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Legge di Bilancio 2023
Per le ASSunzIonI
Il Legislatore con la Legge di Bilancio, L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha previsto anche per il 2023 una serie di incentivi e agevolazioni per le assunzioni di lavoratori dipendenti. Gli incentivi di seguito riportati non sono ancora operativi e sono subordinati all’autorizzazione della Commissione Europea.
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Assunzione
DI pERCETTORI
Di Reddito
DI CITTADINANZAART. 1, COMMI 294-296
Al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza i datori di lavoro che assumono tali soggetti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato hanno diritto all’esonero totale della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nel limite massimo pari a 8.000 euro annui. Detto incentivo si applica per le assunzioni che avvengono dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e anche per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate. Non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
Assunzione
DI UNDER 36ART. 1, COMMA 297 Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 torna operativo l’incentivo previsto dalla Legge 176/2020 “Legge di Bilancio 2021”, che prevedeva l’esonero nella misura del 100 per cento dei con- tributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, di durata di 36 mesi, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, o per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, di lavoratori con meno di 36 anni e che nella loro vita lavorativa non sono mai stati titolari di contratti di lavoro a tempo indeterminato. La Legge di Bilancio 2023 ha portato il limite massimo annuo da euro 6.000,00 a euro 8.000,00.
Assunzioni
DI DONNE -
ART. 1, COMMA 298 È stato ripristinato, solo per l’anno 2023, l’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per i datori di lavoro che assumono personale femminile. Si tratta di un esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro della misura di 8.000,00 euro annui e per una durata massima di 18 mesi. Detto esonero riguarda l’assunzione di donne che si trovano in determinate condizioni di svantaggio, così definite dalla Legge 92/2012: - donne con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi; - donne di qualsiasi età residenti nelle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; - donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. (AG)