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Cronotachigrafo e brevi interruzioni di guida

precisa zioni e chia rim enti del mi nis tero dell’interno

Con nota prot. 300/A/4780/20/111/20/3 del 7 luglio 2020, il Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato (di seguito Ministero) ha inteso fornire chiarimenti in ordine alla registrazione sul cronotachigrafo delle c.d. micro interruzioni della guida di pochi minuti. Il Ministero rileva che queste brevissime interruzioni: - non possono considerarsi vere e proprie interruzioni giacché queste, ai sensi dell’art.7 del regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio europeo 561/2006 del 15 marzo 2006, devono essere di almeno 45 minuti dopo un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti, con possibile frazionamento in due periodi di cui il primo di almeno 15 minuti e il successivo di almeno 30 minuti; - non possono considerarsi dei periodi di riposo giornaliero o settimanale ai sensi dell’art. 4, lett. g) e h) del medesimo regolamento, anche tenuto conto della decisione di esecuzione della Commissione europea del 7 giugno 2011, in materia di calcolo dei tempi di guida, la quale “ha raccomandato che, per il calcolo del periodo di guida giornaliero occorre considerare come disgiunti due periodi di guida quando sono separati da un periodo di riposo di almeno 7 ore.” La conseguenza è che, per la registrazione di questi micro periodi, non è possibile azionare il dispositivo di commutazione sotto il simbolo del “lettino”. Quanto all’utilizzo dei simboli “altre mansioni” e “tempi di disponibilità”, secondo le definizioni contenute nell’art. 3, lett. a), b) della direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2002/15/CE dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, la nota rileva come queste presuppongono che il conducente rimanga a disposizione del datore di lavoro, per cui egli non può disporre liberamente del proprio tempo libero. “Tuttavia – prosegue la nota ministeriale –, se il conducente impiega il suo tempo suo tempo per il soddisfacimento di esigenze personali, quindi, liberamente, le micro interruzioni non possono essere considerate neanche come tempi di disponibilità.” In tali casi – conclude la nota ministeriale –, qualora l’autista abbia commutato il dispositivo del tachigrafo sul simbolo del ‘lettino’ per registrare le suindicate ‘micro interruzioni’, non potrà essere sanzionato solo presumendo che nei periodi in questione era in disponibilità e non poteva disporre liberamente del suo tempo. Naturalmente, questi periodi non saranno calcolati nel computo dell’orario di lavoro di cui all’art. 3 della Direttiva 2002/15.” In buona sostanza, pare doversi concludere che, da un lato, la nota ministeriale confermi quanto già chiaramente si sapeva sui periodi di pausa e di riposo, dall’altro, che non riesca a chiarire su come azionare manualmente le “micro interruzioni” dovute a esigenze personali (facilmente intuibili), se non per dichiarare che non è sanzionabile la commutazione del tachigrafo sul simbolo “lettino”. Copia della nota può essere richiesta all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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(AdT)

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