L'ACQUISTO DELL'AUTO NUOVA

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Acquistare l’auto nuova

La manutenzione ordinaria

A chi rivolgersi Nell’acquistare un veicolo, in caso di dubbio – prima di firmare e di pagare alcunché – è bene far riesaminare il contratto dagli esperti della sede Adiconsum più vicina. Per saperne di più, scaricate il “Vademecum per l’acquisto e la gestione dell’auto” dal sito www.adiconsum.it settore auto; dalla stessa pagina potrete acccedere al “minisito” del settore auto, per approfondire ogni aspetto della relazione tra chi compra, chi vende, chi produce od importa, e chi fornisce assistenza.

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OkkiO a… Test noi consumatori • Periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente • Anno XXI • Supplemento al n. 52 • 2 ottobre 2009 Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L.46/2004) art.1, comma 2 - DCV Roma

Attenzione alle clausole che fanno decadere la garanzia se non si effettua la manutenzione ordinaria (i cosiddetti “tagliandi”) presso la rete di officine del costruttore; il regolamento europeo 1400/2002 concede al consumatore il diritto di effettuare la manutenzione anche presso officine indipendenti, purché le stesse siano qualificate, cioè in grado di certificare che l’esecuzione della manutenzione ordinaria è conforme alle prescrizioni della casa produttrice. Eventuali clausole limitative di tale diritto sono da considerarsi nulle.

…L’acquisto dell’auto nuova

Conoscere e far rispettare i nostri diritti garantiti dal codice del consumo Adiconsum, dalla parte del consumatore.


Acquistare l’auto nuova Sembra facile: si va dal concessionario, ci si mette d’accordo su prezzo e permuta, ed è fatta. Se però si acquista come figura giuridica, cioè se si utilizza la partita Iva per scaricare in qualche modo oneri fiscali, non si è considerati “consumatori” ai fini della legge, anche nel caso in cui la propria azienda si riassuma nella propria persona persona, e si può far valere solo ciò che è definito nel contratto scritto. Se invece si acquista in qualità di consumatori si gode di un’ampia protezione, ma può essere comunque molto complicato se non si ha piena percezione dei propri nuovi diritti.

Leggere sempre attentamente il contratto Andando da un concessionario, per prima cosa è bene prestare molta attenzione al contratto che questi propone, spesso in assoluto contrasto con la legge, ed è opportuno leggere bene tutto prima di firmare e prima di versare qualunque caparra. Sebbene le clausole che limitano i diritti del consumatore siano nulle, è comunque meglio evitare di dover aprire aspri contenziosi. Attenzione: quando si tratta col concessionario è bene essere sempre accompagnati. Ogni cosa che il venditore dirà, infatti, ha valenza contrattuale a tutti gli effetti, tanto meglio quanto più avvallata da un testimone.

I consigli dell’Adiconsum • Preoccupatevi di specificare eventuali usi particolari che intendete fare del veicolo, anche se sporadici, soprattutto se prevedete di andare su percorsi innevati, strade non asfaltate e simili. È responsabilità precisa del venditore informarvi di eventuali limitazioni o vincoli che il veicolo può presentare (ad esempio: non può montare le catene). • Non firmate mai il bizzarro documento che si chiama “proposta d’acquisto”, che vi mette nella posizione di chiedere che il venditore vi faccia la cortesia di vendervi l’auto; esigete piuttosto una “proposta di vendita”! È il venditore che deve conquistarvi come clienti. • La “proposta di vendita” deve indicare chiaramente gli equipaggiamenti compresi nell’allestimento; fate indicare anche quegli optional “compresi” (ruote in lega, climatizzatore, ecc) e conservate comunque il depliant commerciale che elenca ciò che è di serie e ciò che è a richiesta al momento dell’acquisto.

• La data ed il luogo di consegna devono essere certi, ed il contratto deve definire come gestire eventuali ritardi, insieme alla risoluzione espressa, per difetto del venditore, se la consegna ritarda oltre le tolleranze stabilite; in tal caso vi dovrà essere corrisposto il doppio della caparra versata. Attenzione: il termine “messa a disposizione” non significa “vettura pronta per essere consegnata”, ma “vettura assegnata in fabbrica”. Potrebbe passare molto tempo prima dell’effettiva consegna. • Il prezzo deve essere fermo, fino alla data di consegna. • Se avete concordato una permuta con un veicolo usato, il relativo prezzo deve essere definito e fisso; può essere modificato alla consegna solo per la presenza di danni oggettivamente intervenuti dopo la valutazione. • Al momento della permuta assicuratevi che il concessionario effettui subito il cosiddetto “mini passaggio”, altrimenti resterete responsabili di ogni conseguenza collegata alla circolazione ed alla proprietà del veicolo (dalle multe ad eventuali incidenti stradali, senza dimenticare l’imposta di possesso che impropriamente continuiamo a considerare come “bollo” di circolazione). In caso di dubbi, registrate al Pra, tramite un’agenzia di pratiche automobilistiche, la “perdita di possesso” del veicolo. • Il pagamento (regolamento) del veicolo deve sempre essere fatto a fronte della fattura a voi intestata, che specifichi il numero di telaio del veicolo, anche in caso di richiesta di finanziamento; in caso di fallimento del venditore, il contratto e la fattura dimostrano il vostro titolo alla proprietà del mezzo, che altrimenti resta di proprietà del venditore, e voi siete semplici creditori, come tutti gli altri. • Per la stessa ragione, esigete che l’erogazione fisica dell’importo finanziato non avvenga fino a quando non avete in mano la fattura. Eviterete di ingrossare le fila delle migliaia di consumatori che si trovano senza soldi, senza macchina e le rate da pagare. • In ogni caso, non regolate niente fino a che la vettura non è fisicamente presente dal concessionario. • Al momento del ritiro, verificate bene che non ci siano danneggiamenti e che gli equipaggiamenti promessi siano installati; in caso di discrepanza mettete per iscritto il vostro reclamo prima di ritirare il veicolo.


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