece, sarà consentita, ma continueranno a essere soggetti ad autorizzazione degli enti proprietari delle strade negli altri Stati membri e Paesi non-UE;


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