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CILA SUPERBONUS ............................................. pag

LEGGE 108-2021: CONVERSIONE DEL DL 77/2021 CD. DL SEMPLIFICAZIONI MODIFICHE AL SUPERBONUS – CILA SUPERBONUS

Èstata pubblicata nella GU del 30 luglio 2021, n.181 (Suppl. ordinario n. 26) la Legge del 29 luglio 2021, n. 108 (in vigore dal 31 luglio 2021) di conversione del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 che contiene importanti novità in tema di Superbonus. Sono state confermate le misure fiscali d'interesse per il settore delle costruzioni previste all'art.33 del “D.L. 77/2021 – cd. D.L. Semplificazioni – Modifiche al Superbonus” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 31 maggio 2021 ed in vigore dal 1°giugno 2021, tra cui l'estensione della possibilità di riconoscere il Superbonus 110% anche per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche come interventi “trainati” al 110%, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici (cd. Sismabonus) e la modifica del calcolo del limite di spesa per i lavori effettuati dai soggetti di cui all'art.119, co.9, lettera d-bis, del D.L. 34/2020, ovvero le Onlus, le Odv e le Aps. A seguire l'art.33 bis del citato decreto afferma la possibilità di realizzare i cordoli sismici o il cappotto termico in deroga alla normativa sulle distanze minime e individua, tra le cause di decadenza del beneficio limitatamente al singolo intervento, oggetto di irregolarità od omissione, le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi. Particolare attenzione va posta al comma 13-ter dell'art.119 del Decreto Rilancio, modificato e sostituito da tale legge, che introduce la CILA Superbonus: “Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9 -bis , comma 1 -bis , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero

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delle attestazioni ai sensi del comma 14“. A conferma del carattere “speciale” della normativa e delle richieste pervenute dall'Ance, tra le ulteriori novità della legge di conversione in merito alla CILA Superbonus si annoverano: • la possibilità di comunicare le varianti in corso d'opera a fine lavori e che costituiscono integrazione della stessa CILA; • l'esclusione, in sede di conclusione dei lavori, della presentazione della segnalazione certificata per l'agibilità dell'edificio; • l'essenzialità di una mera descrizione degli interventi eseguibili in attività libera senza allegare grafici o relazioni. Ulteriori indicazioni sono fornite da “Il quaderno dell'Anci”: • per gli interventi di Superbonus già in corso di esecuzione con data antecedente all'entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILA “Superbonus”; • per gli interventi di Superbonus connessi ad altre opere occorre comunque presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente; •

per gli interventi di Superbonus connessi all'acquisizione di atti e autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazione Comunali, resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'Ente competente qualora necessaria.

In sede di Conferenza Unificata del 4 agosto 2021 è stata approvata la nuova modulistica unica per la presentazione della CILA Superbonus. Il nuovo modello sarà operativo dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica ossia dal 5 agosto 2021 (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/mi n i s t ro / 0 4 - 0 8 - 2 0 2 1 / s u p e r b o nu s - l i b e ra - da l l a conferenza-unificata-al-modulo-cila).

L'adozione del modello standardizzato risponde alla necessità di uniformare la disciplina su tutto il territorio nazionale, chiarendo alcuni aspetti che, all'indomani della sua entrata in vigore, erano stati messi in discussione come il tema delle varianti in corso d'opera, delle asseverazioni dei progettisti e degli elaborati progettuali da allegare.

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