IL MEDICO DI FAMIGLIA

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Medico di base

Prestazioni a pagamento Le prestazioni che non sono classificabili come obblighi del medico di medicina generale possono essere comunque erogate dal medico nei confronti dei propri assistiti, ma dovranno essere retribuite poiché rientrano nell’ambito della libera professione.

Responsabilità del medico dipendente di struttura pubblica La responsabilità – nei confronti del paziente danneggiato – del sanitario dipendente di una struttura pubblica ha natura controversa. Sarà opportuno, in questi casi denunciare il fatto lesivo alle competenti autorità giudiziarie, e affidare la difesa del diritto della salute a professionisti legali e alle associazioni dei consumatori.

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Test noi consumatori • Periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente • Anno XXI • Supplemento al n. 44 • 31 luglio 2009 Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L.46/2004) art.1, comma 2 - DCV Roma

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…Il medico di famiglia

Un professionista delle cure primarie al servizio dell’assistito Adiconsum, dalla parte del consumatore.


Scelta e revoca del medico Il medico di famiglia si sceglie presso l’ufficio amministrativo del presidio distrettuale di residenza dell’assistito, fra tutti i medici iscritti nell’ambito che non abbiano superato il tetto massimo di assistiti. I nomi dei medici sono esposti e ben visibili nella sede del presidio. L’assistito può revocare in ogni tempo la propria scelta generale e contestualmente effettuarne una nuova sempre presso la sede del presidio.

Diritti dell’assistito L’assistito ha sempre diritto: • alle visite nello studio del proprio medico; • alle visite domiciliari solo nel caso di non trasferibilità per ragioni sanitarie; • ad eventuali richieste, ove reputate necessarie dal medico stesso, in ordine: — agli accertamenti biochimici e strumentali conseguenti alla visita; — al primo accesso alla medicina specialistica; — al ricovero ospedaliero; — alle prescrizioni di farmaci; — alla multiprescrizione di specialità medicinali e prestazioni specialistiche per gli aventi diritto; — alle prestazioni elencate come “prestazioni gratuite” L’assistito ha inoltre diritto: • al rispetto dei diritti fondamentali della persona come previsto dal codice deontologico che regola la professione medica; • al trattamento e alla trasmissione riservata dei suoi dati; • ad una tempestiva e corretta informazione sulla diagnosi e sulla prognosi; • ad una attività da parte del medico curante improntata alla disponibilità; • all’attenzione ai bisogni della persona in particolare nei confronti di coloro che necessitano di maggiore protezione; • ad una informazione rispetto alle scelte effettuate dal proprio medico.

Le modalità organizzative Il medico di Medicina Generale è tenuto ad organizzare la sua attività all’interno dei seguenti orari: • dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali; • dalle ore 08.00 alle 10.00 del sabato e dei prefestivi. Le visite domiciliari possono essere richieste solo quando il malato non sia trasferibile per motivi di salute. Di norma, verranno effettuate con le seguenti modalità: • nella stessa giornata se la richiesta è pervenuta entro le ore 10.00; • entro le ore 12.00 del giorno successivo se la richiesta è pervenuta dopo le ore 10.00. Nel giorno feriale libero da ambulatorio il medico è comunque tenuto ad effettuare le visite domiciliari con le modalità di cui sopra. Per il medico di Medicina Generale non esiste l’obbligo della reperibilità. La chiamata urgente, tuttavia, quando recepita sarà soddisfatta nel più breve tempo possibile.

Le prestazioni gratuite Le prestazioni gratuite sono garantite dal medico di famiglia solo nei confronti degli assistiti che lo hanno scelto e sono: • visite ambulatoriali negli orari esposti all’ingresso degli studi; • visite domiciliari richieste con le modalità precisate in precedenza; • visite domiciliari programmate ai soggetti non ambulabili secondo un programma individuale predisposto dal medico e autorizzato dall’ASL; • visite occasionali (domiciliari e ambulatoriali) a favore di assistiti temporaneamente in Italia che siano a carico di istituzioni estere in base a convenzioni internazionali; • certificati di inizio e di proseguimento della malattia per lavoratori dipendenti; • certificati obbligatori di riammissione alla scuola dell’obbligo, alle scuole materne, agli asili nido e alle scuole secondarie superiori; • certificati di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche, di validità annuale su specifica richiesta dell’autorità scolastica e solo per le attività parascolastiche; • proposte per cure termali da effettuarsi a carico del Servizio Sanitario Nazionale; • prescrizioni farmaceutiche nel rispetto delle leggi e dei decreti vigenti; • richieste di ricovero, di indagini diagnostiche e di visite specialistiche e/o di passaggio in cura.


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