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Divieti di circolazione dei veicoli industriali
dell’anticipazione di 4 ore dalla fine del divieto per i trasporti di merci o unità di carico dirette all’estero.
LE pRINCIpALI CONFERME. LE ESENZIONI DI vEICOLI
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Il decreto conferma le consuete agevolazioni per i veicoli da/verso l’estero (art. 3), per cui:
Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 10/ AdT del 10 gennaio 2023 per rammentare che con decreto 13 dicembre 2022, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2022, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha diramato le direttive e il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli industriali fuori da centri abitati per l’anno 2023. Come per il passato, i divieti si applicano ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. Entro tale limite possono circolare i trattori stradali adibiti al traino dei semirimorchi. Il calendario dei divieti per il 2023 non contiene sostanziali novità rispetto a quello dell’anno precedente. Le si evidenziano nel testo che segue unitamente alle principali conferme e al dettaglio dei giorni di divieto.
LE NOvITà
Sono state rimodulate le agevolazioni sui posticipi e anticipi dei divieti, rispettivamente, da e per la Sicilia, al solo scopo di distinguerle dalle agevolazioni per il trasporto intermodale (art. 5).
Nelle categorie di veicoli esentate dal divieto sono sdoppiate con alcune precisazioni le operazioni attinenti alla raccolta di rifiuti urbani (art. 7, co. 2).
Nelle tipologie delle merci esentate dal divieto sono introdotti gli alveari soggetti a nomadismo e il miele non in vaso (art. 8, commi 1 e 2).
Sempre nella tipologia di merci esentate dal divieto è stata introdotta una franchigia del 10% di massa sul totale del carico per i prodotti complementari alla somministrazione di alimenti trasportati contestualmente ai prodotti alimentari deperibili in regime ATP (art. 8, co. 1).
Sono eliminati i riferimenti all’emergenza epidemiologica Covid 19.
È stato inserito il terminal intermodale di Pordenone fra quelli che hanno titolo a beneficiare
- per i veicoli provenienti dall’estero, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore; in presenza di un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero termini dopo l’inizio del divieto, il posticipo di 4 ore si applica dal termine del periodo di riposo.
- per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto di cui all’art. 2 è anticipato di 2 ore.
Sono confermate anche le agevolazioni per i trasporti da/verso le isole maggiori (Sardegna e Sicilia, articoli 4 e 5).
I posticipi di inizio divieto per l’estero e per le grandi isole si applicano a condizione che l’arrivo dall’estero o al porto si verifichi nel giorno del divieto (art. 1, co. 4).
Sull’anticipo di 4 ore della fine del divieto prevista per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale e ai terminal intermodali per trasportare merci o unità di carico dirette all’estero (art. 6, co. 1), la misura si applica ai veicoli diretti: - agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalla legge 4 agosto 1990, n. 240 e, cioè: Bari, Bologna, Catania, Cervignano del Friuli (UD), Jesi (AN), Livorno, Marcianise (CE), Nola (NA), Novara, Orte (VT), Padova, Parma, Pescara, Prato, Rivalta Scrivia (AL), Torino, Vado Ligure (SV), Venezia, Verona; - ai terminal intermodali collocati in posizione strategica e, cioè: Busto Arsizio (VA), Brescia Scalo (BS), Domodossola (VB), Marzaglia (MO), Melzo (MI), Milano Smistamento - Mortara (PV), Pordenone, Portogruaro (VE), Rovigo, Rubiera (RE), Trento, Trieste, Voltri (GE). Per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada - mare (art. 6, co. 2), l’esenzione dal divieto interessa tutti quelli diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime previste per il c.d. marebonus (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2007).
Esentati dal divieto anche i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali con merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci (art. 6, co. 3). Per i veicoli impegnati in trasporti combinati strada/mare e strada/rotaia, l’esenzione opera in presenza delle condizioni stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 febbraio 2001, fra cui la percorrenza chilometrica massima su strada della parte iniziale o terminale del tragitto fissata in 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco (art. 6, co. 6).
Il calendario dei divieti non si applica altresì ai veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine e destinazione all’interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco (art. 6, co. 7).
I trattori stradali isolati di massa superiore a 7,5 t privi di semirimorchio per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale sono esentati dal divieto solamente per fare rientro in sede; l’autista deve essere munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna (art. 6, co. 5).
Per le categorie di veicoli esenti individuate dall’art. 7 del d.m. 13 dicembre 2022 il co. 3 conferma l’applicazione delle esenzioni anche ai complessi veicolari appartenenti alle categorie indicate (ad es. autocisterne adibite al trasporto di latte fresco, autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali di allevamento o di materie prime per la loro produzione, autocisterne per il trasporto di combustibili liquidi o gassosi per la distribuzione e il consumo), anche se circolano scarichi. Per le autocisterne adibite al trasporto di liquidi ad uso domestico o alimentare, anche per animali, è obbligatoria l’apposizione di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,5 m di base e 0,4 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,2 m fissati in modo ben visibile sulle fiancate e sul retro dei veicoli.
Inoltre, sono esentati (art. 7, co. 8):
- i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, pur- ché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; - i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l’intervento di un’officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato dove ha sede l’impresa; - i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell’impresa intestataria degli stessi, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla CCIAA, nonché quelli per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell’inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.
LE pRINCIpALI CONFERME.
LE ESENZIONI
DI TIpOLOGIE DI MERCI
L’art. 8 del d.m. 13 dicembre 2022 riporta le tipologie di merci non assoggettate a divieto, i cui veicoli, perciò, sono esentati anche se circolano scarichi. Vi rientrano i prodotti alimentari deperibili in regime ATP; i prodotti agricoli che pur non richiedendo il regime ATP, sono soggetti a rapido deperimento come frutta fresca, ortaggi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, uova da cova; sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. Come anticipato, all’interno di questa norma, la nuova lett. h) del co. 1 prevede ora la possibilità di trasportare, insieme ai prodotti alimentari deperibili in regime ATP, anche prodotti complementari alla somministrazione alimentare, strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 10% in massa del totale del carico.
Per i veicoli trasportanti merci in regime ATP, prodotti agricoli soggetti a rapido deperimento, sottoprodotti della macellazione di animali, prodotti complementari alla somministrazione alimentare nonché pulcini di allevamento, animali vivi destinati alla macellazione, animali vivi provenienti dall’estero, animali destinati a gareggiare nell’arco delle 48 e, come detto, api per nomadismo è fatto obbligo di essere muniti di cartelli indicatori di caratteristiche identiche a quelle sopra riportate.
DEROGhE pREFETTIZIE
Per quanto riguarda le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga (articoli 9-11), l’art. 9 del d.m. 13 dicembre 2022 individua le ipotesi in cui possono essere rilasciate. Vi figurano: i prodotti dell’industria a ciclo continuo, quando i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di tali prodotti, il trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli previsti all’art. 8, al fine di evitarne il deterioramento, per tener conto di situazioni particolari debitamente documentate e limitate nel tempo.
In presenza di esigenze e altri casi non espressamente previsti nell’art. 9 e connotati da comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche, è sempre opportuno che le imprese evidenzino nell’istanza di rilascio - rivolta di norma alla Prefettura della Provincia di partenza con un anticipo di almeno 10 giorni - le informazioni dettagliatamente richieste dall’art. 10. A tale proposito, si richiama come il Ministero dell’interno si è pronunciato favorevolmente alla validità delle deroghe prefettizie anche per i viaggi a vuoto necessari al raggiungimento del luogo di carico della merce, purché l’interessato ne faccia espressamente richiesta nella sua domanda specificando, altresì, le motivazioni alla base di questa necessità.
DIvIETI AGGIUNTIvI
I divieti aggiuntivi previsti per i trasporti di merci pericolose in regime ADR interesseranno quelli delle classi 1 (materie e oggetti esplosivi) e 7 (materiali radioattivi) nelle seguenti giornate: dalle ore 08.00 alle ore 24.00 di ogni sabato e dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 20 maggio al 3 settembre 2023 (art. 12). Questo divieto si applica in ragione della merce trasportata, per cui prescinde dalla massa complessiva del veicolo, interessando, quindi, anche i trasporti eseguiti con mezzi di massa complessiva inferiore a 7,5 t. Peraltro, in deroga a questi divieti aggiuntivi, il trasporto delle merci pericolose di classe 1 e 7 è consentito con veicoli di massa non superiore a 7,5 t nelle seguenti fattispecie:
- trasporto nei casi di esenzione parziale o totale individuati nelle sottosezioni 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.6, 1.7.1.4, allegato A dell’ADR; - trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al cap. 3.3, allegato A dell’ADR; - trasporto di merci imballate in quantità limitate, ai sensi del cap. 3.4, all. A dell’ADR; - trasporto di merci imballate in quantità esenti, ai sensi del cap. 3.5, all. A dell’ADR. Il trasporto delle merci sopra elencate eseguito con veicoli di massa superiore alle 7,5 t è sottoposto ai soli divieti di circolazione generali e non a quelli aggiuntivi.
Il Calendario
DEI DIvIETI 2023
Nel rinviare alla lettura del sottostante calendario per il dettaglio delle singole giornate di divieti, si segnala la conferma dei divieti nelle domeniche di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre dalle 09.00 alle 22.00, e nelle domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore 07.00 alle 22.00. Nel periodo di Pasqua (da venerdì 7 aprile a martedì 11 aprile), il divieto è, invece, cosi strutturato: - venerdì 7 aprile, dalle 14.00 alle 22.00; - sabato 8 aprile, dalle 09.00 alle 16.00; - domenica 9 aprile, dalle 09 alle 22.00; - lunedì 10 aprile, dalle 09.00 alle 22.00; - martedì 11 aprile, dalle 09.00 alle 14.00.
Nel periodo estivo si ha la presenza di divieti per quattro venerdì consecutivi, dalle 16.00 alle 22.00, a partire dal 21 luglio fino all’11 agosto.
Copia del decreto in commento e altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
MESE
GIORNO
INIZIO DIvIETO FINE DIvIETO
FEBBRAIO
5 domenica 09.00 22.00 12 domenica 09.00 22.00 19 domenica 09.00 22.00 26 domenica 09.00 22.00
MARZO
5 domenica 09.00 22.00 12 domenica 09.00 22.00 19 domenica 09.00 22.00 26 domenica 09.00 22.00
ApRILE
2 domenica 09.00 22.00 7 venerdì 14.00 22.00 8 sabato 09.00 22.00 9 domenica 09.00 22.00 10 lunedì 09.00 22.00 11 martedì 09.00 14.00 16 domenica 09.00 22.00 23 domenica 09.00 22.00 25 martedì 09.00 22.00 30 domenica 09.00 22.00
MAGGIO
1 lunedì 09.00 22.00 7 domenica 09.00 22.00 14 domenica 09.00 22.00 21 domenica 09.00 22.00 28 domenica 09.00 22.00
GIUGNO
2 venerdì 07.00 22.00 4 domenica 07.00 22.00 11 domenica 07.00 22.00 18 domenica 07.00 22.00 25 domenica 07.00 22.00
LUGLIO
1 sabato 08.00 16.00 2 domenica 07.00 22.00 8 sabato 08.00 16.00 9 domenica 07.00 22.00 15 sabato 08.00 16.00 16 domenica 07.00 22.00 21 venerdì 16.00 22.00 22 sabato 08.00 16.00 23 domenica 07.00 22.00 28 venerdì 16.00 22.00 29 sabato 08.00 16.00 30 domenica 07.00 22.00