2 minute read

L'avvocato Licenziamento consentito per chi marca visita

Next Article
Hi-tech

Hi-tech

L’AVVOCATO

Licenziamento lecito per chi marca visita

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza del 13 luglio 2022 ha affermato il principio di diritto secondo il quale è legittimo il licenziamento per giusta causa della lavoratrice che non si sottopone a visita medica disposta dall’azienda per un cambio di mansioni. La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi all’epilogo di un procedimento avviato da una lavoratrice, dipendente di una società di servizi con mansioni di impiegata amministrativa e inquadrata al quarto livello, che era stata licenziata per giusta causa dal proprio datore di lavoro, il quale le aveva contestato di essersi rifiutata in due circostanze di effettuare la visita medica obbligatoria adducendo, in un caso l’inidoneità del luogo di svolgimento del controllo sanitario e, nell’altro, non presentandosi nel luogo e all’orario della convocazione per asserito illegittimo demansionamento. La lavoratrice, che era stata soccombente nei due gradi di merito del giudizio, aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando, da un lato, un errore nell’interpretazione delle disposizioni che impongono al datore di lavoro di sottoporre il dipendente ad accertamenti sanitari in caso di cambio di mansioni e al lavoratore di sottoporvisi e, dall’altro lato, la sproporzione della sanzione inflitta rispetto alla condotta contestata. La Corte di Cassazione ha però ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, poiché la visita medica di idoneità in ipotesi di cambio delle mansioni è prescritta per legge dall’articolo 41 comma 2 lett. d) D.Lgs. n. 81/2008, una sua omissione avrebbe costituito un colposo e grave inadempimento da parte del datore di lavoro. Se, infatti, da un lato il datore di lavoro aveva adeguato la propria condotta alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell’espletamento delle mansioni loro assegnate, dall’altro lato la dipendente avrebbe potuto impugnare l’esito della visita non condiviso, o l’asserito illegittimo demansionamento innanzi agli organi competenti. Quanto poi al secondo motivo, la Corte di Cassazione ha affermato che la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario, precisando che l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul piano del giudizio di fatto demandato al giudice del merito e incensurabile in Cassazione se privo di errori logici e giuridici. Ludovico Lucchi del Foro di Milano, lucchi@studiolucchi.eu

This article is from: