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Minori contesi

MINORI CONTESI

Con l’espressione “sottrazione internazionale di minori” si indica la situazione in cui un minore: - viene illecitamente condotto all’estero ad opera di uno dei genitori che non esercita l’esclusiva potestà, senza alcuna autorizzazione; - non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all’estero. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è da tempo impegnato a portare a conoscenza dell’opinione pubblica i molteplici risvolti che accompagnano la sottrazione internazionale di minori. Tale azione si prefigge il duplice obiettivo di limitare, con una efficace informazione, l’insorgere dei casi di bambini “contesi” e di contribuire all’occorrenza alla loro soluzione nell’interesse superiore del minore. In questo contesto la Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie pubblica e aggiorna periodicamente l’opuscolo “Minori contesi”, scaricabile dal sito https://www.esteri.it/mae/ it/sala_stampa/archivionotizie/eventi/ minori-contesi-il-nuovo-vademecum-della-farnesina.html. L’opuscolo contiene indicazioni pratiche e puntuali sul piano della normativa di riferimento (sia quella italiana sia quella di alcuni ordinamenti giuridici stranieri) ed illustra il ruolo operativo del MAECI e della rete diplomatico-consolare all’estero. Nei casi di sottrazione internazionale di minori, la competenza del Ministero degli Esteri, Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie (DGIT) è: a) diretta, se lo Stato in cui il minore è stato condotto non aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1905 e/o non è destinatario del Regolamento (CE) n. 2201/20036. In tale caso, la DGIT: - individua le linee di azione più idonee per la sua soluzione; - fornisce informazioni e assistenza al cittadino italiano;

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- attiva le Rappresentanze diplomatico-consolari al fine di esperire azioni in loco (visita consolare al minore italiano, dialogo con le autorità locali e rappresentazione del caso). b) sussidiaria, se lo Stato in cui il minore è stato condotto aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1907 e/o è destinatario del Regolamento (CE) n. 2201/2003. In tale caso, la competenza diretta è del Dipartimento Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, in veste di Autorità Centrale italiana, preposta ad investire del caso segnalato la omologa Autorità Centrale straniera. L’Autorità Centrale, con la quale la DGIT intrattiene una costante collaborazione, può essere attivata dal cittadino per avviare: - la procedura di restituzione del minore; - la procedura del diritto di visita al figlio sottratto da parte del genitore non affidatario. Sia in caso di competenza diretta che sussidiaria, le Rappresentanze diplomatico-consolari, in stretto accordo con la DGIT, possono: - sensibilizzare Autorità od organismi locali; - seguire l’azione delle Autorità di polizia per ricercare il minore sottratto; - effettuare tentativi di conciliazione tra le parti e provvedere a visite consolari al minore conteso; - fornire i nominativi di legali di fiducia; - presenziare alle udienze in qualità di uditori. In particolare il Console esercita i poteri di giudice tutelare nel rispetto dell’ordinamento locale. L’esercizio dei poteri di giudice tutelare può essere di difficile assolvimento se il minore italiano è in possesso di doppia cittadinanza (quella del genitore italiano e quella del Paese in cui è stato condotto). Le Rappresentanze diplomatico-consolari non possono: - rappresentare il connazionale in giudizio; - fornire sostegno economico; - agire in violazione delle leggi locali o di norme internazionali; - adire la magistratura locale al fine di rendere direttamente esecutivo un provvedimento nazionale.

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