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Certificazione di genere

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato:

- alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

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- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro rispetto degli altri obblighi di legge;

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 16/AG del 12 gennaio 2023 per comunicare che l’Inps, con circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, ha fornito le istruzioni operative per l’ottenimento dell’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione della parità di genere, prevista dall’articolo 46-bis del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, cd. “Codice per le pari opportunità in ambito lavorativo”. Si tratta dell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel nella misura dell’1% della contribuzione e nel limite di 50.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro.

La misura è strutturale, ma le istruzioni fornite dall’INPS riguardano i datori di lavoro che hanno conseguito detta certificazione entro il 31 dicembre 2022; per i successivi periodi verranno emanate nuove istruzioni.

- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’esonero contributivo in questione non rientra nella normativa degli aiuti di Stato e nel regime del “de minimis” ed è cumulabile con gli altri incentivi o riduzioni di aliquote.

La procedura di ottenimento prevede per i datori di lavoro l’inoltro di apposita domanda all’INPS, attraverso il modulo di istanza on line “PAR_ GEN” nel “Portale delle agevolazioni”, entro il 15 febbraio 2023. Verificate le condizioni di applicabilità, l’Istituto rilascerà il codice di autorizzazione (CA) “4R”, da esporre in Uniemens con i codici causali “L238”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021”, e “L239” per il recupero delle mensilità pregresse.

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