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La legge di bilancio 2023
rISorSe deStInAte Per lo PIù Al ContenIMento del CAro energIA
pREMESSA
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È stata approvata la legge di bilancio per il 2023, legge n. 197 del 29 dicembre 2022, pubblicata sul S.O. n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2021. Il provvedimento contiene le principali disposizioni di natura fiscale nel primo articolo composto da 903 commi rendendo così difficile l’individuazione e la comprensione delle norme.
La maggior parte delle risorse disponibili sono state destinate al contenimento del caro energia, limitando conseguentemente quelle destinate ad altri interventi.
Di seguito presentiamo sinteticamente i principali interventi di interesse per le imprese e le persone fisiche, sarà nostra cura come sempre ritornare sugli argomenti principali con successivi approfondimenti in Apinforma.
pACChETTO ENERGIA
(ART. 1 COMMI DA 2 A 9)
È stata confermata l’eliminazione degli oneri impropri delle bollette energetiche fino al 30 marzo 2023 limitatamente ai soggetti con una potenza installata inferiore a 16,5 kW.
Confermati anche i crediti d’imposta relativi ai consumi di energia per il primo trimestre 2023, con percentuali rafforzate come di seguito indicato.
Imprese gasivore
Per le imprese gasivore, caratterizzate da un forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, il bonus, sottoforma di credito d’imposta calcolato sulle spese sostenute è pari al 45% per il 1° trimestre 2023. Possono accedere a questo credito le imprese che: - operano nei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MITE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento, fabbricazione di calzature); - hanno consumato, nel trimestre di riferimento un quantitativo di gas non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1 del MITE 21.12.2021 (1 gW/hanno) al netto dei consumi per usi termoelettrici (per ottenere 1 gW/h è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc).
Il credito d’imposta nelle percentuali sopra indicate è calcolato sulle spese sostenute per la componente energia ed è riconosciuto a condizione che si sia registrato un incremento di prezzo medio superiore al 30% tra il quarto trimestre 2019 e 2022.
Imprese non gasivore
Le imprese non gasivore, sono quelle che non soddisfano i consumi indicati al punto precedente, anche per queste il credito d’imposta è pari al 45% per il 1° trimestre 2023. L’accesso ai benefit richiede che il prezzo del gas naturale, calcolato come media del quarto trimestre 2022 di riferimento del mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del quarto trimestre 2019.
Imprese energivore
Le imprese “energivore” sono quelle definite dall’art. 3 del D.M. 21.12.2017 che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari almeno a 1 GWh/anno e che rispettano i seguenti requisiti:
- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico) delle Linee guida CE; - non rientrano tra quelle al punto precedente, ma sono ricomprese nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
È richiesto che abbiano sostenuto costi per KW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte, superiori del 30% rispetto al quarto trimestre 2019. Il credito d’imposta è pari al 45% per il 1° trimestre 2023.
Imprese non energivore
Per tutte le imprese manifatturiere, dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, è confermato il credito d’imposta del 35% per il 1° trimestre 2023, delle spese sostenute per la componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo di riferimento. È richiesto che queste imprese abbiano sostenuto costi per KW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte, superiori del 30% rispetto al quarto trimestre 2019.
Utilizzo dei crediti
Per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati nel primo trimestre 2023 ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2023.
I crediti non sono soggetti a limitazioni, non sono soggetti a tassazione e sono cumulabili con altre agevolazioni riferite agli stessi costi. I crediti avendo natura agevolativa non richiedono la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né il visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro.
Non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e non sono soggetti ai limiti compensativi di: - 2.000.000 di euro ex art. 34 L. 388/2000; - 250.000 euro ex L. 244/2007.
Comunicazione all’Agenzia
Delle Entrate
I beneficiari dei crediti energetici relativi al I trimestre 2023, dovranno inviare all’Agenzia delle entrate una Comunicazione nella quale indicare l’importo del credito maturato a pena di decadenza del diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato. Sarà un provvedimento dell’Agenzia delle entrate a definire contenuti e modalità di presentazione della comunicazione.
Cedibilità dei crediti I crediti di cui sopra possono essere ceduti dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, comprese le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario.
Le cessioni successive alla prima sono consentite solo a favore di istituti di credito e assicurazioni per un massimo di due cessioni.
Le imprese beneficiarie della cessione del credito devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti.
Di seguito una tabella riepilogativa dei crediti di cui sopra.
Imprese energivore
Imprese non energivore
Imprese gasivore
Imprese non gasivore
Imprese esercenti attività agricola
Imprese esercenti attività della pesca
DETRAZIONI IMpIANTI FOTOvOLTAICI ONLUS
(ART. 1 COMMA 10)
Per le spese legate all’installazione di impianti fotovoltaici da parte dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato ADV e dalle associazioni di promozione sociale APS se realizzate congiuntamente ad uno degli interventi trainanti previsti per il super- bonus, spetta la detrazione nella stessa misura di quest’ultimo. gennaio 2023
La detrazione spetta anche se gli interventi sono realizzati in aree e strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove risultano realizzati gli interventi trainanti, sempre che gli stessi siano collocati in edifici siti in centri storici e soggetti ai vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004.
Regime Forfettario
(ART. 1 COMMA 54)
Incrementato da 65.000 a 85.000 euro la soglia dei ricavi per accedere al regime impositivo forfettario che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva del 15%. Percentuale che può essere abbassata al 5% nei primi 5 anni di attività alla presenza di specifici requisiti. È stato chiarito che per le imprese in contabilità semplificata che nel 2022 non hanno superato gli 85.000 euro di ricavi, il regime naturale per il 2023 è sia quello forfettario che quello semplificato. L’adozione della contabilità semplificata per opzione non vincola il contribuente alla permanenza triennale nel regime scelto. Nel caso invece si sia optato nel precedente esercizio per la contabilità ordinaria, si deve rispettare il vincolo triennale.
I soggetti che nel 2022 sono rimasti al di sotto degli 85.000 euro di ricavi possono rimanere nell’anno in corso nel regime forfetario.
FLAT TAx
(ART. 1 COMMI DA 55 A 57)
Ai lavoratori autonomi e ditte individuali che non aderiscono al regime forfettario sarà applicata la tassa piatta del 15% sugli aumenti di reddito calcolato rispetto ai tre anni precedenti. Potranno quindi applicare l’imposta del 15% alla differenza tra il reddito del 2023 e quello più elevato dichiarato dal 2020 al 2022, decurtata del 5% di quest’ultimo importo, fino ad un limite di 40.000 euro. La flat tax sostituisce Irpef e addizionali.
Detassazione Mance
(ART. 1 COMMI DA 58 A 62)
Le mance incassate dai titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato, con reddito non superiori a 50.000 euro all’interno di strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, vengono assoggettati ad uno specifico regime impositivo.
Questi introiti:
- costituiscono redditi di lavoro dipendente,
- sono soggetti ad un’imposta sostitutiva del 5% entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno;
- sono esclusi dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e non sono computati ai fini del calcolo del TFR;
- concorrono alla formazione del reddito ai fini del riconoscimento delle deduzioni, detrazioni e benefici di ogni genere.
È possibile rinunciare a questo regime tramite espressa richiesta scritta al sostituto d’imposta. Il limite di 50.000 euro deve essere inteso come reddito di lavoro dipendente conseguito l’anno precedente.
pREMI pRODUTTIvITà
(ART. 1 COMMA 63)
Ridotta dal 10% al 5% per il 2023 l’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato, la cui corresponsione è legata ad incrementi di redditività e alle somme erogate sottoforma di partecipazione agli utili nel limite di 3.000 euro annue. Limite che sale a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24 aprile 2017.
Questa agevolazione riguarda esclusivamente i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato che nell’anno precedente non ha superato 80.000 euro di reddito complessivo.
Ammortamento
(ART. 1 COMMI DA 65 A 69) pRODOTTI pRIMA INFANZIA (ART. 1 COMMA 72)
Per gli immobili strumentali sarà possibile raddoppiare l’aliquota di ammortamento dal 3 al 6% limitatamente ad alcuni settori del commercio appositamente individuati da specifici codici ATECO. La maggior deducibilità delle quote di ammortamento sarà consentita per l’esercizio 2023 e per i 4 successivi.
I codici ATECO interessati dalla maggiorazione in argomento sono: - 47.11.10 Ipermercati; - 47.11.20 Supermercati; - 47.11.30 Discount alimentari; - 47.11.40 Minimercati e altri esercizi alimentari vari; - 47.11.50 Commercio al dettaglio surgelati; - 47.19.10 Grandi magazzini; - 47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati; - 47.19.90 Empori e altri negozi; - 47.21 Commercio al dettaglio frutta e verdura; - 47.22 Commercio al dettaglio di carni; - 47.23 Commercio al dettaglio di pesce; - 47.24 Commercio al dettaglio di pane; - 47.25 Commercio al dettaglio di bevande; - 47.26 Commercio al dettaglio prodotti del tabacco; - 47.29 Commercio al dettaglio altri prodotti alimentari.
Un provvedimento delle Entrate individuerà le disposizioni attuative.
Prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% per i prodotti della prima infanzia (pannolini, seggiolini da installare nelle autovetture, latte in polvere o liquido, preparazioni alimentari ecc.…) nonché per l’igiene femminile.
IvA SUL pELLET (ART. 1 COMMA 73)
L’aliquota Iva applicabile alle cessioni di pellet di cui al n. 98, Tabella A Parte III del DPR 633/72, scende dal 22% al 10%.
AGEvOLAZIONI pER LE CASE UNDER 36 (ART. 1 COMMI 74 E 75)
Prorogate fino al 31 dicembre 2023 le agevolazioni sulle imposte indirette per l’acquisto della prima casa da parte di giovani under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro. Questi soggetti in caso di acquisto della prima casa beneficeranno dell’esonero dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale e dell’Iva. La disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa che consente di ottenere la copertura fino all’80% è stata prorogata invece fino al 31 marzo 2023.
BONUS ACqUISTO CASE ECOLOGIChE
(ART. 1 COMMA 76)
Torna la possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva versata per l’acquisto, da imprese di costruzioni, di case in classe energetica A o B. L’acquisto deve essere perfezionato entro il 31 dicembre 2023 e la detrazione deve essere ripartita in dieci anni.
SOMME CORRISpOSTE
DA SvS E LLp SvIZZERA
(ART. 1 COMMI 77 E 78)
Prevista un’imposta sostitutiva del 5% alle somme, ovunque corrisposte, da parte:
- dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera AVS;
- della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera LPP; pENSIONI pRINCIpATO DI MONACO (ART. 1 COMMA 79)
- le prestazioni erogate da enti o istituti svizzeri in qualunque forma o titolo percepite da soggetti residenti senza l’intervento di intermediari finanziari.
La ritenuta del 5% opera anche nei confronti di percettori privi di un sostituto d’imposta.
Prevista a decorrere dal 1° gennaio 2023 un’imposta sostitutiva del 5% alle somme, ovunque corrisposte, da parte dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale del Principato di Monaco. Sono comprese le prestazioni di prepensionamento maturate sulla base di contributi tassati alla fonte nel Principato e in qualunque forma da soggetti residenti senza l’intervento di intermediari finanziari.
IMU IMMOBILI OCCUpATI (ART. 1 COMMI 81 E 82)
Non sarà dovuta l’IMU sugli immobili occupati abusivamente per i quali sia stata presentata regolare denuncia all’Autorità giudiziaria. Il MEF con apposito decreto individuerà i requisiti per aver diritto all’esenzione e le modalità di comunicazione al Comune.
COSTI BLACk LIST (ART. 1 COMMI DA 84 A 86)
La deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni con imprese o professionisti residenti o localizzati in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (black list), è ammessa nei limiti del loro valore normale, purché tali operazioni abbiano avuto concreta esecuzione. La deducibilità nei limiti del valore normale non si applica, con conseguente deducibilità integrale delle spese, se le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione. Tali condizioni dovranno essere provate dalle imprese residenti in Italia.
IMpOSTA SOSTITUTIvA SOCIETà ESTERE
(ART. 1 COMMI DA 87 A 95)
Per le partecipazioni in società estere nell’ambito dell’attività d’impresa sarà consentito affrancare o rimpatriare, con il pagamento di un’imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di fonte estera non distribuiti risultante dal bilancio 2021. Si tratta quindi di un regime facoltativo di affrancamento o rimpatrio di utili non distribuiti al 1° gennaio 2023 e risultanti dal bilancio 2021 dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati. Il socio residente in Italia che detiene la partecipazione nell’ambito dell’attività d’impresa, potrà optare per l’assoggettamento dei predetti utili o riserve ad un’imposta sostitutiva differenziata per tipologia di soggetti.