Corso di Formazione Online di Paghe e Contributi

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ANTEPRIMA PA G H E E C O N T R I B U T I Modulo 1 TESTO A CURA DI: DOTT.SSA IRENE FERULLI


ARGOMENTI CORSO PAGHE E CONTRIBUTI - Il concetto di amministrazione del personale - La busta paga : ritenute previdenziali e fiscali – Subordinazione e autonomia - Libri obbligatori : Libro Unico del Lavoro e Registro infortuni – L’instaurazione del rapporto di lavoro : lettera di assunzione e comunicazioni obbligatorie - Il contratto di lavoro : periodo di prova e contratto a tempo indeterminato - Il contratto a tempo determinato - Il contratto di apprendistato - Il contratto di inserimento (disciplina residuale) - Il contratto di lavoro part-time - Il contratto a progetto - L' orario di lavoro – il concetto di lavoro straordinario, festivo, notturno e a turni - Retribuzione : la retribuzione a tempo, a cottimo, a provvigioni, con partecipazione agli utili - Gli elementi della retribuzione - Le festività - Le ferie - I permessi retribuiti - La riduzione dell'orario di lavoro - La cessazione di rapporto di lavoro - Il periodo di preavviso - TFR


ARGOMENTI CORSO PAGHE E CONTRIBUTI - Le posizioni assicurative Inps e Inail - Tipi di contribuzione Inps - Malattia - normativa ed esempio di calcolo - Maternità - Altre prestazioni previdenziali INPS (Assegni al nucleo famigliare, Disoccupazione , Cenni ASPI, e Cassa integrazione) : normativa ed esempio di calcolo Cassa Integrazione Guadagni - La denuncia di esercizio all'INAIL - La denuncia di infortunio all'INAIL e alla Pubblica Sicurezza - L’ indennità di infortunio : esempio di calcolo indennità - L 'Autoliquidazione Inail - I modelli Uniemens ed F24 - Il modello CUD - Il modello 770 - Contratto a Tutele crescenti - Sgravio contributivo nuovi contratti a Tempo Indeterminato - Bonus Renzi 80 Euro - Nuovi ammortizzatori sociali - Nuovo congedo parentale - TFR in busta paga – Mensilizzazione - Il novo “CU” (ex modello CUD)


ARGOMENTI CORSO PAGHE E CONTRIBUTI

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contratto a tutele crescenti; sgravio contributivo nuovi contratti a tempo indeterminato; bonus renzi 80 euro; nuovi ammortizzatori sociali; nuovo congedo parentale; tfr in busta paga – mensilizzazione; il nuovo “cu” (ex modello cud).


“CORSO PAGHE E CONTRIBUTI” L’amministrazione del personale consente la corretta gestione di tutte le problematiche connesse alla gestione del personale dipendente da parte di imprese attraverso un bagaglio di conoscenze tecniche e procedurali che l’imprenditore o chi per lui se ne occupa devono possedere. Le nozioni teoriche e gli aspetti pratici riguardanti la sfera del personale attengono a norme di diritto del lavoro (ad esempio le varie tipologie contrattuali : contratto di lavoro a tempo indeterminato; determinato; inserimento; apprendistato, ecc.), legislazione sociale (malattia,maternità, infortuni sul lavoro, ecc.) e diritto tributario ( tassazione Irpef, tassazione separata Tfr, detrazioni fiscali,ecc.). Il documento di sintesi degli aspetti peculiari del rapporto di lavoro dipendente è dato dal prospetto paga (introdotto dalla L. 4/1953) che il datore di lavoro è tenuto a consegnare mensilmente ai lavoratori dipendenti. Il prospetto paga è adesso sostituito dalla copia del Lul = libro unico del lavoro introdotto dalla L. 133/2008, di cui il datore di lavoro deve consegnare mensilmente copia al lavoratore.

La busta paga è il documento riepilogativo dei dati indicativi della attività lavorativa svolta dal singolo dipendente nell’arco di determinato periodo di tempo (periodo di paga). In particolare figurano in busta paga oltre ai dati anagrafici del lavoratore e del datore di lavoro, la qualifica professionale e la mansione del lavoratore, gli elementi retributivi, le trattenute previdenziali e fiscali nonché eventuali assegni familiari. La busta paga ha validità giuridica e di prova davanti all’autorità giudiziaria a favore del lavoratore quando questi voglia far valere i propri crediti di lavoro entro il termine di prescrizione previsto dalla legge che è pari a 5 anni. La retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali di riferimento (detti CCNL) applicati dalle aziende è considerata sempre al “lordo”; infatti su tale importo lordo devono essere applicate le trattenute previdenziali e le ritenute fiscali di legge che il lavoratore è tenuto a pagare mensilmente direttamente in busta paga. La retribuzione netta del lavoratore si ottiene sottraendo dalla retribuzione lorda le trattenute previdenziali e le ritenute fiscali.


Il calcolo avviene nel seguente modo: RETRIBUZIONE LORDA (R. L.) - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (normalmente 9,19% di R. L.) = IMPONIBILE FISCALE - TRATTENUTE IRPEF AL NETTO DELLE DETRAZIONI FISCALI = SALARIO NETTO + EVENTUALI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE

LE RITENUTE PREVIDENZIALI IN BUSTA PAGA Il datore di lavoro trattiene al lavoratore e versa agli enti previdenziali ed assistenziali il 9,19% della retribuzione lorda per il fondo adeguamento pensioni. NB: nelle imprese commerciali con oltre 50 dipendenti si aggiunge uno 0,30% per il fondo C.I.G.S. quindi l'importo dei contributi a carico del lavoratore è pari al 9,49%. A partire dal 1999 la consegna dell'estratto conto attestante l'avvenuto versamento all'INPS delle quote detratte e versate, è stata sostituita dalla cosiddetta certificazione unica (Modello Cud), che è un modello annuale attestante l’ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, delle ritenute fiscali operate, delle detrazioni di imposta applicati e dei contributi previdenziali e assistenziali versati.


Il CUD, la certificazione unica dei redditi, è stato adottato sino al 2014 ed è un documento che ricevevano ogni anno i lavoratori dipendenti e chi percepiva un reddito per attività equiparate al lavoro dipendente, come ad esempio i lavoratori a progetto percettori di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Il CUD lo ricevevano anche coloro i quali percepivano un trattamento pensionistico. Il documento, in duplice copia, veniva consegnato al dipendente dal proprio datore di lavoro, e ai pensionati i quali ricevevano il modello da parte degli enti pubblici o privati che erogavano trattamenti pensionistici. Il termine di presentazione per chi lo rilasciava era il 28 febbraio dell’anno successivo rispetto all’anno a cui i redditi si riferivano oppure su richiesta poteva essere rilasciato entro 12 giorni dal momento in cui veniva interrotto il rapporto di lavoro.

Nel modulo CUD erano indicati: • • • •

I redditi corrisposti nell’anno precedente; Le ritenute e le detrazioni fiscali; I dati previdenziali e assistenziali dei contributi versati o dovuti agli enti previdenziali come l’Inps da parte del datore di lavoro; Contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore, versati o dovuti agli enti previdenziali

Il CUD era uno strumento attraverso cui esprimere inoltre la scelta della destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef.


IL NUOVO MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA “C.U.” Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15/01/2015 è stato approvato il modello di Certificazione Unica valido per attestare i redditi corrisposti e le ritenute effettuate nel 2014. La nuova “Certificazione Unica 2015” (C.U.), permetterà di raccogliere più dati, utili per la compilazione del mod. 730, ma, di contro, comporterà necessariamente maggiori oneri per i sostituti d’imposta. Diventerà, infatti, più complessa la compilazione del modello, che, oltre ad essere consegnato ai singoli contribuenti, dovrà anche essere inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Una volta compilata e consegnata al contribuente entro il termine del 2 marzo 2015 (in quanto il 28 febbraio cade di sabato), la nuova CU dovrà - entro il 9 marzo (in quanto il 7 marzo cade di sabato) - essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate che, a sua volta, avrà tempo fino al 15 aprile per trasmettere al contribuente il mod. 730 precompilato comprensivo dei dati dichiarati dal sostituto d’imposta. Le novità sono regolamentate dal D.Lgs. 175/2014 (cd. Decreto Semplificazioni 2014), il quale fissa una sanzione di € 100,00 per ogni comunicazione tardiva, omessa o errata (in caso di errata trasmissione, la sanzione non viene applicata se la CU viene reinviata entro 5 giorni dalla scadenza). I nuovi dati che dovranno essere comunicati attraverso la CU 2015 riguardano: - codici fiscali e dettaglio parentela, per familiari a carico;


- indicazione del tipo di reddito e della tipologia contrattuale; - assegni periodici corrisposti all’ex coniuge; - acconti 2014 del coniuge; - oneri detraibili e deducibili; - redditi prodotti all’estero; - bonus 80 euro; - previdenza complementare per familiari a carico; - redditi erogati da altri soggetti; - redditi soggetti a ritenute d’acconto per lavoro autonomo. Il file telematico da inviare all’Agenzia delle Entrate sarà composto da: 1. 2. 3.

Frontespizio, contenente le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati del rappresentante firmatario, alla firma della comunicazione stessa, nonché all’impegno alla trasmissione telematica; Quadro CT, relativo alla comunicazione dei dati per la ricezione in via telematica dei mod. 730/4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate; Certificazione Unica 2015, contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente e/o assimilato, all’assistenza fiscale, nonché alle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo e/o provvigioni e/o redditi diversi. Sono tenuti all’invio del file contenente le C.U. entro il 9 Marzo 2015 tutti coloro che nel 2014 (ovvero entro il 12/1/2015 criterio di cassa allargato) hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte di cui agli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. 600/1973 (lavoro dipendente, assimilato, autonomo, provvigioni, redditi dovuti dal condominio all’appaltatore, compensi corrisposti dallo stato) ed all’art. 33, c. 4, del DPR 42/1988.


Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2014 hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS ed all’INPS – Gest. Dipendenti Pubblici, e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL. La CU dovrà essere rilasciata anche a fronte di somme e valori assoggettati a ritenuta, sia a titolo d’acconto che d’imposta, corrisposti nel 2014 quali corrispettivi di: - prestazioni di lavoro autonomo occasionale o professionale; - provvigioni, anche occasionali, che derivano da rapporti di rappresentanza, agenzia, procacciamento d’affari, mediazione, vendite a domicilio; - utili corrisposti all’associato in partecipazione che presta esclusivamente attività lavorativa; - diritti d’autore; - indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche; - cessazione di funzioni notarili o di attività sportiva professionale. Si conferma che i dati da indicare seguono il seguente criterio di determinazione: - Dati fiscali: a) lavoro dipendente: criterio di cassa “allargato” (cioè somme effettivamente corrisposte nell’anno di riferimento e fino al 12 gennaio successivo); b) lavoro autonomo: criterio di cassa “stretto”. - Dati previdenziali: per i dipendenti, criterio di competenza (ossia somme maturate nell’anno di riferimento, indipendentemente dalla loro effettiva corresponsione). Per gli iscritti alla Gestione Separata Inps va, invece, seguito il criterio di cassa “allargato”.


LE RITENUTE FISCALI IN BUSTA PAGA Le trattenute fiscali o IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) sono le tasse che il lavoratore deve versare allo Stato e sono trattenute dall'azienda in busta paga ( il datore di lavoro in questo caso funge da sostituto d’imposta, in quanto trattiene le imposte dovute in busta al dipendente e le versa per conto dello stesso).

Con la legge finanziaria 2007 è stato introdotto il “sistema di tassazione a detrazione” che si è sostituito al precedente “sistema di tassazione a deduzione” (no tax area e no family area), introdotto dal Governo Berlusconi nel 2003. La riforma del sistema fiscale ha avuto attuazione attraverso : 1.

l’applicazione di nuovi scaglioni e nuove aliquote fiscali;

2.

la modifica delle deduzioni in detrazioni d’imposta sul reddito personale;

3.

Diversificazione delle detrazioni d’imposta per familiari a carico. (per i pensionati vigono altre regole).

LA TASSAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO L'imponibile fiscale è dato dalla retribuzione percepita dal lavoratore al netto dei contributi previdenziali. Gli assegni per il nucleo familiare sono esclusi dal calcolo della tassazione. La tassazione si attua attraverso i seguenti passaggi: • DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE FISCALE che è il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili (ex art. 10 del TUIR)


• Applicazione all’imponibile delle nuove ALIQUOTE IRPEF per scaglioni di reddito e quantificazione dell’IRPEF LORDA • Riconoscimento delle DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE e delle DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA • Quantificazione dell’IRPEF NETTA . Gli oneri deducibili (art. 10 T.U.I.R.) sono: • Contributi previdenziali per collaboratori familiari • contributi alla previdenza complementare • contributi versati per obblighi di legge e versamenti volontari • assegni di mantenimento del coniuge • erogazioni liberali a favore di Onlus, ONG, rette per asili nido • versamenti a consorzi di bonifica


Dal 1° gennaio 2007 all’imponibile fiscale si applicano le seguenti aliquote fiscali: SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE FISCALI DAL 1.1.2007

Scaglioni annui

Scaglioni mensili

Aliquota

fino a 15.000 euro

Fino a € 1.250

23%

oltre i 15.000 fino a 28.000 (+13.000)

Oltre € 1.250 e fino a € 2.333,33

27%

oltre i 28.000 fino a 55.000 (+27.000)

Oltre € 2.333,33 e fino a € 4.853,33

38%

oltre i 55.000 fino a 75.000 (+20.000) Oltre i 75.000 euro

Oltre € 4.853,33 e fino a € 6.250 Oltre € 6.250

41% 43%

Sull’IRPEF lorda così determinata si applicano, fino a concorrenza del relativo ammontare, le detrazioni per carichi di famiglia e le altre detrazioni.


DETRAZIONI D’IMPOSTA SUL REDDITO PERSONALE Con la legge finanziaria del 2007 sono state introdotte nuove detrazioni. Le detrazioni sono quote d’imposta che non si pagano (una sorta di sconto di imposta). Le recenti disposizioni contenute nella L. 147/2013, meglio note sotto il nome di Legge di Stabilità 2014, hanno rideterminato l’importo delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilato.

Detrazione per lavoro dipendente La detrazione per lavoro dipendente va rapportata al periodo effettivamente lavorato e va calcolata in base alla fascia di reddito nella quale rientra il dipendente. Per determinare l’importo delle altre detrazioni e delle detrazioni per carichi di famiglia spettante serve quantificare il reddito complessivo (RC) che deve essere utilizzato:

• sia come parametro di riferimento; • sia come variabile da inserire al numeratore del rapporto presente nelle formule di calcolo. Il REDDITO COMPLESSIVO è: • un importo complessivo di reddito riferito all’intero periodo di imposta (il periodo di imposta è normalmente l’anno solare che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre); • la somma di tutti i redditi che concorrono a formarlo al lordo degli oneri deducibili.


La Legge di Stabilità 2014 ha abrogato gli incrementi di detrazione (importi variabili da un minimo di 10 euro ad un massimo di 40 euro) in precedenza previsti in presenza di un reddito superiore a 23000 euro e fino a 28000 euro annui. CALCOLO DETRAZIONI PER FASCE DI REDDITO DEI LAVORATORI DIPENDENTI : Fino a 8.000 € annui 1.880 € a scalare, ma comunque un importo non inferiore a 690 € per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a € 1380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

Da 8.001 € a 28.000 €

978 + 902 x (28000 - reddito complessivo) / 20000

Da 28.001 € a 55.000 €

978 x (55.000 – reddito complessivo) / 27.000

Oltre 55.000 € anno

nessuna detrazione

Come sopra indicato, si precisa che se il reddito complessivo non è superiore a € 8.000, la detrazione, rapportata al periodo di lavoro svolto nell’anno oggetto del calcolo d’imposta, può raggiungere la cifra di € 1880 rapportata ai mesi lavorati nell’anno. Nel caso quest’ultimi siano pochi (o perché il contratto è tempo determinato oppure perché il contratto a tempo indeterminato è iniziato negli ultimi mesi dell’anno solare), la misura minima della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 690 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a € 1380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

DETRAZIONI D’IMPOSTA PER FAMILIARI A CARICO I “carichi famiglia” sono detrazioni: • differenziate in base al soggetto a carico (coniuge, figli, altri familiari a carico) ed al reddito;


• stabilite in misura potenziale (per calcolare l’importo che spetta si applicano apposite formule); • sono rapportate a mese ( spettano dal mese in cui si sono verificate le condizioni per usufruirne a quello in cui sono cessate).

Detrazioni per coniuge a carico Per il coniuge a carico la detrazione spettante viene determinata, per fasce di reddito complessivo, con le seguenti modalità: Reddito complessivo (al netto dell’abitazione pertinenze) Fino a € 15.000

Detrazione annua principale

e

relative € 800 – [€ 110x(RC/15.000)]

Oltre € 15.001,00 fino a € 29.000,00

€ 690,00

Oltre € 29.001,00 e fino a € 29.200,00

690+10= € 700,00

Oltre € 29.201,00 e fino a € 34.700,00

690+20= € 710,00

Oltre € 34.701,00 e fino a € 35.000,00

690 +30= € 720,00

Oltre € 35.001,00 e fino a € 35.100,00

690+20= € 710,00

Oltre € 35.101,00 e fino a € 35.200,00

690+10= € 700,00

Oltre € 35.201,00 e fino a € 40.000,00

€ 690,00

Oltre € 40.001,00 e fino a € 80.000,00

€ 690,00 *[(80.000,00 – RC) / 40.000,00]


FINE ANTEPRIMA CORSO


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