Okkio a..: Le responsabilità per gli immobili distrutti dal sisma

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Speciale Abruzzo

Le azioni a tutela dei danneggiati

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OkkiO a… Test noi consumatori • Periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente • Anno XXI • Supplemento al n. 22 • 24 aprile 2009 Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L.46/2004) art.1, comma 2 - DCV Roma

Certamente i danneggiati dal sisma – pur nella peculiarità e specificità delle singole posizioni – ove se ne ravviseranno gli estremi, sia civili che penali, potranno: 1. Agire civilmente nei confronti dell’appaltatore e del direttore dei lavori per tutti i danni morali, personali e materiali subiti. 2. Agire penalmente, mediante presentazione di querela, nei confronti degli stessi e, successivamente, al termine delle indagini preliminari, costituirsi parti civili per ottenere un equo risarcimento del danno. 3. Se è stata rilasciata dal costruttore una assicurazione sui vizi dell’appalto, e la polizza risulta ancora attiva, il proprietario dovrà attivare immediatamente detta polizza e richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicurazione.

Le responsabilità per gli immobili distrutti dal sisma

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I diritti dei proprietari, le responsabilità dei direttori dei lavori e dei costruttori

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Le responsabilità Nei comuni colpiti dal sisma quasi il 50% degli edifici, specialmente di recente costruzione, ha subito rovine o risulta inagibile, a fronte di abitazioni più vecchie che invece hanno subito danni meno gravi. La responsabilità per la conseguente gravissima situazione in cui si trovano molte famiglie abruzzesi non può essere ascritta unicamente all’evento naturale. Specialmente per la rovina degli immobili più nuovi, esistono precise e gravissime responsabilità attribuibili al comportamento gravemente colposo, e in alcuni casi chiaramente doloso, dei costruttori degli immobili e dei direttori dei lavori, sui quali incombeva l’obbligo di edificare nel rispetto delle norme antisismiche, di utilizzare materiali idonei, nonché di vigilare che le attività edificatorie rispondessero ai parametri tecnici previsti dalla legge.

Il direttore dei lavori Il direttore dei lavori presta un’opera professionale, in situazioni involgenti l’impiego di particolari competenze tecniche, ed ha l’obbligo di utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare il risultato che il committente si aspetta di conseguire. Dunque il direttore dei lavori avrebbe dovuto accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione al capitolato e alle regole della tecnica. Avrebbe inoltre dovuto garantire l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti alla realizzazione di un’opera senza difetti costruttivi, esercitando la propria vigilanza su tutte le fasi della sua realizzazione e segnalando all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si fossero verificati.

L’appaltatore e le responsabilità L’appaltatore ed il direttore dei lavori rispondono insieme e solidalmente per tutti i vizi ed i difetti di costruzione, ed entrambi dunque sono tenuti al risarcimento del danno subito dal committente. Ricordiamo altresì come la responsabilità del costruttore ricorre in tre distinte ipotesi: 1. Avvenuta rovina totale o parziale dell’edificio. 2. Attuale pericolo certo ed effettivo che, in un futuro più o meno prossimo, possa verificarsi la rovina totale o parziale. 3. Esistenza di gravi difetti della costruzione, che ne pregiudichino la possibilità di lunga durata che dovrebbe caratterizzarla. Ciascuna di queste tre ipotesi deve essere legata da un nesso di causalità ad un difetto di costruzione o ad un vizio del suolo preesistente alla costruzione stessa.

Occultamento del vizio e responsabilità dell’appaltatore Nel caso dei danni provocati dal terremoto in Abruzzo, si ritiene applicabile l’art. 1669 del codice civile, che recita: «Articolo 1669 - Rovina e difetti di cose immobili. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia.» Tale articolo mira a finalità di ordine pubblico, ed è applicabile non solo nei casi in cui il venditore abbia personalmente, cioè con propria gestione di uomini e mezzi, provveduto alla costruzione, ma anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l’opera di soggetti professionalmente qualificati – come l’appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori – abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell’altrui attività, sicché anche in tali casi la costruzione dell’opera è a lui riferibile. Pertanto, il venditore può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell’opera non soltanto quando i lavori siano eseguiti in economia, ma anche nell’ipotesi in cui la realizzazione dell’opera è affidata a un terzo al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale. Peraltro il collaudo positivo (inteso come adempimento amministrativo) dell’immobile poi crollato non esime l’appaltatore ed il progettista dalla responsabilità civilistica extracontrattuale prevista dall’art. 1669 c.c.. Tale responsabilità, ricordiamo, è sancita al fine di garantire la stabilità e la solidità degli edifici, e a tutelare l’incolumità personale dei cittadini.

La decadenza dell’azione contro l’appaltatore Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. È dunque necessario che i singoli proprietari degli immobili, lesi nei loro diritti, contestino immediatamente con raccomandata con ricevuta di ritorno sia i vizi che la rovina dell’edificio di loro proprietà.


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