Regolamenti assemblea

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10 settembre 2014 Firenze Palazzo Vecchio Salone dei Cinquecento

Regole e documenti

XIV Assemblea congressuale dell’Anci Toscana Assemblea precongressuale dei Comuni Toscani per il congresso ANCI



Indice generale Introduzione

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Deliberazione del Consiglio nazionale del 3 luglio 2014

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Statuto Anci

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Regolamento XVII Assemblea Congressuale ANCI e Assemblee precongressuali regionali

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Nomina dei delegati

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Estratto verbale Assemblea Anci Toscana 11 aprile 2014

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Statuto Anci Toscana

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Regolamento dell’Assemblea Regionale

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Adempimenti congressuali Anci Toscana

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L’Assemblea Congressuale di ANCI si svolge ogni cinque anni, a seguito delle elezioni comunali che interessano la maggioranza dei comuni italiani. Lo stesso criterio vale per l’Assemblea congressuale dell’Anci Toscana, che si svolge ogni quinquennio a seguito della tornata elettorale che vede il rinnovo degli organi politici della maggioranza dei Comuni (a primavera 2014 si è votato in 204 sui 280 Comuni toscani). Il fascicolo che avete di fronte raccoglie quell’insieme di regole in cui si inquadrano l’appuntamento congressuale nazionale e quello toscano, oltre ad una serie di documenti utili per garantire la migliore gestione delle procedure congressuali e per favorire una nutrita e consapevole partecipazione da parte dei sindaci e dei loro delegati. La disciplina dell’Assemblea congressuale nazionale è contenuta negli articoli 9, 10,11,12,13 e 15 dello Statuto nazionale ANCI. Con la Deliberazione del Consiglio nazionale del 3 luglio 2014 è stata convocata la XVII Assemblea Congressuale ANCI che si terrà a Milano dal 6 all’8 novembre. E’ stato adottato il Regolamento Assemblea Congressuale ANCI e definito il numero dei Delegati e dei Consiglieri Nazionali da eleggere. Il percorso dell’Assemblea nazionale prevede che questa sia anticipata dallo svolgimento delle Assemblee precongressuali delle Anci regionali: per la Toscana lo svolgimento dell’Assemblea Congressuale è disciplinato dall’articolo 7 del vigente Statuto, che trovate nella sua versione integrale nel presente vademecum. La pubblicazione contiene anche il Regolamento dei lavori congressuali. 5



ANCI

Deliberazione del Consiglio nazionale 3 luglio 2014

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Il Consiglio Nazionale visti gli articoli 9, 10, 12, 13, 14 e 16 del vigente Statuto, che qui si hanno per ripetuti e trascritti; Delibera - di convocare a Milano per il giorno 6 novembre 2014 la XVI Assemblea Congressuale; - di invitare le ANCI Regionali a convocare le rispettive Assemblee precongressuali ai sensi dell’art. 10, comma 3, dello Statuto vigente entro il 15 ottobre; - di delegare il Presidente a designare i componenti della Commissione di Garanzia di cui all’art. 12, comma 12, dello Statuto vigente; - di delegare il Presidente ed il Segretario Generale alla predisposizione della proposta di regolamento precongressuale e congressuale della XVI Assemblea Congressuale e di sottoporre l’adozione alla Presidenza; - di delegare il Segretario Generale alla gestione delle procedure e degli adempimenti connessi alla fase di preparazione della XVI Assemblea Congressuale e allo svolgimento delle Assemblee regionali precongressuali. Roma, 3 luglio 2014 9



ANCI

Statuto

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Indice Titolo I Articolo 1 Denominazione, sede, scopo Articolo 2 Iscrizione, recesso, decadenza Articolo 3 Pari opportunità Articolo 4 Sistema rappresentativo unitario Articolo 5 Requisiti per l’elezione negli organi Articolo 6 Organi Articolo 7 Assemblea Articolo 8 Poteri dell’Assemblea Articolo 9 Assemblea Congressuale Articolo 10 Convocazione dell’Assemblea Congressuale Articolo 11 Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Congressuale Articolo 12 Elezione dei Delegati all’Assemblea Congressuale Articolo 13 Validità dell’Assemblea Congressuale Articolo 14 Elezione del Presidente dell’ANCI Articolo 15 Il Consiglio Nazionale Articolo 16 Elezione del Consiglio Nazionale Articolo 17 Convocazione e attribuzioni del Consiglio Nazionale Articolo 18 Il Comitato Direttivo Articolo 19 Convocazione e attribuzioni del Comitato Direttivo Articolo 20 Il Presidente dell’ANCI Articolo 21 Segretario Generale Articolo 22 Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali Articolo 23 Conferenza dei Consigli Comunali Articolo 24 Consulta dei Piccoli Comuni Articolo 25 Coordinamento delle Città Metropolitane Articolo 26 Coordinamento Nazionale delle Unioni dei Comuni Articolo 27 Collegio dei Revisori Contabili Articolo 28 Ineleggibilità e decadenza Articolo 29 Contributi associativi Articolo 30 Patrimonio e finanziamento Articolo 31 Esercizio finanziario e contabilità Articolo 32 Modificazioni statutarie 12

pag 15 pag 15 pag 17 pag 18 pag 19 pag 19 pag 20 pag 20 pag 21 pag 21 pag 22 pag 22 pag 22 pag 24 pag 24 pag 25 pag 26 pag 26 pag 28 pag 28 pag 29 pag 31 pag 31 pag 32 pag 33 pag 34 pag 34 pag 35 pag 35 pag 35 pag 36 pag 37 pag 37


Titolo II Articolo 33 Associazioni Regionali Articolo 34 Autonomia statutaria Articolo 35 Assemblea Regionale Articolo 36 Patrimonio Articolo 37 Controlli e Sanzioni Articolo 38 Norme di funzionamento Articolo 39 FedersanitĂ ANCI Articolo 40 Varie Articolo 41 Norma transitoria e finale

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TITOLO I Articolo 1 Denominazione, sede, scopo 1.1 L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) è un’associazione senza scopo di lucro. 1.2 L’ANCI ha sede in Roma. Il Consiglio Nazionale ha piena facoltà di istituire ovunque sedi secondarie, uffici, delegazioni, rappresentanze e sopprimerle. 1.3 Può promuovere e aderire ad Associazioni e Organismi internazionali, aventi medesimi scopi. 1.4 L’ANCI tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza.. Persegue i propri scopi ispirandosi a valori di autonomia, indipendenza e rappresentatività. In essa trovano sede e rappresentanza i principi di pari dignità e pluralismo espressione delle assemblee elettive locali. In particolare: • è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con (art 114) il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale; • è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con le Regioni con le Province e con tutti gli enti pubblici di rilievo regionale e locale; • cura la rappresentanza dei Comuni e delle Città metropolitane dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e dell’Unione Europea, al Comitato delle Regioni; • promuove lo sviluppo e la crescita delle funzioni dei Comuni; • tutela e rappresenta gli interessi, dei Comuni anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni e associazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali; in particolare, tiene stabili rapporti politici e istituzionali con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con l’UPI, con l’UNCEM, e con le 15


altre organizzazioni che si occupino di questioni d’interesse del sistema delle autonomie; • designa i rappresentanti delle Città metropolitane e dei Comuni italiani in seno alla Conferenza Stato-Città – Autonomie Locali, alla Conferenza Unificata, di cui al d.lgs. 281/98 e ss.mm.ii.; nella Commissione parlamentare per le questioni regionali, ex art. 11, l. cost. 3/01 e ss.mm.ii; nell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, di cui alla l. 127/97 e ss.mm.ii.; in ogni altro organismo, di qualsiasi natura, in cui sia prevista la rappresentanza di Comuni e Città metropolitane o di altri enti aderenti all’Associazione; • cura la raccolta, l’analisi e la diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti le Città metropolitane, i Comuni italiani e gli enti di derivazione comunale; riceve dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalla Pubblica Amministrazione centrale e periferica e dagli altri Enti ed Istituti tutti i dati e le informazioni per la gestione e della cura degli archivi pubblici; • svolge attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell’interesse e nei confronti dei Comuni singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli ed articolazioni; • promuove e diffonde, a tutti i livelli, la coscienza dei valori della sussidiarietà, dell’autonomia, del federalismo. 1.5 Per elevare il livello di rappresentatività ed al fine di realizzare una piena valorizzazione di tutte le peculiarità territoriali, l’ANCI promuove, sostiene e valorizza associazioni di Comuni o di enti di derivazione comunale che fondano il loro spirito associativo su temi specifici connessi a questioni di interesse locale. Tali associazioni, comunque denominate, partecipano all’ANCI attraverso una propria rappresentanza stabile, organizzata in una consulta e per mezzo di un proprio coordinatore nazionale, indicato a rotazione dalle associazioni stesse, che resta in carica un anno. Il coordinatore è invitato alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo. 1.6 Per il perseguimento dei superiori scopi a rilevanza istituzionale, l’ANCI, direttamente o tramite proprie strutture e/o enti, può, tra l’altro e a titolo meramente esemplificativo: • promuovere lo studio di problemi che interessino gli associati; • intervenire con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si amministrino interessi delle istituzioni locali rappresentate; 16


• prestare informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti, anche partecipati; • partecipare nei modi previsti dalla legge alla contrattazione collettiva di lavoro per il personale degli Enti; • aprire uffici di rappresentanza in altri Paesi o Unioni di Stati; • promuovere e incoraggiare iniziative per l’educazione civica dei cittadini e per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali; • studiare e proporre l’adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita delle autonomie locali; • promuovere e coordinare, in via esclusiva, le relazioni internazionali e le attività di cooperazione allo sviluppo, nello spirito di solidarietà fra i governi locali; • dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni, associazioni, istituzioni specializzate, consorzi, società di capitali o altri enti il cui oggetto sia connesso alle attività e agli scopi dell’Associazione; • ricevere e gestire finanziamenti, pubblici e privati; • promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali e regionali; • cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, regionali, locali; • gestire, per conto delle medesime autorità, progetti e programmi di diversa natura; • compiere ogni altra operazione, anche di natura finanziaria, necessaria e/o utile al perseguimento dei superiori scopi.

Articolo 2 Iscrizione, recesso, decadenza 2.1 Sono soci dell’ANCI tutti i Comuni italiani che paghino la quota associativa in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 29. Possono essere altresì soci le Associazioni e/o Unioni di Comuni, altri enti di derivazione comunale che ne facciano richiesta e che paghino la quota d’iscrizione. 2.2 Le Associazioni e Consorzi di Comuni costituiti su temi o tradizioni territoriali, per aderire all’ANCI devono uniformare i propri ordinamenti o regolamenti ai principi e alle norme del presente Statuto. 17


2.3 L’adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso. 2.4 Il recesso deve essere comunicato mediante raccomandata A/R inviata all’Associazione entro il 31 ottobre ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il recesso non libera dall’obbligo di versamento dell’intero contributo associativo per l’anno in cui lo stesso è stato comunicato. 2.5 L’associato che non versa i contributi associativi entro i termini fissati dall’art. 29, perde la qualità di socio. 2.6 La decadenza è dichiarata dal Consiglio Nazionale, alla prima seduta utile, con formale decisione portata a conoscenza dell’ente interessato. 2.7 L’avvenuta decadenza non è condizione ostativa ai fini di una nuova iscrizione. 2.8 I rappresentanti dell’ente che ha deliberato il recesso, o che sia stato dichiarato decaduto da socio, decadono, con effetto immediato, dalla carica, nazionale o regionale, eventualmente ricoperta negli organi dell’ANCI. 2.9 Il Comune che aderisce all’ANCI si impegna ad agevolare la riscossione delle quote associative anche attraverso forme di semplificazione amministrativa e procedurale. A tal fine l’ANCI può realizzare accordi ed intese istituzionali.

Articolo 3 Pari opportunità 3.1 L’ANCI riconosce nella partecipazione delle donne alla vita sociale, politica ed economica uno strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutta la comunità. 3.2 Esalta l’azione di sensibilizzazione e la valorizzazione del lavoro femminile all’interno delle amministrazioni locali anche con l’applicazione di azioni positive nei confronti delle donne. 3.3 Favorisce ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la presenza delle donne nelle istituzioni e nelle strutture associative. 18


Articolo 4 Sistema rappresentativo unitario 4.1 L’ANCI promuove, ad ogni livello, iniziative ed azioni volte alla costituzione di un sistema rappresentativo unitario delle Associazioni di rappresentanza e tutela degli interessi dei poteri locali.

Articolo 5 Requisiti per l’elezione negli organi 5.1 Possono essere eletti negli organi sociali, purché gli enti di appartenenza non siano nelle condizioni di morosità di cui all’art. 2, coloro che ricoprono le seguenti cariche: • Sindaco • Consigliere comunale • Assessore • Presidente o Consigliere di Circoscrizione eletto nei Comuni delle aree metropolitane, • Presidente o rappresentante legale di altro Ente associato. 5.2 La carica di componente degli organi dell’Associazione di cui alle lettere b) e d), del successivo art. 6 è incompatibile con quella di componente del Governo, presidente, consigliere o assessore regionale, presidente o assessore di amministrazione provinciale. Se eletto successivamente, decade. 5.3 Allo stesso modo, la successiva condizione di morosità dell’ente d’appartenenza, priva l’eletto del diritto di voto. 5.4 Il presente articolo non trova applicazione per l’elezione del Segretario Generale, cui non sono richiesti i superiori requisiti.

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Articolo 6 Organi 6.1 Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea b) il Presidente c) il Consiglio Nazionale d) il Comitato Direttivo e) il Segretario Generale f) il Collegio dei Revisori contabili

Articolo 7 Assemblea 7.1 L’Assemblea è l’organo d’indirizzo generale dell’ANCI. 7.2 La stessa è convocata, di regola con cadenza annuale, per affrontare i temi d’interesse generale del sistema delle autonomie locali. 7.3 Ad essa partecipano i Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi. 7.4 La convocazione è disposta dal Consiglio Nazionale, che ne determina l’ordine del giorno. 7.5 L’Assemblea, salvo che in sede congressuale, è convocata con almeno quindici giorni di preavviso. 7.6 Ogni Socio partecipa all’Assemblea annuale con il proprio rappresentante legale, o suo delegato, scelto tra i componenti i propri organi, purché in carica al momento dell’Assemblea. 7.7 Presidente dell’Assemblea è il Presidente dell’ANCI. In caso di suo impedimento o assenza, è sostituito da un Vice Presidente o, ulteriormente, da un componente del Comitato Direttivo da lui delegato. 7.8 Il Segretario Generale, o suo delegato, è Segretario dell’Assemblea. 20


Articolo 8 Poteri dell’Assemblea 8.1 L’Assemblea dell’ANCI: a) detta le linee d’indirizzo generali dell’ANCI; b) elegge il Presidente dell’ANCI, e i membri del Consiglio Nazionale di propria competenza ai sensi dell’art. 15.1; c) delibera le modifiche dello Statuto; d) delibera in materia di scioglimento dell’ANCI. 8.2 Nei casi sub a), l’Assemblea delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei soci presenti. 8.3 Lo scioglimento può essere deliberato solo da una maggioranza dei 4/5 degli associati. Con la medesima maggioranza, l’Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue. 8.4 Le delibere dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta espressa degli Associati, le loro dichiarazioni.

Articolo 9 Assemblea Congressuale 9.1 L’Assemblea per l’elezione degli organi di cui alla lett. b) dell’art. 8 è convocata, in sede congressuale, ogni 5 anni. 9.2 L’Assemblea Congressuale è composta dai delegati eletti dalle Assemblee pre-congressuali Regionali come di seguito previsto. Alla stessa si applicano le norme di cui agli artt. 10 e ss. Del presente Statuto.

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Articolo 10 Convocazione dell’Assemblea Congressuale 10.1 La convocazione dell’Assemblea Congressuale è fatta mediante avviso contenente l’elenco degli argomenti da trattare, inviato alle Associazioni Regionali almeno sessanta giorni prima della data fissata per la riunione. 10.2 In caso di urgenza, previa delibera del Consiglio Nazionale, il termine è ridotto alla metà. 10.3 L’avviso di convocazione indica, inoltre, il periodo durante il quale devono svolgersi le Assemblee congressuali regionali per l’elezione dei delegati spettanti. 10.4 L’avviso, infine contiene il riparto del numero dei delegati tra le Associazioni Regionali, effettuato secondo i criteri indicati dal presente Statuto.

Articolo 11 Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Congressuale 11.1 L’Assemblea congressuale è presieduta dal Presidente dell’ANCI. In caso di suo impedimento o assenza, è sostituito da un Vice Presidente o, ulteriormente, da un componente del Comitato Direttivo da lui delegato. 11.2 L’Assemblea nomina un Ufficio di Presidenza composto oltre che dal Presidente dell’ANCI, da 3 o più Vice-Presidenti e 2 o più Segretari. 11.3 L’Assemblea nomina altresì 5 o più scrutatori per le votazioni e una Commissione per la verifica dei poteri, composta da 3 o più delegati.

Articolo 12 Elezione dei Delegati all’Assemblea Congressuale 12.1 Il numero dei delegati all’Assemblea Congressuale è fissato sulla base di 1 delegato per ogni 10 iscritti, e in regola con i pagamenti, e frazioni superiori 5. 22


12.2 Ove l’Associazione regionale non raggiunga i 10 associati avrà comunque diritto ad 1 delegato, oltre ai Sindaci dei capoluogo di Provincia soci. 12.3 Ai delegati eletti si aggiungono di diritto i Sindaci dei Capoluogo di Provincia associati. 12.4 Per la Provincia autonoma di Bolzano-Autonome Provinz Bozen sono delegati i rappresentanti indicati dal Consorzio dei della provincia di Bolzano - Sudtiroler Gemeindenverband, il cui numero è determinato in base al precedente articolo 12.1. 12.5 Per la Provincia di Trento sono delegati i rappresentanti indicati dal Consorzio dei Trentini, il cui numero è determinato in base al precedente articolo 12.1. 12.6 Per la Regione Autonoma Valle d’Aosta - Région Autonome de la Vallée d’Aoste- sono delegati i rappresentati indicati dal Consorzio degli Enti locali della Valle d’Aosta - Consortium des Collectivités locales de la Vallée d’Aoste C.E.L.V.A. , il cui numero è determinato in base al precedente articolo 12.1. 12.7 I delegati, che devono essere amministratori in carica degli enti associati della regione, vengono eletti con il sistema previsto per l’elezione del Consiglio Nazionale. 12.8 I delegati eletti dalle Assemblee Regionali possono assumere, su delega formale, la rappresentanza di un solo altro delegato impedito a partecipare personalmente. 12.9 Il Consiglio Nazionale fissa norme regolamentari per lo svolgimento delle Assemblee Regionali. 12.10 Alle Assemblee Regionali partecipa un rappresentante dell’ANCI Nazionale, designato dal Comitato Direttivo, con compiti di verifica del regolare andamento delle stesse. 12.11 Per le Associazioni Regionali impedite o inadempienti, il Consiglio Nazionale provvede ad adottare le iniziative necessarie per la convocazione ed il regolare svolgimento delle stesse.

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12.12 Il Consiglio Nazionale procede all’accertamento della regolarità dello svolgimento delle Assemblee e dei risultati elettorali di ciascuna Associazione e comunica a ciascuna di esse tempestivamente le proprie decisioni. Tale funzione può essere delegata dal Consiglio alla Commissione di garanzia. 12.13 Avverso tali decisioni è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale che si pronuncia in via definitiva.

Articolo 13 Validità dell’Assemblea Congressuale 13.1 L’Assemblea Congressuale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Delegati eletti dalle Assemblee regionali. 13.2 In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo dei delegati eletti. 13.3 L’Assemblea Congressuale, sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 13.4 L’Assemblea Congressuale approva il Regolamento per lo svolgimento dei lavori.

Articolo 14 Elezione del Presidente dell’ANCI 14.1 Il Presidente dell’ANCI è eletto dalla Assemblea Congressuale, in sede congressuale, secondo le modalità previste dal Regolamento.

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Articolo 15 Il Consiglio Nazionale 15.1 Il Consiglio Nazionale è composto da: • Presidente dell’ANCI; • 78 membri eletti dai Congressi delle Associazioni regionali in proporzione al numero dei rispettivi delegati alla Assemblea congressuale nazionale secondo quanto stabilito dal 1° comma dell’art. 12; • i Presidenti delle Associazioni regionali; • il Presidente del Consorzio dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano- Autonome Provinz Bozen-Sudtiroler Gemeindenverband, il Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini ed il Presidente del Consorzio degli Enti locali della Valle d’Aosta - Consortium des Collectivités locales de la Vallée d’Aoste - C.E.L.V.A.. • i Sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e delle Province autonome, o loro delegati • un numero di membri eletti dall’Assemblea Congressuale, pari al numero di quelli sopra indicati. 15.2 Non meno del 50% dei Consiglieri Nazionali eletti dall’Assemblea Congressuale e dalle assemblee regionali devono essere sindaci. Per la restante parte possono essere eletti tutti i soggetti previsti dall’art. 5, garantendo comunque la presenza dei Consiglieri comunali. 15.3 Di norma, i Consiglieri Nazionali sono scelti in modo da rappresentare le varie realtà territoriali. 15.4 I membri del Comitato Direttivo, dell’Ufficio di Presidenza, qualora non ne facciano già parte ad altro titolo, partecipano al Consiglio Nazionale, senza diritto di voto. 15.5 Gli ex Presidenti, gli ex Segretari e Direttori Generali dell’Associazione sono invitati permanenti del Consiglio Nazionale. 15.6 Le vacanze che si verificano tra i membri nel Consiglio Nazionale per recesso, decadenza, dimissioni od altre ragioni, sono coperte mediante cooptazione.

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Articolo 16 Elezione del Consiglio Nazionale 16.1 L’Assemblea elegge il Consiglio Nazionale con il sistema proporzionale, ovvero su lista concordata nell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Congressuale, secondo le modalità previste dal Regolamento Congressuale.

Articolo 17 Convocazione e attribuzioni del Consiglio Nazionale 17.1 Il Consiglio Nazionale elegge nel proprio seno un Presidente, che ne presiede le riunioni e ne disciplina lo svolgimento. Il Presidente del Consiglio Nazionale fa parte di diritto del Comitato Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza. 17.2 Allo stesso modo, il Consiglio Nazionale può eleggere non più di quattro Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, e due Segretari di Presidenza, che ne costituiscono l’Ufficio di Presidenza, invitati alle riunioni del Comitato Direttivo. 17.3 Il Consiglio Nazionale è convocato dal suo Presidente, almeno una volta l’anno. Inoltre, deve essere convocato quando ciò sia richiesto, con indicazione dell’ordine del giorno, dal Presidente dell’ANCI, da almeno un terzo dei componenti, ovvero da almeno quattro Associazioni Regionali su formale decisione dell’organo collegiale. 17.4 Con le stesse modalità possono altresì richiedersi modifiche ed integrazioni all’ordine del giorno di una convocazione già intervenuta. 17.5 L’avviso di convocazione, con l’elenco degli argomenti da trattare, deve essere trasmesso almeno 7 giorni prima della convocazione della riunione. Lo stesso può essere inviato a mezzo lettera, telegramma, fax, e-mail o altro mezzo utile. 17.6 Il Consiglio Nazionale è validamente riunito con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un’ora dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 26


17.7 Nella prima riunione, convocata e presieduta dal Presidente dell’ANCI, su proposta dello stesso, nomina il Segretario Generale. 17.8 Il Consiglio Nazionale, in particolare: a) delibera gli indirizzi e le linee programmatiche dell’Associazione; b) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell’Associazione, nei termini previsti dal regolamento di contabilità e amministrazione; c) approva i Regolamenti dell’Associazione; d) elegge il Comitato Direttivo; e) istituisce Commissioni permanenti che sono articolazione del Consiglio Nazionale per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per atti di competenza del Consiglio. Esse hanno altresì funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio. Il Consiglio Nazionale ne stabilisce il numero e le competenze e ne designa i presidenti. Di ogni Commissione fanno parte i consiglieri nazionali che lo richiedano. Alle riunioni delle Commissioni possono essere, altresì, invitati come esperti altri amministratori dei Comuni associati all’ANCI, che partecipano senza diritto di voto. Il regolamento ne disciplina il funzionamento. f) esamina e decide circa le questioni che gli sono sottoposte dal Comitato Direttivo; ratifica, nella prima seduta successiva, le variazioni di bilancio apportate in via d’urgenza dal Comitato Direttivo; g) delibera in materia di Associazioni Regionali; esamina la conformità degli statuti delle Associazioni regionali rispetto al presente statuto; delibera il commissariamento delle Associazioni Regionali, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali, su proposta del Comitato Direttivo, nei casi di palese inattività e/o violazione statutaria; h) delibera in materia di quote associative; i) convoca l’Assemblea; j) nomina i Revisori Contabili; k) delibera in materia di statuti e regolamenti delle associazioni tematiche di cui all’art.1.5.

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Articolo 18 Il Comitato Direttivo 18.1 Il Comitato Direttivo è composto da un numero di componenti non superiore ad 80. Ne fanno parte: • il Presidente dell’Associazione; • il Presidente del Consiglio Nazionale; • i Presidenti delle Associazioni Regionali e i Presidenti rispettivamente del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano -Sudtiroler Gemeindenverband del Consorzio dei Comuni trentini e del Consorzio degli Enti locali della Valle d’Aosta - Consortium des Collectivités locales de la Vallée d’Aoste - C.E.L.V.A.; • i componenti dell’Ufficio di Presidenza; • i Sindaci delle Città metropolitane; • i componenti della Conferenza Stato Città e autonomie locali; • il Coordinatore della Consulta Piccoli Comuni; • il Coordinatore della Conferenza dei Consigli Comunali; • il Coordinatore della Delegazione al Comitato delle Regioni; • i membri eletti dal Consiglio Nazionale tra i propri componenti, rappresentativi di tutte le realtà territoriali e politiche.

Articolo 19 Convocazione e attribuzioni del Comitato Direttivo 19.1 Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente dell’ANCI e si riunisce di norma una volta ogni 2 mesi. Deve altresì riunirsi a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o della Conferenza dei Presidenti delle Anci Regionali. 19.2 Il Comitato Direttivo è convocato, mediante lettera, fax, e.mail o qualunque altro mezzo utile, con un preavviso di almeno 48 ore. 19.3 Il Comitato Direttivo: a) delibera in materia di partecipazione della Associazione a società, istituzioni, fondazioni, consorzi ed enti di qualunque natura; 28


b) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; c) nell’ambito degli indirizzi elaborati dal Consiglio Nazionale, delibera il programma annuale delle attività; d) nomina o indica i rappresentanti dell’ANCI nella Conferenza StatoCittà-Autonomie locali, nella Cassa Depositi e Prestiti, nel Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Nazionale per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, nel Comitato delle Regioni. Nessuno, a eccezione del Presidente dell’ANCI, può essere nominato in più d’uno dei suddetti organismi; e) in caso di urgenza, adotta delibere nelle materie di competenza del Consiglio Nazionale, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva; f) delibera nelle altre materie non riservate dal presente statuto ad altri organi dell’Associazione. 19.4 Il Comitato Direttivo è validamente riunito in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, da effettuarsi ad almeno un’ora dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti. 19.5 Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e delle stesse viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, in cui si dà atto dei voti espressi. Le decisioni che riguardano questioni attinenti persone possono avvenire, su richiesta, a scrutinio segreto.

Articolo 20 Il Presidente dell’ANCI 20.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione. 20.2 Il Presidente: • presiede l’Assemblea, anche in forma congressuale, e il Comitato Direttivo; • partecipa, direttamente o attraverso un proprio delegato, ai lavori della Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali;

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• salvo quanto all’art. 19.3, lett. d), nomina i rappresentanti dell’ANCI nelle istituzioni, in Commissioni, in società, organismi ed enti di qualsiasi natura; • controfirma i contratti individuali ed il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti e gli atti previsti dal regolamento di contabilità; • in caso di urgenza, può adottare, motivatamente, le delibere di competenza del Comitato Direttivo, salvo ratifica alla prima riunione successiva dello stesso. 20.3 Per il migliore espletamento delle proprie funzioni, il Presidente costituisce un Ufficio di Presidenza, che oltre allo stesso e al Presidente del Consiglio Nazionale è composto da 20 componenti. Ne fanno parte, inoltre di diritto, i Vice Presidenti e il Presidente del Consiglio Nazionale. Partecipano il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali, il Coordinatore della Consulta dei Piccoli Comuni, il Coordinatore delle Città Metropolitane e il Coordinatore della Conferenza dei Consigli Comunali. Gli altri membri sono scelti discrezionalmente dal Presidente dell’Anci. 20.4 Il Presidente può delegare amministratori di Comuni soci dell’ANCI a seguire specifiche tematiche e materie e, previo concerto ed in raccordo con lo stesso, a rappresentare nelle sedi politiche ed istituzionali l’ANCI, formulando le relative linee d’indirizzo. A tal fine i delegati sono supportati dalla struttura tecnica dell’Associazione, con la quale si raccordano per tutti i loro compiti ed attività. 20.5 Oltre alle incompatibilità di cui all’art. 5, la carica di Presidente è incompatibile con quella di parlamentare italiano; se eletto successivamente decade dalla carica. 20.6 In caso di impedimento temporaneo, il Presidente delega le proprie funzioni al Vice Presidente vicario, o in caso di impedimento di quest’ultimo, ad altro Vice Presidente. 20.7 In caso di cessazione per qualunque ragione, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice Presidente vicario, in tal caso il Consiglio Nazionale convoca tempestivamente l’Assemblea in sede congressuale.

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Articolo 21 Segretario Generale 21.1 Il Segretario Generale ha, congiuntamente e disgiuntamente al Presidente, la rappresentanza legale dell’ANCI. Esclusivamente su delega o di concerto con il Presidente, rappresenta pubblicamente l’Associazione. Provvede all’ordinaria gestione dell’Associazione. 21.2 In particolare: a) sovrintende al regolare funzionamento dell’Associazione, dando attuazione alle decisioni assunte dai suoi organi; b) dà esecuzione alle previsioni di bilancio; c) è il capo del personale dell’Associazione; d) coordina l’attività degli uffici, definisce l’organizzazione, nomina i responsabili apicali e sottoscrive i contratti individuali e il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti; e) formula proposte di deliberazione per gli organi competenti ed esprime i relativi pareri per quanto di competenza. 21.3 Per l’esercizio delle funzioni amministrative può nominare 2 Vice Segretari. 21.4 Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio Nazionale, al Comitato Direttivo e all’Ufficio di Presidenza, e ne è il Segretario.

Articolo 22 Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali 22.1 E’ istituita la Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali al fine di: • Coordinare i rapporti tra Associazione Nazionale ed Associazioni Regionali • Assicurare l’uniformità d’indirizzi generali, peculiarmente nel rapporto con le rispettive Regioni e gli enti di cui all’art.114 Cost. in quanto interessati

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• Diffondere e condividere le buone pratiche di gestione e di servizio ai Comuni ed agli altri Enti locali interessati • Proporre iniziative ed attività di ambito nazionale d’intesa con l’Associazione Nazionale 22.2 La Conferenza Elegge nel suo seno un Coordinatore Nazionale, che dura in carica 3 anni e 4 Coordinatori d’area tematica, a rotazione annuale; ad essa è garantita la rappresentanza in tutte le sedi e relazioni istituzionali ove sia prevista una delegazione dell’Associazione Nazionale. 22.3 La Conferenza esprime parere preventivo: • Sugli statuti regionali • Sul bilancio dell’Associazione Nazionale • Sull’eventuale commissariamento delle associazioni regionali 22.4 Alla Conferenza partecipano, di diritto, il Presidente dell’Associazione Nazionale o suo delegato ed il Segretario Generale, o suo delegato.

Articolo 23 Conferenza dei Consigli Comunali 23.1 E’ costituita la Conferenza dei Consigli comunali per assicurare una adeguata presenza delle assemblee comunali nella vita dell’Associazione. 23.2 La Conferenza, oltre alle tematiche che attengono allo status dei Consiglieri comunali, si occupa dell’efficace esercizio delle funzioni del Consiglio, sia dal punto di vista interno, sia da quello esterno, soprattutto per quanto attiene agli istituti di partecipazione. 23.3 La conferenza elegge nel suo seno un Coordinatore, due Vice Coordinatori ed un Ufficio di Presidenza. Il Coordinatore è membro dell’Ufficio di Presidenza e partecipa ai lavori del Comitato Direttivo e del Consiglio Nazionale. I componenti dell’Ufficio di Presidenza partecipano, ai lavori del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.

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23.4 Un regolamento disciplina le modalità di formazione e di funzionamento della Conferenza dei Consigli Comunali. Previa approvazione del Consiglio Nazionale.

Articolo 24 Consulta dei Piccoli Comuni 24.1 E’ costituita la Consulta Nazionale dei Comuni al fine di assicurare e promuovere, tenendo conto delle specificità regionali, il coordinamento delle iniziative tese a tutelare, valorizzare e sostenere le realtà comunali di piccole dimensioni su tutto il territorio nazionale. 24.2 Essa ha il compito di assicurare, anche a livello regionale, un coordinamento delle iniziative tese a tutelare e valorizzare le realtà comunali di piccole dimensioni. 24.3 Il Presidente dell’ANCI, su proposta e sentita la Consulta, nomina il Coordinatore della stessa. Il Coordinatore rappresenta a qualsiasi livello la Consulta Nazionale, garantendo la conformità delle azioni della Consulta ai principi ed ai dettati dell’ANCI; assume ogni iniziativa atta a rafforzare il ruolo della Consulta e le funzioni di tutti i Piccoli Comuni; rappresenta la Consulta negli Organi nazionali dell’ANCI. E’ membro dell’Ufficio di Presidenza dell’ANCI e partecipa di diritto ai lavori del Comitato Direttivo dell’Associazione ed al Consiglio Nazionale. 24.4 Il Comitato Direttivo è composto dai Coordinatori delle ANCI Regionali dei Piccoli Comuni e dai membri dell’Ufficio di Presidenza. 24.5 I Coordinatori delle ANCI Regionali dei Piccoli Comuni sono invitati permanenti ai lavori del Consiglio Nazionale. 24.6 La rappresentanza dei Piccoli Comuni è garantita in tutte le sedi e relazioni istituzionali ove sia prevista una delegazione ANCI e comunque una rappresentanza dei Comuni. 24.7 Un regolamento disciplina le modalità di formazione e di funzionamento della Consulta dei piccoli Comuni. 33


Articolo 25 Coordinamento delle Città Metropolitane 25.1 É costituito il Coordinamento delle Città Metropolitane. 25.2 Esso ha il compito di assicurare un coordinamento delle iniziative tese a tutelare e valorizzare le realtà metropolitane e dare piena attuazione al dettato Costituzionale. 25.3 Il Coordinamento elegge nel suo seno un Coordinatore. Egli è membro dell’Ufficio di Presidenza e partecipa di diritto ai lavori del Comitato Direttivo e del Consiglio Nazionale.

Articolo 26 Coordinamento Nazionale delle Unioni dei Comuni 26.1 Al fine di assicurare il monitoraggio, il coordinamento e la promozione delle iniziative per lo sviluppo delle forme di associazionismo intercomunale, è costituito il Coordinamento Nazionale delle Unioni di Comuni. 26.2 Il Coordinamento Nazionale delle Unioni dei Comuni potrà essere articolato in Coordinamenti regionali per un migliore scambio di conoscenze, sostegno, integrazione e diffusione delle esperienze maturate a livello nazionale e locale. 26.3 Il Coordinamento Nazionale delle Unioni dei Comuni è composto dai Presidenti – o loro delegati – delle Unioni di Comuni regolarmente costituite. 26.4 L’attività del Coordinamento Nazionale delle Unioni dei Comuni è retta da apposito regolamento, adottato dal Consiglio Nazionale. 26.5 Il Coordinamento Nazionale delle Unioni dei Comuni elegge, tra i propri componenti, un Coordinatore che partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo.

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Articolo 27 Collegio dei Revisori Contabili 27.1 Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di cinque revisori effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e di due supplenti, iscritti all’albo ufficiale dei revisori contabili, la cui carica è incompatibile con quella di componente degli altri organi associativi. 27.2 Agli stessi non sono applicabili i requisiti di cui all’art. 6. 27.3 Il Collegio dei Revisori è eletto dal Consiglio Nazionale, che ne designa il Presidente, e dura in carica per tutta la durata in carica del Consiglio Nazionale. 27.4 Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni attribuite con il regolamento di cui all’art.31.

Articolo 28 Ineleggibilità e decadenza 28.1 I componenti degli Organi collegiali, che per tre sedute consecutive non vi partecipano, senza giustificato motivo, decadono dalla carica. 28.2 La perdita del requisito minimo richiesto per l’elezione negli organi sociali è motivo di decadenza dalla carica. 28.3 La decadenza è dichiarata dall’organo di appartenenza e comunicata all’interessato, contestualmente alla sostituzione.

Articolo 29 Contributi associativi 29.1 Il contributo associativo è fissato dal Consiglio Nazionale. In ogni caso, lo stesso è automaticamente aggiornato, su base annuale, in ragione dell’indice dei prezzi al consumo così come determinato dall’ISTAT. 35


29.2 Il contributo associativo deve essere versato dagli Associati entro e non oltre il termine essenziale del 30 giugno di ogni anno. 29.3 I contributi sono riscossi nelle forme di cui all’art. 270, d.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. o mediante accordi istituzionali. 29.4 I Comuni inferiori a 100 abitanti associati all’ANCI – salvo diversa, più favorevole decisione del Consiglio Nazionale - sono esentati dal pagamento dei contributi associativi.

Articolo 30 Patrimonio e finanziamento 30.1 Il finanziamento dell’Associazione è costituito: a) dai contributi associativi, così destinati: • il 45% all’Associazione Nazionale; • il 55% alle singole Associazioni Regionali. Da tale quota destinata alle singole Associazioni Regionali, il 10% è obbligatoriamente ripartito secondo criteri di perequazione in favore delle Associazioni regionali di piccola dimensione territoriale. Tale ripartizione è approvata dal Consiglio Nazionale su proposta della Conferenza dei Presidenti delle Associazioni regionali. b) da contributi volontari e straordinari; c) da proventi provenienti dalle attività di strutture, enti, società, organismi partecipati o collegati e dall’attività svolta dall’ANCI per la realizzazione dell’oggetto sociale. d) da eventuali addizionali alle quote annue obbligatorie, per il finanziamento delle Associazioni Regionali. 30.2 In ogni caso, non è ammessa la distribuzione di utili agli associati, a nessun titolo e in nessuna forma. 30.3 Al fine di agevolarne la partecipazione, ciascun Ente associato si impegna, in quanto possibile, a provvedere al rimborso delle spese che eletti dell’Ente stesso dovranno sostenere, nel corso del mandato, per assolvere alla loro funzione negli organi sociali e nelle Commissioni di cui fanno parte. Lo stesso im36


pegno potrà essere richiesto per i dipendenti degli Enti associati chiamati a collaborare all’attività dell’Associazione. Il regolamento di cui all’art. 31 fissa le modalità con le quali l’Associazione Nazionale provvederà alla corresponsione di eventuali emolumenti e rimborsi spese agli amministratori che partecipano alla vita associativa e che ricoprono incarichi statutari e non nell’Associazione.

Articolo 31 Esercizio finanziario e contabilità 31.1 L’esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. 31.2 Il sistema contabile, da cui deriva il bilancio consuntivo, che deve garantire l’individuazione del risultato economico di esercizio e della situazione patrimoniale, è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale. 31.3 L’ANCI, ai sensi dell’art. 270, d.lgs. 267/00, assicura adeguate forme di pubblicità relativamente alle adesioni e ai bilanci annuali, nelle forme stabilite con regolamento.

Articolo 32 Modificazioni statutarie 32.1 Le modifiche statutarie possono essere adottate dall’Assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei propri componenti. 32.2 Ove proposte in occasione dell’Assemblea riunita in sede congressuale, le modifiche sono approvate con i medesimi quorum previsti per l’elezione del Presidente e del Consiglio Nazionale.

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TITOLO II Articolo 33 Associazioni Regionali 33.1 L’Anci è articolata secondo un sistema di rappresentanza del territorio e sul territorio incentrata sull’Associazione Nazionale e sulle ANCI Regionali; le ANCI Regionali – nell’ambito degli indirizzi generali condivisi con l’ANCI nazionale- godono di piena autonomia sulla linea politica regionale. 33.2 Per la Provincia autonoma di Bolzano - Autonome Provinz Bozen l’Associazione è rappresentata dal Consorzio dei Comuni e della Provincia di Bolzano - Sudtiroler Gemeindeverband Per la Provincia Autonoma di Trento l’ANCI è rappresentata dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento. 33.3 Per la Regione autonoma Valle d’Aosta - Région Autonome de la Vallée d’Aoste l’ANCI è rappresentata dal Consorzio degli Enti locali della Valle d’Aosta - Consortium des Collectivités locales de la Vallée d’Aoste - C.E.L.V.A. 33.4 L’ANCI riconosce lo Statuto dei Consorzi di cui sopra, previa delibera del Consiglio Nazionale. 33.5 Le Associazioni Regionali rappresentano gli associati e perseguono gli obiettivi generali dell’Associazione nell’ambito di ciascuna regione in relazione alle prerogative e agli interessi delle singole comunità locali. 33.6 Esse costituiscono il livello fondamentale della vita dell’Associazione ai fini della più estesa partecipazione degli Enti associati. 33.7 Al fine di elevare il grado partecipazione e rappresentatività, le Anci regionali decidono di istituire coordinamenti territoriali o intercomunali quali articolazioni funzionali ed organizzative in ciascuna regione. 33.8 Sono ad esse riconosciuti tutti i compiti non espressamente riservati all’Associazione Nazionale, al cui esercizio peraltro sono tenute a contribuire anche in forma autonoma. In particolare le Associazioni Regionali svolgono i compiti indicati all’art. 1 del presente statuto relativamente alle competenze che la legge attribuisce alle Regioni.

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33.9 Le Associazioni Regionali godono di autonomia statutaria nell’ambito dei principi generali stabiliti dal presente Statuto. Il loro statuto e le relative modifiche sono deliberati dall’Assemblea regionale e approvati dal Consiglio Nazionale, sentita la Conferenza dei presidenti delle Associazioni Regionali. 33.10 Tutti i soggetti di cui all’art. 2 possono associarsi all’ANCI soltanto se intesa in tutte le sue articolazioni – nazionale e regionale. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 36.1, la materia statutaria relativa ai requisiti e alle modalità di associazione, recesso e decadenza e di versamento delle quote, è di competenza esclusiva dell’ANCI nazionale.

Articolo 34 Autonomia statutaria 34.1 Lo Statuto regionale, nell’ambito dei principi fissati dallo Statuto dell’Associazione Nazionale, stabilisce le norme fondamentali di funzionamento dell’Associazione Regionale, le attribuzioni degli organi e la loro composizione. Lo Statuto promuove la partecipazione degli associati attraverso il Coordinamento provinciale e/o coordinamenti intercomunali in aree omogenee. 34.2 Sono organi dell’Associazione Regionale, oltre all’Assemblea, il Consiglio regionale, il Comitato Direttivo e il Presidente.

Articolo 35 Assemblea Regionale 35.1 L’Assemblea è costituita da tutti Comuni singoli o associati e da altri Enti di derivazione comunale soci della Regione. 35.2 In seno all’Assemblea, l’Ente associato è rappresentato dal suo rappresentante legale o da un suo delegato o da un componente dell’Assemblea. 35.3 L’Assemblea elegge il Presidente e il Comitato Direttivo per una durata analoga a quella prevista per gli organi dell’Associazione Nazionale.

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35.4 Alle sedute dell’Assemblea Regionale sono invitati i componenti degli organi nazionali dell’ANCI che siano amministratori degli enti della regione associati.

Articolo 36 Patrimonio 36.1 Ogni Associazione Regionale, in aggiunta alla quota di contributi di cui all’art. 28, può deliberare ulteriori contributi, in relazione a progetti e iniziative riguardanti specifiche esigenze regionali. Tale addizionale non potrà comunque superare il 50% dell’ammontare della quota annua obbligatoria fissata dal Consiglio Nazionale. La Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali sottopone al Consiglio Nazionale l’approvazione di eventuali ulteriori aumenti delle addizionali regionali. 36.2 Un’apposita convenzione disciplina i rapporti finanziari tra l’Associazione Nazionale, e rispettivamente, il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Sudtiroler Gemeindenverband, il Consorzio dei Comuni trentini e il Consorzio degli Enti locali della Valle d’Aosta – Consortium des Collectivités locales de la Vallée d’Aoste - C.E.L.V.A..

Articolo 37 Controlli e Sanzioni 37.1 Ai fini della trasparenza anche i bilanci delle Associazioni Regionali sono pubblicati secondo le disposizioni di legge che si applicano al bilancio delle Associazioni Nazionali degli Enti locali. 37.2 Per quanto non previsto dal presente statuto, con apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, su proposta dalla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali, viene disciplinato il sistema dei controlli e delle sanzioni per i casi di inadempienza statutaria o scorrettezza nelle gestioni finanziarie.

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37.2 In ogni caso, la mancata trasmissione al Consiglio Nazionale, entro tre mesi dall’approvazione, del bilancio consuntivo della Associazione Regionale regolarmente approvato dai competenti organi, certificato dal Collegio dei Revisori, comporta la sospensione dei contributi a favore dell’Associazione Regionale.

Articolo 38 Norme di funzionamento 38.1 Il Consiglio Nazionale, su relazione del Comitato Direttivo, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali, quando ricorrano gravi motivi o inadempienze può procedere allo scioglimento degli organi eletti dell’Associazione regionale e alla nomina di un Commissario straordinario, il quale procederà entro quattro mesi alla convocazione dell’Assemblea per gli adempimenti di competenza. 38.2 Il Commissario dispone di tutti i poteri degli organi dell’Associazione e può avvalersi della collaborazione di un Comitato consultivo, da lui nominato, che lo coadiuva nell’espletamento del proprio mandato. 38.3 Gli statuti delle Associazioni regionali devono conformarsi a tali previsioni.

Articolo 39 Federsanità ANCI 39.1 Federsanità ANCI è struttura e organismo di consulenza tecnica e di supporto all’ANCI per le tematiche del Servizio Sanitario Nazionale e di collaborazione con la struttura dell’ANCI per quelle relative all’integrazione sociosanitaria e, su proposta dell’Assemblea Congressuale di Federsanità ANCI, il Consiglio Nazionale dell’ANCI ne recepisce lo Statuto. 39.2 Il Presidente di Federsanità ANCI è componente dell’Ufficio di Presidenza, con diritto di voto.

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39.3 I componenti dell’Ufficio di Presidenza di Federsanità ANCI partecipano ai lavori del Comitato Direttivo dell’ANCI; 10 Direttori Generali di aziende sanitarie, indicati da Federsanità ANCI, e 10 rappresentanti di Comuni, partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale dell’ANCI. Le relative partecipazioni non conferiscono il diritto di voto. 39.4 I Presidenti delle Federsanità regionali partecipano agli Esecutivi delle ANCI regionali.

Articolo 40 Varie 40.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Articolo 41 Norma transitoria e finale Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato dal momento della sua votazione ed approvazione.

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XVII Assemblea Congressuale ANCI e Assemblee precongressuali regionali

Regolamento

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Indice 1.

Assemblea Congressuale Nazionale Convocazione

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2.

Commissione di Garanzia Nomina e Attribuzioni

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3.

Assemblea Regionale Convocazione

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4.

Assemblea Regionale Composizione-Organi assembleari

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5.

Assemblea Regionale Validità

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6.

Delegati Eleggibilità-Riparto per Regione- Supplenze

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7.

Assemblea Regionale Elezione dei Delegati

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8.

Assemblea Regionale Verbale-Ratifica

pag 53

9.

Assemblea Congressuale Nazionale Composizione- Validità

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10. Assemblea Congressuale Nazionale Svolgimento

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l. Assemblea Congressuale Nazionale Convocazione 1.1 La XVII Assemblea Congressuale ANCI è convocata, ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale del 3 luglio 2014, a Milano nella data del 6 novembre 2014 dando mandato al Presidente dell’ANCI di stabilire l’ora ed il luogo di svolgimento dell’Assemblea Congressuale e di definire gli argomenti all’ordine del giorno. 1.2 Il Presidente, all’uopo delegato dal Consiglio Nazionale, sulla base dei dati forniti dal Segretario Generale, approva alla data del 24 luglio 20 14, il riparto del numero dei Delegati e dei componenti del Consiglio Nazionale da eleggere in sede regionale ai sensi dell’art. 15 dello Statuto ANCI. Il Quorum verrà calcolato rispetto alle quote pagate entro il 30 giugno 2014, come rinvenienti da rendiconto Equitalia di inizio luglio, integrato con pagamenti quietanzati comunicati ad Anci entro il31 luglio 2014. 1.3 Il Consiglio Nazionale provvede altresì ad indicare il periodo entro il quale debbono svolgersi le Assemblee regionali in modo che esse abbiano luogo, di norma, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea Congressuale. Le Assemblee regionali dovranno pertanto svolgersi entro il 15 ottobre 2014. 1.4 Entro il 24 luglio 2014 la Presidenza nazionale dirama alle Associazioni regionali l’avviso di convocazione dell’Assemblea Congressuale al quale vanno allegati: il prospetto di riparto per Regione dei Delegati, il presente Regolamento, l’elenco degli associati in regola con le quote sociali, lo Statuto, un modello di scheda informativa per ciascun delegato. 1.5 All’avviso di convocazione viene unito anche l’elenco dei rappresentanti nazionali incaricati di assistere ai lavori.

2. Commissione di Garanzia Nomina e Attribuzioni 2.1 Il Presidente nomina la Commissione Nazionale di garanzia, costituita secondo criteri rispettosi del principio delle rappresentanze politiche. La Commis49


sione delibera sulla regolarità dello svolgimento dei lavori ed esamina gli eventuali ricorsi avanzati al Consiglio Nazionale. 2.2 La Commissione si pronuncia almeno 15 giorni prima dell’Assemblea Congressuale. 2.3 La Commissione sottopone a ratifica del Consiglio Nazionale le sue decisioni. 2.4 La Commissione è assistita dal Segretario Generale o un suo delegato.

3. Assemblea Regionale Convocazione 3.1 L’Associazione regionale decide formalmente la convocazione dell’Assemblea regionale in uno dei giorni del periodo stabilito dal Consiglio Nazionale. 3.2 L’avviso di convocazione dell’Assemblea regionale, da inviarsi agli enti associati almeno quindici giorni prima del suo svolgimento dovrà contenere: • Data, ora e luogo di svolgimento dell’Assemblea • Ordine del giorno dei lavori • Numero dei Delegati da eleggere • Copia del presente Regolamento • Copia dello Statuto Nazionale e dello Statuto regionale 3.3 L’avviso di convocazione dell’Assemblea regionale, a firma del Presidente, verrà inviato a tutti gli Enti soci delle singole regioni, e per conoscenza al Presidente nazionale dell’ ANCI. 3.4 Nel caso l’Associazione regionale non provveda alla convocazione ne1 tempi stabiliti, alla stessa provvede il Presidente dell’ANCI.

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4. Assemblea Regionale Composizione-Organi assembleari 4.1 L’Assemblea regionale precongressuale è costituita da tutti gli enti associati della Regione. Il Sindaco o il rappresentante legale rappresentano l’associato in seno all’Assemblea e possono rappresentare, mediante formale delega, oltre al proprio, non più di altri tre enti associati della Regione. 4.2 L’Assemblea regionale precongressuale, che è aperta dal Presidente dell’Associazione regionale (o, in caso di impedimento, da un suo delegato), è presieduta da un Presidente eletto direttamente dall’Assemblea all’inizio dei suoi lavori. 4.3 Il Presidente è coadiuvato da 3 o più vice presidenti, da 2 o più segretari, da 5 o più scrutatori eletti dall’Assemblea. 4.4 L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea regionale è costituito su proposta del Presidente dell’Anci regionale. 4.5 L’Assemblea elegge altresì la Commissione verifica dei poteri, composta da 3 o più componenti, che viene assistita da un funzionario della Associazione nazionale. Tutti i componenti gli organi assembleari vanno scelti tra i rappresentanti degli enti associati presenti. 4.6 L’Assemblea, su proposta della Presidenza, stabilisce il giorno e l’ora delle votazioni, il periodo di tempo a disposizione delle operazioni elettorali, nonché il termine entro il quale vanno presentate le liste dei candidati.

5. Assemblea Regionale Validità 5.1 L’Assemblea regionale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli enti associati della Regione in regola con i contributi associativi fino alla quota 2013. 5.2 In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dall’orario fissato per la prima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto. 51


5.3 Ove l’Assemblea regionale, regolarmente convocata e svoltasi, non provveda per qualsiasi motivo, alla elezione dei delegati all’Assemblea Congressuale Nazionale, potranno partecipare all’Assemblea Congressuale Nazionale soltanto i delegati di diritto.

6. Delegati Eleggibilità-Riparto per Regione- Supplenze 6.1 In base all’art. 12.1 dello Statuto ANCI, “il numero dei delegati all’Assemblea Congressuale è fissato sulla base di n. l delegato per ogni 10 iscritti, e in regola con i pagamenti, e frazioni superiori a 5”. 6.2 Sono eleggibili a Delegati all’Assemblea Congressuale Nazionale tutti gli amministratori in carica degli enti associati della Regione e in regola con i pagamenti fino alla quota del 2013. 6.3 Prima della loro elezione i candidati devono compilare e sottoscrivere una scheda informativa dalla quale risultino i requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto. 6.4 Sono Delegati di diritto, ai sensi dell’art. 12.3 dello Statuto Anci, i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia della Regione, purché associati e in regola con i pagamenti. I Comuni capoluogo i cui Consigli risultano sciolti, sono rappresentati dal Commissario Straordinario. I delegati di diritto pertanto non vanno compresi nel numero complessivo dei Delegati spettanti secondo i criteri previsti dallo Statuto. 6.5 I Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia impossibilitati, possono delegare, in via esclusiva, attraverso atto formale, un amministratore del proprio Comune. 6.6 Un Delegato, regolarmente eletto, che per qualsiasi impedimento, non è in grado di partecipare all’Assemblea congressuale nazionale può delegare un altro Delegato.

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7. Assemblea Regionale Elezione dei Delegati 7 l L’elezione dei Delegati avviene con il sistema proporzionale, con liste bloccate, ovvero su lista concordata nell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea. Ciascuna lista deve essere presentata da un numero di rappresentanti degli enti associati pari almeno al 3% dei soci della Regione e comunque non inferiore a cinque. 7.2 I presentatori della lista (che debbono essere rappresentanti legali degli enti associati della Regione, o loro delegati) non possono essere compresi nella lista dei candidati da essi presentata. 7.3 Gli scrutatori costituiscono l’Ufficio elettorale ed eleggono nel proprio seno il presidente. Degli scrutini effettuati l’ufficio elettorale dà conto all’Assemblea con apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti. Alle operazioni di scrutinio e di votazione può assistere un rappresentante per lista concorrente.

8. Assemblea Regionale Verbale-Ratifica 8.1 Dell’Assemblea regionale, per la parte che si riferisce alla elezione dei Delegati, va redatto apposito verbale. Il verbale deve contenere gli elementi indispensabili per documentare il regolare svolgimento del lavoro. 8.2 Detto verbale (unitamente alle schede informative dei Delegati eletti) entro le 24 ore successive, va inviato, via posta elettronica o con plico raccomandato o consegnato di persona, a cura del Presidente dell’Associazione regionale, al Segretario Generale il quale, avvalendosi d egli uffici preposti e verificati i requisiti dei delegati eletti, comunica per telegramma la decisione della Commissione di Garanzia alla quale compete l’obbligo di attestazione della regolarità dell’Assemblea regionale precongressuale.

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9. Assemblea Congressuale Nazionale Composizione- Validità 9.1 L’Assemblea Congressuale è composta dai Delegati eletti n elle Assemblee regionali, il cui elenco sarà definitivamente validato dal Presidente su mandato della commissione di Garanzia. 9.2 I Delegati vengono muniti di un tesserino personale di riconoscimento indispensabile per esercitare tutti i diritti e doveri congressuali. 9.3 L’Assemblea Congressuale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei delegati eletti dalle Assemblee regionali. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un’ora dall’ orario fissato per la prima, è valida con la presenza di almeno un terzo dei Delegati. 9.4 Ogni Delegato può rappresentare un solo altro delegato impedito a partecipare. Tale situazione dovrà risultare da formale delega sottoscritta dal delegante. 9.5 I Delegati di diritto (Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia) impossibilitati, delegano un amministratore del proprio Comune.

10. Assemblea Congressuale Nazionale Svolgimento 10.1 L’Assemblea Congressuale Nazionale, è aperta e presieduta dal Presidente dell’Associazione Nazionale, che in caso di suo impedimento o assenza, è sostituito da un Vice Presidente o, ulteriormente, da un componente del Comitato Direttivo da lui preventivamente delegato. 10.2 L’Assemblea Congressuale nomina un Ufficio di Presidenza composto oltre che dal Presidente dell’ANCI, da 3 o più vice presidenti, e da 2 o più segretari. 10.3 L’Assemblea nomina altresì 5 o più scrutatori per le votazioni e una Commissione per la verifica dei poteri, composta da 3 o più delegati, che viene assistita dal Segretario Generale o da un funzionario dell’Associazione nazionale da esso delegato. 54


10.4 Tutti i componenti gli organi assembleari vanno scelti tra i rappresentanti degli enti associati presenti. 10.5 L’Assemblea congressuale nazionale, nella sessione ordinaria, procede, mediante votazione, all’elezione del Presidente dell’ANCI e dei componenti del nuovo Consiglio Nazionale, determinati in base ai criteri stabiliti all’art. 15 dello Statuto. 10.6 L’Assemblea, oltre agli adempimenti previsti dallo Statuto, su proposta della Presidenza stabilisce il giorno e l’ora delle votazioni, il periodo di tempo a disposizione per le operazioni elettorali, nonché il termine entro il quale vanno presentate le liste d ei candidati. L’elezione del Consiglio Nazionale può avvenire, secondo una prassi consolidata, su lista unica concordata. Tuttavia, in caso di mancato accordo o nel caso siano presentate più liste, viene adottato il sistema proporzionale con liste bloccate e senza voti di preferenza. 10.7 Ciascuna lista deve essere presentata da un numero di Delegati non inferiore al 2% del totale dei Delegati eletti e comunque non inferiore a tre. I presentatori di lista non possono essere compresi n ella lista dei candidati da essi rappresentata. 10.8 Ciascun Delegato ha diritto a ricevere la scheda necessaria alla votazione, regolarmente vistata dalla Commissione verifica dei poteri. In caso di votazione elettronica vengono indicate alla Assemblea le opportune procedure. 10.9 Gli scrutatori costituiscono l’ufficio elettorale ed eleggono nel proprio seno un presidente. 10.10 Degli scrutini effettuati l’ufficio elettorale dà conto all’Assemblea con apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti. Alle operazioni di scrutinio e di votazione può assistere anche un rappresentante per ogni lista presentata.

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All 1 - Adempimenti precongressuali 2014 Nomina dei delegati

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Assemblea Anci Toscana

Estratto verbale 11 aprile 2014

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ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA DEI COMUNI E DEI SOCI DELL’ANCI TOSCANA Verbale n. 12 della riunione del 11 aprile 2014 Della riunione dell’Assemblea regionale ordinaria dei Comuni e dei soci dell’Associazione è stata fatta una pre-convocazione il 12 marzo 2014 con protocollo n. 123/‘14/s, cui è seguita una convocazione il 28 marzo 2014 con protocollo n. 195/‘14/S. La seduta si svolge quindi a Firenze presso l’Auditorium Attilio Monti (La Nazione), in Viale Giovine Italia 17, per esaminare il seguente ordine del giorno: 1) Approvazione verbale precedente seduta del 13 gennaio 2014; 2) Comunicazioni del Presidente; 3) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2013; 4) Convocazione Assemblea Congressuale del 10 settembre 2014; 5) Approvazione del Regolamento dell’Assemblea regionale; 6) Presa d’atto nomina Commissione di Garanzia; 7) Varie ed eventuali. I Comuni soci presenti, rappresentati dal Sindaco sono 15:, Carrara, Castelnuovo Berardenga, Poggio a Caiano, Pontassieve, Rapolano Terme, Roccastrada, San Casciano Val di Pesa, San Giovanni Valdarno, San Miniato, Scandicci, Siena. Sono presenti altresì i Comuni rappresentati da amministratori delegati dal Sindaco dei seguenti comuni: Campi Bisenzio, Firenze, Massa, Terranuova Bracciolini. E’ assente giustificato il Comune di Arezzo. I Comuni soci complessivamente presenti sono quindi 15. L’Assemblea, valida pertanto in seconda convocazione, ha inizio alle ore 10.45. Partecipano altresì alla riunione il Segretario Generale Alessandro Pesci, incaricato di stendere il verbale della riunione e il Presidente del Consiglio dei Revisori dei Conti di Anci Toscana Ugo Bercigli. Per lo staff di Anci Toscana sono presenti Anna Maria Bondi, Olivia Bongianni, Marcella Fidanzati.

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Ai membri dell’Assemblea erano stati inviati in formato elettronico i seguenti materiali: - Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 - Il Regolamento dell’Assemblea - Il Verbale dell’Assemblea del 13 gennaio 2014 All’inizio dell’Assemblea sono stati inoltre messi a disposizione i seguenti materiali: - Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 - Slides riassuntive su Bilancio 2013 e prime informazioni sul 2014 - Piano Attività 2014 - Regolamento dell’Assemblea - Verbale dell’Assemblea ordinaria del 13 gennaio 2014 - Nota ANCI su DDL Delrio - Nota Anci Toscana su Città Metropolitane - Aut Aut – Speciale Elezioni 2014 - Audit 2013 - Invito al Convegno “Alle porte del ridisegno dei poteri locali” del 15 aprile a Siena - Invito alla Conferenza “Le Smart Cities italiane” del 16 aprile a Firenze 1. Approvazione verbale precedente seduta del 13 gennaio 2014 Il Presidente Cosimi chiede se vi sono osservazioni circa il verbale della precedente seduta dell’Assemblea dei Comuni soci del 13 gennaio 2014 e, non avendo nessuno chiesto la parola, afferma che l’Assemblea approva all’unanimità il verbale. 2. Comunicazioni del Presidente Il Presidente Cosimi passa brevemente in rassegna le novità occorse nelle ultime settimane, concentrando in particolare l’attenzione sull’approvazione della riforma Delrio e sulle imminenti conseguenze che questa porterà in tema di riordino istituzionale. Una riforma la cui attuazione concreta da parte degli enti necessita di essere particolarmente monitorata ed affiancata, poiché chiama i Comuni ad un maggiore ruolo e protagonismo, ma anche all’esigenza di trovare nuovi strumenti, risorse, competenze e reti che permettano di affrontare crescenti responsabilità. 3. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 Al riguardo di questo punto il Presidente Cosimi affida la parola al Segretario 62


Generale Pesci che illustra la bozza del bilancio dell’Associazione chiuso al 31 dicembre 2013, su cui deve esprimersi l’Assemblea dei soci, organo competente a deliberare in merito. Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 riconferma la tendenza all’incremento dei ricavi dell’attività, iniziato con l’esercizio 2004 e proseguito ininterrottamente fino ad oggi, salvo le parentesi degli esercizi 2007 e 2011. L’esercizio 2013 chiude con un avanzo pari ad € 5.459,67. Il Segretario Generale Pesci, supportato dallo schema sintetico di rendiconto distribuito ai presenti, mostra quindi alcuni dettagli che rappresentano il tasso di salute del bilancio dell’Associazione e le già buone prospettive che si prefigurano per il 2014. L’Assemblea dei Soci condivide l’impostazione proposta dal Segretario Generale Pesci e approva il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 dell’Associazione, allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale. 4. Convocazione Assemblea Congressuale del 10 settembre 2014 Il Presidente Cosimi, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 7, comma 1 dello Statuto sociale, comunica all’Assemblea che il 10 settembre si terrà la XIV Assemblea Congressuale di Anci Toscana, e che questa verrà fatta coincidere con l’Assemblea pre-congressuale dei Comuni toscani in relazione all’Assemblea Congressuale nazionale dell’ANCI, ad oggi prevista dal 9 all’11 ottobre p.v. a Milano. L’Assemblea Congressuale dei Comuni toscani si svolgerà in Palazzo Vecchio, sede del Municipio di Firenze, capoluogo di regione. 5. Approvazione del Regolamento dell’Assemblea regionale L’aggiornamento del testo del Regolamento dell’Assemblea regionale, su invito del Presidente Cosimi, viene rapidamente illustrato dal Segretario Generale Pesci. L’Assemblea prende visione del testo, ne condivide le lievi modifiche apportate e ne approva la versione così come approvata dal Comitato Direttivo del 25 marzo u.s. 6. Nomina della Commissione di Garanzia Il Presidente Cosimi, in considerazione del fatto che la prossima tornata di elezioni amministrative generali comunali priverà gli organi sociali della stragrande maggioranza dei loro componenti essendo, o al termine del mandato, oppure sottoposti al rinnovo elettorale, propone di istituire una Commissione di Garanzia cui spetta il compito di “traghettare” l’Associazione dal periodo post elettorale (25 maggio e 8 giugno) fino allo svolgimento dell’Assemblea Congressuale dei Comuni toscani, prevista per il 10 settembre, portando avanti tutti gli 63


adempimenti necessari alla vita democratica e alle attività dell’Associazione. Oltre a ciò la Commissione di Garanzia avrà il compito di assolvere anche alle funzioni della Commissione Verifica Poteri in sede congressuale. La nomina della Commissione di Garanzia è di competenza dell’Assemblea regionale dei Comuni soci e viene dunque sottoposta all’attenzione dell’Assemblea la proposta emersa nell’ultimo Comitato Direttivo dell’Associazione. Detta proposta tiene conto, fondamentalmente, di due criteri: il primo è che la scelta ricada su persone che, nel periodo interessato, rivestano cariche istituzionali “stabili”, non sottoposte cioè a rinnovo elettorale nei comuni di provenienza e, in secondo luogo, che appartengano a distinti orientamenti politici. La proposta, alla luce dei citati criteri, è che la Commissione di Garanzia sia formata dai seguenti amministratori, già membri del Comitato Direttivo: Sabrina Sergio Gori, Assessore del Comune di San Marcello P., nella funzione di Presidente; Alessandro Capecchi, Consigliere Comunale di Pistoia, nella funzione di componente; Angelo Andrea Zubbani, Sindaco di Carrara, nella funzione di componente. La Commissione sarà assistita dal Segretario Generale Alessandro Pesci e dalla struttura di servizio dell’Associazione, che collaborerà al buon funzionamento di tutte le attività, ordinarie e congressuali, del periodo indicato in premessa. L’Assemblea condivide gli orientamenti espressi dal Presidente e approva l’istituzione della Commissione di Garanzia così come proposta. Seguono, nell’ordine, gli interventi di: - Bruno Valentini, Sindaco di Siena - Maurizio Viligiardi, Sindaco di San Giovanni Valdarno - Giancarlo Innocenti, Sindaco di Roccastrada - Roberto Bozzi, Sindaco di Castelnuovo Berardenga - Angelo Andrea Zubbani, Sindaco di Carrara 7. Varie ed eventuali Sulla base delle considerazioni fatte dal Presidente Cosimi in apertura d’Assemblea e dei successivi interventi dei presenti, viene condivisa la necessità per l’Associazione di affrontare i prossimi mesi, densi di scadenze decisive e cambiamenti istituzionali importanti, in modo strutturato, senza incertezze o esitazioni. Viene pertanto deciso di dare mandato al Comitato Direttivo di comporre una “Commissione Affari Istituzionali” che, affiancata da un gruppo 64


di esperti, avrà il compito di gestire, nella relazione con la Regione e il Governo, la fase di profondi cambiamenti degli assetti istituzionali inaugurata con l’approvazione del ddl Delrio. Chiude gli interventi il Presidente Cosimi, che, facendo presente che questa rappresenta l’ultima Assemblea del suo mandato, ringrazia i presenti per il lavoro svolto e per il costante sostegno ricevuto. Non essendovi altro da decidere il Presidente Cosimi dichiara conclusa la riunione, che ha quindi termine alle ore 12:45.

Firenze, 11 aprile 2014

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Associazione dei Comuni toscani

Statuto

Approvato dall’Assemblea dei Soci del 13 settembre 2011 67



Indice Titolo I Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4

Principi generali Costituzione, denominazione, sede Finalità Compiti, servizi e forme gestionali Soci

pag 71 pag 71 pag 72 pag 74 pag 75

Titolo II Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12

Organi Sociali Organi Assemblea regionale Assemblea regionale Congressuale Ordinaria e Straordinaria Consiglio regionale Comitato Direttivo Presidente Collegio dei Revisori dei conti Decadenza

pag 77 pag 77 pag 78 pag 78 pag 80 pag 80 pag 82 pag 82 pag 83

Titolo III Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15

Organizzazione e funzionamento Segretario Generale Articolazioni tematiche Coordinamenti territoriali

pag 84 pag 84 pag 86 pag 87

Titolo IV Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18

Gestione Economica e contrattuale Risorse finanziarie, servizio di cassa, beni Attività contrattuale Contabilità

pag 88 pag 88 pag 89 pag 89

Titolo V Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21

Disposizioni finali e varie Approvazione e modifiche dello Statuto Disposizioni di riferimento Scioglimento dell’Associazione

pag 90 pag 90 pag 90 pag 90

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Titolo I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Costituzione, denominazione, sede 1.L’Associazione regionale dei Comuni della Toscana, indicata anche con la sigla “Anci Toscana”, è un’associazione senza scopo di lucro che si ispira alle storiche tradizioni d’autonomia delle comunità locali toscane, riaffermandone i valori ed operando per realizzare un sistema delle autonomie locali e regionali fondato sui principi di libertà, democrazia, partecipazione dei cittadini. 2.L’Associazione condivide lo spirito e si riconosce nei principi affermati nello Statuto dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), costituendone l’organizzazione regionale toscana. L’Anci Toscana è il livello fondamentale della vita dell’Associazione nazionale, per favorire la più estesa ed attiva partecipazione degli Enti associati. L’Associazione regionale ha piena autonomia organizzativa, economico-finanziaria e di iniziativa politico-istituzionale in ambito regionale. 3. Si applicano, per l’attività della stessa, le disposizioni di cui agli artt. 270 e 271, e la parte terza del TUEL n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. L’Associazione è costituita dai Comuni della Toscana aderenti all’ANCI e dalla Città metropolitana di Firenze. Possono far parte dell’Associazione altri Enti di derivazione Comunale, Unioni di Comuni, Consorzi di Comuni, Autorità d’Ambito, che condividano le finalità del presente Statuto e di quello dell’ANCI nazionale e ne accettino tutti i contenuti. 5. L’Associazione ha sede legale in Prato e sede operativa a Firenze ed ha piena facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici, delegazioni, rappresentanze ovunque poste. 6.L’Anci Toscana ha un proprio logo, costituito da tre quadratini, verde, giallo e rosa, sovrastanti la scritta “Anci Toscana”, come tasselli di una scacchiera (quella simbolica dei Comuni della Toscana) a riecheggiare la forma delle torri 71


(simbolo medievale dell’autonomia comunale) ed i gonfaloni dai colorati antichi stemmi comunali.

Articolo 2 Finalità 1. L’Associazione ha per fine principale la valorizzazione ed il consolidamento dell’autonomia istituzionale, normativa, finanziaria ed organizzativa dei Comuni e delle altre autonomie della Toscana dagli stessi derivate, attraverso un’azione costante rivolta a promuovere e sostenere l’effettiva e definitiva realizzazione dei principi affermati dalla Costituzione della Repubblica, dallo Statuto Regionale e dalla Carta Europea dell’Autonomia Locale, ratificata dall’Italia con legge n.439 del 30 dicembre 1989. 2. L’Anci Toscana costituisce la rappresentanza del sistema costituito dai Comuni toscani, dalla Città Metropolitana di Firenze e dagli enti di derivazione comunale della Toscana. L’Associazione: A. persegue i propri scopi ispirandosi a valori di autonomia, indipendenza e rappresentatività; B. promuove e diffonde, a tutti i livelli, la coscienza dei valori della sussidiarietà, dell’autonomia, del decentramento; C. sostiene principi di pari dignità, pari opportunità e pluralismo, espressione delle assemblee elettive locali. L’Associazione, in particolare: A. rappresenta il sistema dei comuni della Toscana e le loro articolazioni dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e dell’Unione Europea, Comitato delle Regioni, Parlamento della Repubblica, Governo, Regioni, organi della Pubblica Amministrazione e a ogni altro soggetto, di rilievo istituzionale, che eserciti funzioni di interesse locale; B. promuove lo sviluppo e la crescita di detto sistema; C. tutela e rappresenta gli interessi di detto sistema, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, che hanno carattere regionale.

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A tali fini: A. cura i rapporti politici e istituzionali con la RegioneToscana e con il Consiglio delle Autonomie Locali, con l’UPI Toscana, con l’UNCEM Toscana e con le altre organizzazioni che si occupano di questioni d’interesse del sistema delle autonomie locali toscane; B. designa i rappresentanti delle autonomie locali in ogni organismo, di qualsiasi natura, in cui sia prevista la rappresentanza di Comuni e Città metropolitane o di altri enti aderenti all’Associazione; C. cura la raccolta, analisi e diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti il sistema rappresentato e, a tali fini, riceve dai medesimi enti e dalla Pubblica Amministrazione, centrale e regionale, tutti i dati e le informazioni per la gestione e la cura degli archivi di interesse del sistema delle autonomie toscane; D. svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell’interesse e nei confronti dei Comuni toscani, della Città metropolitana e degli altri enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione ai suoi diversi livelli e articolazioni, ovvero su incarico di soggetti, anche privati, rappresentativi di interessi diffusi sul territorio toscano. E. svolge attività di approvvigionamento e di acquisto di beni e servizi necessari a soddisfare i bisogni dei Comuni della Toscana, della Città Metropolitana e degli altri soci alle migliori condizioni reperibili sul mercato. 3. L’Associazione persegue l’affermazione del ruolo istituzionale dei Comuni nell’ambito della società toscana, stabilendo rapporti permanenti con gli organi dello Stato, della Regione, degli altri Enti autonomi e con le rappresentanze delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economiche, politiche per realizzare il sostegno di tutti i soggetti che con le loro attività concorrono allo sviluppo delle comunità locali e, complessivamente, a quello della comunità regionale. 4. L’Associazione persegue e promuove pari opportunità e piena sostenibilità ambientale.

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Articolo 3 Compiti, servizi e forme gestionali 1. L’Associazione regionale promuove: A. l’iniziativa unitaria e la partecipazione alle azioni ed attività previste dal presente Statuto di tutte le forze dell’associazionismo autonomistico; B. iniziative per il coordinamento dell’attività delle Associazioni delle autonomie; C. il coordinamento delle attività dei Comuni e degli Enti associati e l’integrazione organizzativa nei settori nei quali la stessa può realizzare livelli di maggior efficienza, efficacia ed economicità; D. il decentramento delle funzioni d’interesse pubblico ad ogni livello in una logica di sussidiarietà istituzionale e la semplificazione dei procedimenti amministrativi; E. la costituzione di organismi democratici per assicurare la più larga ed effettiva partecipazione alla vita degli Enti locali; F. forme di coordinamento fra gli Enti associati a livello di aree territoriali e su specifiche esigenze tematiche; G. occasioni di confronto e iniziative comuni con ANCI nazionale e le altre Anci Regionali. 2. L’Associazione promuove iniziative relative a: A. l’organizzazione di convegni, seminari di studio e occasioni formative, conferenze; B. sviluppare adeguate forme di relazione e d’informazione con gli Enti associati e con gli altri Enti locali, per realizzare il confronto delle esperienze delle Amministrazioni, il supporto di studi ed approfondimenti dei problemi tecnici, finanziari, organizzativi e giuridici d’interesse degli Enti associati; C. la pubblicazione di studi e ricerche, relazioni, documentazioni e la loro diffusione fra gli Enti associati. 3. L’Associazione eroga agli Enti locali della Toscana e agli altri Enti associati servizi informativi, di comunicazione sociale e pubblica, o altri servizi rientranti nelle finalità e nei compiti istituzionali dell’Associazione, svolgendo anche la funzione di centrale di committenza. 74


Nell’esercizio di tali attività e di quelle di cui all’art 2, comma 2, lett. E, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l’associazione opera quale centrale di committenza, ai sensi dell’art. 33 del d. lgs. n. 163/2006, per conto dei Comuni toscani, della Città Metropolitana e degli altri associati nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali che regolano tale attività e in particolare nel rispetto dei vincoli derivanti dal d. lgs. n. 163/2006. 4. Nell’assolvimento dei propri compiti di promozione e di realizzazione delle iniziative di cui ai precedenti comma 1 e 2, l’Associazione può stipulare convenzioni o pervenire ad intese con soggetti pubblici o privati o con associazioni del terzo settore, laddove individui una confluenza di obiettivi ed interessi e di interventi rivolti al medesimo territorio. 5. L’Associazione, qualora motivazioni di ordine tecnico-economico lo rendano opportuno, può realizzare le iniziative di cui al comma 2 ed erogare i servizi di cui al comma 3, attraverso organismi, costituiti anche in forma societaria, a cui partecipa con quote maggioritarie o non prevalenti. 6. La costituzione degli organismi di cui al comma 5, o la partecipazione ad essi, anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria, finalizzata alla realizzazione di iniziative e all’erogazione di servizi, è deliberata dal Comitato Direttivo, che emana anche gli indirizzi per le nomine dei rappresentanti dell’Associazione negli organi. La delibera specifica le modalità attraverso cui gli indirizzi dell’Associazione sono recepiti dal soggetto partecipato, i contenuti essenziali dello Statuto e gli strumenti attraverso cui avviene il referto ed il controllo sull’osservanza degli indirizzi impartiti e sui risultati conseguiti.

Articolo 4 Soci 1. Sono soci dell’Associazione i Comuni toscani, la Città Metropolitana di Firenze quando costituita, altri Enti di derivazione comunale della Toscana, Unioni di Comuni, Consorzi di Comuni, Autorità d’Ambito, che abbiano deliberato l’adesione all’ANCI e risultino in regola con il versamento dei contributi stabilitidagli organi dell’Associazione. 2. Ciascun socio riceve le prestazioni di servizio e di rappresentanza erogate 75


da Anci Toscana. L’Associazione può richiedere integrazioni finanziarie e compensi ai soci che si avvalgono di servizi specifici, in correlazione ai costi occorrenti per laloro erogazione. 3. L’adesione, il recesso e la decadenza sono regolati in conformità all’articolo 2 dello Statuto nazionale dell’ANCI.

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Titolo II ORGANI SOCIALI Articolo 5 Organi 1. Sono organi dell’Associazione: •l’Assemblea regionale degli Enti associati; •il Consiglio regionale •il Presidente; •il Comitato Direttivo; •il Collegio dei Revisori dei conti. 2. Possono essere eletti negli organi sociali coloro che ricoprono le cariche di Sindaco, Consigliere comunale o di Circoscrizione, Assessore, Presidente o rappresentante legale in uno degli Enti associati, in regola con i versamenti delle quote associative annuali. Il presente comma non trova applicazione per la nomina del Segretario generale e dei membri del Collegio dei Revisori dei conti, che non sono soggetti a tali requisiti. 3. Sono articolazioni territoriali e/o tematiche dell’Associazione le Aree, i Settori, le Consulte Permanenti ed i Coordinamenti territoriali degli amministratori comunali laddove costituiti e le comunità professionali. 4. Gli organi dell’Associazione durano in carica, di norma, cinque anni, in corrispondenza della durata del mandato elettivo della maggioranza dei Comuni del territorio regionale. Quando si procede ad elezioni generali per il rinnovo delle Amministrazioni comunali del territorio regionale, entro i successivi sei mesi è indetta l’Assemblea Congressuale per il rinnovo degli organi. 5. Qualora, nel corso del quinquennio, un componente del Consiglio regionale o del Comitato Direttivo cessi dalla carica elettiva presso l’Ente d’appartenenza, l’organo competente provvede alla sua sostituzione, salvo nel caso in cui gli organi siano al termine del mandato e sia prevista la convocazione del Congresso nei sei mesi successivi. Nel caso di cessazione di carica elettiva del Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente Vicario fino all’Assemblea straordinaria, convocata dallo stesso per la nomina del nuovo Presidente entro 45 giorni,

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salvo nel caso in cui il Presidente sia al termine del mandato e sia prevista la convocazione del Congresso nei sei mesi successivi.

Articolo 6 Assemblea regionale 1. L’Assemblea regionale è l’organo d’indirizzo generale di Anci Toscana. Essa opera in seduta ordinaria, straordinaria e congressuale. 2. Essa è costituita dai legali rappresentanti dei Comuni e degli altri Enti associati, che risultino in regola con il versamento dei contributi associativi annuali. Il legale rappresentante può, con atto scritto, delegare a partecipare all’Assemblea, con i suoi poteri, altro membro degli organi di governo dell’Ente. 3. Partecipano all’Assemblea regionale, senza diritto di voto, ma con facoltà d’intervento, i componenti del Consiglio nazionale dell’ANCI eletti dalla Toscana, i componenti del Consiglio regionale, del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti ed i Presidenti delle altre Associazioni delle autonomie della Toscana. 4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, eventualmente coadiuvato da uno dei Vice Presidenti e dal Segretario Generale. 5. il funzionamento dell’Assemblea regionale ordinaria, straordinaria e congressuale è stabilito in specifico regolamento.

Articolo 7 Assemblea Regionale Congressuale, Ordinaria e Straordinaria. 1. L’Assemblea Congressuale è convocata in seduta congressuale entro i sei mesi successivi alla tornata elettorale per il rinnovo della maggioranza delle Amministrazioni comunali del territorio regionale.

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2. All’ordine del giorno della riunione sono iscritti: A. la relazione dell’attività svolta dagli organi esecutivi dell’Associazione nel quinquennio; B. il rendiconto della situazione finanziaria dell’Associazione alla conclusione del quinquennio. 3. L Assemblea congressuale: A. elegge il Presidente, il Consiglio Regionale ai sensi e secondo le modalità di cui al successivo art. 8 comma 2 B. elegge il Comitato Direttivo, il Segretario Generale per un quinquennio; C. elegge il Collegio dei Revisori dei conti; 4. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, di norma, almeno due volte all’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuale. 5. L’Assemblea ordinaria: A. delibera in merito agli indirizzi generali e alle scelte politico-amministrative di fondo dell’Associazione; B. procede alla verifica e alla valutazione dell’attività svolta; C. approva le modifiche ed integrazioni dello Statuto ; D. procede alla revisione della composizione degli organi dopo le elezioni amministrative parziali; E. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell’Associazione adottato dal Comitato Direttivo e ratifica, nella prima seduta successiva, le variazioni di bilancio apportate in via d’urgenza dal Comitato Direttivo; F.delibera lo scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 21 del presente Statuto. 6. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria nei casi seguenti: A. su tematiche di carattere generale del sistema delle autonomie locali; B. per la elezione del nuovo Presidente, in caso di anticipata cessazione del Presidente in carica. 7. Il verbale delle sedute dell’Assemblea è redatto dal Segretario Generale.

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Articolo 8 Consiglio regionale 1. Il Consiglio regionale è l’organo politico – istituzionale e di indirizzo delle politiche di governo locale e regionale dell’Associazione. Il Consiglio Regionale, in particolare: A. approva i programmi di attività e provvede alla interpretazione degli indirizzi dell’Assemblea Regionale; B. approva i regolamenti sul funzionamento degli organi; C. esamina e decide circa le questioni che gli sono sottoposte dal Comitato Direttivo; D. delibera in materia di quote associative; E. delibera in materia di indennità e gettoni di presenza per i membri del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. 2. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente dell’Anci Toscana, e da un massimo di 80 membri eletti dall’Assemblea Congressuale e dai dieci Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati. Non meno dei due terzi dei Consiglieri regionali eletti dall’Assemblea Congressuale devono essere Sindaci. Di norma i Consiglieri regionali rappresentano tutte le realtà territoriali toscane. 3. Alle riunioni del Consiglio regionale partecipano senza diritto di voto i Presidenti regionali di Federsanità, dell’Uncem, della Confservizi Cispel, della Lega delle Autonomie Locali, del Consiglio delle Autonomie locali e dell’UPI Toscana. 4.Il verbale delle sedute del Consiglio Regionale è redatto dal Segretario Generale.

Articolo 9 Comitato Direttivo 1. Il Comitato Direttivo è l’organo di amministrazione ed esecutivo e da luogo all’attuazione delle politiche di governo locale e regionale dell’Associazione. Si riunisce almeno una volta ad ogni trimestre.

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2. Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario e da un numero massimo di 19 membri eletti dall’assemblea congressuale su proposta del Presidente 3. Il Comitato Direttivo può integrare la propria composizione fino ad un massimo di tre esperti, senza diritto di voto, di particolare e riconosciuta competenza nelle materie relative all’attività dei Comuni e delle autonomie locali. 4.Il Comitato Direttivo provvede in particolare: A. all’adozione dello schema di bilancio annuale di previsione e del conto consuntivo, corredati di relazioni illustrative del Segretario Generale e del Collegio dei Revisori dei conti, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria; B. a deliberare la convocazione delle Assemblee ordinarie, straordinarie e congressuali; C. alla deliberazione dell’assetto organizzativo, proposto dal Segretario Generale; D. a deliberare la costituzione di organismi anche in forma societaria, o la partecipazione ad essi, con quote maggioritarie o non, finalizzate allo svolgimento di iniziative o alla gestione di servizi rientranti nei compiti dell’Associazione; E. a formulare gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti dell’Associazione presso gli organismi esterni, comprese le società partecipate; F. ad ogni altro compito ed attività per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. 5. Ai componenti del Comitato Direttivo è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso, nella misura stabilita dal Consiglio regionale, salvo contrarie disposizioni di legge. 6. Il verbale delle sedute del Comitato Direttivo è redatto dal Segretario Generale.

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Articolo 10 Presidente 1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea Congressuale. 2. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione in giudizio, di fronte a terzi e nei rapporti esterni. Previa delibera del Comitato Direttivo, può conferire procure speciali per singoli atti o per categorie di atti al Segretario Generale e ad altri membri del Comitato Direttivo o a terzi. Indirizza le attività dell’Associazione ed il funzionamento degli organi collegiali da lui presieduti con tutti i poteri conseguenti. 3. In particolare: A. propone al Comitato Direttivo gli atti di gestione, che non rientrano nelle materie attribuite o delegate al Segretario Generale; B. nomina i responsabili delle articolazioni territorialie/o tematiche dell’Associazione, su proposta del Segretario Generale; C. nomina, secondo le stesse modalità, i rappresentanti dell’Associazione presso gli organismi esterni, comprese le società partecipate; D. convoca le Assemblee ordinarie, straordinarie e congressuali; convoca e presiede il Consiglio regionale e il Comitato Direttivo. 4. Il Presidente nomina, tra i membri del Comitato Direttivo, da uno a tre Vicepresidenti, di cui un Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. 5. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Parlamentare nazionale ed europeo e di Consigliere regionale; se eletto successivamente decade. 6. Al Presidente è attribuita un’indennità di carica stabilita dal Comitato Direttivo, salvo contrarie disposizioni di legge.

Articolo 11 Collegio dei Revisori dei conti 1. Il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti tutti iscritti all’albo ufficiale dei revisori contabili, è eletto dall’Assemblea regionale Congressuale, che ne nomina altresì il Presidente. 82


2. La nomina a componente il Collegio è incompatibile con quella di componente degli altri organi associativi. Ai membri del Collegio non sono applicabili i requisiti di cui all’art. 5, c.2. 3. Il Collegio: A. vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità. L’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento; B. verifica almeno ogni tre mesi la contabilità e le risultanze di cassa dell’Associazione; C. esamina il conto consuntivo ed il bilancio preventivo e li accompagna con una sua relazione all’esame dell’Assemblea regionale Ordinaria; D. redige una relazione sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’Associazione da presentare all’Assemblea regionale Congressuale al termine del mandato. 4. Il Collegio è invitato alle sedute del Consiglio regionale e dell’Assemblea. 5. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti è corrisposta una indennità nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 12 Decadenza 1. I componenti degli organi collegiali che per tre sedute consecutive non vi partecipano senza giustificato motivo decadono dalla carica. 2. La perdita del requisito minimo richiesto per l’elezione negli organi sociali è motivo di decadenza della carica. 3. La decadenza è dichiarata dall’organo di appartenenza e comunicata all’interessato, contestualmente alla sostituzione. 83


Titolo III ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO Articolo 13 Segretario Generale 1. Il Segretario Generale ha, congiuntamente e disgiuntamente al Presidente, la rappresentanza legale dell’Anci Toscana nelle materie a lui attribuite dallo Statuto ovvero delegate dal Presidente, previa delibera del Comitato Direttivo. Provvede all’ordinaria gestione dell’Associazione. 2. Il Segretario Generale assicura il regolare funzionamento dell’Associazione; ne organizza l’attività in attuazione delle decisioni degli organi sociali; dirige la struttura organizzativa; a tale scopo, propone al Comitato Direttivo l’assetto organizzativo definito in conformità all’apposito regolamento, comprensivo del numero e delle funzioni delle articolazioni territoriali e/o tematiche dell’Associazione di cui all’art. 5, comma 3; propone altresì al Presidente le nomine dei loro responsabili, nonché quelle dei rappresentanti dell’Associazione presso gli organismi esterni. 3. Il Segretario Generale in particolare: A. sovrintende al regolare funzionamento dell’Associazione, dando attuazione alle decisioni assunte dai suoi organi; B. dispone le spese, dando esecuzione alle previsioni di bilancio e, nei limiti dei budget assegnati, provvede alla liquidazione ed al pagamento delle stesse; C. è il capo del personale dell’Associazione; D. coordina l’attività degli uffici, definisce l’organizzazione, nomina i responsabili apicali e sottoscrive i contratti individuali e il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti; E. formula proposte di deliberazione per gli organi competenti ed esprime i relativi pareri per quanto di competenza; F. firma la corrispondenza di carattere ordinario, i pareri e gli altri atti che per la loro natura non rientrano nelle competenze del Presidente; G. richiede l’assegnazione e il comando di personale dai Comuni associati e delibera le assunzioni dirette ritenute indispensabili per il funzionamento dell’Associazione; 84


H. conferisce incarichi a consulenti e collaboratori utili all’attività dell’Associazione con particolare e riconosciuta competenza; I. stabilisce programmi di attività, di aggiornamento e di formazione per gli amministratori e per il personale dei Comuni e dei soci; J. dispone la partecipazione a progetti ed iniziative a valere su finanziamenti europei, nazionali e regionali individuando partner e firmando i relativi atti; K. dispone l’organizzazione e il coinvolgimento dei comuni per le attività di approvvigionamento e di acquisto di beni e servizi, stipulando i relativi atti; L. decide sull’amministrazione e la conservazione dei beni dell’Associazione; M. stipula convenzioni e protocolli d’intesa con soggetti pubblici, privati o del terzo settore, ritenuti utili al conseguimento delle finalità dell’Associazione, sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato Direttivo; N. dispone la nomina del Direttore responsabile, del Direttore editoriale e del Comitato dei Garanti degli organi d’informazione dell’Associazione. 4. Per l’esercizio delle funzioni amministrative può nominare uno o più Vice Segretari e Direttori operativi. 5. Partecipa alle riunioni del Consiglio regionale e delle Assemblee dei soci con diritto di intervento ed assicura la redazione dei verbali di tali adunanze, anche a mezzo dei suoi collaboratori. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale e sono proposti all’approvazione dell’organo a cui si riferiscono, di norma nella seduta successiva. 6. Partecipa agli incontri di coordinamento dei Segretari Generali e, secondo quanto disposto dal Presidente, all’attività degli organi nazionali dell’ANCI. 7. È responsabile della tenuta della contabilità e della cassa dell’Associazione. 8. Il Segretario Generale, su proposta del Presidente, è nominato per un quinquennio dall’Assemblea regionale nella seduta congressuale 9. Al Segretario Generale è attribuita un’indennità di carica nella misura stabilita dal Comitato Direttivo, salvo contrarie disposizioni di legge. 85


Articolo 14 Articolazioni tematiche 1. Le Aree, i Settori e le Consulte sono articolazioni tematiche dell’assetto organizzativo dell’Associazione, con compiti operativi e propositivi su temi specifici, istituite dal Comitato Direttivo che, su proposta del Segretario Generale, ne definisce il numero, le funzioni, il settore di lavoro e con apposito regolamento ne disciplina il funzionamento. 2. Costituiscono articolazioni dell’Associazione: • la Conferenza dei Consigli comunali, che assicura una adeguata presenza delle assemblee comunali nella vita dell’Associazione. La Conferenza, oltre alle tematiche che attengono allo status dei Consiglieri comunali, si occupa dell’efficace esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale, sia dal punto di vista interno, sia da quello esterno, soprattutto per quanto attiene agli istituti di partecipazione; • la Consulta dei Piccoli Comuni, ossia dei Comuni di minore dimensione demografica, di norma fino a 5.000 abitanti, che ha il compito di assicurare il coordinamento delle iniziative tese a tutelare e valorizzare dette realtà comunali; • il Coordinamento Regionale delle Unioni di Comuni, per assicurare il monitoraggio, il coordinamento e la promozione delle iniziative per lo sviluppo delle forme di associazionismo intercomunale; • il Coordinamento Anci Giovane, rivolto a promuovere e valorizzare sia il ruolo degli amministratori locali di più giovane età, consolidandone le competenze amministrative, sia a sostenere e sviluppare le politiche degli enti rivolte alle fasce più giovani delle comunità locali. 3. Il Presidente o Coordinatore ed i componenti delle suddette articolazioni sono nominati dal Presidente dell’Associazione, su proposta del Segretario Generale, fra gli amministratori ed i tecnici degli Enti associati; possono essere nominati quali membri aggregati anche esperti delle materie attribuite all’articolazione tematica. 4. Le articolazioni regionali corrispondono alle analoghe consulte e coordinamenti costituiti dall’Associazione nazionale e partecipano alla loro attività in conformità allo statuto dell’ANCI nazionale.

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5. Le articolazioni possono operare anche attraverso Commissioni, Gruppi di lavoro e Comunità professionali.

Articolo 15 Coordinamenti territoriali 1. I Coordinamenti territoriali sono articolazioni dell’assetto organizzativo dell’Associazione, composte dai Sindaci o loro delegati di tutti i Comuni di un determinato ambito territoriale. 2. Possono essere istituiti, su proposta del Segretario Generale, con deliberazione del Comitato Direttivo, con la quale sono definiti il numero e le funzioni. 3. Il Coordinamento suddetto ha il fine di studiare i problemi degli Enti locali presenti in ciascun ambito territoriale, ricercando soluzioni idonee per le necessità dei Comuni e dei cittadini, per quanto possibile ispirate ad indirizzi unitari. 4. Il Coordinamento territoriale esercita inoltre funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi dell’Associazione e delle Consulte permanenti. 5. Il Coordinamento territoriale elegge al suo interno un coordinatore.

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Titolo IV GESTIONE ECONOMICA E CONTRATTUALE Articolo 16 Risorse finanziarie, servizio di cassa, beni 1. Le risorse finanziarie per l’attività dell’Associazione sono iscritte nel bilancio annuale di previsione e sono costituite: • dai trasferimenti effettuati dall’ANCI Nazionale come quota parte della contribuzione sociale dei Comuni, nell’importo definito secondo le norme statutari e dell’ANCI Nazionale; • da eventuali addizionali alle quote annue obbligatorie, per il finanziamento delle Associazioni Regionali, come previsto dallo Statuto dell’ANCI Nazionale; •dalla quota integrativa di diretta contribuzione dei Comuni soci dagli stessi deliberata per l’Associazione Regionale, stabilita, in caso di necessità, dal Consiglio Regionale su proposta del Consiglio Direttivo; • da contributi della Regione e di altri Enti; • da corrispettivi dell’attività di servizio, dall’utilizzo dei beni e altre. 2. Contributi di soggetti privati possono essere accettati dall’Associazione esclusivamente per la promozione e l’organizzazione di manifestazioni, convegni, congressi, seminari di studio, studi e ricerche, formazione e pubblicazioni e non devono comportare per l’Associazione la costituzione di nessun rapporto, salvo quelli strettamente connessi alle attività sopra elencate per le quali sono concessi. 3. I beni mobili e finanziari dell’Associazione sono iscritti nel registro degli inventari, tenuto dal Segretario Generale dell’Associazione e sottoposto a verifica annuale del Collegio dei Revisori. 4. La gestione contabile e finanziaria dell’Associazione è effettuata in conformità all’apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo, ed alle disposizioni di legge applicabili. 5. Non è ammessa in nessun caso la distribuzione di utili agli associati, a nessun titolo e in nessuna forma.

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Articolo 17 Attività contrattuale 1. L’attività contrattuale dell’Associazione è effettuata in conformità all’apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo ed alle disposizioni di legge applicabili.

Articolo 18 Contabilità 1. L’esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre d’ogni anno. 2. Il bilancio annuale di previsione è approvato dall’assemblea regionale ordinaria su proposta del Comitato Direttivo entro il 31 dicembre per l’anno successivo. Il conto consuntivo è approvato con le stesse modalità entro il 30 aprile dell’anno successivo. 3. Il bilancio preventivo ed il rendiconto dell’esercizio sono trasmessi, entro 30 giorni dall’approvazione, all’ANCI Nazionale e agli Enti associati. 4. Le attività contabili e finanziarie sono svolte in conformità all’apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo.

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Titolo V DISPOSIZIONI FINALI E VARIE Articolo 19 Approvazione e modifiche dello Statuto 1. Le modifiche ed integrazioni dello Statuto sono approvate dall’Assemblea Ordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. 2. Lo Statuto viene trasmesso, dopo l’approvazione, al Consiglio Nazionale dell’ANCI per l’esame di conformità rispetto allo Statuto nazionale.

Articolo 20 Disposizioni di riferimento 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le norme dello Statuto dell’Associazione nazionale, ove compatibili, o del Codice Civile.

Articolo 21 Scioglimento dell’Associazione 1. L’Assemblea ordinaria può deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 dei rappresentanti dei soci. L’Assemblea designa un Commissario liquidatore il quale, dopo aver provveduto al pagamento delle passività, devolve il patrimonio residuo all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

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Assemblea Regionale

Regolamento

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Indice Articolo 1 Articolo 2

Assemblea regionale Composizione dell’Assemblea Regionale

Capo I Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8

L’Assemblea congressuale pag 98 Competenze dell’Assemblea congressuale pag 98 Convocazione dell’Assemblea congressuale pag 98 Svolgimento dell’Assemblea congressuale pag 99 Validità dell’Assemblea congressuale pag 100 Procedure elettorali per l’elezione del Presidente e del Consiglio Regionale pag 100 Procedure elettorali per l’elezione del Comitato direttivo e del Segretario Generale pag 102

Capo II Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11

L’Assemblea ordinaria Competenze dell’Assemblea ordinaria Convocazione dell’Assemblea ordinaria Validità dell’Assemblea Ordinaria

pag 103 pag 103 pag 103 pag 104

Capo III Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16

L’Assemblea straordinaria Competenze dell’Assemblea straordinaria Convocazione dell’Assemblea straordinaria Validità dell’Assemblea straordinaria Procedure elettorali per l’elezione del Presidente in corso di Assemblea straordinaria Rinvio

pag 105 pag 105 pag 105 pag 106

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pag 97 pag 97

pag 106 pag 107



Articolo 1 Assemblea Regionale L’assemblea regionale è l’organo d’indirizzo generale di Anci Toscana e opera in seduta ordinaria, straordinaria, congressuale. Il funzionamento dell’Assemblea regionale è disciplinato dallo Statuto e dal presente regolamento. Qualora, nel corso delle adunanze si presentino situazioni non disciplinate dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente dell’adunanza ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentito il parere del Segretario Generale. In caso di convocazione dell’Assemblea congressuale di ANCI, Anci Toscana convocherà e svolgerà l’Assemblea regionale precongressuale secondo la regolamentazione di volta in volta stabilita dal Consiglio Nazionale dell’ANCI.

Articolo 2 Composizione dell’Assemblea Regionale L’Assemblea regionale è costituita dai legali rappresentanti dei Comuni e degli altri Enti associati, che siano in regola con il versamento dei contributi associativi annuali riferiti all’anno precedente. Il legale rappresentante può, con atto scritto, delegare a partecipare all’Assemblea, con i suoi poteri, altro membro degli organi di governo dell’Ente. Partecipano all’Assemblea regionale, senza diritto di voto, ma con facoltà d’intervento, i membri toscani del Consiglio nazionale dell’ANCI, e i componenti del Consiglio regionale, del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e i Presidenti delle altre Associazioni delle autonomie della Toscana, come specificate dallo Statuto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, eventualmente coadiuvato da uno dei Vice Presidenti e dal Segretario Generale. I membri dell’Assemblea potranno assumere, su delega formale, la rappresentanza di un solo altro ente di stessa derivazione, impossibilitato a partecipare. 97


Capo I – L’Assemblea congressuale Articolo 3 Competenze dell’Assemblea congressuale L’Assemblea congressuale: • approva la relazione dell’attività svolta dagli organi esecu tivi dell’Associazione nel quinquennio precedente e il rendiconto della situazione finanziaria dell’Associazione alla fine del quinquennio; • elegge il Presidente e il Consiglio Regionale per un quinquennio ai sensi e secondo le modalità previste nello Statuto e nei regolamenti degli organi; • elegge il Comitato Direttivo e il Segretario Generale per un quinquen nio su proposta del Presidente secondo le modalità previste nello Sta tuto e nel presente regolamento; • elegge il Collegio dei Revisori dei conti secondo le modalità previste nello Statuto e nei regolamenti degli organi.

Articolo 4 Convocazione dell’Assemblea congressuale L’Assemblea congressuale è convocata entro i sei mesi successivi alla tornata elettorale per il rinnovo della maggioranza delle amministrazioni comunali del territorio toscano. L’Assemblea congressuale è convocata dal Presidente uscente o, in caso d’impedimento, dal Vicepresidente Vicario o da un altro dei Vicepresidenti. Con delibera del Comitato Direttivo può essere nominata una Commissione di Garanzia, composta da tre membri, cui vengono affidati compiti espressamente richiamati nella delibera di nomina. La Commissione di Garanzia può assolvere anche alle funzioni della Commissione Verifica Poteri. La convocazione dell’Assemblea congressuale è disposta per mezzo di avviso trasmesso mediante posta elettronica, fax o qualsiasi altro mezzo utile almeno dieci giorni prima dell’adunanza (giorni festivi inclusi) contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’orario di convocazione e l’elenco degli argomenti da trattare, , come stabiliti con deliberazione assunta dal Comitato Direttivo uscente. 98


Nell’invito deve essere precisata l’ora nella quale l’Assemblea, ove occorra, passa in seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima, a distanza di almeno un’ora dall’orario fissato per la prima convocazione. Sono comunque iscritti all’ordine del giorno: • la relazione sull’attività svolta dagli organi esecutivi dell’Associazione nel quinquennio; • il rendiconto della situazione finanziaria dell’Associazione alla fine del quinquennio. Lo Statuto dell’Associazione, il presente Regolamento e altri documenti utili ai partecipanti per l’esame preliminare dei temi da dibattere sono resi disponibili sul sito istituzionale dell’Anci Toscana. L’avviso di convocazione è spedito a tutti i componenti dell’Assemblea e, per conoscenza , al Presidente nazionale dell’ANCI.

Articolo 5 Svolgimento dell’Assemblea congressuale L’Assemblea congressuale è aperta dal Presidente uscente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente Vicario o da un suo delegato. L’Assemblea nomina tra i suoi componenti un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente uscente dell’Associazione o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente Vicario, i Vice Presidenti, il Segretario Generale, un Segretario dell’Assemblea. L’Assemblea nomina anche un Collegio degli scrutatori per le votazioni, composto di tre componenti. Tutti i componenti degli organi dell’Assemblea vanno scelti tra i rappresentanti degli enti associati presenti. Al termine della seduta, si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dal quale devono risultare tutte le delibere assunte. Il verbale va sottoposto all’approvazione dell’Assemblea nella successiva seduta. 99


Articolo 6 Validità dell’Assemblea congressuale L’Assemblea congressuale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea sarà valida con la presenza di almeno un quinto dei membri. Ai fini delle presenze, la Commissione Verifica Poteri tiene conto anche delle deleghe. Ciascuna delega s’intende conferita per iscritto, salvo diversa indicazione fornita dalla Presidenza dell’Assemblea. Le deleghe devono essere consegnate alla Commissione Verifica Poteri almeno un’ora prima dell’inizio delle votazioni. La Commissione Verifica Poteri, compiute tutte le incombenze riguardanti il controllo sulle presenze e le eventuali altre connesse all’ufficio, legge innanzi all’Assemblea il verbale redatto dalla Commissione. Riconosciuta la validità dell’Assemblea si procede con i lavori. Se non è raggiunto il numero legale, l’Assemblea è sciolta e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea fissa una nuova data per il Congresso. L’Assemblea congressuale, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto della maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano di norma per alzata di mano con esibizione di un apposito cartoncino colorato (due in caso di delega), consegnato dai membri della Commissione Verifica Poteri a ciascun votante prima dell’inizio delle votazioni.

Articolo 7 Procedure per l’elezione del Presidente e del Consiglio Regionale L’Assemblea, oltre agli adempimenti previsti dallo Statuto, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, stabilisce l’ora delle votazioni, il periodo a disposizione per le operazioni elettorali e il termine entro il quale andrà presentato le eventuali liste dei candidati. 100


All’ora stabilita si procede in primo luogo all’elezione del Presidente. L’elezione del Presidente avviene su candidatura proposta dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, dopo che lo stesso avrà eseguito adeguate consultazioni dei membri dell’Assemblea;In altre parole su candidatura presentata da un numero non inferiore al 15% degli aventi diritto dell’Assemblea. Qualora siano state presentate più candidature l’Ufficio di Presidenza sottopone a votazione le stesse procedendo a ballottaggio nel caso in cui nessuno dei candidati abbia raggiunto la maggioranza dei voti validi. L’Ufficio di Presidenza proclama eletto chi ha ricevuto il maggior numero di voti validi. Si procede in seconda battuta all’elezione del Consiglio Regionale secondo quanto previsto nello statuto, nel regolamento di funzionamento degli organi e nel presente regolamento. I Consiglieri Regionali sono eletti dall’Assemblea Congressuale su lista proposta dall’Ufficio di Presidenza ovvero, in caso di mancato accordo unitario, con sistema proporzionale su liste contrapposte con unico voto di preferenza. In questo secondo caso ciascuna lista deve essere presentata da un numero di membri dell’Assemblea non inferiore al 10% dei Soci. I presentatori di lista non possono essere compresi nella lista dei candidati da essi rappresentata. Ciascun rappresentante ha diritto a ricevere la scheda necessaria alla votazione, regolarmente vistata dalla Commissione Verifica Poteri. Il Collegio degli Scrutatori costituisce l’ufficio elettorale. Degli scrutini effettuati l’ufficio elettorale dà conto all’Assemblea con appositi verbali sottoscritti da tutti i componenti. Alle operazioni di scrutinio e di votazione può assistere anche un rappresentante per ogni lista presentata.

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Articolo 8 Procedure elettorali per l’elezione del Comitato Direttivo e del Segretario Generale Dopo l’elezione del Presidente e del Consiglio Regionale, il nuovo Presidente dell’Anci Toscana assume la presidenza dell’Assemblea. Il Presidente propone all’Assemblea la composizione del Comitato Direttivo che è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Qualora ciò non avvenga, il Presidente procederà alla modifica della proposta ripetendo la votazione fine all’ottenimento del voto favorevole della maggioranza dei presenti. Analoga modalità è adottata per l’elezione del Segretario Generale dell’Anci Toscana che avverrà subito dopo l’elezione del Comitato Direttivo, di cui fa parte come membro di diritto, al pari del Presidente. Infine viene eletto, con analoghe modalità, il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio degli Scrutatori costituisce l’ufficio elettorale. Degli scrutini effettuati l’ufficio elettorale dà conto all’Assemblea con appositi verbali sottoscritti da tutti i componenti.

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Capo II – L’Assemblea ordinaria Articolo 9 Competenze dell’Assemblea ordinaria L’Assemblea ordinaria: • delibera in merito agli indirizzi generali e alle scelte politico-amminis trative di fondo dell’Associazione; • procede alla verifica e alla valutazione dell’attività svolta; • approva modifiche e integrazioni dello Statuto ; • procede alla revisione della composizione degli organi dopo le elezioni amministrative parziali; • approva il bilancio preventivo annuale e il bilancio chiuso al 31 dicem bre dell’anno dell’Associazione adottato dal Comitato Direttivo e ratifica, nella prima seduta successiva, le variazioni di bilancio apport ate in via d’urgenza dal Comitato Direttivo; • delibera lo scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 21 dello Sta tuto.

Articolo 10 Convocazione dell’Assemblea ordinaria L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, di norma, almeno due volte l’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuale. La convocazione dell’Assemblea ordinaria è disposta per mezzo di avviso trasmesso mediante posta elettronica, fax o qualsiasi altro mezzo utile almeno sette giorni prima dell’adunanza (giorni festivi inclusi) contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’orario di convocazione e l’elenco degli argomenti da trattare, l’ordine del giorno, come stabiliti con deliberazione assunta dal Comitato Direttivo uscente. Nell’invito deve essere precisata l’ora nella quale l’Assemblea, ove occorra, passa in seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta 103


nello stesso giorno fissato per la prima, a distanza di almeno un’ora dall’orario fissato per la prima convocazione. Lo Statuto dell’Associazione, il presente Regolamento e altri documenti utili ai partecipanti per l’esame preliminare dei temi da dibattere sono resi disponibili sul sito dell’Anci Toscana .

Articolo 11 Validità dell’Assemblea Ordinaria L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea sarà valida qualsiasi sia il numero degli aventi diritto partecipanti, fatto salvo nel caso in cui sia posto all’ordine del giorno lo scioglimento dell’Associazione nel qual caso sarà necessario la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei Soci dell’Associazione. Il Segretario Generale o un funzionario dell’Anci Toscana delegato esegue la verifica dei poteri. L’Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto della maggioranza dei presenti, fatto salvo nel caso di modifiche o integrazioni dello Statuto nel qual caso è necessario il voto favorevole dei due terzi (2/3) degli aventi diritto presenti e nel caso di proposta di scioglimento dell’Associazione nel qual caso è necessario il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei rappresentanti degli associati (complessivi). Le votazioni si effettuano di norma per alzata di mano con esibizione di un apposito cartoncino colorato (due in caso di delega), consegnato da chi verifica i poteri. Il Presidente, controllato l’esito della votazione con la collaborazione del Segretario generale ovvero di tre scrutatori individuati fra i partecipanti all’Assemblea, ne proclama l’esito. Il verbale della seduta è redatto dal Segretario Generale e va sottoposto all’approvazione dell’Assemblea nella successiva seduta. 104


Capo III – L’Assemblea straordinaria Articolo 12 Competenze dell’Assemblea straordinaria L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria nei casi seguenti: A. su tematiche di carattere generale del sistema delle autonomie locali; B. per l’elezione del nuovo Presidente, in caso di anticipata cessazione del Presidente in carica.

Articolo 13 Convocazione dell’assemblea straordinaria L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o dal Vicepresidente Vicario. La convocazione dell’Assemblea straordinaria è disposta per mezzo di avviso trasmesso mediante posta elettronica, fax o qualsiasi altro mezzo utile almeno sette giorni prima dell’adunanza (giorni festivi inclusi) contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’orario di convocazione e l’elenco degli argomenti da trattare, l’ordine del giorno, come stabiliti con deliberazione assunta dal Comitato Direttivo uscente. Nel caso il Comitato Direttivo riconosca l’urgenza la convocazione deve essere trasmessa almeno quarantotto ore prima della riunione (giorni festivi inclusi). Nell’invito deve essere precisata l’ora nella quale l’Assemblea, ove occorra, passa in seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima, a distanza di almeno un’ora dall’orario fissato per la prima convocazione. Lo Statuto dell’Associazione, il presente Regolamento e altri documenti utili ai partecipanti per l’esame preliminare dei temi da dibattere sono disponibili sul sito dell’Anci Toscana.

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Articolo 14 Validità dell’Assemblea straordinaria L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea sarà valida qualsiasi sia il numero degli aventi diritto partecipanti. Il Segretario generale o un funzionario dell’Anci Toscana delegato effettuano la verifica dei poteri. L’Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto della maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano di norma per alzata di mano con esibizione di un apposito cartoncino colorato (due in caso di delega), consegnato da chi verifica i poteri. Il verbale della seduta è redatto dal Segretario Generale e va sottoposto all’approvazione dell’Assemblea nella successiva seduta.

Articolo 15 Procedure elettorali per l’elezione del Presidente in corso di Assemblea straordinaria Qualora l’Assemblea straordinaria sia convocata per l’elezione del nuovo Presidente a causa dell’anticipata cessazione dalla carica del Presidente l’Assemblea, aperta dal Presidente uscente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci, nomina tra i suoi membri un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente uscente dell’Associazione o in caso di suo impedimento da un suo delegato, tre Vice Presidenti, il Segretario Generale dell’Anci Toscana, un segretario. L’elezione del Presidente avviene su candidatura proposta dall’Ufficio di Presidenza, dopo che lo stesso avrà eseguito adeguate consultazioni dei membri dell’Assemblea, ovvero su candidatura presentata da un numero non inferiore al 15% dei membri dell’assemblea. 106


Qualora siano state presentate più candidature l’Ufficio di Presidenza sottopone a votazione le stesse procedendo a ballottaggio nel caso in cui nessuno dei candidati abbia raggiunto la maggioranza dei voti validi. L’Ufficio di Presidenza proclama eletto chi ha ricevuto il maggior numero di voti validi.

Articolo 16 Rinvio Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto vigente dell’Anci Toscana, allo Statuto e ai regolamenti nazionali vigenti di ANCI e, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

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Anci Toscana

Adempimenti congressuali

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Adempimenti congressuali Anci Toscana Così come recita l’Art. 7 dello Statuto Anci Toscana: 1. L’Assemblea Congressuale è convocata in seduta congressuale entro i sei mesi successivi alla tornata elettorale per il rinnovo della maggioranza delle Amministrazioni comunali del territorio regionale. 2. All’ordine del giorno della riunione sono iscritti: A. la relazione dell’attività svolta dagli organi esecutivi dell’Associazione nel quinquennio; B. il rendiconto della situazione finanziaria dell’Associazione alla conclusione del quinquennio. 3. L’Assemblea congressuale: A. elegge il Presidente, il Consiglio Regionale ai sensi e secondo le modalità di cui al successivo art. 8 comma 2; B. elegge il Comitato Direttivo, il Segretario Generale per un quinquennio; C. elegge il Collegio dei Revisori dei conti.

Dopo l’elezione del Presidente si procede all’elezione del Consiglio Regionale che sarà composto, oltre che dal Presidente stesso, da un massimo di 80 membri eletti e dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia. Successivamente il Presidente propone all’Assemblea la composizione del Comitato Direttivo, che potrà essere composto al massimo di 19 membri eletti dall’Assemblea. Sempre su proposta del Presidente sarà eletto il Segretario Generale che farà parte di diritto del Comitato Direttivo. Infine, con analoghe modalità, verrà eletto il Collegio dei Revisori dei Conti.

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