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Decreto Milleproroghe
from Apinforma 5/2023
by Confapi FVG
lA ConverSIone In legge Con Molte novItà
PREMESSA
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Con la legge n. 14 del 24 febbraio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 è stato convertito il D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022, meglio noto come Milleproroghe. In sede di conversione oltre alla conferma degli interventi originari, sono state inserite una serie di novità che sinteticamente di seguito illustriamo.
PROROGA ESONERO OCCUPAzIONE SUOLO PUbbLICO
(ART. 1 COMMA 22 – qUINqUIES)
È stato prorogato al 31 dicembre 2023 la possibilità di allestire strutture amovibili funzionali all’attività di pubblico esercizio, come ad esempio dehors, tavoli, sedute, ombrelloni su vie strade, piazze e altri spazi aperti di interesse culturale e paesaggistico senza autorizzazione.
DICHIARAzIONE IMU
(ART. 3 COMMA 1)
Prorogato dal 31.12.2022 al 30.06.2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021. La proroga al 30 giugno riguarda anche gli enti non commerciali pubblici e privati.
ESENzIONE FATTURA STS
(ART. 3 COMMA 2)
È stato esteso al 2023 il divieto di emettere la fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria STS. Questi soggetti attraverso l’invio dei dati al STS già forniscono le informazioni utili all’amministrazione per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per loro continua anche per l’anno in corso quindi l’obbligo di emettere la fattura in formato cartaceo
Trasmissione Telematica Sistema Tessera Sanitaria
(ART. 3 COMMA 3)
Gli operatori sanitari dovranno effettuare l’adeguamento dei registratori telematici, per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate, non più entro il 1° gennaio 2023 ma entro il 1° gennaio 2024. Lo slittamento di un anno consente così di mantenere per lo stesso periodo l’attuale sistema di comunicazione al STS.
CESSAzIONE INCARICO
GIUDICI TRIbUTARI
(ART. 3 COMMA 6)
Posticipata al 1° gennaio 2028 la cessazione dagli incarichi all’età di settanta anni per magistrati e giudici tributari. Questi soggetti potranno quindi mantenere gli incarichi anche oltre i settanta anni.
Sospensione Ammortamenti
(ART. 3 COMMA 8)
Il D.L. 104/2020 (decreto Agosto) all’art. 60 commi da 7-bis a 7-quinques ha previsto la possibilità di sospendere la quota di ammortamento per l’anno 2020, lasciando inalterata la deduzione fiscale. In questo modo non si imputava contabilmente l’ammortamento ma solo la sua deduzione fiscale. Era consentito sospendere fino al 100% la quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
La sospensione poteva quindi riguardare una quota variabile di ammortamento, non necessariamente il 100% indicando in nota integrativa le ragioni della deroga e specificando l’influenza che la stessa produceva sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio. Tale possibilità è stata riconosciuta a tutti i soggetti che non adottavano i principi contabili internazionali.
La legge di bilancio ha riconosciuto la stessa possibilità anche per l’esercizio 2021, però ai soli soggetti nel 2020 avevano sospeso il 100% della quota di ammortamento. Successivamente la so- spensione è stata estesa agli gli esercizi in corso al 31.12.2021 e 31.12.2022.
Ora il Milleproroghe estende ulteriormente questa possibilità anche agli esercizi in corso 31.12.2023. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali viene quindi confermata per neutralizzare gli effetti negativi non solo della pandemia ma anche del conflitto in corso. Si deve evidenziare che non è stata replicata la deroga al presupposto della continuità aziendale, sarà conseguentemente necessario verificare che la sospensione degli ammortamenti, non la pregiudichi.
Si dovrà fare riferimento alle regole già utilizzate per i bilanci precedenti, facendo riferimento ai principi contabili OIC 9, OIC 16 e OIC 24, nonché all’OIC 25, per la fiscalità differita.
Gli obblighi derivanti dall’utilizzo della deroga sono sostanzialmente due:
- l’accantonamento di una riserva indisponibile di utili equivalente agli ammortamenti non rilevati. In caso di assenza di utili potranno essere utilizzate altre riserve disponibili e se mancano anche queste, gli utili futuri;
- esposizione in Nota Integrativa di una informativa analitica circa le ragioni della deroga e l’influenza che la stessa produrrà sulla rappresentazione patrimoniale reddituale, finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio.
La sospensione degli ammortamenti non avrà ripercussioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap. La deduzione rimane consentita nei limiti previsti dal TUIR, a prescindere dall’imputazione a conto economico. Qualora si decida di rinviare gli ammortamenti si avrà, per l’esercizio in corso, un doppio binario tra normativa civilistica e fiscale destinato a protrarsi nel tempo e da gestire in apposito quadro della dichiarazione dei redditi.
PERDITE D’ESERCIzIO
(ART.
3 COMMA 9)
Rinnovata la possibilità di sterilizzare le perdite di esercizio di natura civilistica, sempre in relazione agli effetti derivanti dalla pandemia e dal conflitto in corso. La norma interviene sul comma 1 dell’art. 6 del D.L. 104/2020 inserendo la data del 31.12.2022 in luogo del 31.12.2021. Ne consegue che alle perdite civilistiche che emergono nell’esercizio in corso al 31.12.2022, non si applicheranno gli artt. 2466 secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile. Non opererà inoltre la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale di cui agli artt. 2484, primo comma n. 4) e 2425-duodecies del codice civile.
Gli adempimenti legati alla normativa di cui sopra vengono posticipati al bilancio 2027 (quinto esercizio successivo) e l’assemblea che approverà quel bilancio dovrà prendere le decisioni del caso.
Diversamente dallo scorso anno, la riproposizione della sterilizzazione in argomento non ha previsto alcun rinvio per la continuità aziendale. Questa assenza imporrà agli amministratori l’onere di monitorare costantemente la situazione finanziaria e patrimoniale al fine di garantire la continuità aziendale. A questo proposito sarà necessario formulare una pianificazione almeno quinquennale che preveda il ritorno a risultati economici positivi negli esercizi successivi al 2022. Anche i sindaci saranno chiamati a verificare le concrete prospettive per la copertura delle perdite subite lo scorso anno, compito non facile soprattutto per il rischio di una errata verifica dell’adeguatezza e del funzionamento degli assetti amministrativi e di controllo che dovranno essere valutati con riferimento ad un arco temporale quinquennale.
AGEvOLAzIONI
PRIMA CASA
(ART. 3 COMMA 10 – qUINqUIES)
Sospesi dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023 i termini di cui alla Nota II – bis dell’art. 1, Tariffa allegata al DPR 131/86, previsti ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 2% sul valore catastale dell’immobile, in luogo del 9%, per l’acquisto della prima casa.
È altresì sospeso il termine previsto ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
ADDIzIONALI REGIONALI
(ART. 3 COMMA 10 – OCTIES)
Per le spese sostenute nel 2022 nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 riferite ad interventi edilizi, di riqualificazione e risparmio energetico, la comunicazione per l’esercizio dello sconto in fattura o per la cessione del credito, nonché la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate è differito al 16 al 31 marzo 2023.
INvIO DATI INTERvENTI
CONDOMINIALI
(ART. 3 COMMA 10 – NOvIES)
Prevista la proroga dal 16 al 31 marzo 2023 del termine entro cui gli amministratori di condomi- nio devono trasmettere all’Agenzia delle entrate le spese relative ad interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali.
ASSEMbLEE A DISTANzA (ART. 3 COMMA 10 – UNDECIES)
Per le assemblee che si terranno fino al 31 luglio 2023 sono state prorogate le disposizioni previste dall’art. 106, comma 7 del D.L. 18/2020 riguardanti la possibilità, in deroga alle disposizioni statutarie, di:
- esprimere il voto in assemblea societaria per via elettronica o per corrispondenza;
- svolgere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto senza necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo;
- esprimere il voto mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, limitatamente però alle società a responsabilità limitata.
DEFINIzIONE LITI PENDENTI
ENTI TERRITORIALI
(ART. 3 - bIS COMMA 1, LETT. A, b E C)
È stato previsto che il provvedimento con il quale l’Ente territoriale sceglie di applicare la definizione agevolata delle liti pendenti, acquista efficacia con la pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell’ente creditore. Lo stesso dovrà essere trasmesso al MEF entro il 30 aprile 2023 ai soli fini statistici.
Entro il 31 marzo 2023 gli Enti territoriali, in alternativa alla definizione agevolata, possono estendere alcuni istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla legge di bilancio 2023, alle controversie in cui è parte il medesimo Ente.
STRALCIO RUOLI
FINO A 1.000 EURO
(ART. 3 - bIS COMMA 1, LETT. D, E E F)
Per quanto riguarda la disciplina “saldo e stralcio” di cui al comma 222 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023, vengono inserite le seguenti modifiche:
- estensione dal 31 marzo al 30 aprile 2023 dell’operatività dell’annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro;
- differimento dal 30 giugno al 30 settembre 2023 del termine entro il quale l’agente della riscossione trasmette, agli enti interessati, l’elenco delle quote annullate ai fini del conse- guente discarico e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali.
Gli enti diversi dalle amministrazioni statali i quali entro il 31 gennaio 2023 non hanno attivato il provvedimento con il quale stabiliscono di non applicare l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro, vengono rimessi in termini e possono adottarlo entro il 31 marzo 2023.
5‰ ONLUS
(ART. 9 COMMA 4)
Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle ONLUS potranno ancora per un anno, e quindi fino al 31 dicembre 2023, essere destinatarie della ripartizione del 5‰ delle dichiarazioni dei redditi.
MODIFICHE UNILATERALI
CONTRATTI DI FORNITURA
ELETTRICA E GAS
(ART. 11 COMMA 8)
Fino al 30 giugno 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e di gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali del contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
CREDITO D’IMPOSTA bENI STRUMENTALI
(ART. 12 COMMI 1 – bIS E 1 - TER)
Differito al 30 novembre 2023 il termine per completare gli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alla tabella A allegata alla Finanziaria 2017 per i quali l’ordine e il pagamento di un acconto di almeno il 20% sono stati eseguiti entro il 31 dicembre 2022. Il differimento al 30 novembre 2023 riguarda anche gli investimenti ordinari con credito d’imposta nella misura del 6%, per i quali l’ordine e il pagamento di un acconto di almeno il 20% sono stati eseguiti entro il 31 dicembre 2022. (Si veda anche articolo che segue)
Colonnine Ricarica
vEICOLI ELETTRICI
(ART. 12 COMMA 3)
Esteso al 2023 il contributo dell’80% per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici, nel limite massimo di 1.500 euro a persona. Limite elevato a 8.000 euro con riferimento alle parti comuni dei condomini.
TUTELA ACqUIRENTI IMMObILI DA COSTRUIRE
(ART. 12 COMMA 6 – bIS)
Le disposizioni riguardanti le fideiussioni su immobili da costruire di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 122/2005, finalizzate a tutelare gli acquirenti, si applicano anche nelle more dell’adozione dei decreti di determinazione:
- del modello standard della fideiussione;
- del contenuto e delle caratteristiche della polizza assicurativa.
PROROGA RIFORMA
SETTORE SPORTIvO
(ART. 16 COMMA 1, LETT. A)
Prorogata dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023, la decorrenza delle norme introdotte con la riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e per il lavoro sportivo, tra cui le tutele in materia di assicurazione per malattia e maternità, di assegni per il nucleo familiare, di assicurazione contro gli infortuni nonché per di trattamenti pensionistici e disciplina del lavoro.
PUbbLICITà
CONTRIbUTI PUbbLICI
(ART. 22 – bIS)
È stato ulteriormente differito il termine di decorrenza delle sanzioni per inadempimento degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche, previste dall’art. 1 comma 125 - ter della legge 124/2017. Le sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche si applicheranno dal 1° gennaio 2024. (Pz)