![](https://assets.isu.pub/document-structure/220104185400-ab7426e446921a1a58f0f92e7c4160e1/v1/98fef99e86d2c2e366aabdfd004ae0de.jpeg?width=720&quality=85%2C50)
3 minute read
Gli animali (domestici) in condominio
from 37 Professione Immobiliare Gennaio Febbraio Marzo 2022
by APAC Associazione Professionale Amministratori di Condominio
Dott.ssa Licia Albertazzi – abilitata all’esercizio della professione forense, ex dottoranda di ricerca in diritto pubblico presso l’Università di Pavia, specializzata in diritto delle assicurazioni. Autrice di articoli giuridici per web e non, tra cui www.studiocataldi.it e www.laleggepertutti.it
Se il diritto può essere considerato come il “vestito” della società, e a questa occorre che si adatti, con l’art. 1138 del codice civile il legislatore ha affrontato una questione che da tempo premeva insistentemente per essere presa in considerazione: ha formalmente legittimato i proprietari di animali domestici a detenere gli stessi anche in condominio.
Advertisement
Gli animali domestici nel tempo sono passati da essere “semplici” bestiole da compagnia a divenire parte integrante delle nostre famiglie, tanto da spingere i padronicustodi, responsabili in loro vece sia da un punto di vista “sociale” che da uno più strettamente giuridico, a richiedere per molto tempo, per i loro amici, il riconoscimento di questo particolare status. Da un punto di vista strettamente numerico, i proprietari di animali domestici – cani, gatti, per la maggiore – negli ultimi anni si sono moltiplicati; e, conseguentemente, si è creata intorno ad essi una nuova e fitta rete di servizi (basti pensare ai numerosi pet shops e tolettature per animali sorti nelle principali metropoli, ma anche in centri urbani minori, nell’ultimo decennio).
Si tratta di una previsione normativa dagli importanti riflessi pratici: nessun regolamento, infatti, può impedire ai condomini di tenere in casa propria gli animali domestici. Un regolamento condominiale di senso opposto sarebbe considerato contra legem.
Il legislatore tuttavia non dà una definizione di “animale domestico” e pone alcuni limiti alla detenzione degli stessi, come, ad esempio, evitare che l’animale domestico produca rumori molesti e prolungati, non solo in orario notturno, e utilizzare dispositivi ad hoc in aree condominiali comuni (guinzaglio, museruola quando necessaria).
Il (voluto?) silenzio legislativo in merito alla definizione stessa di animale domestico, sul lato pratico, può implicare che astrattamente anche un’iguana potrebbe essere considerata tale dal suo proprietario; e se l’elemento scriminante fosse unicamente il legame affettivo che intercorre tra il proprietario e l’animale, non importa di quale genere, si incorrerebbe in inevitabili …. tra vicini di casa – che molto probabilmente non gradirebbero di avere serpenti “domestici” nell’appartamento accanto – tutto questo “nel nome della legge”.
I vuoti legislativi e le derivate criticità sono in parte state risolte dalla giurisprudenza. Hanno provveduto i giudici, nel tempo, a fornire alcune necessarie interpretazioni risolvendo casi pratici di cui si riportano i più interessanti.
Se è vero che il condominio non può impedire ai singoli di detenere animali domestici presso le proprie abitazioni, parimenti vi è l’obbligo per i padroni di vigilare sui propri cani e di munire gli stessi di guinzaglio e, quando occorra – per caretteristiche specifiche dell’animale e per atteggiamento dello stesso – di museruola quando gli stessi frequentano aree comuni. Così la Corte di Cassazione (sez. quarta penale, sentenza 4672/2009) ha condannato al risarcimento del danno il padrone di un border
collie colpevole di aver aggredito nel giardino condominiale un altro condomino; ciò poiché è stato accertato che il padrone “era solito fare quel gioco con il cane, libero dal guinzaglio e dalla museruola, e che nonostante gli ammonimenti non aveva inteso usare una maggiore cautela”.
In merito alle emissioni sonore sentenza corte di Cassazione 36241/2004: condannato il padrone del cane che abbaiava giorno e notte, accertato che l’evento potesse essere inquadrato come “fatto diffusivo”, “al di là del concreto numero delle persone raggiunte dai rumori molesti”. Vi è “fatto diffusivo” quando i rumori molesti provocati dagli animali molesti vengono avvertiti da un certo numero di individui di “media sensibilità” (in questo senso anche altra sentenza della Cassazione penale del 2011 che riporta “si trattava di strepiti, quelli dei cani, che potevano essere ragionevolmente attenutati o senz’altro evitati dai relativi proprietari e che avevano la caratteristica della diffusività stante il fatto che fossero emessi in tempo di notte e il numero elevato di lamentele che si erano avute”).
Per riassumere e per concludere,
nessun regolamento condominiale può vietare la detenzione di
animali domestici. Unica eccezione che può essere imposta in tal senso, di natura contrattuale, consiste nella clausola specifica contenuta nel contratto di locazione: il locatore di fatto può impedire al locatario di tenere animali nei locali oggetto di affitto.
Va da sé che, parallelamente al diritto di detenere animali domestici, esistono precisi doveri in capo ai proprietari: primo fra tutti il consentire una convivenza civile e rispettosa degli altri abitanti dell’immobile.
Licia Albertazzi