L’etichetta el’igiene dei prodottiortofrutticoli

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Etichette ortofrutta

L’igiene nel commercio dei prodotti ortofrutticoli

A chi rivolgersi? I controlli sono di competenza delle Regioni, tuttavia il mancato rispetto degli obblighi di etichettatura può essere segnalato alla polizia municipale. Per irregolarità relative ai requisiti igienicosanitari degli esercizi di vendita, del personale e degli stessi prodotti è opportuno rivolgersi al Servizio di igiene pubblica della Asl territorialmente competente o ai Nas. Segnalazioni relative ad irregolarità di altro tipo possono essere indirizzate anche agli uffici decentrati dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (già Ispettorato Centrale Repressione Frodi). È poi sempre consigliabile inviare copia delle proprie segnalazioni all’Adiconsum.

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OkkiO a… Test noi consumatori • Periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente • Anno XXI • Supplemento al n. 29 • 22 maggio 2009 Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L.46/2004) art.1, comma 2 - DCV Roma

• Frutta e verdura non possono essere esposte fuori dai locali, sulla pubblica via, prive di adeguata protezione; • le merci, in ogni caso, non possono essere deposte sul suolo stradale né sul pavimento degli spacci, ma devono essere sempre collocate su scaffali o banchetti; • è vietato l’imballaggio dei prodotti ortofrutticoli in cassette di legno impregnate d’acqua, untuose, annerite, ammuffite, emananti cattivi odori.

…L’etichetta e l’igiene dei prodotti ortofrutticoli

Quali sono gli obblighi di legge? Come far valere i nostri diritti? Adiconsum, dalla parte del consumatore.


Cosa deve riportare l’etichetta? Il decreto legislativo n. 306/2002, recante “Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento Ce n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell’articolo 3 della l. 1/03/2002, n. 39”, ha fissato le sanzioni per le infrazioni alle norme concernenti la qualità e la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi contenute in diversi regolamenti emanati dall’UE. Anche per gli ortofrutticoli freschi, infatti, grazie al regolamento Ce 2200/1996 è obbligatoria l’etichettatura. L’etichetta dei prodotti ortofrutticoli deve indicare: • la varietà (ad es. mele golden, stark o annurca, pere kaiser, uva italia, ecc.); • la categoria di qualità (categoria Extra, I o II); • l’origine (nazionalità o zona di produzione, come Regione o Comune di provenienza). Queste informazioni sono sempre presenti sulle confezioni vendute all’ingrosso, ma non sono disponibili per il consumatore finale perché il dettagliante pone in commercio il prodotto sfuso. Ora, grazie al d.lgs. 306/02, ai commercianti che non espongono un cartello con le indicazioni obbligatorie può essere comminata una sanzione da 550 a 15.500 euro.

Quali prodotti devono essere etichettati? L’obbligo di etichettatura riguarda sia i prodotti sfusi sia quelli confezionati, con indicazioni che devono essere chiare e leggibili e informazioni su identificazione, natura, origine del prodotto e sue caratteristiche commerciali. I prodotti ai quali si applicano le norme di qualità comunitarie sono: • ortaggi: agli, asparagi, carciofi, carote, cavolfiori, cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci e verzotti, cetrioli, cicoria Witloof, cipolle, fagiolini, lattughe, indivie ricce e scarole, melanzane, peperoni dolci, piselli, pomodori, porri, sedani da coste, spinaci, zucchine, funghi coltivati; • frutta: agrumi, albicocche, avocadi, banane, ciliegie, cocomeri, fragole, kiwi, mele, pere, meloni, nocciole in guscio, noci in guscio, pesche e nettarine, prugne (susine), uva da tavola.

L’abolizione degli standard minimi di qualità Dal luglio 2009, per effetto del regolamento Ce n. 1221/2008, sono abrogate le norme sugli standard minimi di forma e dimensione per i seguenti prodotti: albicocche, carciofi, asparagi, melanzane, avocado, fagioli, cavoli di Bruxelles, carote, cavolfiori, ciliegie, zucchine, cetrioli, funghi coltivati, aglio, nocciole in guscio, cavoli cappucci, porri, meloni, cipolle, piselli, prugne, sedani da coste, spinaci, noci in guscio, cocomeri e cicoria witloof. Per i consumatori si rende necessario prestare più attenzione, specialmente nell’acquisto di ortofrutticoli confezionati: in assenza di vincoli circa l’omogeneità del prodotto è di fatto lecito mettere in evidenza la merce migliore e riempire la parte sottostante con quella di poco valore.

Gli standard restano invece in vigore per: mele, agrumi, pere, kiwi, insalate in genere, pesche e nettarine, fragole, peperoni, uva da tavola e pomodori. Anche per questi è riconosciuta agli Stati membri la facoltà di autorizzare la vendita di pezzature al di sotto degli standard, purché nell’etichetta sia apposta la dicitura “prodotto destinato alla trasformazione”.

Farmers’ market: il caso della vendita diretta I Farmers’ market (= mercati degli agricoltori) sono stati istituiti in Italia dal gennaio del 2008, grazie alla specifica normativa (Decreto 20 Novembre 2007, ”Attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”) che ha fissato le linee guida per tutto il territorio nazionale, identificando le modalità di vendita dei prodotti e fornendo indicazioni alle amministrazioni comunali, chiamate a rilasciare le autorizzazioni. La possibilità di effettuare la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli risultava comunque già prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 228/2001, tuttora in vigore, che recita: “gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”. Per quanto concerne l’etichettatura, gli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti al consumatore sono esonerati dagli obblighi (d.m. 393/95).

I requisiti igienici dei locali Tutti i locali nei quali si svolge la vendita diretta al pubblico devono sottostare ad una serie di requisiti: • i locali devono essere mantenuti puliti; • devono essere sottoposti a manutenzione e tenuti in buone condizioni; • lo schema, la progettazione, la costruzione e le dimensioni dei locali nei quali si trovano prodotti alimentari devono consentire un’adeguata pulizia o disinfezione; • devono inoltre fornire adeguate condizioni di temperatura per la lavorazione e l’immagazzinamento igienici dei prodotti; • i locali debbono essere dotati di un numero sufficiente di lavabi adeguatamente collocati; • si deve assicurare una adeguata aerazione meccanica o naturale; • si deve avere una adeguata illuminazione artificiale o naturale; • i pavimenti devono essere fabbricati con materiale resistente, non assorbente, lavabile, non tossico; devono inoltre essere facili da pulire e mantenuti in buone condizioni; • il personale deve rispettare le norme igieniche e deve essere sempre vestito con sopravesti perfettamente pulite.


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