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Problemi nel controllo ufficiale sul benessere degli avicoli
Il benessere dei broiler e lo stordimento elettrico in macello
Continua l’analisi degli aspetti principali da tenere conto nella valutazione del benessere degli animali in alcune fasi della filiera avicola, con particolare riferimento alle previsioni delle normative europee vigenti. In questo articolo l’aspetto viene affrontato dal punto di vista degli allevamenti di broiler.
La corretta valutazione della metodica utilizzata dagli operatori e l’omogeneità di lettura dei risultati rappresentano uno dei principali problemi che si possono riscontrare nelle varie fasi di produzione. A fronte di metodiche valutabili tramite idonee e oggettive strumentazioni, infatti, ne esistono altre che dipendono molto dal giudizio del controllore. Per rendere le metodiche uniformi sarebbe necessario adattarle ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria vigente, a cui faremo riferimento in questo articolo, indicando quali sono i punti ancora oscuri e suggerendo alcune soluzioni, ove possibile.
Benessere dei broiler in allevamento
Numero di addetti
La direttiva 98/58/CE richiede un numero sufficiente di addetti per ciascun allevamento.
– Tale numero non è fissato con chiarezza, poiché dipende dal grado di automazione o da altri aspetti strutturali.
Formazione
La direttiva 43/2007/CE, art. 4, richiede corsi certificati per gli allevatori, con relativa attestazione finale, sulla gestione di allevamento, finalizzata al benessere dei broiler.
– In Italia, in seguito al recepimento della normativa europea, sono stati attivati i corsi previsti e praticamente tutti gli allevamenti hanno personale in possesso di attestato. Occasionalmente si tengono altri corsi per i nuovi addetti o allevatori: si tratta di corsi della durata di 8 ore, in cui si affrontano le nozioni di base su gestione, biosicurezza, comportamento, soppressione indolore, fisiologia, ecc. negli allevamenti.
Lettiera
La stessa direttiva 43/2007, nell’allegato I al punto 3, prevede un accesso permanente a una lettiera asciutta e friabile in superficie.
– La modalità di valutazione della lettiera è basata sul singolo controllore: già camminando si nota se la lettiera è umida (ad esempio se aderisce ai calzari) oppure si rileva l’eventuale pulverulenza nell’aria (nel caso sia troppo secca). Infine, prendendola tra le mani e stringendola, se resta compatta e non si sfalda, la lettiera si considera umida.
Mangiatoie
Nei punti 14, 15 e 17 dell’allegato alla direttiva 98/58 si richiedono mangiatoie tali da evitare le contaminazioni e tali da ridurre la competizione tra animali.
– Il controllo di questo aspetto è semplice: basta valutare le tipologie di mangiatoie (a tramoggia, tonda, ecc.) e calcolare lo spazio prefissato per pollo, ottenendo così il numero di soggetti accasabili in quella struttura. Le mangiatoie dovranno inoltre avere sempre il mangime disponibile e al giusto livello, onde evitare che sia troppo basso (con conseguente competizione) oppure eccessivo (con relative perdite sulla lettiera).
Abbeveratoi
La direttiva 98/58/CE, punti 16 e 17 dell’allegato, chiede, parimenti, abbeveratoi posti in modo da evitare la contaminazione dell’acqua e ridurre la competizione.
– Anche in questo caso il controllo è semplice: si calcola lo spazio di accesso agli abbeveratoi (o il numero di abbeveratoi a goccia), ottenendo il numero di polli accasabili. Naturalmente gli abbeveratoi, come le mangiatoie, dovranno sempre avere acqua disponibile e al giusto livello, che, se troppo basso, aumenterà la competizione, mentre se è in eccesso tracimerà, bagnando la lettiera.
Temperatura
Sempre la direttiva 98/58/CE, al paragrafo 10 dell’allegato, richiede un controllo della temperatura che deve essere mantenuta “entro limiti non dannosi per gli animali”. Nell’allegato II, paragrafo 3 della direttiva 43/2007/CE si precisa inoltre che la temperatura interna non deve superare quella esterna “di più di 3 °C quando la temperatura esterna all’ombra è superiore a 30 °C.”
– Ogni capannone è dotato di un controllo termometrico, utile al controllore per una prima valutazione, ma le autorità a volte dispongono di un proprio strumento, appositamente tarato, per rilevare la temperature. Il controllo avviene di solito a seguito di una segnalazione da parte del macello, dove, al momento della valutazione delle lesioni legate al benessere, vengono rilevati problemi. In tal caso si cerca quindi un riscontro nella fase di allevamento.
Umidità
Questo parametro è indicato sia nel punto 10 dell’allegato alla direttiva 98/58/CE (i limiti di umidità non devono essere dannosi per gli animali), sia nell’allegato II, punto 3 della direttiva 43/2007/CE (densità superiori) che richiede che “l’umidità relativa media misurata all’interno del pollaio durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10 °C”.
– Tale parametro non è rilevato facilmente dal controllore, sia per le difficoltà logistiche del rilevamento (prima fra tutte la disponibilità di una idonea strumentazione), che – come già menzionato – per una mancata chiarezza sulle modalità di esecuzione (quante volte deve essere effettuata la rilevazione, in quale fase del ciclo, in quanti siti del capannone, ecc.). Pertanto è facile che ci si limiti al rilevamento leggendo semplicemente la strumentazione disponibile nel capannone stesso.
Ventilazione
La direttiva 43/2007, allegato I, punto 4, richiede una ventilazione tale da evitare il surriscaldamento, oppure, insieme al riscaldamento, che rimuova l’umidità in eccesso.
– Anche in questo caso, difficilmente il controllore dispone di idonea strumentazione tarata (nello specifico, un anemometro), ma desume l’adeguatezza della ventilazione rilevando la presenza di gas (come NH 3 e CO 2), polvere o eccessiva umidità della lettiera. Tutti questi aspetti sono infatti fortemente collegati alla ventilazione.
Gas
Il punto 10 dell’allegato della direttiva 98/58/CE richiede concentrazioni di gas non dannose, mentre il punto 3 dell’allegato II (densità maggiori) della direttiva comunitaria 43/2007 prevede livelli di ammoniaca (NH 3) inferiori a 3.000 ppm, entrambi misurati a livello della testa degli animali.
– Restano valide le osservazioni già menzionate sulla frequenza e sul numero delle rilevazioni, per avere un dato corretto e condivisibile.
Polvere
La direttiva 98/58 al punto 10 dell’allegato richiede livelli di pulverulenza non dannosi per gli animali.
– Il rilevamento della pulverulenza, effettuato con il metodo del foglio nero, come accade anche per le galline ovaiole, è poco chiaro e difficilmente confrontabile con la valutazione di altri controllori.
Intensità luminosa
Al punto 6 dell’allegato I della direttiva 43/2007 si legge che “tutti gli edifici sono illuminati con un’intensità di almeno 20 lux durante le ore di luce, misurata a livello dell’occhio dell’animale e in grado di illuminare almeno l’80% dell’area utilizzabile. Una riduzione temporanea del livello di luce può essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario.”
– Il controllore spesso dispone di un luxmetro sotto forma di app per smartphone, utile per avere una prima idea, oppure di luxmetri appositamente tarati. Un primo criterio soggettivo, comunque, consiste nel controllare che l’intensità luminosa sia tale da consentire la lettura di un giornale.
Programma luce
Le disposizioni della 98/58/CE, punto 11 dell’allegato, e della 43/2007/CE, punto 7, allegato I, prevedono sia il divieto di tenere gli animali costantemente al buio, sia quello di tenerli costantemente alla luce. Pertanto bisogna fornire un’illuminazione basata su un ritmo circadiano (di 24 ore) che deve comprendere “periodi di oscurità di almeno 6 ore totali, con almeno un periodo ininterrotto di oscurità di almeno 4 ore, esclusi i periodi di attenuazione della luce”. Ciò deve avvenire dopo i primi 7 giorni dall’accasamento dei pulcini, quando è consentito aumentare il periodo luminoso fino alle 24 ore/dì; un’ulteriore deroga è prevista nei 3 giorni prima della macellazione, escludendo i periodi di alba e tramonto artificiali.
Rumore
Livelli sonori ridotti, con l’indicazione di diminuire per quanto possibile il rumore, sono previsti dalla direttiva 43/2007/CE al punto 5 dell’allegato I.
– Questo parametro nella pratica non viene rilevato, sia per la carenza di appositi dispositivi, che per l’assenza di limiti stabiliti.
Densità di accasamento
La direttiva 43/2007/CE, all. V, punto 1, consente un aumento della densità fino a 42 kg/m 2 , ma in tal caso il controllo ufficiale deve confermare di non avere avuto carenze negli ultimi 2 anni, avere a disposizione un manuale di buone pratiche di allevamento, e che, negli ultimi 7 cicli consecutivi, il tasso di mortalità sia stato inferiore all’1% +0,06% giornaliero (tale dato lo si ottiene moltiplicando l’età di macellazione per i giorni di allevamento). In caso di allevamento a densità normale (solamente fino ai 33 kg/ mq), occorre comunque produrre, per il macello, i dati sulla mortalità cumulativa, alla quale verrà aggiunta quella riguardante i morti allo scarico, come indicato nella stessa direttiva al par. 1 dell’allegato II.
– Il controllo ufficiale ha un primo, importante, ruolo nel definire la qualità e l’anamnesi dell’allevamento al quale si concede di allevare a densità superiori: la mortalità dei cicli precedenti, la disponibilità di idonee ventilazioni e raffrescamenti, tali da limitare gli eccessi termici, ecc. In seguito sarà soprattutto il macello, unendo ai dati di allevamento quelli rilevati in macellazione (come le lesioni plantari, ai carpi, quelle sternali, ecc.) a dare un giudizio definitivo sulla partita, rilevando eventuali non conformità e comunicandole al veterinario ufficiale dell’allevamento, per decidere se ridurre o meno la densità, fino alla correzione, nei cicli successivi, della difformità rilevata.
Lo stordimento elettrico in macello
Vediamo adesso cosa dice la normativa europea circa lo stordimento elettrico in macello.
Stato di coscienza
Il regolamento 1099/2009, art. 4 paragrafo 1, richiede uno stordimento con perdita di coscienza e sensibilità, che deve permanere fino alla morte.
– Solitamente si osserva il riflesso corneale, sfiorando gli occhi, all’uscita dal bagno elettrico, prima del coltello killer. A volte basta sollevare la testa per osservare un movimento della terza palpebra, che si evidenzia in circa il 10% dei soggetti.
Controllo a campione e frequenza
Il regolamento 1099/2009, art. 5, paragrafo 1, richiede un controllo su un numero sufficientemente rappresentativo di animali, tenendo in considerazione l’anamnesi del macello, per verificare l’efficacia dello stordimento.
– Tutte le partite sono controllate esaminando una percentuale variabile di soggetti, solitamente da 10 a 100 per gruppo.
Stordimento insufficiente
Sempre lo stesso articolo del regolamento CE richiede che, quando i controlli effettuati mostrano uno stordimento inefficace, il responsabile prenda le misure appropriate.
– In caso di mancato o insufficiente stordimento dei polli in bagno con corrente elettrica, occorre solitamente rivedere l’amperaggio, aumentandolo, anche se può accadere che alcuni gruppi siano meglio storditi di altri, pur mantenendo i medesimi parametri. Nello stordimento a bagno elettrico di solito costituiscono la norma circa 200 milliampere per pollo. Nel regolare la scarica elettrica, va sempre tenuto conto del numero di soggetti presenti nella vasca, onde fornire a ciascuno la giusta dose.
Frequenza dei controlli
All’art. 16 par. 4 del regolamento 1099/2009 è prevista una regolazione della taratura dello stordimento elettrico con il variare delle partite in termini di età, peso, razza, ecc. così come indicato più precisamente nell’art. 8, contenente le istruzioni per l’uso dei dispositivi di immobilizzazione e stordimento.
– Si è visto che alcune razze (in particolare le rustiche) sono meno sensibili allo stordimento rispetto ai polli da carne e devono quindi ricevere intensità maggiori. Meno importante è invece il peso di macellazione, anche se a volte occorre una regolazione dei parametri tra gruppi leggeri e pesanti. Un esempio di variazione dei parametri potrebbe anche essere dovuta a un cambiamento del programma di macellazione: a volte il macello non appende i polli in tutti i ganci della catena, e quindi saranno presenti meno soggetti nella vasca. Si dovrà quindi regolare l’amperaggio diminuendolo, per non eccedere nella somministrazione di corrente ai singoli polli, con conseguenti lesioni muscolo-scheletriche.
Parametri elettrici fondamentali
Il regolamento 1099/2009, allegato II, punto 5.10, richiede la presenza di uno schermo che mostri i parametri utilizzati nel corso della macellazione e che ne tenga traccia, in modo da poterli riesaminare. Tali dati vanno conservati per almeno un anno.
– I vecchi strumenti analogici di stordimento, dunque, sono caduti in disuso, sostituiti da strumentazione digitale, solitamente collocata nell’ufficio del responsabile del benessere del macello, per una pronta risposta.
Elettrodi e disposizione della vasca di stordimento elettrico
Il regolamento 1099/2009, allegato II punto 5.7, prevede vasche disposte in modo che i polli che le attraversano siano costantemente a contatto con la terra, consentendo un passaggio continuo di corrente.
– Ogni vasca va considerata nella sua lunghezza e profondità e occorre sempre evitare che l’ingresso delle vasche sia disposto in modo da consentire alle ali di toccare l’acqua prima della testa. Infatti, in questo caso, la corrente potrebbe causare una contrazione spastica, con sollevamento della testa, e conseguente mancato stordimento.