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L'avvocato La contesa dei documenti

L’AVVOCATO

La contesa dei documenti

Il 1 giugno 2022 il Tribunale di Benevento si è pronunciato sulla domanda proposta da un condominio, che aveva citato in giudizio l’ex amministratore lamentando la mancata consegna della documentazione della sua gestione con grave comportamento omissivo, soprattutto in relazione alla rendicontazione del servizio idrico condominiale. Di conseguenza, i condomini avevano chiesto di accertare e dichiarare l’omessa consegna al nuovo amministratore della documentazione condominiale, chiedendo la condanna dell’ex professionista all’immediata consegna di tutta la documentazione di pertinenza, oltre al risarcimento dei danni subiti di conseguenza. Occorre considerare che il combinato disposto dell’articolo 1129 del Codice civile e del successivo articolo 1130 dispone che l’amministratore uscente è obbligato, alla cessazione dell’incarico, a consegnare tutta la documentazione in suo possesso relativa alla gestione condominiale all’assemblea o al nuovo amministratore nel frattempo nominato in sostituzione. La restituzione della documentazione da parte del precedente amministratore appare indispensabile ai fini della corretta gestione del condominio da parte del successore. Per evitare la paralisi gestionale, il nuovo amministratore è legittimato, anche in assenza di una delibera assembleare di autorizzazione, ad agire anche in sede cautelare per ottenere un provvedimento d’urgenza ex articolo 700 del Codice penale, che ordini al precedente amministratore la consegna di tutta la documentazione condominiale necessaria per espletamento dell’incarico gestionale. Nel corso del giudizio, il Tribunale è stato chiamato a decidere anche se, in caso di mancata consegna dei documenti condominiali, il condominio che agisce contro l’ex amministratore possa pretendere automaticamente anche il risarcimento dei danni. Il Tribunale ha respinto la richiesta di risarcimento per la mancata consegna dei documenti, ritenendola non supportata da una dimostrazione del danno emergente. E, quindi, ha valutato insufficiente una richiesta imperniata unicamente sull’omessa consegna della documentazione richiesta. Pertanto, la mancata consegna dei documenti non genera di per sé un danno patrimoniale in capo al condominio. Tale danno non può essere presunto, dovendo invece essere dimostrato nella sua sussistenza e nella sua entità, oltre che naturalmente sotto il profilo del nesso causale, cioè del fatto che il danno sia diretta conseguenza della mancata consegna dei documenti.

Ludovico Lucchi del Foro di Milano, lucchi@studiolucchi.eu

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