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Cittadinanza (Per matrimonio

CITTADINANZA (PER MATRIMONIO)

Dall’entrata in vigore della legge n. 123/83, la cittadinanza per matrimonio viene concessa dal Ministero dell’Interno su istanza del richiedente. Per poter presentare l’istanza, se residente all’estero il richiedente deve essere sposato con il cittadino italiano da almeno 3 anni (o 1 anno e mezzo in presenza di figli minori). Al momento dell’istanza, l’interessato dovrà presentare la documentazione sottoelencata:

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1. atto di nascita del richiedente; 2. precedenti penali del Paese di origine e dei Paesi di eventuale residenza; 3. certificato di conoscenza della lingua italiana, di livello B1 o superiore; 4. estratto per riassunto dell’atto di matrimonio; 5. copia del passaporto del richiedente; 6. ricevuta del versamento di 250 Euro sul conto del Ministero dell’Interno. Il richiedente, inoltre, dovrà esibire documenti attestanti la residenza nella circoscrizione consolare e la sussistenza degli effetti civili del matrimonio. Se non vengono riscontrate anomalie nella documentazione, la Rappresentanza certifica la conformità della traduzione degli atti, e successivamente l’interessato dovrà caricare, sul portale del Ministero dell’Interno, tutta la documentazione e dovrà compilare correttamente la richiesta. Esaminata la richiesta, la Rappresentanza convocherà l’interessato affinché consegni gli atti al Consolato. Una volta consegnata la documentazione, il richiedente dovrà soltanto mantenere aggiornati i propri recapiti e attendere l’emissione del Decreto di conferimento della cittadinanza, che viene rilasciato dal Ministero dell’Interno. Sul portale del predetto Ministero è sempre possibile consultare lo stato della pratica. In base alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, gli atti rilasciati dalle Autorità venezuelane, affinché possano essere presentati presso le Rappresentanze consolari, devono essere provvisti di Apostille e traduzione. Qualora la documentazione presentata non fosse sufficiente per definire la procedura, la Rappresentanza potrà chiedere all’interessato di consegnare gli elementi mancanti per superare le cause ostative.

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