Adifinanza: Agenzia Adiconsum - anno XXI - n. 4 - 28 gennaio 2009

Page 1

Coordinato da Fabio Picciolini

Agenzia Adiconsum - anno XXI - n. 4 - 28 gennaio 2009 Stampato in proprio in gennaio 2009

In questo numero:

Nuove regole per l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari Mutui a tasso variabile: per il 2009 tasso massimo 4%

Ultim’ora

- Nuove regole per l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari

Approfondimenti

- Mutui a tasso variabile: per il 2009 tasso massimo 4%

Flash

- Camera di conciliazione e arbitrato Consob

Test noi consumatori

periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente

Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del 9.06.88 – Iscriz. ROC n. 1887 Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma


Ultim’ora

Nuove regole per l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari Il Ministero dell’Economia e delle Finanze fissa i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l’iscrizione all’albo delle persone fisiche consulenti finanziari.

I

l Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto n. 206 del 24 dicembre 2008, ha emanato il Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l’iscrizione all’albo delle persone fisiche consulenti finanziari. Il Consulente Finanziario Indipendente Fee-Only o Independent Financial Adviser (I.F.A.), è un libero professionista che a titolo oneroso e su base continuativa, svolge un’attività di consulenza verso terzi in materia di strumenti finanziari. Per l’iscrizione all’albo sono necessari il possesso di un titolo di studio (non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore) e un’adeguata conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche; preparazione determinata attraverso una prova valutativa fissata da uno specifico Organismo. Per il mantenimento dell’iscrizione è necessario un continuo aggiornamento professionale. L’esonero dalla prova Sono esonerati dalla prova valutativa i promotori finanziari iscritti all’albo che in due dei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all’Albo, hanno svolto, per conto di soggetti abilitati, attività di consulenza in materia di investimenti, i quadri direttivi di terzo e quarto livello e il personale preposto a una dipendenza o a un’altra unità operativa di un soggetto abilitato, o comunque responsabile della stessa che, per lo stesso periodo sopra citato, sia stato addetto al servizio di consulenza in materia di investimenti e gli agenti di cambio. Sono ancora esonerati, secondo gli stessi termini sopra citati (titolo di studio, due anni di attività negli ultimi tre anni) e purché la domanda di iscrizione all’albo sia presentata entro sei mesi dall’inizio dell’operatività dell’organismo, le persone fisiche che hanno svolto attività di consulenza oppure che abbiano ricoperto l’incarico di amministratori di società di persone o di capitali operanti unicamente nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. Tale attività deve essere stata svolta in maniera rilevante, cioè in maniera tale da avere consentito una qualificazione professionale almeno pari al superamento della prova valutativa; inoltre sarà valutato anche il volume di affari e il titolo di studio. È, infine, esonerato dalla prova valutativa e sempre che in possesso del titolo di studio richiesto e per i periodi già citati previa presentazione della documentazione attestante l’attività svolta e una dichiarazione del soggetto abilitato per cui si è operato, chi risulterà iscritto all’albo alla data del 1° novembre 2009, come i pro

Test noi consumatori


motori finanziari che abbiano esercitato la propria attività professionale per conto di soggetti abilitati, i quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti abilitati addetti a uno dei servizi di investimento o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari del soggetto abilitato e il personale preposto a dipendenza o altra unità operativa di un soggetto abilitato, o comunque responsabile della stessa, addetto a uno dei predetti servizi di investimento. Per ottenere l’esonero della prova deve essere presentata documentazione concernente l’esercizio dell’attività professionale e un’attestazione del soggetto per cui si è operato contenente le mansioni ricoperte e il periodo di svolgimento. A chi è preclusa l’scrizione Non possono iscriversi all’albo, salvo dimostrazione di non essere coinvolti nelle situazioni impeditive, coloro che per almeno i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento oppure operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, o nei cui confronti siano state inflitte sanzioni interdittive ex legge 231/01, presso intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall’elenco generale o da quello speciale. Inoltre, non possono essere iscritti gli agenti di cambio che non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o siano stati esclusi dalle negoziazioni in un mercato regolamentato, i promotori finanziari radiati dall’albo. Una nuova domanda può essere presentata solo dopo tre anni dall’adozione dei provvedimenti impeditivi. Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità non possono iscriversi all’albo coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità o decadenza ex articolo 2382 c.c. (Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato (414 e seguente), il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi), siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ex legge 1423/56 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità) e legge 575/65 (disposizione contro la mafia), facendo salvi gli eventuali effetti della riabilitazione. Inoltre, non può essere iscritto chi è stato condannato con sentenza irrevocabile a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamenti, chi è stato condannato alla reclusione per uno dei delitti previsti ex legge 267/1942 (legge fallimentare), alla reclusione per un periodo minimo di un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, Test noi consumatori


contro l’economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria, o a minimo due anni per qualunque delitto non colposo. L’importanza dell’indipendenza Fondamentali per lo svolgimento dell’attività di consulente indipendente e l’iscrizione all’albo sono i “Requisiti di indipendenza”: non può essere iscritto all’albo chi, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, intrattiene rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l’azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, nel caso in cui tali rapporti possono condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti. I consulenti iscritti all’albo devono comunicare i rapporti intrattenuti con soggetti che possono condizionare la loro indipendenza e possono percepire il compenso esclusivamente dal cliente a cui rendono il servizio di consulenza. La responsabilità civile L’iscrizione all’Albo è sottoposta alla sottoscrizione di un’assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale con una copertura di almeno un milione di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1.500.000 di euro all’anno per l’importo totale delle richieste di indennizzo. Altre novità Dalla stessa data del 1° gennaio 2009 ha anche avviato la propria operatività l’Organismo per la tenuta dell’albo dei promotori finanziari (deliberazione Consob 16737/08). Conseguentemente smettono di esistere le Commissioni regionali e provinciali per l’Albo dei promotori finanziari. Sempre dal 1° gennaio 2009 è stato modificato e integrato il regolamento riguardante la disciplina degli intermediari (Deliberazione Consob n. 16736/08) con l’esplicitazione delle possibilità di ricorso all’Organismo di controllo. Tra gli altri la presentazione dei termini per l’iscrizione e/o di cancellazione all’albo, dei reclami e la loro, eventuale, regolarizzazione, l’obbligo di comunicazione del venir meno dei requisiti obbligatori per lo svolgimento della professione e quello dei soggetti autorizzati (Banche, SIM, agenti, ecc.) di comunicare i nominativi di promotori che abbiano iniziato o concluso con cui hanno un rapporto lavorativo e di collaborare all’accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità.

Test noi consumatori


Approfondimenti

Mutui a tasso variabile: per il 2009 tasso massimo 4% Il “decreto anti-crisi” pone un tetto per tutto il 2009 agli interessi sui mutui a tasso variabile contratti entro ottobre 2008.

C

on l’articolo 2 del “decreto anti-crisi” (d.l. 29 novembre 2008, n. 185, “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”) a partire dalla rata di gennaio 2009 e per l’intero anno gli interessi sui mutui a tasso “non fisso” contratti entro il 31 ottobre 2008 non potranno superare il 4%; l’eventuale eccedenza, infatti, sarà a carico dello Stato. Per i nuovi mutui, invece, il saggio di base per il calcolo degli spread è quello della Bce. Il decreto, di cui riproduciamo l’articolo citato, è tuttavia in corso di conversione, e quindi soggetto a possibili modifiche. Art. 2. Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all’accollo da parte dello Stato dell’eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio Bce. 1. L’importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato con riferimento al maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore. 2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per l’acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009. 3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall’applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con decreto del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 16, comma 9, del presente decreto. 4. Gli oneri derivanti dal comma 3 sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 5. A partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a

Test noi consumatori


osservare le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all’offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l’inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d’Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 144, comma 3 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 145 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. L’agevolazione varrà per tutto il 2009.

Nel caso il tasso del mutuo risulti inferiore al 4%, dunque, il mutuatario pagherà per intero la propria rata; in caso di tasso superiore, il mutuatario pagherà fino al 4% e la differenza sarà a carico dello Stato. Qualora il tasso di interesse della prima rata del mutuo sia stato fissato in misura superiore al 4,00%, l’agevolazione non si applica. Rientrano nelle agevolazioni tutti i mutui a “tasso non fisso” quindi oltre a quelli a tasso totalmente variabile, a nostro avviso, anche altre tipologie (ad es. mutui a tasso misto, purché siano nel periodo di tasso variabile). I mutui devono essere stati stipulati da persone fisiche per acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale (escluse abitazioni di lusso, castelli e ville). L’agevolazione riguarda anche i mutui rinegoziati (art. 3, d.l. 93/2008). Nel caso che il mutuatario abbia già avuto l’addebito della rata intera, la banca dovrà restituirgli la differenza pagata in più senza spese e con la stessa valuta dell’addebito. La norma, relativa esclusivamente ai mutui a “tasso non fisso”, è stata contestata anche dai tecnici della Camera dei Deputati, in quanto crea una disparità con quelli a tasso fisso. Il Ministero dell’Economia nella circolare n. 17852 (che riproduciamo) ha chiarito alcuni aspetti della norma. • Le rate che godranno dell’agevolazione sono tutte quelle da corrispondere nel 2009. • Il tasso del 4% si deve applicare a tutte le rate effettivamente pagate nel 2009 (principio di cassa) • La norma si applica anche ai mutui cartolarizzati. Sono ancora da chiarire alcuni aspetti: • estensione dell’agevolazione ai più tipologie di mutuo (a tasso misto, rata costante e simili). • la data utile per fissare il limite massimo agli interessi sui finanziamenti oggetto di rinegoziazione o surroga. • Le modalità tecniche che l’Agenzia delle Entrate dovrà fissare per il rimborso alle banche della differenza di interessi da parte dello Stato.

Test noi consumatori


Circolare 29 dicembre 2008, n. 17852 del ministero dell’Economia, dipartimento del Tesoro, sull’«articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 - Mutui prima casa» Premessa L’articolo 2, commi da 1 a 3 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 prevede che per i mutui a tasso non fisso erogati entro il 31 ottobre 2008 a persone fisiche per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, le rate da corrispondere nel 2009 siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere. Il provvedimento si applica anche ai mutui che sono stati oggetto di operazioni di rinegoziazione di cui all’articolo 3 del decreto legge 28 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. La differenza tra gli importi a carico del mutuatario ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 185/2008 e le rate da corrispondere ai sensi del contratto di mutuo sottoscritto, e posta a carico dello Stato. È previsto inoltre che, con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, siano definite le modalità tecniche per il pagamento della differenza. Nelle more della procedura di conversione del decreto legge n. 185, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti interpretativi per la concreta applicazione delle disposizioni sopra richiamate. Modalità per la corresponsione del contributo Il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione dell’importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 – ai sensi dell’articolo 2, commi da 1 a 3 del Dl 185/2008 – viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata. Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009. Il criterio di calcolo individuato dalla legge si applica all’intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009. La banca mutuante, a causa di difficoltà di carattere organizzativo, potrebbe non essere in condizioni di corrispondere il contributo già per le prime rate in scadenza nel 2009. Si ravvisa l’obbligo di adoperarsi per contenere al massimo eventuali ritardi, che comunque non dovrebbero ragionevolmente estendersi oltre il mese di febbraio 2009. Il mutuatario deve naturalmente essere tenuto indenne da ogni effetto di tali ritardi. In particolare, ogni contributo deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata cui è relativo In caso di mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il contributo viene corrisposto dalla banca cedente (originator) ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (servicer).

Mutui collegati al tasso BCE Lo stesso decreto 185/08 ha previsto che le banche dovranno offrire anche mutui ancorati al tasso di riferimento Bce (attualmente 2,00%). Da ricordare che al tasso Bce dovrà sempre sommarsi lo spread, che le banche potranno determinare autonomamente anche se è previsto che il tasso complessivo “sia in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte”. Il nuovo tipo di mutuo consente il vantaggio della variabilità senza però essere sottoposto alla volatilità del tasso euribor. Test noi consumatori


La Banca d’Italia ha emanato le disposizioni, che riproduciamo, per l’offerta di mutui ancorati al tasso Banca centrale europea (Bce) e con l’occasione è tornata sulla trasparenza per le altre tipologie di mutuo. Banca d’Italia DISPOSIZIONI DI VIGILANZA Mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale. Disposizioni di trasparenza ai sensi del d.l. n. 185/2008. Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, in corso di conversione (d’ora in avanti, il “decreto legge”), a partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale (d’ora in avanti, “mutui”) sono tenute ad assicurare alla clientela la possibilità di stipulare tali contratti a un tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti deve essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Alla Banca d’Italia è affidato il compito di dettare disposizioni volte ad assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all’offerta di tali contratti e alle relative condizioni. In relazione a ciò, le banche che offrono mutui sono tenute a predisporre, con riferimento al nuovo contratto indicato in premessa e a decorrere dal 1° gennaio 2009, la documentazione di trasparenza in conformità alle vigenti disposizioni in materia. Considerata, inoltre, la complessità e la diversificazione delle tipologie di mutuo offerte dalle banche, alle quali si aggiunge ora, obbligatoriamente, quella introdotta dal decreto legge, e al fine di pubblicizzare meglio l’esistenza di quest’ultima nell’ambito del ventaglio delle offerte della banca, si ritiene opportuno che sia fornita alla clientela un’informativa riguardante tutte le tipologie di mutuo offerte dalla banca stessa, che agevoli le scelte del cliente verso prodotti potenzialmente più confacenti alle sue esigenze. Pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2009, le banche che offrono mutui in Italia predispongono – in aggiunta alla documentazione specifica relativa a ciascun contratto offerto, redatta ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali – un documento contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti, il quale: a) elenca tutti i prodotti di mutuo offerti dalla banca, facendo rinvio ai rispettivi fogli informativi per la pubblicizzazione delle condizioni economiche e contrattuali specificamente riguardanti i prodotti in questione; b) indica in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici delle operazioni di mutuo di cui al punto a), secondo modalità tali da agevolare per la clientela la comprensione delle principali differenze tra i diversi prodotti offerti. Il documento riporta altresì, per ciascuno dei prodotti in questione, almeno: i) il tasso di interesse (in caso di previsione di un tasso variabile, sono indicati lo spread, il parametro di riferimento e l’ammontare del tasso al momento della pubblicità, con l’avvertenza che si tratta di un mero esempio); ii) la durata minima e massima del mutuo; iii) le modalità di ammortamento; iv) la periodicità delle rate; c) è messo a disposizione del cliente nei casi e secondo le modalità previste per i fogli informativi d) è inviato, in occasione della prima comunicazione periodica utile (e comunque non oltre il 15 aprile 2009), ai clienti che hanno un mutuo in essere con la banca. Roma, 30/12/2008

Il Direttore Generale

Test noi consumatori


Le banche, dal 1° gennaio 2009, dovranno adottare un’informativa più completa per i mutuatari che accendono un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale a tasso variabile, ancorato a quello di rifinanziamento principale della Bce. Le banche mutuanti dovranno fornire alla clientela le caratteristiche e i rischi tipici delle operazioni di mutuo al fine di consentire una migliore comprensione della differenza tra le varie tipologie di mutuo. Le banche avranno due mesi di tempo per adeguarsi alla nuova normativa, quindi dal 1° marzo 2009 dovranno predisporre un nuovo documento con l’elenco e le indicazioni relative a tutti i mutui offerti, tra cui: • Il tasso di interesse (fisso o variabile); nel caso di mutuo a tasso variabile dovrà essere indicato lo spread, il parametro di riferimento (euribor – Bce) il suo valore al momento della pubblicazione del documento. • La durata minima e massima del mutuo. • Le modalità di ammortamento. • La periodicità delle rate. • Caratteristiche e rischi tipici del mutuo. Il documento dovrà essere inviato anche ai clienti che hanno un mutuo in essere con la banca, alla prima comunicazione utile, ma non oltre il 15 aprile 2009. La norma non comporta, di fatto, vantaggi di riduzione di tasso di interesse in quanto si deve ragionevolmente presumere che a regime i vari tassi complessivi non si discosteranno di molto. Dalle prime verifiche effettuate, tuttavia, abbiamo registrato una differenza a favore dell’euribor, tant’è che Adiconsum ha chiesto l’intervento del Ministro dell’Economia, della Banca d’Italia e dell’Antitrust. Infatti, a titoli esemplificato, con le attuali offerte un mutuo acceso a tasso euribor vedrebbe: • Tasso euribor a 1 mese: minimo 2,41+1,22 (medio) = 3,63% massimo 2,41+1,42 (medio) = 3,83% • Tasso euribor a 3 mesi minimo 2,69+1,21 (medio) = 3.90% massimo 2,69+1,40 (medio) = 4,09% • Tasso Bce 2,50+2,00% (medio 4 banche) = 4,50%

Test noi consumatori


Flash

Camera di conciliazione e arbitrato Consob La Consob con la Delibera n. 16763 ha emanato il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob e le relative procedure. La Camera di conciliazione e arbitrato è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza e competenza e di riconosciuta indipendenza, nominati dalla Consob. Due componenti sono designati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e, congiuntamente, dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative. I componenti durano in carica sette anni; non possono essere confermati, ricoprire incarichi presso altri organismi di conciliazione e di arbitrato istituiti da enti pubblici e privati, esercitare attività di conciliazione o di arbitrato o altre attività pregiudizievole per l’indipendenza e l’autonomia di giudizio. Le decisioni della Camera sono adottate collegialmente. La Camera ogni anno dovrà presentare una relazione sulla propria attività alla Consob, che tuttavia può chiedere informazioni in ogni momento. I compiti della Camera di conciliazione e arbitrato La Camera amministra i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza. La Camera non interviene nel corso della procedura di conciliazione e del giudizio arbitrale, nel merito delle controversie. Compiti della Camera sono: curare, tenere e aggiornare gli elenchi dei conciliatori e degli arbitri; deliberare e aggiornare il codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri; l’organizzare gli arbitrati e le conciliazioni anche con riferimento alla fase di composizione non contenziosa della lite; favorire i servizi di arbitrato e conciliazione e diffonderne la conoscenza; organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per i conciliatori e per gli arbitri. La Camera, stipulerà un protocollo d’intesa con il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La procedura di conciliazione La procedura di conciliazione può essere avviata solo dall’investitore e purché non ne siano già in corso altre e sia già stato presentato reclamo all’intermediario senza avere ricevuto risposta. La modulistica per l’avvio della procedura è predisposta dalla Camera; in ogni caso oltre i dati identificativi dell’investitore ed eventuali altre notizie personali deve riportare la descrizione della controversia e delle pretese, con indicazione del relativo valore, l’’impegno a osservare gli obblighi di riservatezza e le altre norme previste dal regolamento. La domanda deve essere inviata all’intermediario. La Camera entro cinque giorni dal deposito dell’istanza valuta la sua ammissibilità dando anche un termine all’investitore eventuali integrazioni e correzioni nel caso di inammissibilità. Allo scadere del termine assegnato la Camera dichiara la inammissibilità dell’istanza comunicandolo all’investitore e all’intermediario. Nel caso di ammissibilità della richiesta la Camera, entro cinque giorni dal deposito, chiede all’intermediario di aderire al tentativo di conciliazione chiedendo anche l’invio di ulteriore documentazione. Nei successivi cinque giorni l’intermediario deve comunicare l’adesione o meno al tentativo di conciliazione. L’intermediario si impegna a rispettare le norme sulla riservatezza ed invia la prova di avere versato le spese per la procedura, la

10

Test noi consumatori


documentazione relativo al rapporto contrattuale in giudizio e il reclamo dell’investitore e le eventuali sue decisioni. Successivamente la camera sceglie un conciliatore, che deve accettare o meno entro cinque giorni, tenendo conto della vicinanza territoriale all’investitore, il numero di controversie pendenti avanti al conciliatore, l’esperienza maturata dal conciliatore sulle questioni specifiche oggetto della controversia, l’equa distribuzione degli incarichi, la tendenziale parità di trattamento tra uomini e donne. Il conciliatore deve attestare la presenza dei requisiti per svolgere l’incarico e la mancanza di rapporti con le parti che possano incidere sulla sua imparzialità e indipendenza e personali interessi, diretti o indiretti, relativi alla controversia. La conciliazione, che avviene tra cinque e dieci giorni dopo l’accettazione dell’incarico, deve essere riservata, immediata, concentrata e verbale. La procedura, che può durre massimo 60 giorni salvo proroga con consenso delle parti, deve essere imparziale, garantire il contraddittorio, con la possibilità di udire in maniera separata le parti. Gli incontri non hanno bisogno di formalità come la verbalizzazione. In caso di accordo deve essere predisposto un verbale sottoscritto da tutte le parti. In caso di mancato rispetto dell’accordo sarà omologato con decreto del presidente del tribunale e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In caso di mancato accordo, il conciliatore avanza una proposta con la sua posizione. Gli atti della procedura devono essere trasmessi alla Camera. Le parti dovranno farsi carico delle spese per la procedura e del compenso dell’onorario e delle spese sostenute dal conciliatore. L’arbitrato Ulteriore possibilità di soluzione delle controversie tra intermediario e investitore è l’Arbitrato. L’arbitrato a differenza della procedura conciliativa, deve essere rituale quindi deve essere effettuato nel rispetto, oltre che del regolamento, del codice di procedura civile. L’arbitro, salvo diverso accordo tra le parti, è unico ed è nominato dalle parti; nel caso di più arbitri (3) il presidente è nominato con accordo tra le parti, in alternativa viene nominato dalla Camera. Gli arbitri, nel corso della prima riunione, valutano la questione sollevata dalla Camera. Le parti devono corrispondere le spese all’arbitro. In assenza del versamento in acconto il giudizio non potrà aver luogo. L’arbitro può essere rifiutato per i motivi previsti dal codice di procedura civile, con conseguente sospensione del procedimento. L’arbitrato deve essere concluso entro 120 giorni dall’accettazione della nomina dell’arbitro, salvo proroga, per specifici motivazione, di prolungamento per ulteriori 120 giorni. Nel caso di “arbitrato semplificato” utilizzato, attraverso la determinazione di un indennizzo, per il solo rimborso del danno patrimoniale subito dal risparmiatore, l’unica parte che può attivare questo specifico arbitrato, a causa dell’inadempimento dell’intermediario rispetto degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti dal contratto. La domanda di arbitrato semplificato non può essere presentata nel caso di mancato reclamo verso l’investitore. La procedura è svolta davanti ad un arbitro unico entro quindici giorni dall’accettazione dell’arbitro, in contradditorio tra le parti. Entro i venti giorni successivi, salvo la necessità di una nuova udienza da fissare entro 20 giorni dalla prima, deve essere emesso il lodo arbitrale. In caso di lodo favorevole all’investitore, l’intermediario dovrà indennizzarlo del danno patrimoniale conseguente al comportamento dell’intermediario stesso nei limiti delle prove supportate a dimostrazione del danno subito.

Test noi consumatori

11


www.adiconsum.it Un click e sei in Adiconsum! Online per te tutte le notizie ed i servizi dell’associazione: • • • • •

news e attualità dei consumi comunicati stampa eventi (forum, seminari, convegni, corsi) dossier e studi specifici facsimile di reclami, ricorsi, richieste di risarcimento • tutte le pubblicazioni (Test noi consumatori, Guide del consumatore, Adibank, CD Rom ecc.) • iscrizione e consulenza online Partecipa anche tu alla nostra attività di difesa del consumatore: sei il benvenuto tra noi!

Adiconsum, dalla parte del consumatore. Direttore: Paolo Landi • Direttore responsabile: Francesco Guzzardi • Comitato di redazione: Riccardo Comini, Grazia Simone, Fabio Picciolini, Fabrizio Premuti, Valter Rigobon • Amministrazione: Adiconsum, via Lancisi 25, 00161 - Roma • Reg. Trib. Roma n. 350 del 9.06.88 • Iscriz. ROC n. 1887 • Sped. abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma ADESIONI E ABBONAMENTI • Adesione (12 mesi): € 31,00 (€ 15,00 per gli iscritti Cisl e Siulp) • Abbonamento a Test noi consumatori (12 mesi): € 35,00 (€ 25,00 per gli iscritti Cisl e Siulp) • Adesione + abbonamento a Test noi consumatori (12 mesi): € 46,00 (€ 30,00 per gli iscritti Cisl e Siulp) L’abbonamento a Test noi consumatori dà diritto a ricevere in formato elettronico (pdf) o cartaceo: la newsletter settimanale Adiconsum News + gli speciali Adifinanza, Consumi & diritti, Attorno al piatto e gli opuscoli monografici della serie La guida del consumatore. I versamenti possono essere effettuati su c.c.p. 64675002 intestato ad Adiconsum


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.