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Riqualificazione e riconversione di siti produttivi degradati

Tutto ciò premesso, con decreto n. 27846/ GRFVG/2022 del 30 novembre 2022 del Direttore del Servizio sviluppo economico locale (di seguito Servizio), in applicazione della l.r. 3/2021, art. 84, è stato licenziato il bando per la concessione di aiuti agli interventi di cui sopra. Il bando è stato reso pubblico il 1° dicembre 2022 sul sito web della Regione al link: https://www.regione. fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/sviluppoimpresa/FOGLIA2/.

pREMESSA

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Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 5/ AdT del 4 gennaio 2023 e prot. n. 475/AdT del 7 dicembre 2022 per riprendere e approfondire il tema della concessione di contributi per iniziative di riqualificazione di siti produttivi degradati. La legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, recante disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile (c.d. Sviluppo Impresa) ha previsto, all’art. 84, la contribuzione di interventi per la riqualificazione produttiva sostenibile, da attivare all’interno di complessi produttivi degradati. Per tali si intendono edifici e relative aree di pertinenza non utilizzati da più di 3 anni o con caratteristiche da renderli non più idonei ad attività legate alla produzione. Devono, inoltre, rientrare nei 180 complessi produttivi degradati, individuati in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2022, n. 1370, nel c.d. Master Plan di indirizzo strategico reperibile sul sito web della Regione al link: http://mtom.regione. fvg.it/storage//2022_1370/Allegato%201%20 alla%20Delibera%201370-2022.pdf.

Il Master Plan può essere anche consultato assieme all’ufficio economico dell’Associazione.

Successivamente, con deliberazione n. 1820 del 24 novembre 2022 la Giunta regionale ha riconosciuto per tutti i complessi produttivi degradati individuati nel citato Master Plan l’assoggettabilità degli stessi a interventi di riconversione e riqualificazione produttiva sostenibile, purché finalizzati: dal 5 dicembre 2022, ore 09.00 al 28 febbraio 2023, ore 16.00 e che i contributi sono concessi con procedura valutativa a bando nei limiti delle risorse stanziate. Si raccomanda anche di prestare molta attenzione alle procedure successive alla concessione del contributo nonché alla realizzazione dell’intervento, perché è qui che spesso, anche senza accorgersene, si verificano atti e azioni che rischiano di compromettere il finale godimento del beneficio.

- allo sviluppo di nuove realtà produttive e di nuova occupazione; - alla riqualificazione del patrimonio edilizio produttivo non utilizzato; - all’innovazione e alla sperimentazione edilizia e tecnologica, promuovendo la sicurezza e l’efficientamento energetico.

Le risorse stanziate ammontano a 1.200.000 Euro per l’anno 2023.

A tal proposito serve ribadire che la domanda per la concessione dei benefici va rivolta alla Regione Friuli Venezia Giulia (v. infra) all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) economia@certregione.fvg.it.

Beneficiari

Beneficiari dei contributi sono le imprese, i soggetti privati e i consorzi di sviluppo economico locale, titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su edifici ed immobili qualificati come complessi produttivi degradati rientranti nei siti individuati nel Master Plan.

Quanto ai casi di inammissibilità, si rinvia alla lettura del bando, richiamando, però, l’attenzione sull’esclusione dal beneficio di qualsiasi soggetto che intenda utilizzare il contributo per operazioni di bonifica, così come definita dal testo unico ambientale, su aree o immobili.

FINALITà E INTERvENTI

FINANZIABILI

Gli interventi devono essere indirizzati alle finalità sopra enunciate ed entro i perimetri dei siti anzidetti. Più nel dettaglio, sono agevolabili gli interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile, la realizzazione di interventi quali demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, la demolizione per riconversione, la demolizione con ricostruzione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l’allacciamento alle reti infrastrutturali di edifici produttivi, finalizzati al riutilizzo a fini produttivi dei complessi produttivi degradati.

Nel caso di interventi su immobili esistenti, questi devono comportare il miglioramento della qualità edilizia in relazione ad almeno 3 dei seguenti parametri:

- qualità architettonica;

- qualità delle caratteristiche costruttive, dell’impiantistica e della tecnologia;

- efficientamento energetico e riduzione dell’inquinamento atmosferico;

- eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche;

- incremento della sicurezza sotto il profilo statico e antisismico;

- qualità paesaggistica.

L’intervento può avere una durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dei lavori fino alla data di conclusione degli stessi.

SpESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute dai beneficiari solo dopo la presentazione della domanda. Quindi, non è riconosciuta alcuna retroattività.

Sono ammesse le spese tecniche generali e di collaudi nonché per lavori, forniture e relativa posa in opera. Queste comprendono, in particolare quelle relative a:

- rilievi, accertamenti, modelli, indagini, monitoraggi e indagini ambientali; - progettazione e necessarie consulenze tecniche preliminari o di supporto; - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

- direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; - spese per il collaudo statico ed altri collaudi specialistici.

Altre prescrizioni, che qui si omettono, sono poste per le spese tecniche qualora il beneficiario sia un consorzio di sviluppo.

Sono, inoltre, ammesse l’IVA, qualora costituisca un costo per il beneficiario, e le spese per la certificazione del rendiconto (v. infra).

Forma E Misura

Dei Contributi

I contributi sono concessi secondo il regime “de minimis” nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e sono cumulabili con altri contributi in materia ambientale, a condizione che questi non insistano sulle medesime spese. È esclusa la cumulabilità con i contributi concessi dall’art. 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 in materia di contributi per insediamenti nelle aree negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o nelle aree dei distretti industriali nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli.

pRESENTAZIONE

Delle Domande

Le domande per la concessione dei benefici vanno rivolte alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive e turismo, Servizio sviluppo economico locale, Via Sabbadini n. 31, 33100 Udine, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) economia@certregione.fvg.it dal 5 dicembre 2022, ore 09.00 al 28 febbraio 2023, ore 16.00.

La domanda è sottoscritta con firma digitale del beneficiario, oppure con firma autografa del medesimo apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, unitamente ad un documento di identità in corso di validità. Qualora la domanda sia presentata da un’impresa o un Consorzio, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante, con le modalità appena indicate.

La domanda va redatta secondo l’apposito schema allegato al bando (all. A) e relativi allegati. La domanda è corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante la presa d’atto delle condizioni per l’accesso ai benefici, per i cui dettagli si rinvia alla lettura del bando.

Alla domanda è allegata una relazione redatta secondo il modello allegato al bando (all. B), sottoscritta da un tecnico abilitato e controfirmata dal beneficiario o dal suo legale rappresentante, dalla quale siano riscontrabili:

- gli elementi utili ad illustrare l’intervento per cui è richiesto il contributo;

- le date presunte di inizio e fine lavori;

- i parametri utili al miglioramento della qualità edilizia sopra indicati;

- le condizioni che danno luogo all’attribuzione dei punteggi utili alla formazione della graduatoria (v. infra);

- gli elaborati grafici in scala adeguata a com- prendere l’intervento, con indicazione della zonizzazione come dal Piano regolatore generale comunale vigente che permetta di individuarne l’esatta ubicazione;

- un quadro economico di dettaglio;

- un computo metrico dei lavori, redatto secondo i valori previsti dal prezziario regionale dei lavori pubblici.

Non sono ammesse le domande presentate al di fuori degli anzidetti termini, compilate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte, inviata da una casella PEC diversa da quella del soggetto richiedente nonché prive dell’allegato recante la relazione tecnica.

Graduatoria

E CRITERI DI vALUTAZIONE

I contributi sono assegnati con procedura valutativa a bando. Ai fini della formazione della graduatoria, alle domande è assegnato un punteggio in funzione ai seguenti criteri:

1) intervento di demolizione con ricostruzione di edifici già produttivi: 15 punti;

2) intervento di allacciamento alle reti infrastrutturali: 5 punti;

3) classe energetica posseduta dal fabbricato oggetto di contributo, a conclusione dell’intervento finanziato:

- 3.1 classe A: 5 punti;

- 3.2 classe B: 2 punti.

4) classificazione dell’intervento secondo la disciplina del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”):

- 4.1 intervento di miglioramento sismico: 10 punti;

- 4.2 intervento di adeguamento sismico: 15 punti;

5) rapporto tra il contributo richiesto e la spesa a carico del beneficiario del contributo:

5.1 almeno l’80% della spesa prevista a carico del beneficiario: 6 punti;

5.2 almeno il 70% della spesa prevista a carico del beneficiario: 4 punti;

5.3 almeno il 60% della spesa prevista a carico del beneficiario: 2 punti;

6) attribuzione al fabbricato oggetto di intervento, a conclusione dell’intervento finanziato, di destinazione industriale o artigianale: 5 punti;

7) interventi di bonifica del sito quali operazioni di rimozione di fabbricati, trasporto e smaltimento di rifiuti: 5 punti;

8) interventi di bonifica dall’amianto presente negli edifici: 5 punti.

I punteggi attribuiti sono cumulabili fra loro; in caso di parità di punteggio è data precedenza alle domande pervenute prima secondo l’ordine cronologico.

Istruttoria Delle Domande

La graduatoria è approvata entro 120 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande e il contributo è riconosciuto ai beneficiari entro 60 giorni dalla data di comunicazione del decreto di approvazione della graduatoria nei limiti delle risorse stanziate; qualora dovessero rendersi disponibili nuove risorse, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

AppROvAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande - a decorrere, dunque, dal 28 febbraio 2023 - il Direttore del Servizio approva con proprio decreto la graduatoria delle presentate e ammesse. Questa viene pubblicata sul B.U.R. e sul citato sito web della Regione. Ai beneficiari ne viene data comunicazione ed entro i successivi 60 giorni il contributo viene concesso con decreto del medesimo Direttore nei limiti delle risorse disponibili. Il decreto di concessione stabilisce anche i termini per l’avvio e per la conclusione degli interventi, nonché le modalità e i termini per la rendicontazione. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l’intera spesa dell’ultima domanda finanziabile, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell’intera spesa ammissibile. A tale fine, il Servizio richiederà al beneficiario di comunicare il proprio assenso entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. Decorso questo inutilmente, il Servizio procederà allo scorrimento della graduatoria.

A seguito della disponibilità di nuove risorse, si procede allo scorrimento della graduatoria che resta valida fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della sua approvazione e, quindi, del 2025. Le domande collocate in graduatoria non finanziate entro detto termine sono archiviate.

pROROGA

E vARIAZIONE

DEGLI

INTERvENTI

È ammessa la proroga - anche più d’una - del termine di conclusione degli interventi per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, a condizione che la stessa sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine posto con il decreto di concessione. La proroga è concessa con decreto del Direttore del Servizio, entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di proroga, come pure della presentazione dell’istanza oltre la scadenza del termine, sono fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data del termine originariamente previsto per la conclusione degli interventi, a condizione che sia realizzata la finalità originaria degli interventi medesimi.

Sono ammesse anche le richieste di variazione degli interventi oggetto di contributo, sottoscritte dal beneficiario o dal suo legale rappresentante e presentate al Servizio mediante PEC all’indirizzo PEC economia@certregione.fvg.it, accompagnate da una sintetica relazione sulle motivazioni e sugli scostamenti dal progetto originario. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l’impianto complessivo degli interventi oggetto di contributo ovvero costituirne una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione. Il Servizio comunica l’esito della richiesta entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della medesima. Le variazioni non determinano in alcun caso l’aumento del contributo concesso, mentre, se non sottoposte alla preventiva approvazione del Servizio, comportano la corrispondente riduzione del contributo concesso.

Erogazione

ANTICIpATA

Del Contributo

I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70% dell’importo concesso entro 60 giorni dalla data della ricezione della richiesta redatta secondo il fac-simile disponibile sul citato sito web della Regione (www.regione.fvg.it), corredata da:

- una fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in materia di procedimento amministrativo, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui al testo unico bancario e redatta secondo il fac-simile disponibile sul citato sito della Regione;

- una dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pen- dente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

RENDICONTO DEGLI INTERvENTI AMMESSI

Entro 6 mesi dal termine di conclusione degli interventi, eventualmente prorogato, i beneficiari presentano il rendiconto degli interventi ammessi a beneficio, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al bando (all. C).

A tal fine è disposto che: - i beneficiari qualificati imprese devono necessariamente avvalersi di soggetti certificatori (dottori e ragionieri commercialisti iscritti al rispettivo ordine e albo, revisori contabili iscritti al registro dei medesimi, centri di assistenza fiscale), ai sensi dell’articolo 41 bis della l.r. 7/2000; la certificazione va redatta secondo apposito modello allegato al bando (all. D);

- i beneficiari qualificati privati presentano la rendicontazione ai sensi dell’art 41 della legge regionale 7/2000 (presentazione copia della documentazione dichiarata conforme o perizia asseverata);

- i beneficiari qualificati consorzi presentano la rendicontazione ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 7/2000 (dichiarazione di conformità alle norme e alle prescrizioni del decreto di concessione).

Per i dettagli dei giustificativi di spesa e di predisposizione della certificazione di spesa da parte dei certificatori si rimanda alla lettura del bando.

La rendicontazione è sottoscritta con firma digitale del beneficiario, oppure con firma autografa apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, unitamente a un documento di identità in corso di validità.

Qualora il rendiconto sia presentato da un’impresa o un Consorzio, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante.

Il rendiconto va compilato sul modello di cui all’all. C al bando e inviato esclusivamente mediante PEC all’indirizzo PEC economia@certregione.fvg.it della Direzione centrale. Al rendiconto vanno allegati: a) la documentazione che attesti la spesa sostenuta secondo le anzidette modalità; b) una relazione illustrativa degli interventi realizzati (all. E), asseverata da un tecnico abilitato, che attesti: - nel caso di interventi su immobili esistenti, che gli interventi oggetto di contributo hanno garantito il miglioramento della qualità edilizia in relazione ad almeno tre dei parametri posti per la finanziabilità degli interventi (v. sopra);

- la conformità al progetto dei lavori eseguiti per la realizzazione dell’intervento, con riferimento a quanto previsto ai punteggi dei criteri di valutazione (v. sopra);

- il conseguimento del risultato indicato nella domanda fra i criteri di merito, con riferimento a quanto previsto per la classe energetica (v. sopra);

- conseguimento del risultato strutturale indicato nella domanda tra i criteri di merito, con riferimento a quanto previsto per il miglioramento sismico;

- l’attribuzione al fabbricato oggetto di intervento, a conclusione dell’intervento finanziato, di destinazione industriale o artigianale, con riferimento a quanto previsto per la destinazione industriale o artigianale (v. sopra); c) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

- il mantenimento dei requisiti richiesti ai beneficiari (v. sopra);

- l’avvenuto conseguimento dell’agibilità o atto equivalente o la presentazione in Comune della segnalazione certificata di agibilità, nei casi previsti dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (codice regionale dell’edilizia) d) la dichiarazione circa le modalità di pagamento (Allegato F); e) l’autocertificazione ai fini del rilascio del certificato antimafia, nel caso di imprese beneficiarie di contributi superiori a 150.000 euro (Allegato G).

Istruttoria

DEL RENDICONTO E LIqUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Servizio procede all’istruttoria del rendiconto presentata dai beneficiari. In caso di documentazione irregolare o incompleta può chiedere al beneficiario la regolarizzazione o la integrazione. A tal fine assegna il termine massimo di 30 giorni, salvo richiesta di proroga del termine per un mas- simo di altri 30, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Nel caso di inosservanza del termine il Servizio conclude l’istruttoria sulla scorta della documentazione agli atti, procedendo, se del caso, alla rideterminazione del contributo concesso. Esaurita positivamente l’istruttoria, il Servizio procede alla liquidazione del contributo entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l’integrazione del medesimo. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all’importo massimo concesso anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

ANNULLAMENTO, REvOCA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il provvedimento di concessione del contributo è annullato, qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito riconducibili a una condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede nonché per la non veridicità delle dichiarazioni rese con atto notorio. È revocato, inoltre, per rinuncia del beneficiario nonché per inosservanza dei termini di rendiconto delle spese o significativo scostamento dagli interventi ammessi a beneficio. In caso di annullamento o revoca il Servizio ne dà tempestiva comunicazione agli interessati Le somme eventualmente erogate sono restituite maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

I provvedimenti di revoca, annullamento o rideterminazione dei provvedimenti già emanati sono adottati entro 120 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l’obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

Copia del bando e di tutti gli atti citati, al pari di ogni altra informazione o assistenza, può essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione.

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