SALDI, LIQUIDAZIONI, PROMOZIONI E SOTTOCOSTO

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Vendite straordinarie

Le regole previste per le vendite sottocosto non si applicano: ai negozi all’ingrosso; a chi vende in spacci aziendali; a chi vende per corrispondenza, per televisione, via internet, a domicilio; agli esercenti che vendono sulle aree pubbliche; alle vendite disposte dall’autorità giudiziaria nell’ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare.

La vendita sottocosto è vietata agli esercizi commerciali che – da soli o congiuntamente a quelli del gruppo di cui fanno parte – detengono una quota superiore al 50% della superficie di vendita complessiva del proprio settore merceologico esistente nel territorio della provincia in cui hanno sede. In tutte le forme di vendita straordinarie sono vietati i riferimenti a procedure fallimentari e simili e le merci devono essere poste in vendita con l’indicazione del prezzo originario, dello sconto o del ribasso espresso in percentuale, e del nuovo prezzo scontato o ribassato.

A chi rivolgersi In caso di irregolarità o controversie nelle vendite straordinarie è opportuno rivolgersi alla sede Adiconsum competente per territorio (www.adiconsum. it alla pagina “Dove siamo”). L’autorità competente cui richiedere un eventuale intervento è la Polizia municipale.

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OkkiO a… Test noi consumatori • Periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente • Anno XXI • Supplemento al n. 48 • 18 settembre 2009 Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L.46/2004) art.1, comma 2 - DCV Roma

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…Saldi, liquidazioni, promozioni e sottocosto

Quali sono e come sono regolamentate le vendite che prevedono sconti o ribassi Adiconsum, dalla parte del consumatore.


Cosa sono le “vendite straordinarie”? Per vendite straordinarie si intendono le vendita in liquidazione, le vendite di fine stagione (o saldi) e le vendite promozionali, nelle quali il venditore offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. È poi prevista la possibilità, soggetta a determinate limitazioni, di effettuare vendite sottocosto. In tutti i tipi di vendite straordinarie, lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

Vendite in liquidazione in • • • •

Le vendite in liquidazione sono effettuate dal dettagliante al fine di esaurire breve tempo tutte le merci a seguito di: cessazione dell’attività commerciale; cessione dell’azienda; trasferimento dell’azienda in altro locale; trasformazione o rinnovo dei locali.

Ai commercianti è vietato introdurre nei locali merce aggiuntiva a quella posta in liquidazione, in linea con la finalità di questo tipo di vendita, ossia per disfarsi della merce esistente nel locale. Tali vendite possono essere organizzate in qualsiasi periodo dell’anno, per una durata massima di sei settimane, previa comunicazione al Comune. Le vendite di liquidazione per trasformazione, manutenzione o rinnovo sono vietate nel mese di dicembre e nei trenta giorni che precedono i saldi.

Vendite di fine stagione Le vendite di fine stagione (o saldi) riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento laddove non vengano venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite, si possono effettuare in due periodi dell’anno in tutte le regioni, ma possono variare le date d’inizio e fine, e la durata del periodo, previa comunicazione al Comune. Nell’esercizio commerciale deve risultare sempre visibile l’autorizzazione comunale. La merce in saldo deve essere in buone condizioni, e deve essere separata dalla merce in vendita ordinaria.

Vendite promozionali Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di tutti o di una parte dei prodotti merceologici presenti nell’esercizio, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita, per periodi di tempo limitato. In ciascun anno solare l’operatore può svolgere un numero indefinito di vendite promozionali. È vietato effettuare vendite promozionali per merci dei settori dell’abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria nei trenta giorni che precedono i saldi e nei periodi coincidenti con le vendite di fine stagione e di liquidazione.

Vendite sottocosto Le vendite sottocosto, regolamentate dal d.P.R. 218/01, sono vendite al pubblico di uno o più prodotti effettuate ad un prezzo inferiore a quello di costo che risulta dalla fattura di acquisto maggiorato dell’iva e di altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti, purché documentati. La normativa prevede inoltre che all’interno degli esercizi vengano chiaramente ed inequivocabilmente indicati i prodotti oggetto di vendita sottocosto, il quantitativo disponibile per ciascuna referenza ed il periodo della vendita. Se vi sono prodotti difettati o tecnologicamente obsoleti, deve esservi una indicazione che lo attesti. Tali vendite, previa comunicazione al Comune non possono avere una durata superiore a 10 giorni e possono essere effettuate solo 3 volte l’anno. Il numero di referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50. Non sono soggette alla comunicazione al Comune le vendite sottocosto: • di alimenti freschi e deperibili; • di alimenti ai quali mancano meno di 3 giorni alla data di scadenza, o meno di 15 alla data del termine minimo di conservazione; • di prodotti tipici di festività tradizionali purché trascorsa la data della ricorrenza; • di prodotti non alimentari difettati o parzialmente deteriorati o tecnologicamente obsoleti, dei quali è lecita la vendita e garantita la sicurezza; • in caso di ricorrenza dell’apertura dell’esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo cui fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di ristrutturazione totale dei locali; di modifica e integrazione dell’insegna tali da incidere sul carattere della stessa.


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