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LEGGE DI BILANCIO 2023 LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
LA LEGGE DI BILANCIO 2023 CONTEMPLA DIVERSE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE CHE SI TROVANO AD AFFRONTARE RINCARI ED EFFETTI DELL'INFLAZIONE, OLTRE A BONUS E CREDITI D'IMPOSTA PER SOSTENERLE NELLA TRANSIZIONE GREEN E DIGITALE. ACCANTO A CIÒ, AGEVOLAZIONI CHE MIRANO A STIMOLARE LE ASSUNZIONI, SOPRATTUTTO DI GIOVANI E DONNE.
CREDITO D’IMPOSTA PER IL CARO ENERGIA
Energia Elettrica
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd energivore) è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. La misura vede un incremento rispetto al 2022, passando dal 40 al 45%. Possono beneficiarne le imprese, inserite nell'elenco dell’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, i cui costi per kWh della componente energia elettrica hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, con un incremento del 5% rispetto al 2022.
La maggiore spesa va comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, che dimostrino che il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
GAS NATURALE
Alle imprese a forte consumo di gas naturale, inserite nell'elenco dell’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. La misura vede una maggiorazione del credito di imposta del 5%.
Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre dell'anno 2023.
I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023 e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari autorizzati.
Bonus Carburanti
Il bonus carburante (anche detto voucher o buono benzina) consiste in una esenzione fiscale fino 200 euro a dipendente per le aziende che decidono di offrire un sostegno ai lavoratori per fronteggiare il cosiddetto caro carburante.
Già introdotto nel 2022, il Consiglio dei Ministri del 16 gennaio scorso ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente Non si tratta in sostanza di una misura di sostegno, che il lavoratore può richiedere direttamente, ma un incentivo mirato a tutte quelle imprese che già erogano voucher benzina ai propri collaboratori.
I buoni sono ceduti a titolo del tutto gratuito dalle aziende private ai dipendenti; non concorrono alla formazione del reddito; si accompagnano al taglio da 25 centesimi sul costo di benzina e gasolio direttamente alla pompa; servono a dare un sostegno alle famiglie e le imprese in difficoltà per l’attuale crisi energetica.
Nello stesso Consiglio dei Ministri si è stabilito che, in presenza di un aumento eventuale del prezzo del greggio e quindi del relativo incremento dell’IVA in un quadrimestre di riferimento, il maggiore introito incassato in termini di imposta dallo Stato possa essere utilizzato per finanziare riduzioni del prezzo finale alla pompa.
Incentivi Auto
Da gennaio è ripartito l’Ecobonus, rifinanziato anche per il 2023 con 630 milioni di euro
Si tratta di fatto di un contributo messo a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’acquisto di veicoli non inquinanti, auto elettriche, ibride e a motore termico con un livello di emissioni fino a 135 gr/km di CO2 (ma vale anche per motocicli e ciclomotori elettrici e non elettrici uguali o superiori a Euro 5, e per veicoli commerciali elettrici).
Il bonus auto è rivolto alle persone fisiche o giuridiche che intendono acquistare veicoli nuovi e non inquinanti e viene riconosciuto sotto forma di sconto applicato dal concessionario al momento dell’acquisto. Sarà infatti il concessionario a prenotarlo sull’apposita piattaforma online gestita da Invitalia. Unica condizione, mantenere la proprietà del veicolo per almeno 12 mesi.
A seconda della tipologia di auto acquistata e nel caso ci sia o meno la rottamazione, l’incentivo stabilito è per
• auto elettriche (livello di emissioni g/Km CO2 0-20):
- 5mila euro con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato Euro da 0 a 4;
- 3mila euro senza rottamazione;
• auto ibride plug-in (livello di emissioni g/Km CO2 21-60):
- 4 mila euro con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato Euro da 0 a 4;
- 2mila euro senza rottamazione;
• auto a basse emissioni (livello di emissioni g/Km CO2 61-135):
- 2mila euro con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato Euro da 0 a 4;
- non previsto senza rottamazione.
Per tutti coloro che hanno un ISEE inferiore a 30mila euro nell’anno 2022, gli importi degli incentivi sono più alti:
• auto elettriche (livello di emissioni g/Km CO2 0-20):
- 7.500 euro con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato Euro da 0 a 4;
- 4.500 euro senza rottamazione;
• auto ibride plug-in (livello di emissioni g/Km CO2 21-60):
- 6mila euro con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato Euro da 0 a 4;
- 3mila senza rottamazione.
Il contributo va sottratto dal totale della fattura, quindi dal prezzo IVA inclusa.
L’iter per richiedere e ottenere l’Ecobonus auto prevede quattro fasi:
• prenotazione: il concessionario, una volta completata la registrazione alla piattaforma online gestita da Invitalia, procede con la prenotazione del contributo per ogni veicolo e, in base alla disponibilità del fondo, riceve conferma della prenotazione effettuata;
• erogazione: il concessionario riconosce al cliente il contributo tramite uno sconto applicato sul prezzo di acquisto;
• rimborso: il costruttore o importatore del veicolo rimborsa al concessionario il contributo erogato;
• recupero: il costruttore o importatore del veicolo riceve dal rivenditore tutta la documentazione utile per recuperare il contributo rimborsato sotto forma di credito d’imposta.
Il comma 423 della Legge di Bilancio che indica i “Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi” prevede uno slittamento di data.
La misura, meglio conosciuta come “Nuova Sabatini" è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.
L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, software, hardware e tecnologie industriali.
Ricordiamo che in principio, l'agevolazione era riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, entro il 30 giugno 2023.
La disposizione proroga al 30 settembre 2023 il regime del credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2021 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che:
• il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022
• e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Investimenti Green
L’articolo 1, comma 227, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha disposto l’attribuzione di una specifica dotazione finanziaria nell’ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per investimenti a basso impatto ambientale da parte di micro, piccole e medie imprese.
Nello specifico, si tratta di investimenti green correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare
Il credito viene riconosciuto:
• nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni l’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575%.
• nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti, nonché di un contributo da parte del Ministero per ciò che concerne gli interessi sui predetti finanziamenti.
Per poter godere del contributo maggiorato, la pmi deve essere in possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di un’idonea certificazione ambientale di prodotto
Riciclaggio Materie Plastiche
Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, la Legge di Bilancio dispone il rifinanziamento del credito di imposta con una dotazione di ulteriori 10 milioni per l’anno 2023
Per le medesime finalità, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
Tale credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito; non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Ai fini della fruizione del credito d'imposta il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento
Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, viene rifinanziato il fondo denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica”, per un importo di 6 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro per l’anno 2024.
Il fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dall’articolo 4-quinquies, comma 1, del D.L. 111/2019. Tale norma prevede che, a valere sulle risorse di tale fondo, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente progetti finalizzati all'acquisto di ecocompattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti. Il fondo ha una dotazione complessiva a legislazione vigente di 27 milioni di euro per il periodo 2019-2024. In virtù del rifinanziamento operato dalla norma in esame, le risorse per il 2023 risultano pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, con un incremento rispetto alla precedente versione
Plastics And Sugar Tax
Il comma 64, alla lettera a, differisce l’entrata in vigore delle disposizioni relative all’imposta sui manufatti in plastica monouso (c.d. plastic tax) dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024. Si ricorda che l’imposta, fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica, inciderà sui manufatti con singolo impiego indicati come MACSI, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. L’obbligazione tributaria è destinata a sorgere al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale, ovvero dell’introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell’Unione europea e diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo nel territorio nazionale.
Viene differita dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni inerenti la “sugar tax”, ovvero l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, che siano con o senza zucchero.
Assunzioni
Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, le suddette disposizioni si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. In tal caso, il limite massimo di importo di 6.000 euro previsto dal comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro.
Flat Tax
Per il solo anno 2023, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni - diversi da quelli che applicano il regime forfetario - viene prevista la possibilità di assoggettare a tassazione agevolata, con aliquota del 15%, gli incrementi di reddito realizzati nell’anno d’imposta, rispetto al più alto dei redditi dichiarati nel triennio 2020-2022. In particolare, viene previsto che il reddito incrementale venga escluso dalla tassazione progressiva IRPEF ed assoggettato ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%. L’incremento su cui applicare la “Flat tax” non può essere superiore a 40.000 euro, mentre non è previsto alcun limite sul reddito complessivo. È prevista, in ogni caso, una franchigia pari al 5% del reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022, entro cui gli incrementi di reddito sono considerati una variazione fisiologica e, quindi, esclusi dalla tassazione agevolata ed assoggettati a tassazione ordinaria. Viene, inoltre, stabilito che, ai fini della spettanza e per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non
Regime Forfetario
A partire dal 2023, viene incrementato, da 65.000 euro a 85.000 euro, il limite di ricavi e compensi entro cui i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, potranno accedere al regime forfetario con imposta sostitutiva pari al 15%. Tale intervento comporterà l’allargamento della platea dei soggetti che potranno beneficiare del regime fiscale agevolato e, quindi, una riduzione del carico fiscale. Inoltre, viene prevista la fuoriuscita immediata dal predetto regime agevolativo (e, quindi, nell’anno stesso) per chi supera la soglia di ricavi e compensi di 100.000 euro.
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DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023 tributaria, subordinati al possesso di requisiti reddituali, si tiene conto della quota di reddito soggetta alla predetta imposta sostitutiva. Infine, viene previsto che per il calcolo dell’acconto Irpef e delle addizionali per il 2024 non si tiene conto delle predette disposizioni agevolative.
Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, le suddette disposizioni si applicano anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Anche in questo caso, il limite massimo di importo di 6.000 euro previsto dal comma 16 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro.
L'efficacia di queste disposizioni è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea.
Il 31 dicembre 2022 è scaduta la proroga dello smart working semplificato. Di conseguenza, da gennaio 2023 per attivare il lavoro agile torna ad essere obbligatorio stipulare l’accordo individuale tra le parti previsto dalla legge n. 81 del 2017.
Il Decreto Semplificazioni ha reso strutturale la modalità di comunicazione semplificata, utilizzata nel periodo emergenziale, che permette di inviare al Ministero del Lavoro solamente i dati relativi a nominativi dei lavoratori interessati e data di inizio e fine della prestazione in modalità agile, senza dover indicare i dettagli dell’accordo, come avveniva in precedenza, pur restandone obbligatoria la sottoscrizione, che va conservata in archivio per 5 anni. La comunicazione semplificata va trasmessa entro 5 giorni dall’attivazione dello smart working, inviando il modello in via telematica tramite i servizi online del Ministero del Lavoro (servizi.lavoro.gov.it). In caso di mancata o tardiva comunicazione si applica una sanzione dai 100 ai 500 euro per ogni lavoratore coinvolto.
Per i lavoratori fragili, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto una nuova proroga per il regime di smart working semplificato fino al prossimo 31 marzo, il che significa che viene prorogato il termine prima fissato al 31 dicembre 2022. I lavoratori che si trovano in condizioni di fragilità (affetti da gravi forme di disabilità, pazienti oncologici e immunodepressi) potranno continuare a svolgere la propria attività in modalità agile, anche ricoprendo compiti diversi, che rientrino nella stessa categoria o area di inquadra- mento, così come definite dai contratti collettivi vigenti. Nel caso dei lavoratori fragili, per l’attivazione dello smart working non sarà necessario sottoscrivere l’accordo individuale tra le parti. Dal 1° febbraio 2023, anche per i lavoratori fragili è attiva la procedura ordinaria relativa al Lavoro agile come avviene per le altre categorie di lavoratori.
La Legge di Bilancio 2023, infine, non ha previsto alcuna proroga dello smart working semplificato per i genitori con figli sotto i 14 anni, scaduto a fine anno. Per questa particolare categoria di lavoratori tornano in vigore le regole ordinarie, previste per la generalità dei dipendenti.
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI:
RINVIATA L'ENTRATA IN VIGORE DELLA FASE DEFINITIVA
Con il provvedimento 446073 del 2 dicembre 2022, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto modifiche ai precedenti provvedimenti n. 102807 del 30 giugno 2016 e n. 61936 del 30 marzo 2017, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici.
La modifica elimina la data del 31 dicembre 2022 come termine ultimo per il passaggio alla fase definitiva, che avrebbe disposto nuove procedure tecniche e/o variazioni di quelle in essere per ottemperare all’obbligo.
Ricordiamo che con due provvedimenti, datati giugno 2016 e marzo 2017, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva introdotto l’obbligo, dal 1° aprile 2017, della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Tale obbligo andava assolto mediante soluzioni tecniche che, tenendo conto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo delle vending machine in essere alla data del 1° gennaio 2017, consentissero di non incidere sul funzionamento degli apparecchi, garantendo comunque livelli di sicurezza e inalterabilità dei dati.
A tal fine, col provvedimento di giugno 2016, erano state definite le soluzioni tecniche e gli strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici con particolari caratteristiche tecniche, ossia dotati di una o più “periferiche di pagamento”, un “sistema master”, un erogatore di prodotti e servizi e una “porta di comunicazione” necessaria al fine di comunicare/trasferire digitalmente i dati, tra cui quelli di interesse fiscale, ad un dispositivo esterno atto a memorizzarli e trasmetterli al Sistema dell’Agenzia delle entrate.
Col provvedimento n. 61936 del 30 marzo 2017, invece, erano stati definiti gli strumenti necessari per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori non dotati di “porta di comunicazione”
I due atti regolamentari prevedevano l’emanazione di nuovi provvedimenti finalizzati ad evolvere le specifiche tecniche in argomento, fissando il termine al 31 dicembre 2022 per il conseguente adeguamento tecnico dei distributori automatici.
In considerazione delle difficoltà conseguenti al lungo periodo di crisi economica, determinato dall’epidemia di Covid-19 e alle misure restrittive subite anche dagli operatori economici che gestiscono distributori automatici, nonché dell’opportunità di non gravare gli stessi di ulteriori oneri per l’adeguamento dei predetti apparecchi, è stato eliminato il limite temporale del 31 dicembre 2022, demandando a successivi 3 provvedimenti non solo la definizione delle nuove specifiche tecniche, ma anche la ripianificazione delle tempistiche di implementazione delle vending machine
Ricordiamo che, in occasione degli Stati Generali del Vending, lo scorso novembre CONFIDA ha richiesto alle figure istituzionali presenti all’evento di poter partecipare ai tavoli di lavoro che dovranno decidere in merito alla fase 2 della trasmissione telematica dei corrispettivi.