STATUTO ASSOCIAZIONE AUTORI Art. 1 Denominazione e sede 1.1
E’ costituita, nel comune di Milano (MI), l’associazione degli autori, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, nonché del presente Statuto, denominata ”Associazione Autori ” sigla “ AS. AU.”. Art. 2 Scopo
2.1
L'Associazione persegue i seguenti scopi:
-
Difendere, tutelare il diritto di autore su opere “editoriali” di qualunque genere (testi, foto, filmati) garantendone autenticità, provenienza e qualità.
-
diffondere la cultura, l’informazione e le notizie mediante la tutela e l’assistenza degli operatori dell’informazione;
-
allargare gli orizzonti didattici e professionali degli operatori dell’informazione alla luce dello sviluppo dei nuovi canali media;
-
sostenere la formazione continua degli operatori dell’informazione al fine di assolvere la funzione sociale propria dei media;
2.2
L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
-
attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
-
attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per gli operatori dell’informazione;
-
attività editoriale: pubblicazione di articoli, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
2.3
L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro; durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Art. 3 – Durata
3.1
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.
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Art. 4 - Domanda di ammissione Associati 4.1
Sono Associati tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite temporale al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti .
4.2
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Associati, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile.
4.3
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, procedere al versamento di una quota associativa ed accettare espressamente lo Statuto ed eventuali Regolamenti dell’Associazione.
4.4
La validità della qualità di Associato efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea.
4.5
In caso di domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente della patria potestà. Il soggetto che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Associato minorenne.
4.6
La quota associativa non può essere trasferita a terzi, né per atto tra vivi né mortis causa, o rivalutata. Art. 5 - Diritti degli Associati
5.1
Tutti gli Associati maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall’Associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5.2
La qualifica di Associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dall’Associazione, secondo le modalità stabilite nell’apposito Regolamento.
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Art. 6- Decadenza degli Associati 6.1
Gli Associati cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
a)
dimissione volontaria;
b)
morosità sancita da decisione del Consiglio Direttivo;
c)
radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro l’Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
6.2
Contro il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l’Associato interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato provvedimento
di
radiazione
ad
una
rimane
disamina
sospeso
degli
fino
addebiti. Il
alla
decisione
dell’Assemblea. Art. 7 Organi 7.1
Gli organi sociali sono:
l’Assemblea degli Associati;
il Presidente;
il Consiglio Direttivo. Art. 8 Assemblea
8.1
L’Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
8.2
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo
almeno
una
volta
l’anno
per
l’approvazione
del
bilancio.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell’ordine del giorno da almeno un decimo degli Associati in
Statuto Associazione Autori
regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo. 8.3
L’Assemblea dovrà essere convocata mediante avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 prima dell’adunanza, oppure, in alternativa mediante la pubblicazione dell’avviso su un quotidiano di tiratura nazionale o su almeno cinque settimanali del circuito Netweek. L’Avviso di convocazione deve essere pubblicato anche sull’eventuale sito internet dell’Associazione. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
8.4
L’Assemblea ordinaria per l’approvazione del rendiconto e per l’eventuale rinnovo
periodico
delle
cariche
sociali
si
tiene,
senza
bisogno
di
convocazione, alle ore 20.30 presso la sede sociale, in prima convocazione, il primo lunedì dopo il 15 maggio ed, in seconda convocazione, il giorno successivo nello stesso luogo e alla medesima ora. Il Consiglio Direttivo potrà variare le date di convocazione con avviso pubblicato a norma del paragrafo precedente. Art. 9 — Diritti di partecipazione 9.1
Potranno
prendere
parte
alle
Assemblee
ordinarie
e
straordinarie
dell’Associazione i soli Associati in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni. 9.2
Ogni Associato può essere rappresentato in Assemblea, per mezzo di delega scritta ad altro Associato; ogni delegato non può ricevere più di dieci deleghe. Art. 10 — Compiti dell’Assemblea Deliberazioni
10.1
Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei Regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita associativa che siano sottoposti al suo esame.
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10.2
Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria le modifiche riguardanti lo Statuto, il Regolamento, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
10.3
L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli Associati e delibera con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei presenti.
10.4
L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli Associati e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Art. 11 Procedure Assembleari
11.1 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo designato dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. 11.2 L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio. 11.3 Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Art. 12 -Consiglio Direttivo 12.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo della Associazione. Esso è composto da almeno tre membri eletti dall’Assemblea sulla base di liste presentate ai sensi dei successivi commi nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. 12.2 L’Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, numero che rimarrà fermo fino a diversa deliberazione.
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12.3 Le liste presentate, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede dell’Associazione, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione. 12.4 Ogni Associato potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e potrà presentarsi per l’elezione in una sola lista a pena di ineleggibilità. 12.5 Avranno diritto di presentare le liste soltanto il Consiglio Direttivo uscente o tanti Associati che rappresentano almeno il 5% del numero complessivo degli Associati. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli Associati candidati. 12.6 Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. 12.7 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. 12.8 Alla elezione del Consiglio Direttivo si procederà come di seguito precisato: a.
Alla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Associati saranno tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti dei consiglieri da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità inferiore.
b.
I restanti consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletto coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun consigliere o che abbia eletto il minor numero di consiglieri. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia eletto un consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell’ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si considera eletto il più giovane di età.
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c.
Nel caso venga presentata un'unica lista verranno nominati consiglieri i candidati nell’ordine progressivo fino al raggiungimento del numero minimo previsto dall’Assemblea. Nel caso la lista non presentasse un numero di candidati sufficiente a coprire il numero minimo di consiglieri stabiliti dall’Assemblea, il Consiglio Direttivo dovrà procedere ad una nuova convocazione dell’Assemblea con il medesimo ordine del giorno.
d.
In sede di Costituzione dell’Associazione il numero dei membri del Consiglio Direttivo ed i suoi componenti sono nominati nell’Atto Costitutivo senza ricorrere al voto di lista.
12.9 Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente, uno o più Vicepresidenti e può altresì delegare altri poteri o funzioni ai propri componenti, determinandone il contenuto. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri. 12.10Possono ricoprire cariche sociali i soli Associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni. 12.11Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Le delibere del Consiglio possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Art. 13 — Sostituzione dei consiglieri 13.1 Se per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri (per morte, dimissioni o revoca deliberata dall’Assemblea), i rimanenti provvederanno a cooptare nuovi consiglieri per ricostituire il numero originale. I consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea degli Associati che dovrà deliberare in merito alla loro cooptazione. Nel caso in cui l’Assemblea degli Associati confermi i nuovi consiglieri così nominati scadranno insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.
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13.2 Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Art. 14— Convocazione del Consiglio Direttivo 14.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce in Italia ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, mediante convocazione effettuata mediante avviso spedito a tutti i membri del Consiglio direttivo, con un preavviso di almeno 2 giorni, a mezzo fax, e mail, sms ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo 15.1 Sono compiti del Consiglio Direttivo: a.
gestire l’Associazione per il perseguimento dello scopo associativo;
b.
deliberare sulle domande di ammissione degli Associati;
c.
determinare le quote associative annuali;
d.
deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione;
e.
redigere il rendiconto da sottoporre all’Assemblea;
f.
convocare le Assemblee;
g.
redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
f.
adottare i provvedimenti di morosità o radiazione verso gli Associati qualora si dovessero rendere necessari;
g.
attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea degli Associati.
15.2
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, eccetto che per le funzioni di competenza dell’Assemblea.
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Art. 16 - Il Presidente 16.1
Il Presidente ha la legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio della Associazione; esercita inoltre le deleghe ed i poteri attribuitogli dal Consiglio Direttivo. Art. 17 — I Vicepresidenti
20.1 I Vicepresidenti hanno la rappresentanza legale dell’Associazione e svolgono tutte le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Esercitano inoltre le deleghe ed i poteri attribuitegli dal Consiglio Direttivo. Art. 18 – Altri Delegati 18.1
Il Consiglio Direttivo può nominare Altri Delegati per il compimento di determinati atti o categorie di atti, con poteri determinati ed anche con facoltà di delega; ai soggetti così nominati è attribuita la rappresentanza dell’Associazione nei limiti dei poteri loro conferiti. Art. 19— Il rendiconto
19.1
Il
Consiglio
Direttivo
redige
il
rendiconto
economico
finanziario
dell’Associazione nei termini di legge. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. 19.2
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati. Art. 20 - Anno sociale
20.1 L’esercizio sociale ha durata di un anno, con inizio il 1° di gennaio il e termine il 31 dicembre successivo. Il primo esercizio dell’Associazione si chiude il 31/12/2010.
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Art. 21- Patrimonio 21.1
I
mezzi
finanziari
sono
costituiti
dalle
quote
associative
determinate
annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti
e
donazioni,
dai
proventi
derivanti
dalle
attività
organizzate
dall’Associazione. Art. 22 - Libri sociali 22.1
22.2
Costituiscono libri sociali obbligatori dell’Associazione: a.
il libro degli Associati;
b.
il libro verbali delle Assemblee;
c.
il libro verbali del Consiglio Direttivo.
I libri sociali, con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario. Art. 23 - Scioglimento
23.1
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale degli Associati, convocata in seduta straordinaria.
23.2
In caso di scioglimento dell’Associazione, la delibera Assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge a fini di pubblica utilità mediante la donazione ad un’Associazione senza scopo di lucro individuata dall’Assemblea degli Associati. Art. 24 - Norma di rinvio
24.1
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.