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Soluzioni di lubrificazione e servizi per l'industria

Lubrificanti ad alte prestazioni, competenza delle persone e servizi tecnici Mobil ServSM

Advancing Productivity. Aiutarti a raggiungere gli obiettivi di sicurezza, di tutela ambientale e di produttività con le nostre innovative soluzioni di lubrificazione è una delle nostre massime priorità. Questo è quello che intendiamo per Advancing Productivity. Ed è così che vi aiutiamo a raggiungere una visione più ampia di successo.

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FIORESE LUBRISERVICE S.R.L. Via Castion, 70 - 36028 Rossano Veneto (VI) Tel. +39 0424 540600 - lubrificanti@fioreselubriservice.it - www.fioreselubriservice.it

Sede operativa: Via Cussignacco, 80 - 33040 Pradamano (UD) Tel. +39 0432-671440 - lubrificanti.fvg@fioreselubriservice.it

- 9% per i soggetti Ires; - 30% per i soggetti Irpef. L’aliquota è ridotta di 3 punti percentuali relativamente agli utili percepiti dal controllante residente in Italia, a condizione che le riserve siano accantonate nel patrimonio per un periodo non inferiore a 2 esercizi. Queste riserve a seguito di opzione vengono quindi escluse da imposizione ordinaria e assoggettate all’imposta sostitutiva.

pLUSvALENZE DA pARTECIpAZIONI IN SOCIETà ESTERE

(ART. 1 COMMI DA 96 A 99)

Saranno tassate in Italia le plusvalenze dei soggetti esteri derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, il cui valore deriva per più del 50% direttamente o indirettamente da beni immobili situali nel nostro paese. Sono escluse le cessioni di titoli negoziati in mercati regolamentati. Sono altresì esclusi gli immobili la cui produzione o il cui scambio è effettivamente diretta l’attività d’impresa e quelli strumentali.

ASSEGNAZIONE AGEvOLATA DEI BENI AI SOCI

(ART. 1 COMMI DA 100 A 106)

Riproposta la possibilità di estromettere beni dal reddito d’impresa in modo agevolato, con assegnazione o cessione ai soci. Si potranno assegnare beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri non usati come strumentali, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva dell’8%. In caso di società di comodo l’imposta sostitutiva è elevata al 10,5%.

L’imposta sostitutiva sarà applicata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

L’assegnazione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2023 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2022, ovvero che vengano iscritti entro il 30 gennaio 2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data anteriore al 1° ottobre 2022.

È prevista anche la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

Le riserve in sospensione d’imposta eventualmente annullate per effetto dell’assegnazione saranno soggette a una imposta sostitutiva del 13%.

Il versamento dell’imposta sostitutiva andrà effettuato:

- nella misura del 60% entro il 30 settembre 2023;

- il rimanente 40% entro il 30 novembre 2023. Per quanto riguarda gli aspetti Iva, non potendo derogare ai vincoli comunitari non sono previste agevolazioni particolari, conseguentemente la base imponibile sarà determinata in base ai criteri ordinari, ossia, il “valore di costo” di cui all’art. 13 comma 2, lett. c) del DPR 633/72.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMpRENDITORE INDIvIDUALE (ART. 1 COMMA 106) Riproposta l’estromissione immobiliare per gli imprenditori individuali. L’estromissione avrà effetto dal 1° gennaio 2023 e: - riguarda gli immobili strumentali per natura posseduti al 31 ottobre 2022; - interessa le estromissioni poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2023; - prevede il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8% da versare nella misura del 60% entro il 30 novembre 2023 e il restante 40% entro il 30 giugno 2024.

L’imposta sostitutiva deve essere calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

RIvALUTAZIONE TERRENI E pARTECIpAZIONE

(ART. 1 COMMI DA 107 A 109)

Riproposta la possibilità di rivalutare per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. La disposizione, originariamente prevista dalla legge 448/2001, prevede che i soggetti interessati eseguano il versamento dell’imposta sostitutiva e la redazione della perizia di stima entro il 15 novembre 2023.

L’imposta sostitutiva è fissata per tutte le fattispecie come di seguito indicato: - 16% per le partecipazioni qualificate e non qualificate; - 16% per i terreni.

Rispetto alle precedenti rivalutazione si segnala che la legge di bilancio in argomento ha esteso questa possibilità anche alle partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali.

Il versamento potrà essere effettuato anche in forma rateale, in tre rate annuali di pari ammontare, con l’aggravio degli interessi del 3% sulla seconda e terza rata.

Ricordiamo che le aliquote sono nel tempo aumentate, tuttavia le stesse producono effetti anche per le rivalutazioni di beni già oggetto di precedenti rivalutazioni. Il contribuente in questi casi può, infatti, utilizzare la riapertura dei termini anche per eseguire una rideterminazione al ribasso della valutazione dei terreni con la possibilità di cedere l’area ad un prezzo inferiore senza incorrere nella decadenza della rivalutazione dovendo considerare il valore rivalutato come valore minimo ai fini dell’imposizione sia diretta che indiretta.

IMpOSTA LOCALE

TERRENI

Montani

(ART. 1 COMMA 111)

Le cessioni dei terreni situai in territori montani (altitudine non inferiore a 700 metri slm o inseriti nell’elenco dei territori montani della Commissione censuaria centrale) sono:

- soggetti all’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa;

- esenti dalle imposte catastali e di bollo.

L’agevolazione interessa i trasferimenti di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e IAP iscritti nella relativa Gestione previdenziale ed assistenziale.

Queste agevolazioni si applicano anche ai soggetti che pur non essendo iscritti alla gestione previdenziale, con apposita dichiarazione nell’atto s’impegnano a coltivare il fondo direttamente per un periodo di 5 anni.

CRIpTO - ATTIvITà

(ART. 1 COMMI DA 126 A 147) pARTITE

È stata introdotta una disciplina fiscale organica per la gestione delle cripto – attività, al fine di garantire certezze agli operatori nel processo di digitalizzazione di questi strumenti finanziari. Prevista la tassazione con un’imposta sostitutiva del 26% delle plusvalenze realizzate su cripto –attività superiori a 2.000 euro per ogni periodo d’imposta.

Sarà possibile detenere le cripto - attività per il tramite di intermediari residenti in Italia optando per i regimi del risparmio amministrato o gestito. I detentori di queste attività sono tenuti alla compilazione del quadro RW del modello Redditi. Prevista l’irrilevanza fiscale ai fini Ires ed Irap dei componenti positivi e negativi risultanti dalla valutazione delle cripto – attività alla data di chiusura del periodo d’imposta. Si vuole evitare che le oscillazioni di questi strumenti possano incidere in maniera significativa sui risultati economici. Sarà possibile, tramite opzione, rivalutare le cripto – attività detenute alla data del ° gennaio 2023 con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 14%. Il versamento di tale imposta andrà fatto entro il 30 giugno 2023 in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con l’aggravio di interessi del 3%.

I soggetti diversi dalle società di capitali avranno la possibilità di regolarizzare l’omissione dei dati e dei redditi delle attività in argomento nella propria dichiarazione dei redditi detenute al 31 dicembre 2021. A questo proposito si dovrà presentare uno specifico modello da approvare da parte dell’Agenzia delle entrate, con il quale procedere alla regolarizzazione.

Dal 1° gennaio 2023 le cripto – attività saranno assoggettate all’imposta di bollo del 2 ‰.

IvA FITTIZIE

(ART. 1 COMMI DA 148 A 150) pIATTAFORME DIGITALI (ART. 1 COMMA 151) vIOLAZIONE OBBLIGhI REvERSE ChARGE (ART. 1 COMMA 152)

Al fine di contrastare l’utilizzo di partite Iva fittizie, è stata introdotta una forma di controllo dell’amministrazione finanziaria che si potrà concretizzare nell’invito a comparire a carico del contribuente. L’invito servirà a verificare l’effettivo esercizio dell’attività e l’assenza di profili di rischio. In caso di mancata comparizione o di esito negativo dei riscontri, l’Agenzia emanerà un Provvedimento di cessazione della partita Iva. Se a seguito di tale Provvedimento lo stesso contribuente richiede l’apertura di una nuova posizione Iva, dovrà rilasciare una garanzia fideiussoria non inferiore a 50.000 euro valida almeno tre anni.

Ai destinatari dei Provvedimenti di cessazione sarà inoltre irrogata una sanzione di 3.000 euro.

I soggetti passivi Iva che realizzano vendite tramite piattaforme digitali, portali o mercati virtuali di specifici beni che saranno individuati da un apposito decreto del MEF, esistenti in Italia o effettuate nei confronti di acquirenti privati, dovranno trasmettere all’amministrazione finanziaria i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate. L’attenzione sarà rivolta ai beni maggiormente interessati alle frodi Iva quali telefoni cellulari, console da gioco, tablet ecc.

Le sanzioni ridotte previste per l’errata applicazione del regime di inversione contabile non saranno applicabili quando l’evasione o la frode sono note al committente o acquirente. In questi casi si renderà applicabile la sanzione ordinaria di cui all’art. 6, comma 6 del D.Lgs. 471797, dal 90% al 180% dell’imposta detratta.

TREGUA FISCALE

Previste diverse sanatorie per la regolarizzazione delle irregolarità formali sulle dichiarazioni dei redditi, una forma speciale di ravvedimento, la definizione agevolata degli atti di accertamento, la conciliazione agevolata, la regolarizzazione dei versamenti e la rottamazione delle cartelle.

DEFINIZIONE AGEvOLATA SOMME DA CONTROLLO DIChIARAZIONI

(ART. 1 COMMI DA 153 A 159)

Prevista la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi 2019, 2020 e 2021 per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, o i cui avvisi sono stati recapitati dopo tale data. Le somme possono essere definite pagando imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, oltre alle sanzioni nella misura ridotta del 3%. Prevista anche la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso al 1° gennaio 2023. In questi casi si dovranno pagare il debito residuo dovuto a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e le sanzioni nella misura ridotta del 3%. Differito di un anno il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2019. Le cartelle potranno essere quindi notificate antro il quarto anno successivo (invece del terzo) a quello di presentazione delle dichiarazioni.

SANATORIA IRREGOLARITà FORMALI

(ART. 1 COMMI DA 166 A 173)

Potranno essere sanate le irregolarità formali relative a obblighi o adempimenti che non rilevano ai fini della determinazione dei tributi commesse fino al 31 ottobre 2022. La sanatoria riguarda le imposte dirette, l’Iva, l’Irap e i tributi locali. Potrà essere attivata con il pagamento una tantum di 200 euro per ogni periodo d’imposta che si intende sanare da effettuarsi in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

RAvvEDIMENTO SpECIALE

(ART. 1 COMMI DA 174 A 178)

In deroga al ravvedimento operoso ordinario, pagando la sanzione nella misura di 1/8 del minimo edittale si potranno definire anche le violazioni tributarie relative alle dichiarazioni riguardanti i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e pregressi, tranne i casi di omessa dichiarazione.

La regolarizzazione potrà avvenire dilazionando gli importi fino a 8 rate trimestrali. Sulle rate successive alla prima, la cui scadenza è fissata al 31 marzo 2023, sono dovuti gli interessi del 2%. Apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate individuerà le disposizioni attuative della novità in argomento.

DEFINIZIONE AGEvOLATA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO (ART. 1 COMMI A 179 A 185)

Sarà possibile definire gli atti di accertamento delle Entrate a patto che non siano stati impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia entro il 31 marzo 2023. La definizione comporta il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Le somme dovute potranno essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ogni trimestre versando gli interessi legali.

DEFINIZIONE AGEvOLATA DELLE CONTROvERSIE TRIBUTARIE

(ART. 1 COMMI DA 186 A 205)

Introdotta la possibilità di definire in maniera agevolata le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione, al 1° gennaio 2023, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle Dogane, riguardanti atti impositivi. La controversia potrà essere definita con il pagamento di un importo pari al suo valore, se la controversia riguarda esclusivamente sanzioni, il valore è costituito dalle sanzioni stesse.

In caso di ricorso pendente iscritto al primo grado, la controversia potrà essere definita pagando il 90% del suo valore, che scende al 40% in caso di soccombenza dell’amministrazione finanziaria nella pronuncia di primo grado e al 15% in secondo grado.

Per le controversie pendenti in Cassazione per le quali l’amministrazione risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, la definizione potrà essere effettuata versando il 5% del valore della controversia.

La richiesta di definizione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2023.

CONCILIAZIONE AGEvOLATA

DELLE LITI TRIBUTARIE pENDENTI

(ART. 1 COMMI DA 206 A 212)

Sarà possibile conciliare in modo agevolato, entro il 30 giugno 2023, le controversie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, in cui è parte l’Agenzia delle entrate. Si tratta di una sanatoria alternativa a quella di cui al punto precedente che prevede il versamento delle imposte, delle sanzioni ridotte a 1/8 del minimo, degli interessi e degli eventuali accessori.

Le somme dovute andranno versate senza possibilità di compensazione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo in unica rata o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ogni trimestre. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati in base al tasso legale.

RINUNCIA AGEvOLATA DELLE CAUSE

IN CASSAZIONE

(ART. 1 COMMI DA 213 A 218)

In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205) e solo per la Cassazione, il ricorrente potrà rinunciare, entro il 30 giugno 2023, al ricorso principale o incidentale, a seguito della definizione transattiva con la controparte. Saranno dovute, entro 20 giorni dall’accordo le imposte, le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo e gli interessi.

Regolarizzazione

DEI vERSAMENTI

(ART. 1 COMMI DA 219 A 221)

Inserita una disposizione che consente di sanare l’omesso o carente versamento delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione scadute al 1° gennaio 2023 e degli importi (anche rateali) relativi alle conciliazioni giudiziali. Per aderire alla sanatoria è richiesto il pagamento integrale della sola imposta senza sanzioni e interessi, entro il 31 marzo 2023 o, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati in base al tasso legale.

STRALCIO CARIChI

FINO A 1.000 EURO (ART. 1 COMMI DA 213 A 218)

Previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni. Deve trattarsi di singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricom- presi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’Agente della riscossione.

I crediti di competenza degli enti locali e degli enti previdenziali privati saranno annullati solo se verrà adottata una delibera entro il 31 gennaio, che andrà comunicata all’Agente della riscossione e resa nota attraverso siti istituzionali. In ogni caso l’annullamento automatico sarà limitato alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Non scatterà quindi per il capitale. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle del codice della strada, lo stralcio è limitato ai soli interessi.

DEFINIZIONI AGEvOLATE

CARIChI TRIBUTARI (ART. 1 COMMI

DA 231 A 251)

Sarà possibile definire in maniera agevolata i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento (Rottamazione – quater). In pratica sarà possibile estinguere il debito senza pagare sanzioni, interessi, compresi quelli di mora, e le somme maturate a titolo di aggio.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2023 utilizzando un apposito modello di prossima adozione. La richiesta dovrà contenere il numero di rate scelto e la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta e l’impegno a rinunciare alla prosecuzione dei giudizi. Il pagamento del dovuto andrà effettuato entro il 31 luglio 2023 in unica soluzione o in un numero massimo di 18 rate di pari importo cui andranno aggiunti gli interessi calcolati nella misura del 2% annuo.

pROROGA TERMINI RIvERSAMENTO

CREDITO D’IMpOSTA R&S

(ART. 1 COMMI DA 271 272)

È stato prorogato al 30 novembre 2023 il termine per riversare il credito d’imposta indebitamente utilizzato per attività di R&S.

Sarà possibile richiedere la certificazione degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati dal 2015 in poi. La certificazione potrà essere richiesta fino alla notifica del processo verbale di constatazione e sarà affidata a soggetti pubblici e privati inseriti in apposito Albo.

Correzione

ERRORI CONTABILI

(ART. 1 COMMI DA 273 A 275)

L’art. 8 del D.L. 73/2022 è intervenuto sull’art. 83 del TUIR stabilendo che la procedura di correzione degli errori contabili ha rilevanza anche fiscale. Così a partire dal 2022 gli errori di imputazione temporale che vengono corretti in contabilità, siano essi rilevanti (con correzione a patrimonio netto) o irrilevanti (con correzione a conto economico), rilevano anche ai fini fiscali (principio di derivazione rafforzata). Tale principio riguarda sia i soggetti che applicano i principi contabili nazionali (OIC) sia quelli internazionali (IAS). La legge di bilancio in argomento ha precisato che la rilevanza delle correzioni contabili anche ai fini

ATTIvITà

Prestazione di servizi fiscali opera esclusivamente nei confronti dei soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. Sembrerebbe che l’obbligo di revisione riguardi solo i costi perché la correzione di un componente positivo è sempre tassato e quindi si presta meno a possibili arbitraggi, ma questa tesi dovrà essere confermata dall’amministrazione finanziaria. La norma riconosce inoltre la possibilità di procedere con la revisione volontaria.

CONTABILITà SEMpLIFICATA (ART. 1 COMMA 276)

Sono stati aumentati i limiti di ricavi per accedere al regime di contabilità semplificata. I nuovi limiti di ricavi sono:

vECChIO LIMITE

NUOvO LIMITE

Non superiore a 400.000 euro Non superiore a 500.000 euro

Altre attività Non superiore a 700.000 euro Non superiore a 800.000 euro

Per valutare la possibilità di tenere la contabilità semplificata per il 2023 è quindi necessario verificare se i ricavi 2022 superano o meno i nuovi limiti, tenendo conto del regime applicato in tale anno (1 – semplificata “per cassa”; 2 – “per cassa con presunzione”; 3 – “registrato = incassato”).

Bonus Mobili

ED ELETTRODOMESTICI

(ART. 1 COMMA 277)

Incrementato per il 2023 il bonus mobili ed elettrodomestici, vale a dire lo sgravio Irpef del 50% entro un tetto massimo di spesa rideterminata a 8.000 euro per il 2023 e di 5.000 euro per il 2024. L’acquisto deve riguardare mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria:

- A per i forni;

- E per lavatrici e lavastoviglie

- F per frigoriferi e congelatori. Tali spese devono interessare beni destinati all’abitazione sulla quale sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia a decorrere dal 1° gennaio 2022. La detrazione per i mobili prescinde dall’ammontare dell’importo sostenuto per le spese di ristrutturazione ed è fruibile in 10 quote annuali. Si ricorda che per questi interventi è necessario inviare specifica informativa all’ENEA.

RINEGOZIAZIONE MUTUI (ART. 1 COMMA 322)

Durante tutto il 2023 sarà possibile rinegoziare i mutui per l’acquisto o la ristrutturazione di abitazioni stipulati a tasso variabile per tutta la durata del contratto, passando al tasso fisso. Viene sostanzialmente riproposta la disciplina prevista dal D.L. 70/2011 consentendo la rinegoziazione per i mutui di importo originario fino a 200.000 euro da richiedenti in regola con i pagamenti delle rate.

BARRIERE ARChITETTONIChE (ART. 1 COMMA 365)

Prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione del 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti. La norma, originariamente prevista dall’art. 119 - ter del D.L. 34/2020, prevede che tra gli interventi agevolabili rientrano anche quelli di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. La detrazione è fruibile in 5 quote annuali per un massimo di spesa pari a:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o plurifamiliari ma indipendenti;

- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio fino ad un massimo di 8 unità;

- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per più di 8 unità.

È richiesto che gli interventi rispettino i requisiti previsti dal D.M. 236/89.

La detrazione può essere fruita direttamente o tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito.

La norma in argomento contiene una novità importante, per l’approvazione dei lavori a livello condominiale, diventa sufficiente la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell’edificio.

TETTO ALL’USO DEL CONTANTE

(ART. 1 COMMA 384) pOS (ART. 1 COMMI DA 385 A 388)

Passa da 2 a 5 mila euro la soglia a partire dalla quale è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera eseguito tra due soggetti diversi (fisiche o giuridiche).

Per le rimesse di denaro (Money transfer) il limite rimane fissato a 1.000 euro.

Sarà istituito un tavolo tra banche e associazione di categoria per definire un taglio dei costi di utilizzo dei POS per le transazioni fino a 30 euro, limitatamente alle attività commerciali con fatturati fino a 400.000 euro. Qualora non si arrivi ad un accordo scatterà un contributo straordinaria a carico delle banche pari al 50% delle commissioni incassate con le transazioni fino a 30 euro.

Sabatini Ter

(ART. 1 COMMI DA 414 A 416)

È stata rifinanziata la legge Sabatini – ter con una dote aggiuntiva pari a 30 milioni per il 2023 e a 40 milioni per le annualità 2024, 2025 e 2026. Prorogato di sei mesi il termine di ultimazione degli investimenti che da 12 passa a 18 mesi, con riferimento agli investimenti per i quali è stato sti- pulato un finanziamento agevolato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

BONUS Tv 5G (COMMA 422)

Per favorire la transizione verso la tecnologia 5G anche per quest’anno sono state stanziate risorse pari a 4,5 milioni di euro per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVBT2/HEVC. Per continuare a vedere la TV sarà necessario avere apparecchi televisivi adeguati al nuovo standard oppure cambiare televisore o usare un decoder ad hoc. Il bonus sarà riconosciuto dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Le disposizioni attuative sono state definite con decreto 5.7.2021 del MISE.

CREDITO D’IMpOSTA INvESTIMENTI BENI STRUMENTALI (ART.1 COMMA 423)

Prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per la consegna dei beni strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alla tabella A per i quali l’ordine e il pagamento di un acconto di almeno il 20% sono stati eseguiti entro il 31 dicembre 2022. In questo modo ci saranno 3 mesi in più per rientrare nella finestra del 40%.

Le caratteristiche soggettive e oggettive per l’accesso all’agevolazione sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno. Di seguito una tabella di riepilogo dell’agevolazione.

CREDITO D’IMpOSTA - TABELLA “A”

INvESTIMENTO

Investimento fatto dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o entro il 30.6.2022 con 20% di acconto entro il 31.12.2021)

Investimento fatto dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o entro il 30.9.2023 con 20% di acconto entro il 31.12.2022)

Investimento fatto dal 1.1.2023 al 31.12.2025 (o entro il 30.6.2026 con 20% di acconto entro il 31.12.2025) fino a 2.5 milioni

Per ogni periodo d’investimento il limite massimo di costi complessivamente ammissibili è di 20 milioni di euro.

SOSTEGNO AUTOTRASpORTO

(ART. 1 COMMI

DA 503 A 504)

Al fine di riconoscere un contributo alle imprese di autotrasporto per l’incremento del costo del gasolio, è stata stanziata la somma di 200 milio- ni di euro per il 2023. Il contributo interesserà esclusivamente i veicoli di categoria Euro 5 o superiore.

BONUS pSICOLOGICO

(ART. 1 COMMA 538)

Esteso anche alle annualità 2023 e 2024 il bonus psicologico di cui al D.L. 228/2021, incrementando a 1.500 il limite massimo di spesa a persona. Le risorse messe a disposizione ammontano a 5 milioni per il 2023 e a 8 milioni per il 2024 e viene parametrato ai valori ISEE.

Ristrutturazione

IMpIANTI SpORTIvI (ART. 1 COMMA 614)

Riproposto per il 2023 il credito d’imposta riconosciuto a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, anche se destinate a soggetti concessionari. La detrazione è riconosciuta esclusivamente ai titolari di reddito d’impresa ed è pari al 65% della donazione effettuata. Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite del 10‰ dei ricavi annui (20% del reddito per le persone fisiche) ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

SpONSORIZZAZIONE SpORTIvE

(ART. 1 COMMA 615)

Per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1/1/2023 – 31/3/2023 è riconosciuto un credito d’imposta del 50% se fatti a favore di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche/paralimpiche;

- società sportive professionistiche;

- società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse alle olimpiadi e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile. Per il primo trimestre 2023 il credito d’imposta non può superare i 10.000 euro e la spesa massima non deve superare i 35.000 euro. Il credito del 50% degli investimenti effettuati sarà riconosciuto previa presentazione di apposita richiesta al Dipartimento dello Sport.

CARTE CULTURA

(ART. 1 COMMA 630)

Proposto un nuovo bonus chiamato “Carta della cultura giovani” riservato ai soggetti residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2023. Il bonus è finalizzato alla promozione della cultura e alla conoscenza del patrimonio culturale. La novità prevista dalla legge di bilancio in argomento è rappresentata dal fatto che viene richiesta una ISEE fino a 35.000 euro.

Una seconda nuova card “Carta del merito” è stata istituita per fornire un sostegno anche ai ragazzi che escono dalla maturità con un voto di 100/100. Nel caso siano soddisfatte le condizioni per accedere ad entrambi i bonus questi saranno sommati arrivando a 1.000 euro.

ESONERO OCCUpAZIONE SUOLO pUBBLICO (ART. 1 COMMA 815)

Prorogato al 30 giugno 2023 l’esonero dall’autorizzazione per la posa temporanea su aree pubbliche, da parte di pubblici esercizi di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbani, pedane, tavoli, sedie funzionali all’attività.

ILIA IN LUOGO DELL’IMU (ART. 1 COMMA 739)

Nel rispetto dell’autonomia impositiva della nostra Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2023 in luogo dell’IMU troverà applicazione l’ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma) istituita con L.R. n. 17/2022. L’ILIA relativa agli immobili strumentali, così come previsto per l’IMU, rimane comunque deducibile ai sensi del comma 772 della legge n. 160/2019.

RICICLO IMBALLAGGI (ART. 1 COMMI DA 685 A 690)

Anche per il biennio 2023 - 2024 viene riconosciuto il credito d’imposta del 36% delle spese sostenute e documentate per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, alluminio e vetro.

Il credito in esame:

- è riconosciuto fino ad un importo massimo di 20.000 euro annui;

- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi;

- non è soggetto a tassazione Irpef, Ires e Irap; - non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi;

- è utilizzabile in compensazione utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

Un provvedimento del Ministero dell’ambiente individuerà le disposizioni attuative.

DETRAZIONE DEL 110%

(ART. 1 COMMI DA 894 A 895)

La detrazione fiscale del 110% scende al 90%, si tratta degli interventi volti a riqualificare gli immobili a patto che portino ad un miglioramento di almeno due classi energetiche da dimostrare tramite l’attestato di prestazione energetica APE. Rimane la detrazione del 110% limitatamente ai

- 15 gennaio 2023 condomini che hanno presentato la comunicazione di inizio attività asseverata (Cilas) entro il 31 dicembre 2022 ma con delibera condominiale adottata entro il 24 novembre 2022.

La detrazione del 90% viene mantenuta anche per gli interventi su villette e unità unifamiliari a patto che:

- riguardi l’abitazione principale;

- i lavori siano avviati da gennaio 2022;

- il beneficiario sia il proprietario o il titolare di un diritto reale sull’immobile

- il beneficiario possieda un reddito di riferimento complessivo inferiore a 15.000 euro, incrementato sulla base del quoziente familiare. La detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 andrà ripartita in quattro rate annuali di pari importo.

Gli interventi devono riguardare gli interventi trainanti quali:

- l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali con incidenza superiore al 25%, compresa la coibentazione del tetto;

- gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;

- per le unità unifamiliari la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, anche con impianti ibridi o geotermici.

La detrazione del 90% interessa anche gli interventi di ristrutturazione di cui ai commi da 1 – bis a 1 - septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013, vale a dire gli interventi legati alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

In assenza di uno degli interventi trainanti la detrazione del 90% non spetta. Così la mera sostituzione degli infissi potrà beneficiare della detrazione per la manutenzione straordinaria o per l’ecobonus al 50% ma non quella del 90%.

Rimane confermato che la detrazione di cui sopra potrà essere utilizzata: - direttamente dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi; - riconosciute dall’impresa appaltatrice direttamente in fattura; - come credito d’imposta; - cedute a istituti bancari o intermediari finanziari.

Per i lavori di importo superiore a 516.000 euro le imprese appaltatrici o subappaltatrici, al momento della sottoscrizione del contratto, dovranno risultare in possesso dell’attestazione SOA o avere sottoscritto contratti finalizzati al suo rilascio.

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