![](https://static.isu.pub/fe/default-story-images/news.jpg?width=720&quality=85%2C50)
2 minute read
Spostamenti da e per l’estero
from Apinforma 10/2020
by Confapi FVG
nuova ordinanza del mi nis tro della sa lute valida fino al 31 luglio 2020
Si fa seguito alle circolari associative prot. n. 299/ AdT/tt dell’8 luglio 2020 e prot. n. 312/AdT del 24 luglio 2020 per segnalare che il Ministro della salute ha nuovamente disciplinato gli ingressi in Italia di cittadini dall’estero alla luce all’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 nel mondo. L’ordinanza è in vigore dal 16 al 31 luglio 2020. Più in dettaglio si ha quanto segue. - Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldavia,
Advertisement
Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Domenicana, Serbia. - In deroga a tale divieto, ma limitatamente alla
Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del
Nord, dal Montenegro e dalla Serbia sono consentiti gli ingressi e i transiti nel territorio nazionale del personale viaggiante e dei membri dell’equipaggio dei veicoli di trasporto, esclusivamente per motivi di lavoro, alle condizioni fissate dai commi da 5 a 7 dell’art. 5 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno, come da ultimo prorogato (franchigia 120 ore per ingressi senza isolamento, obbligo di autocertificazione e comunicazione ingresso all’Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio di ingresso; franchigia di 36 ore per transiti con obbligo comunicazione all’ASL). - E’ ora consentito l’ingresso nel territorio nazionale dei cittadini residenti nei seguenti Stati: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Thailandia,
Tunisia, Uruguay. - Continuano a essere consentiti gli ingressi nel territorio nazionale, dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, degli Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di
Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano nonché dei loro familiari come definiti dagli artt. 2 e 3 della Direttiva 2004/38/
CE (coniuge, partner, discendenti diretti fino a 21 anni di età o a carico del cittadino o del coniuge o partner, ascendenti a carico del cittadino o del coniuge o partner, altri familiari a carico o conviventi con il cittadino o che per gravi motivi necessitano della sua assistenza personale), residenti in Italia da prima dell’entrata in vigore del provvedimento, nonché gli ingressi dei funzionari e agenti dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, diplomatici, del personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, dei funzionari e degli impiegati consolari, del personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. - Alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi dagli Stati membri dell’Unione Europea, degli Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito,
Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di
San Marino e Stato della Città del Vaticano, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, si applica l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di cui agli artt. 4 e 5 (14 giorni o franchigia di 120 ore per soggiorni brevi e relative esenzioni) del d.P.C.m. 11 giugno 2020. Copia dell’ordinanza può essere richiesta all’ufficio economico dell’Associazione unitamente ad altre informazioni.