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rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della “postilla” (o Apostille). Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) - per ottenere l’apposizione dell’apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.

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Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (C.G.I.E.), istituito con Legge 6 novembre 1989 n. 368 (modificata da ultimo dal DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89) e disciplinato dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329, è organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all’estero. Esso deriva la sua legittimità rappresentativa dall’elezione diretta da parte dei componenti dei Comites nel mondo e rappresenta un importante passo nel processo di sviluppo della partecipazione attiva alla vita politica del Paese da parte delle collettività italiane nel mondo. Allo stesso tempo costituisce l’organismo essenziale per il loro collegamento permanente con l’Italia e le sue istituzioni. Il Presidente del CGIE è il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre sono elettive le cariche di Segretario Generale, dei quattro Vice Segretari Generali per l’Europa, l’Africa del Nord, l’America Latina e i Paesi anglofoni extraeuropei. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 89/2014, il CGIE si compone di 63 Consiglieri, di cui 43 in rappresentanza delle comunità italiane all’estero e 20 di nomina governativa.

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