Codice della Vite e del Vino

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Cod iCe

della vite & del vino

2016 Le disposizioni Ue Le norme nazionaLi Le circoLari


Realizzazione editoriale a cura del Servizio Giuridico Normativo dell’Unione Italiana Vini Coordinamento generale: Paolo Castelletti Autore: Antonio Rossi In redazione: Sofia Cambereri Giulio Somma Nicola Tinelli Valentina Ulissi

Si ringraziano Renato Lunardi e Mario Lemmi per la collaborazione nella ricerca e revisione della normativa vigente

Progetto grafico della copertina: Toka Agency Impaginazione: Daniele Rizzi Stampa RDS Webprinting srl - Arcore (MB) Finito di stampare: novembre 2015

Proprietà letteraria riservata Editrice: Unione Italiana Vini – Confederazione Italiana della Vite e del Vino - Roma Copyright by 2015


Ringraziamenti L’edizione 2016 del “Codice della Vite del Vino” non rappresenta solo l’aggiornamento di uno strumento editoriale diventato ormai indispensabile per ogni operatore della filiera vitivinicola italiana, ma segna l’avvio di un nuovo progetto di collana editoriale che accompagnerà la riorganizzazione e il potenziamento del Servizio Giuridico Normativo dell’Unione Italiana Vini. La nuova linea grafica della copertina intende trasmettere ai nostri lettori il salto di qualità che vogliamo imprimere al lavoro del Servizio Giuridico Normativo cresciuto, in questi ultimi mesi, sia nella capacità di intervento in tutto l’ambito della consulenza legale sia nella quantità di contatti che oggi ne fanno un vero punto di riferimento per tutti gli operatori del nostro settore. Un salto di qualità nel quale abbiamo voluto coinvolgere un team professionale di elevato livello chiamato a svolgere le funzioni di “Comitato scientifico” della nuova collana editoriale di pubblicazioni dedicate all’analisi ed all’approfondimento della normativa italiana ed europea sulla vitivinicoltura. Esperti di legislazione e professionisti, che in questa occasione sono lieto di presentare ringraziandoli per la loro disponibilità: Prof. Enrico Ambrosetti. ordinario di diritto penale all’Università di Padova e vice presidente della Società Cattolica di Assicurazioni; Avv. Maurizio Bortolotto. specializzato in sicurezza ed igiene sul lavoro, diritto penale societario e dell’ambiente; Avv. Duilio Cortassa.

specializzato in diritto industriale, agroalimentare e legislazione vitivinicola;

Avv. Carlo Merani .

specializzato in diritto amministrativo e contrattualistica pubblica;

Avv. Katarzyna Zarzecka. specializzato in diritto civile e commerciale. E, ringraziando anche tutto il gruppo di lavoro del Servizio Giuridico Normativo dell’Unione Italiana Vini, coordinato da Antonio Rossi, mi auguro che le pagine del Codice, corroborate dal servizio di aggiornamento on-line, possano offrire a tutti voi quel supporto e strumento professionale diventato oggi indispensabile per fare sempre meglio il nostro lavoro. Domenico Zonin Presidente dell’Unione Italiana Vini


Prefazione La legislazione in genere, quindi anche quella che riguarda la vitivinicoltura, è come una vecchia cara bottiglia di vino: con il tempo evolve, anche se non sempre... in meglio. E quanto successo negli ultimi tre anni trascorsi dalla pubblicazione della edizione 2012 di questo Codice riflette tale situazione. Dopo le significative innovazioni nella nuova Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, approvata con il regolamento CE 479/08 e codificata poi nell’OCM unica dal regolamento CE 1234/07, si è arrivati all’ultima revisione, meno incisiva della precedente, con l’emanazione del regolamento UE 1308/13. La vera novità di rilievo è costituita dall’abbandono del sistema dei diritti di impianto dei vigneti e dall’istituzione di un meccanismo di autorizzazioni che sarà pienamente operativo dal 1° gennaio 2016. La fase di transizione presenta luci e ombre e solo nei prossimi anni potremo esprimere una valutazione sulla validità del nuovo sistema rispetto alla gestione amministrativa dello stesso e alla salvaguardia del patrimonio viticolo. Seppure in misura minore anche il sistema dei piani nazionali di sostegno (PNS) ha registrato variazioni con l’introduzione della misura” Innovazione” e la revisione nelle misure “Promozione vino Paesi terzi” e “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”. Tra queste misure, contenute nel PNS, merita particolare attenzione la Promozione vino Paesi terzi e si deve anche rilevare che la gestione della stessa con il ruolo predominante delle Regioni non ha consentito un razionale ed efficace impiego dei fondi per cui riteniamo necessario un intervento legislativo che corregga alcune storture. Da sottolineare come questo volume nasca nel pieno della febbrile attività delle associazioni di rappresentanza della filiera del vino, che da anni rivendicano una semplificazione normativa, e che da tempo sono impegnate nell’elaborazione di un “Testo Unico” volto a disciplinare unitariamente le norme nazionali del settore. Ora la meta è vicina e nel 2016 dovrebbe vedere la luce una norma organica di semplificazione diretta a unificare le leggi e i decreti vigenti in un solo provvedimento. Piace, infine, rimarcare che con la pubblicazione di questa edizione del Codice della Vite e del Vino, giunto alla dodicesima edizione, abbiamo realizzato un innovativo servizio di consultazione e aggiornamento legislativo che si avvale di diversi strumenti: il volume cartaceo, per l’appunto, aggiornato costantemente online, supportato da una newsletter che informa tempestivamente l’operatore professionale della pubblicazione di provvedimenti comunitari e nazionali. Questa raccolta di norme contenuta nel Codice della Vite e del Vino ha richiesto un impegnativo lavoro teso a curarne l’aggiornamento e la contestualizzazione e si colloca nell’ambito dell’impegno storico di Unione Italiana Vini nel fornire agli operatori vitivinicoli uno strumento di consultazione indispensabile nell’affrontare le problematiche legislative quotidiane. Antonio Rossi


INDICE SISTEMATICO

Capitolo 1 Organizzazione comune del mercato vitivinicolo . ............... pagina

71

Disposizioni nazionali ............................................................ pagina 291 Capitolo 2 Disciplina della viticoltura . .................................................. pagina 589 Disposizioni nazionali ............................................................ pagina 629 Disposizioni regionali ............................................................ pagina 707 Capitolo 3 Dichiarazioni, registri e documenti di accompagnamento.... pagina 711 Disposizioni nazionali ............................................................ pagina 745 Capitolo 4 Denominazione di origine protetta e Indicazione geografica protetta ........................................ pagina 871 Disposizioni nazionali ............................................................ pagina 899 Capitolo 5 Presentazione e designazione ............................................. pagina 1135 Disposizioni nazionali ............................................................ pagina 1217 Capitolo 6 Distillazioni .......................................................................... pagina 1315 Disposizioni nazionali ............................................................ pagina 1319 Capitolo 7 Imballaggi preconfezionati . ................................................. pagina 1353 Disposizioni nazionali ............................................................ pagina 1373 Capitolo 8 Vini spumanti ....................................................................... pagina 1387 Disposizioni nazionali ............................................................ pagina 1393 Capitolo 9 Vini liquorosi ........................................................................ pagina 1405 Disposizioni nazionali ............................................................ pagina 1409 3


Capitolo 10 Vini aromatizzati .................................................................. pagina 1415 Disposizioni nazionali ............................................................ pagina 1439 Capitolo 11 Bevande spiritose ................................................................ pagina 1461 Disposizioni nazionali ............................................................ pagina 1511 Capitolo 12 Succhi d’uva ........................................................................ pagina 1555 Disposizioni nazionali ............................................................ pagina 1565 Capitolo 13 Produzione e commercializzazione agri .............................. pagina 1577 Disposizioni nazionali ............................................................ pagina 1585 Capitolo 14 Metodi d’analisi..................................................................... pagina 1609 Disposizioni nazionali ............................................................ pagina 1619 Capitolo 15 Esportazione ed importazione ............................................. pagina 1625 Capitolo 16 Aiuti comunitari e PAC ......................................................... pagina 1669 Disposizioni nazionali ............................................................ pagina 1683 Capitolo 17 Controlli della circolazione ai fini fiscali (accise e IVA) ........ pagina 1693 Disposizioni nazionali ............................................................ pagina 1737 Capitolo 18 Produzione con metodo biologico ........................................ pagina 1863 Disposizioni nazionali ............................................................ pagina 1903 Capitolo 19 Disciplina igienica e materiali di contatto . .......................... pagina 1949 Disposizioni nazionali ............................................................ pagina 2021

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INDICE CRONOLOGICO NORME COMUNITARIE

Pagina

1968 Direttiva Consiglio n. 193/68 (Materiali moltiplicazione vite) ................................................................................ 608 1975 Direttiva Consiglio n. 107/75 (Recipienti-misura) ............................................................................................... 1355 1976 Direttiva Consiglio n. 211/76 (Imballaggi preconfezionati) . ................................................................................ 1359 1980 Decisione Commissione n. 763/80 (Statistiche superfici viticole) ......................................................................... 619 Decisione Commissione n. 764/80 (Statistiche superfici viticole) ......................................................................... 619

1984 Regolamento Consiglio n. 2006/84 (Collaborazione servizi con la Svizzera) ......................................................... 251 1987 Regolamento Consiglio n. 2658/87 (Tariffa doganale comune) . ......................................................................... 1627 1991 Comunicazione Commissione (G.u. C 270 del 15 ottobre 1991) (Aceti) ............................................................. 1579 1992 Regolamento Commissione n. 2009/92 (metodi di analisi alcol) ........................................................................ Direttiva Consiglio n. 83/92 (Accise) .................................................................................................................. Direttiva Consiglio n. 84/92 (Accise) .................................................................................................................. Regolamento Commissione n. 3649/92 (Accise, documento accompagnamento) ..............................................

1611 1695 1701 1704

1993 Regolamento Consiglio n. 315/93 (Contaminanti prodotti alimentari) ................................................................. Regolamento Commissione n. 2454/93 (Codice doganale comunitario) ............................................................. Lettera Commissione n. 27412 dell’11 agosto 1993 (Rum) ............................................................................... Nota Commissione del 2 dicembre 1993 (Cocktail aromatizzati) .......................................................................

1951 1643 1463 1436

1994 Regolamento Commissione n. 122/94 (Designazione vini aromatizzati) ............................................................. 1437 Decisione Commissione n. 140/94 (Comitato frodi) ............................................................................................. 251 Direttiva Parlamento e Consiglio n. 62/94 (Imballaggi e rifiuti) .......................................................................... 1366 1995 Nota Commissione del 25 aprile 1995 (Succhi d’uva) ........................................................................................ 1557 Sentenza Corte Giustizia del 5 luglio 1995 (Elementi decorazione non correlati con vino posto in vendita) ........ 1191 Nota Commissione del 7 luglio 1995 (Bevanda aromatizzata) . .......................................................................... 1438 Nota Commissione del 10 ottobre 1995 (Segni e illustrazioni in etichetta) ......................................................... 1191 Nota Commissione del 10 ottobre 1995 (Blanc de blancs) ................................................................................. 1192 Sentenza Corte Giustizia (G.u. C 268, 14 ottobre 1995) (Accise, regime Benelux) .............................................. 1705 Comunicazione Commissione n. 39243 del 20 ottobre 1995 (Utilizzo mosti concentrati) . ................................... 252 Nota Commissione del 23 ottobre 1995 (Taglio spumante dolce) . ..................................................................... 1389 Comunicazione Commissione del 26 ottobre 1995 (Mosto parzialmente fermentato) .......................................... 253 Sentenza Corte Giustizia (G. u. C 315, 25 novembre 1995) (Sangria) . ............................................................... 1644 Regolamento Commissione n. 2868/95 (Marchio comunitario) .......................................................................... 1193 1996 Regolamento Commissione n. 31/96 (Esenzione accise) ................................................................................... 1706 5


Nota Commissione del 22 marzo 1996 (Spumanti) ............................................................................................ 1390 Nota Commissione settembre 1996 (Arieggiamento) ........................................................................................... 253 Nota Commissione del 23 ottobre 1996 (Destinazione spumanti) ...................................................................... 1391 1997 Regolamento Parlamento e Consiglio n. 258/97(Nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari) .......................... Decisione Commissione n. 129/97 (Sistema identificazione imballaggi) . ........................................................... Decisione Consiglio n. 360/97 (Abolizione dazi bevande alcoliche) .................................................................... Decisione Consiglio n. 361/97 (Accordo con Messico) ....................................................................................... Nota Commissione del 9 giugno 1997 (Indicazione importatore) . ...................................................................... Nota Commissione del 31 luglio 1997 (Spumanti con pressione insufficiente) ................................................... Sentenza Corte Giustizia (G.u. C 252, 18 agosto 1997) (Spettrometria di massa) . ............................................. Nota Commissione del 24 ottobre 1997 (Dicitura certificazione ISO 9002) . .......................................................

1953 1366 1464 1464 1194 1391 1611 1195

1998 Decisione Consiglio e Commissione n. 238/98 (Accordo Tunisia) ...................................................................... 1645 Interrogazione Commissione dell’11 maggio 1998 (Penalità prodotti agricoli) ................................................... 1645 Nota Commissione dell’1 luglio 1998 (Dichiarazione raccolta e produzione) ........................................................ 743 Decisione Commissione n. 536/98 (Laboratori ricerca residui) . ......................................................................... 1612 Sentenza Corte Giustizia (G.u. C 299, 26 settembre 1998) (Uso lingua comprensibile) ...................................... 1196 Sentenza Corte Giustizia (G.u. C 299, 26 settembre 1998) (Uso termine Whisky) . ............................................. 1465 Nota Commissione n. 40923 del 28 ottobre 1998 (Arricchimento e acidificazione) .............................................. 254 1999 Sentenza Corte Giustizia (G.u. C 86, 27 marzo 1999) (Marchio, vini spumanti) .................................................. 1392 Nota Commissione del 21 giugno 1999 (Manipolazione previste, reg. 2454/93) . ................................................. 255 Sentenza Corte Giustizia (G.u. C 204, 17 luglio 1999) (Uso lingua in etichettatura) ............................................ 1196 Nota Commissione n. 44292 del 29 settembre 1999 (Fabbricazione succhi d’uva) . .......................................... 1557 Nota Commissione n. 45890 del 13 ottobre 1999 (Fecce vini liquorosi) ............................................................... 255 Regolamento Consiglio n. 2793/99 (Accordo Sudafrica) .................................................................................... 1646 2000 Nota Commissione n. 1230 del 20 gennaio 2000 (Designazione mosti parzialmente fermentati) ......................... 256 Decisione Consiglio n. 204/00 del 24 gennaio 2000 (Accordo Marocco) . .......................................................... 1646 Nota Commissione n. 3118 dell’1 febbraio 2000 (Mosti e succhi d’uva concentrati) . .......................................... 256 Regolamento Consiglio n. 813/00 (Aceto balsamico tradizionale) ...................................................................... 1582 Regolamento Commissione n. 1623/00 (Meccanismi di mercato OCM) ............................................................... 250 Sentenza Corte Giustizia (G.u. C 335, 25 novembre 2000) (Imballaggi preconfezionati) . ................................... 1367 Regolamento Commissione n. 2870/00 (Metodi d’analisi bevande spiritose) ..................................................... 1612 2001 Nota Commissione n. 3284 dell’1 febbraio 2001 (Aceto di vino della Grecia) . ................................................... 1582 Nota Commissione n. 3327 dell’1 febbraio 2001 (Succo d’uva, glicerina) . ........................................................ 1558 Regolamento Consiglio n. 747/01 (Accordo Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto, Giordania, Siria, Israele, Cisgiordania, Striscia di Gaza, Turchia, Malta, Cipro) ...................................................... 1646 Decisione Consiglio n. 916/01 (Accordo Macedonia) . ........................................................................................ 1647 Decisione Consiglio n. 917/01 (Accordo Macedonia) . ........................................................................................ 1647 Decisione Consiglio n. 918/01 (Accordo Croazia) ............................................................................................... 1647 Decisione Consiglio n. 919/01 (Accordo Croazia) ............................................................................................... 1648 Regolamento Commissione n. 2597/01 (Contingenti Croazia, Macedonia, Slovenia) .......................................... 1648 Direttiva Consiglio n. 112/01 (Succhi d’uva e di frutta) . ..................................................................................... 1559 Interrogazione Commissione del 21 dicembre 2001 (Vendite sottocosto) ............................................................ 257 2002 Decisione Consiglio n. 51/02 (Accordo Sudafrica) .............................................................................................. Regolamento Parlamento e Consiglio n. 178/02 (Disciplina alimenti, tracciabilità) ............................................ Decisione Consiglio e Commissione n. 309/02 (Accordo Svizzera) .................................................................... Direttiva Commissione n. 63/02, 11 luglio 2002 (Campionamento controllo ufficiale residui antiparassitari) ...... 6

1648 1953 1649 1614


CIRCOLARI E COMUNICAZIONI 1974 Circolare min. Agricoltura del 30 settembre 1974 (Anidride solforosa) ................................................................ 294 1977 Circolare min. Agricoltura n. 139 del 21 marzo 1977 (Registri) ............................................................................ 751 1978 Circolare min. Agricoltura del 25 novembre 1978 (Indicazione su chiusura recipiente) . ..................................... 1219 1979 Circolare min. Agricoltura n. 245 del 3 agosto 1979 (Nitrati nei vini) ................................................................... 295 1980 Circolare min. Agricoltura n. 2 del 25 gennaio 1980 (Spedizione via mare) .......................................................... 752 Circolare min. Agricoltura n. 12 del 2 ottobre 1980 (Zone vinificazione DOC/DOCG) ............................................. 917 1981 Circolare min. Agricoltura n. 9 del 10 aprile 1981 (Succhi d’uva) ...................................................................... 1567 Circolare min. Agricoltura n. 30 del 2 novembre 1981 (Natura fecce per distilleria) .......................................... 1321 Circolare min. Agricoltura n. 31 del 14 novembre 1981 (Registri) ....................................................................... 753 Circolare min. Agricoltura n. B/14433 del 15 dicembre 1981 (Sughero agglomerato) ......................................... 306 1982 Circolare min. Sanità n. 704/33.66.P/3/17 del 15 febbraio 1982 (Sughero agglomerato) .................................... 306 Circolare min. Agricoltura n. 13 del 17 agosto 1982 (Succhi d’uva) .................................................................. 1567 Circolare min. Agricoltura n. 103519 del 22 novembre 1982 (Invecchiamento DOC) ........................................... 918 1983 Circolare min. Agricoltura n. 102987 del 28 luglio 1983 (Registro arricchimenti) ................................................ 311 Comunicazione min. Agricoltura n. 103447 dell’8 ottobre 1983 (Arricchimento DOC) ......................................... 918 1985 Circolare min. Agricoltura - Div. X - n. B/13896 del 30 ottobre 1985 (Sostituti registri) ....................................... 753 1986 Circolare min. Agricoltura - ICQRF - n. 103530 del 18 ottobre 1986 (Aceto balsamico di Modena o Reggio Emilia) ..................................................................................................... 1589 1987 Circolare min. Agricoltura n. A/1947 del 14 febbraio 1987 (Prestazioni viniche) .................................................. 319 Circolare min. Agricoltura n. 8337 del 10 aprile 1987 (Esportazione vini DOCG) .................................................. 918 Circolare min. Agricoltura - ICQRF - n. 6336 del 21 aprile 1987 (Revisione analisi prima istanza) ....................... 320 Comunicazione min. Agricoltura - ICQRF - n. 8084 del 6 luglio 1987 (Documenti accompagnamento) ............... 754 Circolare min. Agricoltura - ICQRF – n. 8046 del 7 luglio 1987 (Documenti accompagnamento) ......................... 754 Circolare min. Agricoltura n. 8343 del 22 luglio 1987 (Documenti accompagnamento) ....................................... 754 Comunicazione min. Agricoltura - ICQRF - n. 9394 del 5 ottobre 1987 (Documenti accompagnamento) . ............ 755 1988 Circolare min. Agricoltura n. 9 del 30 gennaio 1988 (IVA aiuti) ............................................................................ 324 Circolare min. Agricoltura - ICQRF - n. 26 del 21 maggio 1988 (Documenti accompagnamento) ........................ 755 Circolare min. Industria n. 133 del 30 giugno 1988 (Acquaviti) ......................................................................... 1513 Circolare min. Industria n. 135 del 30 giugno 1988 (Bibite frizzanti) . .................................................................. 324 1989 Circolare min. Agricoltura - ICQRF - n. 3 del 20 gennaio 1989 (Sanzioni inosservanza regolamenti Ue) .............. 325 Circolare min. Agricoltura - ICQRF - n. 5 del 6 febbraio 1989 (Documenti accompagnamento) ........................... 756 18


Circolare min. Agricoltura - ICQRF - n. 8 del 14 febbraio 1989 (Pagamento ridotto sanzioni) .............................. 326 Circolare min. Agricoltura - ICQRF - n. 33 del 16 maggio 1989 (Vidimazione registri) ......................................... 756 Comunicazione min. Agricoltura n. F/644 del 17 giugno 1989 (Ferrocianuro di potassio) .................................... 327 Circolare min. Agricoltura - ICQRF - n. 60 del 29 settembre 1989 (Sanzioni inosservanza regolamenti Ue) . ....... 327 Circolare min. Agricoltura n. 64 del 26 ottobre 1989 (Norme vini liquorosi) ....................................................... 1411 Circolare min. Agricoltura - ICQRF - n. 69 del 1° dicembre 1989 (Sanzioni inosservanza regolamenti Ue) .......... 328 1990 Circolare min. Agricoltura n. F/1231 del 19 luglio 1990 (Anidride solforosa) ....................................................... 328 Circolare min. Agricoltura - ICQRF - n. 19175 dell’8 novembre 1990 (Registro imbottigliamento) ....................... 757 1991 Circolare min. Agricoltura - ICQRF - n. 16359 del 28 giugno 1991 (Registri) ....................................................... 757 Circolare min. Agricoltura del 19 ottobre 1991 (Sanzioni infrazioni impianti) ....................................................... 637 Circolare min. Agricoltura del 6 dicembre 1991 (Designazione vini aromatizzati) .............................................. 1444 1992 Circolare min. Agricoltura n. 21 del 7 febbraio 1992 (Designazione vini aromatizzati) ....................................... 1445 Circolare min. Industria del 23 settembre 1992 (Partita) ................................................................................... 1231 Circolare min. Agricoltura - ICQRF - n. 19808 del 26 ottobre 1992 (Anidride solforosa e MCR) ........................... 333 Circolare min. Finanze n. 335 del 30 dicembre 1992 (Armonizzazione accise) .................................................. 1739 1993 Telex min. Finanze - prot. 264/I P.C. - 15 febbraio 1993 (Accise vino) ............................................................... 1747 Circolare min. Agricoltura n. 5 del 23 febbraio 1993 (Designazione vini aromatizzati) ....................................... 1449 Circolare min. Industria n. 3303/C del 23 febbraio 1993 (Competenza sanzioni) ............................................... 1232 Comunicazione min. Finanze n. 356 del 12 marzo 1993 (Aceto di vino) ............................................................ 1748 Circolare min. Sanità n. 27 del 6 luglio 1993 (Etichettatura prodotti alimentari) . ............................................... 1233 Comunicazione min. Industria del 22 settembre 1993 (Acquaviti) . ................................................................... 1514 Circolare min. Coord. pol. agricole del 1° ottobre 1993 (Vini aromatizzati) ........................................................ 1451 Circolare min. Coord. pol. agricole n. 8 del 16 novembre 1993 (Documenti e registri) ........................................ 758 Comunicazione min. Coord. pol. agricole n. 68547 del 1° dicembre 1993 (Oltrepò Pavese) ............................... 919 1994 Circolare min. Risorse agricole n. 30037 del 7 gennaio 1994 (Definizione capacità produttiva vigneti) ............... 638 Circolare min. Risorse agricole - ICQRF - 24 febbraio 1994 (Arricchimento DOC) ............................................... 920 Comunicazione min. Risorse agricole n. 61146 del 3 marzo 1994 (Esami organolettici) ..................................... 920 Circolare min. Finanze n. 9/D del 17 marzo 1994 (Documenti di accompagnamento vitivinicoli) ....................... 1749 Circolare Uff. tecnico Finanza Alessandria n. 7 del 14 aprile 1994 (Contrassegni Stato bevande spiritose) ....... 1514 Circolare min. Risorse agricole n. 11 del 21 aprile 1994 (Sigla DOC) .................................................................. 921 Circolare min. Finanze n. 2442 del 2 luglio 1994 (Accise vino) . ........................................................................ 1749 Circolare min. Risorse agricole - ICQRF - n. 16654 del 13 luglio 1994 (Registri di carico e scarico) . .................. 765 1995 Circolare min. Risorse agricole - ICQRF - n. 2 del 31 marzo 1995 (Documenti e registri) .................................... 766 Circolare min. Risorse agricole - EIMA - n. 243 del 10 maggio 1995 (Campionamento in distilleria) ................. 1321 Circolare min. Risorse agricole n. 4 del 24 luglio 1995 (Documenti e registri) . ................................................... 766 Circolare min. Sanità n. 21 del 28 luglio 1995 (HACCP) . ................................................................................... 2064 Telefax min. Risorse agricole - ICQRF - n. 17543 dell’11 settembre 1995 (Centri intermediazione uve) . ............ 335 Telefax min. Risorse agricole - ICQRF - del 20 settembre 1995 (Autorizzazione sanitaria) ................................ 2067 Circolare min. Risorse agricole - ICQRF - n. 17556 del 21 settembre 1995 (Centri intermediazione uve) . .......... 336 Circolare min. Risorse agricole - ICQRF - n. 18214 del 23 ottobre 1995 (Centri intermediazione uve) . ............... 336 1996 Circolare min. Risorse agricole - ICQRF - n. 1 del 4 gennaio 1996 (Documenti consumo familiare) .................... 767 Risoluzione min. Finanze n. 19 del 20 gennaio 1996 (Imposta di bollo registri) ................................................... 768 Telescritto min. Finanze n. 82 del 6 febbraio (Licenza vendita alcolici) .............................................................. 1772 Circolare min. Risorse agricole - ICQRF - n. 15555 del 19 marzo 1996 (Imbottigliamento linee mobili) . ............. 337 19


INDICE ANALITICO Pagine Accise alcol e bevande alcoliche — aliquote accisa .............................................................................................................................................. 1861 — ambasciate e consolati ........................................................................................................................ 1799, 1804 — appuramento accise ..................................................................................... 1727, 1748, 1772, 1774, 1786, 1810 — cali ................................................. 764, 766, 843, 864, 1226, 1413, 1741, 1743, 1752, 1753, 1758, 1760, 1768, ................................................ 1769, 1771, 1776, 1794, 1795, 1800, 1803, 1809, 1810, 1812, 1813, 1836, 1847 — circolazione e controlli .................................................... 1709, 1728, 1739, 1750, 1772, 1792, 1805, 1842, 1844 — cooperazione amministrativa .......................................................................................................................... 1734 — depositi fiscali .................................................................... 835, 838, 1739, 1740, 1747, 1753, 1762, 1763, 1768, ....................................................................................... 1805, 1807, 1810, 1813, 1819, 1823, 1824, 1826, 1829 — disposizioni applicative nazionali ....................................................... 1739, 1750, 1747, 1772, 1783, 1792, 1805, ................................................................................................. 1824, 1828, 1830, 1835, 1839, 1844, 1850, 1854 — disposizioni applicative per i vini . ............................................. 1747, 1749, 1783, 1790, 1791, 1797, 1825, 1826 — documenti di accompagnamento . ........................................................... 795, 798, 800, 1704, 1728, 1747, 1784, ..................................................................................................................... 1821, 1842, 1844, 1850, 1854, 1860 — documento amministrativo prodotti già immessi al consumo ............................................................... 1757, 1758 — modalità pagamento . .......................................................................................................................... 1827, 1860 — norme nazionali (armonizzazione) .................................................................................................................. 1750 — numero licenza fiscale . .................................................. 1253, 1740, 1743, 1745, 1763, 1769, 1793, 1796, 1807 — regime generale ..................................................................................................... 1695, 1701, 1709, 1750, 1772 — rimborso . ............................................................................................................... 1778, 1781, 1785, 1788, 1846 — riavvicinamento aliquote . .............................................................................................................................. 1701 — tabella di taratura ................................................................................................... 1805, 1820, 1824, 1825, 1826 — trasporto in altro stato ......................................................................................................................... 1735, 1736 Accordi internazionali e contingenti — Albania ................................................................................................................................................ 1654, 1658 — Algeria, Egitto, Marocco, Tunisia, Giordania, Siria, Israele, Turchia, Malta, Cipro .............................................. 1646 — Argentina . ..................................................................................................................................................... 1654 — Australia ................................................................................................................................................ 212, 1656 — Canada . ........................................................................................................................................................ 1650 — Cile .................................................................................................................................... 212, 1465, 1650, 1651 — Croazia ....................................................................................................................................... 1647, 1648, 1650 — Georgia ......................................................................................................................................................... 1661 — India, dazio addizionale ....................................................................................................................... 1643, 1653 — Israele ................................................................................................................................................. 1646, 1657 — Macedonia ................................................................................................................................. 1647, 1648, 1658 — Messico . ....................................................................................................................................................... 1464 — Moldavia ....................................................................................................................................................... 1662 — Montenegro . ....................................................................................................................................... 1655, 1658 — Norvegia . ...................................................................................................................................................... 1660 — Perù .............................................................................................................................................................. 1661 — Serbia ................................................................................................................................................. 1660, 1662 — Sudafrica . ........................................................................................................................................... 1646, 1648 — Svizzera ................................................................................................................................................ 251, 1649 — Turchia .......................................................................................................................................................... 1668 — USA .................................................................................................................................. 1464, 1501, 1652, 1653 Aceto — acetificio in distilleria . ................................................................................................................................... 1607 — aceto balsamico ......................................................................................................................... 1601, 1603, 1604 — aceto balsamico di Modena .......................................................................... 1605, 1606, 1583, 1588, 1599, 1598 — aceto balsamico Tradizionale di Modena ........................................................................................................ 1604 — aceto balsamico Tradizionale di Reggio Emilia ........................................................ 1584, 1590, 1600, 1603, 1605 — aceto da uve da tavola . ................................................................................................................................. 1599

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— aceto della Grecia . ........................................................................................................................................ 1582 — aceto di uva . ................................................................................................................................................. 1606 — consorzi di tutela .............................................................................................................. 1589, 1590, 1598, 1604 — definizione . ............................................................................................................................................. 138, 392 — denominazione di vendita .................................................................................................................... 1579, 1601, — denominazioni di origine . ........................................................................................................................ 394, 407 — depositi .................................................................................................................................................... 392, 408 — divieti ...................................................................................................................................................... 392, 408 — immissione in commercio . .............................................................................................................................. 393 — indicazione acqua come ingrediente .............................................................................................................. 1584 — menzioni tradizionali dei vini . .............................................................................................................. 1602, 1603 — norme nazionali................................................................................................................ 392, 393, 398, 407 1587 — organismo di controllo ................................................................................................................ 1599, 1600, 1605 — pratiche enologiche ........................................................................................................................ 394, 407, 1601 — regime accise vino non denaturato ................................................................................................................ 1748 — registro ........................................................................................................................................................... 407 — termine balsamico . ....................................................................................................................................... 1606 — sostanze aromatizzanti ............................................................................................................................ 394, 407 Acidificazione — autorizzazione................................................................................................................................... 322, 368, 389 — dichiarazioni e registri ............................................... 142, 215, 218, 516, 729, 730, 749, 750, 751, 764, 765, 864 — documenti ....................................................................................................................................................... 737 — modalità e limiti . ............................................................................................. 141, 142, 143, 216, 218, 221, 224, ..................................................................................................................................231, 232, 254, 367, 389, 478 — uve fresche, mosti e vino nuovo in fermentazione ............................................................................................. 143 — sanzioni............................................................................................................................................. 322, 397, 413 — vini aromatizzati ............................................................................................................................................ 1418 — vini arricchiti .................................................................................................................................... 254, 322, 425 — vino biologico................................................................................................................................................. 1897 — vini liquorosi .................................................................................................................................................... 243 — vini spumanti . ................................................................................................................ 240, 498, 499, 500, 1043 — zone di produzione in cui è ammessa .............................................................................................................. 143 Acidità volatile — denaturazione con rivelatore .................................................................................................... 390, 405, 427, 428 — deroghe vini italiani................................................................................................................................ 238, 1129 — eccesso . .......................................................................................................................................... 390, 405, 427 — limiti e deroghe ...................................................................................................... 132, 215, 216, 238, 427, 1129 — metodi analitici . ......................................................................................................................... 1613, 1617, 1621 — sanzioni . .................................................................................................................................. 322, 390, 396, 410 Acido acetico — limiti per aceto ................................................................................................................................................ 392 Acido benzoico — limiti . ............................................................................................................................................................ 2068 Acido borico — limiti . .............................................................................................................................................................. 318 Acido citrico — autorizzazione impiego ............................................................................................................................ 142, 222 — dichiarazione e limiti . ....................................................................................................................... 142, 222, 390 — metodi analitici . ...................................................................................................................................... 87, 1617 — prodotti aromatizzati . .................................................................................................................................... 1453 — succhi ................................................................................................................................................. 1563, 1571 — vino biologico ................................................................................................................................................ 1897 — vini spumanti . ................................................................................................................................................. 500 35


Capitolo 1 organizzazione comune del mercato vitivinicolo


del 20 dicembre 2013

Regolamento n.1308/13 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

Recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti n. 922/72, n. 234/79, n. 1037/01 e n. 1234/07 del Consiglio. Modificato dal reg. n. 1310/13 del 17 dicembre 2013. Rettifica G.u. n. 189 del 27 giugno 2014. PARTE I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE Articolo 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento istituisce un’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell’allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura come definiti negli atti normativi dell’Unione relativi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 2. I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nelle rispettive parti dell’allegato I: (omissis) l) settore vitivinicolo, parte XII; (omissis) u) alcole etilico di origine agricola, parte XXI; (omissis) Articolo 2. Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC) Il regolamento n. 1306/13 e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento. Articolo 3. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’allegato II relative a determinati settori. 2. (omissis) 3. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni fissate dal regolamento n. 1306/13 dal regolamento n. 1307/13 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento n. 1305/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, salvo disposizione contraria del presente regolamento. 4. (omissis) 5. Ai fini del presente regolamento: a) per «regioni meno sviluppate» si intendono le regioni definite all’articolo 90, paragrafo 2, primo comma lettera a), del regolamento n. 1303/13 del Parlamento europeo e del Consiglio. b) per «condizioni climatiche avverse assimilabili a una calamità naturale» si intendono condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che distruggano più del 30% della produzione media annua di un dato agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più 73

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G. u. Ce n. L 347


bassa e quello con la produzione più elevata. Articolo 4. Adattamenti della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli Ove necessario per tenere conto di modifiche della nomenclatura combinata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 intesi ad adattare la designazione dei prodotti e i riferimenti nel presente regolamento alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata. Articolo 5. (omissis) Articolo 6. Campagne di commercializzazione Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione: (omissis) d) dal 1° agosto al 31 luglio dell’anno successivo nel settore vitivinicolo; (omissis) Articolo 7. (omissis) PARTE II MERCATO INTERNO TITOLO I INTERVENTO SUL MERCATO CAPO I Intervento pubblico e aiuto all’ammasso privato Articoli 8-38. (omissis) Sezione 4 Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo Sottosezione 1 Disposizioni generali e misure ammissibili Articolo 39. Ambito di applicazione La presente sezione stabilisce le norme che disciplinano l’assegnazione di risorse finanziarie dell’Unione agli Stati membri e l’uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso programmi nazionali quinquennali di sostegno (di seguito «programmi di sostegno») per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo. Articolo 40. Compatibilità e coerenza 1. I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto dell’Unione e sono coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell’Unione. 2. Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e

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Vedi D.m. nazionali

Articolo 41. Presentazione dei programmi di sostegno 1. Ogni Stato membro produttore elencato nell’allegato VI presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente almeno una delle misure ammissibili di cui all’articolo 38. 2. Le misure di sostegno nel quadro dei progetti di programmi di sostegno sono elaborate al livello territoriale che lo Stato membro ritiene più adeguato. I progetti di programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione da parte degli Stati membri delle autorità e delle organizzazioni competenti all’opportuno livello territoriale. 3. Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma di sostegno che può tenere conto delle peculiarità regionali. 4. I programmi di sostegno divengono applicabili tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione. Tuttavia, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano che il progetto di programma di sostegno presentato non risponde alle disposizioni previste nella presente sezione e ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un progetto di programma di sostegno riveduto. Il programma di sostegno riveduto diviene applicabile due mesi dopo la presentazione del progetto di programma di sostegno, a meno che persista un’incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all’articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. 5. Il paragrafo 4 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di sostegno applicabili presentati dagli Stati membri. Articolo 42. Contenuto dei programmi di sostegno I programmi di sostegno includono almeno i seguenti elementi: a) una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi; b) i risultati delle consultazioni tenute; c) una valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi; d) uno scadenzario di attuazione delle misure; e) una tabella finanziaria generale che indica le risorse da stanziare e la loro ripartizione indicativa tra le misure, nel rispetto dei limiti di bilancio indicati nell’allegato VI; f) i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione e le misure adottate per garantire l’adeguata ed effettiva attuazione dei programmi di sostegno e g) la designazione delle autorità e degli organismi competenti cui è affidata l’attuazione del programma di sostegno.

Vedi D.m. nazionali

Articolo 43. Misure ammissibili I programmi di sostegno possono contenere esclusivamente una o più delle seguenti misure: a) promozione a norma dell’articolo 45; b) ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell’articolo 46;

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della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento dei produttori. 3. Non è concesso alcun sostegno: a) ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca diversi da quelli di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettere d) e e); b) alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento n. 1305/13.


1 Pratica Enologica 19 Aggiunta di acido L-ascorbico

2 Condizioni d’uso (1)

3 Limiti d’uso Quantità massima nel vino trattato immesso in commercio: 250 mg/l (3)

20 Impiego di resine scambiatrici di Soltanto per il mosto di uve destinato ioni alla preparazione di mosto di uve concentrato rettificato e alle condizioni di cui all’appendice 4 21 Impiego nei vini secchi di fecce fre- Per i prodotti definiti nell’allegato IV, Quantità non superiori al 5% del volusche, sane e non diluite contenenti punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del me del prodotto trattato lieviti provenienti dalla vinificazione regolamento n. 479/08 recente di vini secchi 22 Immissione di argo o azoto 23 Aggiunta di anidride carbonica

24 Aggiunta di acido citrico per la stabilizzazione del vino

25 Aggiunta di tannino

26 Trattamento: – dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio, – dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio 27 Aggiunta di acido metatartarico

28 Impiego di gomma arabica

29 Impiego di acido DL-tartarico, detto altresì acido racemico, o del suo sale neutro di potassio, per ottenere la precipitazione del calcio in eccedenza 30 Impiego, per favorire la precipitazione dei sali tartarici: – di bitartrato di potassio o tartrato acido di potassio, – di tartrato di calcio

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 7 e 9, del regolamento n. 479/08

Per i vini tranquilli, la quantità massima di anidride carbonica nel vino trattato immesso in commercio è di 3 g/l e la sovrappressione dovuta all’anidride carbonica deve essere inferiore a 1 bar alla temperatura di 20 °C Per il mosto di uve parzialmente fer- Quantità massima nel vino trattato mentato destinato al consumo umano immesso in commercio: 1 g/l diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento n. 479/08 Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento n. 479/08 Per il mosto di uve parzialmente fer- Per il fitato di calcio, limite massimo mentato destinato al consumo umano di 8 g/hl diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento n. 479/08, alle condizioni di cui all’appendice 5 Per il mosto di uve parzialmente fer- Limite massimo di 100 mg/l mentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento n. 479/08 Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento n. 479/08 Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento n. 479/08, alle condizioni di cui all’appendice 5 Per il mosto di uve parzialmente fer- Per il tartrato di calcio, limite massimentato destinato al consumo umano mo di 200 g/hl diretto tal quale e per i prodotti definiti nell’allegato IV, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento n. 479/08

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Appendice 1. Elenco delle varietà di vite le cui uve possono essere utilizzate per la costituzione della partita (cuvée) dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta Airén Tutte le malvasie Albariño Tutte le malvasías Aleatico N Mauzac bianco e rosato Alvarinho Monica N Ασύρτικο (Assyrtiko) Tutti i moscateles Bourboulenc B Μοσχοφίλερο (Moschofilero) Brachetto N Müller-Thurgau B Busuioacă de Bohotin Tutti i moscati Clairette B Manzoni moscato Colombard B Nektár Csaba gyöngye B Pálava B Cserszegi fűszeres B Parellada B Devín Perle B Fernão Pires Macabeu B Freisa N Piquepoul B Gamay N Poulsard Gewürztraminer Rs Ροδίτης (Roditis) Girò N Scheurebe Glera Tămâioasă românească Γλυκερύθρα (Glykerythra) Torbato Huxelrebe Touriga Nacional Irsai Olivér B Verdejo Macabeo B Zefír B ALLEGATO III PRATICHE ENOLOGICHE AUTORIZZATE E RESTRIZIONI RELATIVE AI VINI LIQUOROSI E AI VINI LIQUOROSI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA O A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA A. Vini liquorosi 1. I prodotti di cui all’allegato IV, punto 3, lettera c), del regolamento n. 479/08 utilizzati per l’elaborazione dei vini liquorosi e dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta possono aver subito, se del caso, soltanto le pratiche e i trattamenti enologici di cui al regolamento n. 479/08 o al presente regolamento. 2. Tuttavia: a) l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale può risultare soltanto dall’utilizzo dei prodotti di cui all’allegato IV, punto 3, lettere e) ed f), del regolamento n. 479/08 e b) a titolo di deroga, la Spagna ha la facoltà di autorizzare l’impiego di solfato di calcio per i vini spagnoli che recano la menzione tradizionale «vino generoso» o «vino generoso de licor», quando tale pratica è tradizionale, purché il tenore di solfato del prodotto così trattato, espresso in solfato di potassio, non sia superiore a 2,5 g/l. I vini così ottenuti possono essere sottoposti a un’acidificazione supplementare entro il limite massimo di 1,5 g/l. 3. Fatte salve le disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono adottare per i vini liquorosi e per i vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta elaborati nel loro territorio, tali prodotti possono essere sottoposti alle pratiche enologiche di cui al regolamento n. 479/08 o al presente regolamento.

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g) in deroga alla sezione C, punto 6, la durata del processo di elaborazione dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta non può essere inferiore a un mese.


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ALLEGATO IV METODI COMUNITARI SPECIFICI DI ANALISI A. ISOTIOCIANATO DI ALLILE (omissis) ALLEGATO V TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 16, SECONDO COMMA Reg. n. 1493/99 – – Articolo 43, paragrafo 1 Articolo 43, par. 2, primo trattino Articolo 43, par. 2, primo trattino Articolo 43, par. 2, primo trattino – Articolo 43, par. 2, secondo trattino Articolo 43, par 2, terzo trattino – Articolo 42, paragrafo 6 – – – – – – – – – Allegato IV – – – – – – – – – Allegato V A Allegato V B Allegato V F Allegato V H Allegato V I Allegato VI K

Reg. n. 2676/90 – – –

Reg. n. 423/08 Articolo 1 – Articolo 5

Presente regolamento Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 23

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 24

Articolo 3, paragrafo 3

Artt. 34, 35 e 36

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 44

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

– – – – – – – – – Articolo 1, par. 1 – – – – – – – – – – – – – – – – –

Articolo 38 Articolo 39 Articolo 6 Articolo 46 Articolo 45 Articolo 32 Articolo 29 Articolo 30 Articolo 21 Articolo 47 Articolo 48 Articoli 7 e 12 Articolo 10 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 13 Artt .14, 15 e 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 22 – – – Articolo 28 Articolo 4 –

Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Allegato I A Allegato I A, appendice 1 Allegato I A, appendice 2 Allegato I A, appendice 3 Allegato I A, appendice 4 Allegato I A, appendice 5 Allegato I A, appendice 6 Allegato I A, appendice 7 Allegato I A, appendice 8 Allegato I A, appendice 9 Allegato I B Allegato I C Allegato I D Allegato II A Allegato II B Allegato II C

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organizzazione comune del mercato vitivinicolo DISPOSIZIONI NAZIONALI E NORME APPLICATIVE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA


Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. (omissis) Il documento completo è consultabile sul sito www.uiv.it/codici

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Regio decreto n. 1361 del 1° luglio 1926

Regolamento per l’esecuzione del regio decreto legge 15 ottobre 1925 n. 2033, convertito in legge con legge 18 marzo 1926 n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. Modificato dal Regio decreto legge 12 agosto 1927 n. 1925. (omissis) Il documento completo è consultabile sul sito www.uiv.it/codici

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G. u. Repubblica italiana n. 124

del 18 maggio 1967

Decreto del ministero dell’Agricoltura e delle foreste dell’11 maggio 1967

Autorizzazione alla detenzione delle vinacce per l’estrazione dell’enocianina negli stabilimenti nei quali si effettua la concentrazione dei mosti muti. Articolo unico. Negli stabilimenti, nei quali si effettua soltanto la concentrazione di mosti muti, è consentito detenere vinacce per procedere all’estrazione dell’enocianina, purché: 1. le vinacce introdotte nello stabilimento non abbiano, per chilogrammo, un tenore di

zuccheri riduttori, fermentescibili e non fermentescibili, superiore a 15 g e un tenore di alcol complessivo superiore a 1,5%; 2. la soluzione idrosolforosa, che dovrà venire a contatto con le vinacce, contenga almeno 150 g di anidride solforosa per quintale.

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OCM

Regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925


Circolare del ministero dell’Agricoltura e delle foreste – Direzione generale tutela – del 30 settembre 1974

Impiego di anidride solforosa in enologia. Per opportuna conoscenza delle SS.Llegge si trascrive, qui di seguito, la risposta fornita dal ministero della Sanità ad un quesito posto da questo ministero sull’argomento di cui all’oggetto. «Con la nota sopra indicata in data 10 luglio 1974, codesto ministero ha chiesto il parere sull’impiego di anidride solforosa in enologia. Tale parere è stato sollecitato dal Consorzio cooperative riunite di Abruzzo per conoscere se agli stabilimenti vinicoli siano applicabili le deroghe previste dall’articolo 62 del regolamento speciale per l’impiego di gas tossici (in questo caso l’anidride solforosa) approvato con Regio decreto 9 gennaio 1927 n. 147. L’articolo 62 primo comma del citato regolamento stabilisce deroghe a favore degli stabilimenti industriali come segue: «L’utilizzazione dei gas tossici non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento quando avvenga in stabilimenti industriali e officine a scopo di

preparazione o trasformazione di altri prodotti o per altre lavorazioni o scopi». Il Consorzio suddetto chiede quindi se anche le cantine sociali e gli stabilimenti vinicoli che impieghino la anidride solforosa per la trasformazione e la solfitazione dei mosti e dei vini rientrino in tale deroga. In relazione a quanto sopra, questo ministero ritiene di esprimere parere favorevole all’estensione della deroga, trattandosi appunto di stabilimenti che impiegano l’anidride solforosa in processi di trasformazione di altri prodotti. Si fa presente, però, l’obbligo che la deroga dell’articolo 62 suddetto non può essere, in alcun modo, estesa alla custodia e conservazione dei gas tossici, al di fuori del tempo necessario per una razionale utilizzazione. Pertanto, affinché possa applicarsi la deroga in esame, i gas tossici debbono essere utilizzati, immediatamente, una volta pervenuti nel luogo di impiego».

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G. u. Repubblica italiana n. 137

del 26 maggio 1975

Legge 9 maggio 1975, n. 153

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell’agricoltura. Modificato dalle leggi: n. 352 del 10 maggio 1976, n. 958 del 21 dicembre 1977, n. 194 del 4 giugno 1984, n. 41 del 28 febbraio 1986, n.752 dell’8 novembre 1986; dai D.lgs n. 385 del 1° settembre 1993, n. 228 del 18 maggio 2011, n. 99 del 29 marzo 2004. (omissis) Il documento completo è consultabile sul sito www.uiv.it/codici

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Comunicazione del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Protocollo n. 6555, del 9 maggio 2012

Quesito e richiesta di parere sull’utilizzo dei tannini in enologia. Questo ispettorato ha interessato la Commissione europea sulla materia indicata nell’oggetto e, in proposito, con l’unita nota n. 161675 del 13 febbraio 2012, la competente direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale ha rappresentato il proprio parere, le cui indicazioni si ritiene di riassumere nel modo che segue: – le vigenti disposizioni comunitarie (art. 3, paragrafo 2 e allegato IA del reg. n. 606/09) prevedono l’elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati per l’elaborazione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli, nonché le condizioni e i limiti d’uso eventuali: queste disposizioni prevedono, da un lato, l’utilizzo dei tannini per la chiarificazione (punto n. 10 dell’allegato lA) e, dall’altro, l’aggiunta di tannino (punto 25 dell’allegato lA), senza precisarne le finalità; – l’impiego dei tannini, in conformità all’allegato lA del reg. n. 606/09 della Commissione, è autorizzato per l’elaborazione e la conservazione dei vini per quanto riguarda le categorie elencate nello stesso allegato, anche a fini diversi dalla chiarificazione; – occorre fare riferimento alle disposizioni del Codex enologico dell’OIV per quanto riguarda i requisiti di purezza e d’identità dei tannini impiegati sia per la chiarificazione che per altri usi enologici, in assenza di prescrizioni e condizioni d’impiego particolari per questi ultimi; – il divieto di modificare le proprietà olfattive e il colore dei vini va posto in relazione con la natura delle sostanze utilizzate e con le disposizioni dell’articolo 120 quater, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/07 del Consiglio, secondo cui «Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti», oltre che con i criteri di autorizzazione di pratiche enologiche enunciati all’articolo 120 septies, lettera d), secondo cui tali pratiche permettono di «...preservare le caratteristiche naturali ed essenziali del vino senza causare modifiche sostanziali nella composizione del prodotto in questione». Per quanto sopra, l’impiego dei tannini è subordinato sia alla rispondenza delle loro caratteristiche ai requisiti di purezza e di identità stabiliti, stante il richiamo di cui all’art. 9 del reg. n. 606/09, dal Codex enologico inter-

nazionale dell’OIV (fiche n. F-COEI-1-Tannini; risoluzione Oeno 12/2002, modificata dalle risoluzioni Oeno 5/2008 e 6/2008; risoluzione OIV-Oeno 352-2009), sia alla conformità con le già richiamate disposizioni di cui all’art. 120 quater del reg. n. 1234/07. A quest’ultimo proposito, tenuto anche conto di quanto stabilito dal richiamato punto n. 25 dell’allegato lA del reg. n. 606/09, si specifica che, quindi, l’impiego in parola deve essere valutato caso per caso, facendo riferimento sia alle caratteristiche del particolare prodotto utilizzato, sia a quelle del prodotto vitivinicolo al quale viene aggiunto, sia alle condizioni (modalità, quantitativi e momento) alle quali avviene l’impiego. Ciò rappresentato in linea generale, nell’evidenziare che, in base alla risoluzione OIV-Oeno 12/2002, i tannini sono estratti da noci di galla, da legni ricchi di tali sostanze, dai vinaccioli e dalle bucce dell’uva, e che la loro aggiunta ai vini non deve modificarne le proprietà olfattive né il colore, si precisa che la risoluzione n. OIVOeno 5/2008, ad integrazione della precedente risoluzione, stabilisce i limiti analitici affinché un tannino enologico non sia considerato come colorante. Inoltre, occorre considerare che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera e), della legge n. 82/06, per «enocianina» si intende il complesso delle materie coloranti estratte dalle bucce delle uve nere di vitis vinifera con soluzione idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto, oppure reso solido con trattamenti fisici. In tal senso, poiché si tratta di una sostanza che, per definizione, ha esclusivamente una funzione colorante, l’impiego della stessa deve intendersi comunque vietato poiché, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, i prodotti vitivinicoli non possono contenere sostanze coloranti (art. 2, paragrafo 3, e allegato II, punto n. 24 della dir. 36/94; art. 6, comma 2, e allegato IV, punto n. 24, del D.m. n. 209/96 - è fatto salvo l’uso del caramello nei vini liquorosi ai sensi di quanto disposto dall’allegato lA, riga 32, del citato reg. n. 606/09). Infine, si precisa che l’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge n. 82/06 vieta la detenzione, tra l’altro, dei coloranti nelle cantine e negli stabilimenti enologici, salvo i casi consentiti.

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Dealcolizzazione parziale dei vini. Richiesta parere. Si fa riferimento alla nota sopra distinta, di pari oggetto, con la quale codesto ufficio ha chiesto chiarimenti in ordine alle modalità e alle procedure operative da adottarsi per quanto riguarda la pratica in oggetto, prevista soltanto per il vino in conformità dell’allegato lA, riga n. 40 e relativa appendice n. 10 del reg. n. 606/09. Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente quanto segue, restando inteso che, in relazione agli aspetti connessi con l’estrazione, la detenzione e la circolazione di alcol o di miscele idroalcoliche, gli operatori interessati debbono attenersi anche alle disposizioni concernenti il regime del deposito fiscale e, pertanto, agli adempimenti previsti da tale disciplina, la cui applicazione spetta ai locali uffici dell’agenzia delle dDogane. Analogamente, per quanto riguarda l’aspetto dello smaltimento delle miscele idroalcoliche o dell’alcol ottenuto nel processo di dealcolizzazione parziale, devono essere rispettate le vigenti disposizioni in materia ambientale. Nelle more dell’emanazione di specifiche disposizioni, fatte salve quelle immediatamente applicabili contenute nelle richiamate norme comunitarie, in parte condividendo quanto rappresentato da codesto ufficio, si rappresenta che: – non sussiste l’obbligo della comunicazione al competente ufficio periferico, tantomeno in via preventiva, della introduzione in cantina delle specifiche attrezzature atte ad operare la dealcolizzazione parziale nonché dell’esecuzione della pratica stessa; – sussiste l’obbligo di annotare sui registri di cantina, anche non appositamente istituiti, tenuto conto dell’art. 41, paragrafo 2 del reg. n. 436/09 e, in particolare, delle lettere b) e c) nonché delle prescrizioni contenute nell’appendice n. 10 dell’allegato lA del reg. n. 606/09: – i quantitativi sia del prodotto da sottopor-

re a dealcolizzazione parziale (in uscita dal conto ad esso intestato), sia del prodotto dealcolizzato sia, infine, della miscela idroalcolica (o dell’alcol) ottenuta (in entrata, in un conto appositamente da intestare, e in uscita da quest’ultimo allorché tali quantitativi siano destinati in distilleria o allo smaltimento come rifiuto); – il titolo alcolometrico effettivo e il montegradi del prodotto da sottoporre a dealcolizzazione parziale e del prodotto dealcolizzato nonché il montegradi della miscela idroalcolica (o dell’alcol) ottenuta; – nel caso della tenuta della contabilità mediante registri informatizzati, ai sensi dell’art. 45, paragrafo I, ultimo comma, del reg. n. 436/09, nelle more della registrazione ufficiale entro il termine di 30 giorni fissato dall’art. 13 del D.m. n. 768/94, può considerarsi documento giustificativo attendibile dell’operazione di dealcolizzazione un apposito prospetto compilato immediatamente dopo la fine dell’operazione stessa, purché il prospetto stesso rechi gli elementi di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del predetto regolamento, la data, la firma dall’enologo responsabile (o di altro tecnico qualificato, ai sensi dell’art. 4 del D.m. 30 luglio 2003) e sia, inoltre, comunicato all’ufficio periferico territorialmente competente, entro il giorno successivo all’effettuazione dell’operazione; – per quanto riguarda la detenzione e lo smaltimento della miscela idroalcolica (o dell’alcol), si è dell’avviso che debbano essere osservate le norme fiscali e/o ambientali e che, in tal senso, l’art. 6 della legge n. 82/06 sia applicabile solo qualora sono disattese le previsioni di tali discipline: in ogni caso non appare ammissibile l’utilizzo dei documenti di accompagnamento previsti dal già citato reg. n. 436/09, posto che le miscele idroalcoliche (o l’alcol) non rientrano fra i prodotti vitivinicoli.

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OCM

Comunicazione del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Protocollo n. 8098, del 7 giugno 2012


Circolare del ministero della Salute – Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute – Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione – Ufficio VI – Protocollo n. 51352 del 23 dicembre 2013

Decreto 11 novembre 2013 n. 140 – Aggiornamento decreto 21 marzo 1973 – Acciai inossidabili. (omissis) Il documento completo è consultabile sul sito www.uiv.it/codici

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Circolare del ministero della Salute – Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute – Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione – Ufficio VI – Protocollo n. 1130 del 17 gennaio 2014

Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107. Attuazione delle direttive 388/88 e 71/91 relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione. Al fine di fornire chiarimenti in merito all’applicazione del decreto indicato in oggetto dopo la pubblicazione di alcuni provvedimenti europei di settore si precisa quanto segue. Con l’entrata in vigore del regolamento n. 1334/08 e la successiva attuazione, a partire dal 22 aprile 2013, dell’elenco delle «sostanze aromatizzanti e dei materiali di base» consentiti nella produzione degli alimenti il settore degli aromi ha aggiunto un altro tassello verso la completa armonizzazione della legislazione alimentare (cfr. regolamento n. 872/12). Da tempo infatti questo settore è all’attenzione del legislatore comunitario che sempre nel 2008, nell’ambito della normativa sugli additivi alimentari, aveva stabilito l’elenco degli additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, autorizzati negli aromi (cfr. regolamento n. 1130/11). Tali regolamenti che sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri hanno reso, di fatto, superate le normative nazionali in particolare per i contenuti tecnici e gli allegati del decreto legislativo n. 107/92 hanno perso dì efficacia. In particolare si sottolinea come le disposizioni di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1334/08, riguardante le condizioni d’uso degli

aromi, fissano non solo le condizioni generali d’uso degli aromi, ma anche quelle degli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti per cui entrambi non devono presentare un rischio per la salute dei consumatori ed il loro uso non deve indurre in errore il consumatore. Con tale disposizione il legislatore comunitario ha inteso ribadire quanto già deciso con il regolamento n. 178/02 che stabilisce i principi e i requisiti della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, per cui la responsabilità dell’immissione in commercio di un alimento ivi compreso di un aroma spetta all’operatore del settore alimentare. Quest’ultimo è in grado meglio di chiunque altro di elaborare sistemi sicuri per l’approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti. Infine per quanto riguarda gli «Aromi destinati ad altri Paesi» e le «Sanzioni», di cui rispettivamente agli articoli 10 e 14 del decreto legislativo n. 107/92, si conferma che le disposizioni nazionali ove applicabili e non in contrasto con i regolamenti comunitari, restano vigenti. Il riferimento alle fattispecie sanzionabili si intende riferito ai medesimi obblighi previsti dal regolamenti comunitari sopracitati. 2096


Dpr 19 maggio 1958, n. 719 – Disciplina igienica produzione e commercio acque gassate e bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi – Aromi. (omissis) Il documento completo è consultabile sul sito www.uiv.it/codici

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Circolare del ministero della Salute – Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute – Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione – Ufficio VI – Protocollo n. 20072 del 20 maggio 2014

Indicazioni per i controlli su oggetti in leghe metalliche e oggetti rivestiti di smalto porcellanato destinati al contatto con alimenti. (omissis) Il documento completo è consultabile sul sito www.uiv.it/codici

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Disciplina igienica

Comunicazione del ministero della Salute – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione direzione generale per la politica industriale e la competitività – Divisione XII – Protocollo n. 21712 del 7 febbraio 2014


Comunicazione del ministero della Salute – Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione – Ex Ufficio I DGSAN – Protocollo n. 1302 del 20 gennaio 2015

D.lgs n. 194/08 – Tariffe controlli sanitari. cializzato riferito all’attività che si colloca nella fascia più onerosa. Lo stesso criterio si applica nel caso coesistano più attività registrate. La fascia annua produttiva va calcolata sulla base del volume complessivo prodotto (vendita all’ingrosso ed al dettaglio). Nel caso di stabilimenti in attività l’entità produttiva è calcolata su base annua, facendo riferimento all’attività dell’anno precedente, mentre per i nuovi impianti l’operatore del settore alimentare effettuerà una stima dell’entità produttiva prevista. Sono esclusi, invece, dal campo di applicazione del D.lgs n. 194/08: – attività non incluse nell’allegato A sez. 6 del D.lgs n. 194/08; – attività produttive con esclusiva commercializzazione al dettaglio; – attività di trasporto per conto terzi con utilizzo del deposito di brevissima durata - stoccaggio temporaneo per la successiva distribuzione; – la produzione primaria (come definita dalle Linee guida applicative del reg. n. 852/04 di cui all’Accordo Stato regioni rep. n. 2470 del 9 settembre 2006); – imprenditori agricoli (ai sensi dell’art. 48 c. 3 bis della legge n. 96 del 4 giugno 2010) che esercitano attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicultura, all’allevamento di animali e attività connesse in base all’art. 2135 del Codice Civile, la cui entità produttiva ricada nelle fasce A e B della sez. VI del Decreto (Decreto legge Balduzzi n. 158/12 art. 8, commi 14e 15). Giungendo, quindi, all’esame della fattispecie sottoposta alla scrivente Direzione Generale e applicando le coordinate fin qui tracciate, si ritiene che non sia possibile assoggettare a doppia tariffa aziende che producono due o più prodotti (come avviene del caso della Società in questione che produce vino, mosti e succo d’uva), in quanto l’importo pagato ai sensi del D.lgs n. 194/08 serve a coprire le spese per le visite che l’autorità competente effettua per i controlli periodici di un’unica impresa e non due. Inoltre, come specificato nella circolare ministeriale 0011000-P-17/04/2009 DGSAN, sopra richiamata, si applicherebbe un’unica tariffa anche nel caso in cui uno stabilimento svolga più di una attività: la tariffa relativa all’attività prevalente, con riferimento alla quantità fatturata.

In riscontro alla richiesta pervenuta per posta certificata il 13 novembre 2014 con cui codesta società avanzato alla scrivente direzione generale la formulazione di un parere circa l’assoggettamento della medesima agli obblighi di pagamento di cui al D.lgs n. 194/08, si rappresenta quanto segue. Il D.lgs n. 194/08, emanato in attuazione dell’articolo 26 del regolamento n. 882/04, stabilisce che le tariffe per i controlli sanitari ufficiali, relativi a tutte le fattispecie rientranti nell’ambito di applicazione del medesimo regolamento comunitario, siano posti a carico degli operatori dei settori interessati. L’unica deroga all’applicazione del reg. n. 882/04 riguarda la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari al consumatore finale o ai dettaglianti. Tale deroga è presente in tutte le nonne comunitarie del pacchetto igiene (regg. n. 178/02, n. 852/04, n. 853/04, n. 854/04). Sono altresì esclusi dall’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 194/08 gli imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile. I proventi riscossi dalle ASL, ai sensi del citato decreto, sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti per le attività di controllo ufficiale sugli alimenti, effettuate dai competenti servizi del dipartimento di prevenzione. Inoltre, la circolare ministeriale prot. 0011000-P-17/04/2009 DGSAN 1.8.d.a «Indicazioni applicative del decreto legislativo 194/08 concernente le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, in attuazione del Reg. n. 882/04» precisa che: Ai fini della individuazione delle imprese che ricadono nel campo di applicazione della sez. 6 dell’allegato A) del D.lgs n. 194/08, con il termine di «attività prevalente all’ingrosso» si intende l’attività produttiva che commercializza non al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore aI 50%. Quando uno stabilimento svolge più di una attività si applica un’unica tariffa relativa all’attività prevalente. Al fine di identificare l’attività prevalente, si considera prioritariamente il riconoscimento comunitario dell’attività rispetto alla registrazione. Nel caso di più attività riconosciute si prende in considerazione il volume prodotto o commer-

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del 9 maggio 2015

Decreto del ministero della Salute del 10 febbraio 2015

Disciplina dell’iter procedimentale ai fini dell’adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell’autorità competente previsti dal reg. n. 528/12 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi. (omissis) Il documento completo è consultabile sul sito www.uiv.it/codici

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Disciplina igienica

G. u. Repubblica italiana n. 106


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