La Legge di Bilancio 2020 tutt’ora all’esame delle Camere (As 1586) è divisibile in due parti per le misure che riguardano i comuni: la prima riferita ai contributi agli investimenti da parte dello Stato e la seconda riferita al riordino tributario e alla riscossione.
venerdì 6 dicembre 2019 ore 1000 Firenze Piazza delle Murate Sala MAD
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 1
Efficientamento energetico, mobilità e sviluppo sostenibile, Art. 8, commi 1-10 Contributi statali specifici per: efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile (compresi interventi in materia di mobilità sostenibile e per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche). Il plafond è di 500 milioni annui dal 2020 al 2024. Il contributo è distribuito entro il 31 gennaio 2020 in base alla popolazione come di seguito: Popolazione
Contributo
Contributo complessivo per i comuni toscani
Fino a 5.000 ab.
50.000 €
5.950.000 €
da 5.001 a 10.000 ab.
70.000 €
4.270.000 €
da 10.001 a 20.000 ab.
90.000 €
4.770.000 €
da 20.001 a 50.000 ab.
130.000 €
3.510.000 €
da 50.001 a 100.000 ab.
170.000 €
1.700.000 €
da 100.001 a 250.000 ab.
210.000 €
420.000 €
Oltre 250.000 ab.
250.000 €
250.000 €
TOTALE TOSCANA
20.870.000 €
Il contributo potrà finanziare uno o più lavori pubblici a condizione che essi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità del programma triennale delle opere pubbliche. Per non perdere il finanziamento, i lavori dovranno iniziare entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.
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Messa in sicurezza edifici e territorio, Art. 8, comma 11 Rispetto alla Legge di bilancio 2019, vengono aumentati gli stanziamenti previsti per i contributi destinati a investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ed efficientamento energetico degli edifici stessi. Nell’arco temporale 2021-2034 si passerà da 4,9 a 8,8 miliardi di euro. L’ammontare del contributo ad ogni comune sarà stabilito con decreto ministeriale, tenendo in considerazione il seguente ordine di priorità: 1. Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 2. Messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 3. Messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente. La novità legata agli interventi di “efficientamento energetico” si innesta su quest’ultimo livello di priorità, prevedendo che oltre alla messa in sicurezza sia incluso anche l’efficientamento energetico.
SEGUE
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 3
Rigenerazione urbana per la riduzione degrado sociale, decoro urbano e del tessuto sociale, Art. 8, commi 12-15 Per gli anni dal 2021 al 2034, si prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, per complessivi 9,1 miliardi di euro. La finalità del fondo è di favorire il rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di: • edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico; • manutenzione della rete viaria; • dissesto idrogeologico; della prevenzione del rischio sismico; • valorizzazione dei beni culturali e ambientali. La dotazione è di 400 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
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Progettazione definitiva ed esecutiva per messa in sicurezza territorio, Art. 8, commi 16-24 Si prevede l’assegnazione di circa 2,8 miliardi di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad una serie di interventi. Si tratta degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Per il 2020 l’importo è di 85 milioni. A tale riguardo, si tiene conto del seguente ordine prioritario: 1. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 2. messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 3. messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
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Asili nido dei comuni, Art. 8, commi 25-26 Il fondo per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e demandano ad alcuni decreti la definizione dei relativi criteri e modalità di utilizzo ed il riparto delle risorse. Il Fondo ha una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per il periodo 2024-2034.
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Incremento limite anticipazione di tesoreria, art. 68 Il limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria (di cui all’art. 222 del D.Lgs. 267/2000) passa da tre a cinque dodicesimi, con l’obiettivo di agevolare gli enti nei tempi di pagamento.
SEGUE
FUSIONE IMU-TASI, RISCOSSIONE, LOCAL TAX E FSC 7
Unificazione IMU-TASI, Art. 95 Viene abolita la TASI, relativa agli immobili diversi dalla prima casa (mentre la TASI sull’abitazione principale era già stata abolita nel 2016). L’IMU viene invece rimodulata. La nuova aliquota standard passa dallo 0,76% allo 0,86%, mentre lo Stato conserva la riserva dello 0,76% sugli immobili di categoria “D”. Viene confermata la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico e artistico, per i fabbricati inagibili e inabitabili e per il comodato d’uso ai figli. L’aliquota standard delle prime case di lusso è dello 0,5% aumentabile allo 0,6% o diminuibile fino allo 0% con detrazione di 200 euro. L’aliquota per i fabbricati b a uso strumentale è dello 0,1%; quella per i terreni agricoli è dello 0,76% aumentabile fino al l’1,06% o diminuibile fino allo 0% (esenti se condotti da imprenditore agricolo o coltivatore diretto). Per i fabbricati di categoria “D” l’aliquota standard è dello 0,86% rimodulabile tra lo 0,76% e l’1,06%. Stesse percentuali per gli immobili diversi dall’abitazione principale. I Comuni che avevano la maggiorazione TASI possono aumentare l’aliquota massima dell’1,06% all’1,14%. Per le abitazioni locate a canone concordato l’imposta è ridotta al 75%.
8
Riscossione, art. 96
9
Local Tax, art. 97
10
La nuova disciplina della riscossione degli enti locali interviene sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente; disciplina in modo sistematico l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione; introduce anche per gli enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. Ruolo) che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; novella la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione; in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplina puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute; istituisce una sezione speciale nell’albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali; prevede la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l’ingiunzione o l’atto esecutivo.
Dal 2021 viene istituito il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade. I commi da 22 a 31 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI (comma 23).
Fondo di Solidarietà Comunale�, art. 98 La Legge di Bilancio 2020 interviene sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, rideterminandone la dotazione annuale a partire dall’anno 2020, con una riduzione di circa 14,2 milioni di euro annui. La riduzione è riferita al minor ristoro dovuto ai comuni per il maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, in conseguenza dell’unificazione di tale imposta con la TASI.
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