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Il credito IVA 2022

a quello del debito da estinguere e pertanto, considerato che per tale compensazione non c’è la possibilità di esposizione in dichiarazione, la stessa deve essere necessariamente esposta nel modello F24. In questo modo tale compensazione viene considerata di tipo orizzontale.

COMPENSAzIONI NON SUPERIORI

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Premessa

Le norme per la compensazione del credito Iva annuale sono contenute nel D.L. 78/2009, il quale pone una serie di regole e limitazioni legate all’ammontare dell’importo, ai termini e a massimali annuali. La compensazione di un credito inferiore a 5.000 euro non richiede alcun adempimento preventivo, mentre compensazioni d’importo superiore sono consentite a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione, oltre all’apposizione del “Visto di conformità” tramite soggetti abilitati. Di seguito ricordiamo le principali regole da osservare per compensare il credito Iva annuale riferito al 2022.

LE COMPENSAzIONI

La compensazione del credito Iva può essere di tipo verticale, vale a dire con la stessa imposta, oppure orizzontale, con altre imposte e contributi. La compensazione di tipo verticale, come ad esempio il credito annuale che viene compensato con la liquidazione del mese di gennaio o del primo trimestre successivo, non prevede alcun adempimento o limitazione e può conseguentemente essere eseguita liberamente.

Solo nelle compensazioni orizzontali, dove il credito viene compensato con altri tributi o contributi previdenziali, si devono rispettate specifiche condizioni.

È opportuno ricordare che la circolare n. 29 del 2010 ha escluso da limitazioni le compensazioni riferite a pagamenti di debiti della medesima imposta, relativi ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito. Può essere il caso del saldo a debito Iva 2022 compensato con il credito Iva del primo trimestre 2023, in questo caso il credito si riferisce ad un periodo successivo

A 5.000 EURO

I soggetti che desiderano compensare un importo non superiore a 5.000 euro, possono presentare il relativo modello F24 già dal primo giorno successivo al periodo d’imposta in cui è sorto il credito. In questi casi era pertanto possibile utilizzare l’importo in compensazione già a partire da gennaio 2023.

Questo significa che un credito annuale di 4.700 euro riferito al 2022, è liberamente compensabile dal 1° gennaio 2023. Segnaliamo che la compensazione libera fino a 5.000 euro è possibile indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. In pratica alla presenza di un credito annuale di 20.000 euro, i primi 5.000 euro, possono essere compensati orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In questo caso non è richiesta alcuna preventiva presentazione di dichiarazione o comunicazione.

COMPENSAzIONI SUPERIORI

A 5.000 EURO

Per i crediti Iva superiori a 5.000 euro, prima di procedere alla compensazione è richiesta la presentazione della dichiarazione Iva annuale.

La dichiarazione annuale con un credito da compensare superiore a 5.000 euro deve inoltre essere munita del visto di conformità o recare la sottoscrizione dell’organo di controllo.

Solo dopo 10 giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione annuale è consentito procedere alla compensazione presentando il modello F24. Dal 1° febbraio è possibile presentare la dichiarazione annuale 2023, presupposto necessario per poter compensare, dal decimo giorno successivo, il credito d’imposta 2022 per importo superiore a 5.000 euro.

Si ricorda che l’unica modalità di trasmissione del modello F24 con compensazioni è tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline), escludendo conseguentemente il canale bancario.

Per le richieste di compensazioni superiori ai 5.000 euro, la dichiarazione Iva deve necessariamente riportare il “Visto di conformità” da parte di un professionista abilitato o dal collegio sindacale, in difetto, il modello viene scartato dal sistema. L’apposizione del visto di conformità attesta che i dati della dichiarazione sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili.

In merito al visto di conformità si ricorda che l’art. 9 – bis comma 11 del D.L. 50/2017 prevede l’esonero per i contribuenti che dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità ISA hanno ottenuto un punteggio di 8 per il periodo d’imposta 2021 oppure pari almeno a 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2020 e 2021. L’esonero del visto opera:

- ai fini della compensazione del credito maturato sulla dichiarazione annuale per l’anno d’imposta 2022 fino all’importo di 50.000 euro;

- ai fini della compensazione del credito iva infrannuale maturato nei primi tre mesi dell’anno d’imposta 2023 fino all’importo di 50.000 euro.

REGOLARIzzAzIONE DEL vISTO

In caso di presentazione di una dichiarazione senza visto di conformità in presenza di credito da compensare superiore a 5.000 euro, l’omissione può essere regolarizzata con una dichiarazione integrativa contenente il visto. La compensazione sarà comunque possibile a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della integrativa. Si ricorda che si considera dichiarazione tardiva quella presentata con un ritardo inferiore ai 90 giorni.

Con riferimento al modello Iva 2023:

- la dichiarazione tardiva potrà essere inviata entro il 31 luglio 2023;

- è richiesto il versamento della sanzione ridotta di 25 euro (250 x 1/10) codice tributo 8911. Anche in caso di dichiarazione tardiva la compensazione può essere eseguita decorsi 10 giorni dalla sua presentazione.

I bLOCCHI ALLE COMPENSAzIONI

La compensazione orizzontale è soggetta a specifiche limitazioni di seguito indicate.

Il comma 990 dell’art. 1 della legge 205/2017, ha previsto che l’Agenzia delle entrate può bloccare, fino ad un massimo di 30 giorni, gli F24 che presentino delle compensazioni di crediti che presentino profili di rischio. La sospensione, che può riguardare non solo le deleghe con saldo a zero ma anche quelle con saldo a debito, serve a verificare la legittimità dell’utilizzo del credito.

Se la verifica dà esito positivo e in ogni caso trascorsi 30 giorni dall’invio del modello, la delega sarà sbloccata e la tempestività del versamento sarà assicurata dall’originario invio. Se invece l’esito è negativo, i versamenti e le compensazioni saranno considerati come non effettuati, con tutte le conseguenze in tema di sanzioni.

L’amministrazione potrebbe quindi bloccare la compensazione alla presenza, ad esempio, di titolarità del credito diversa dal soggetto che effettua la compensazione.

Allo stesso modo il comma 2-quinquies dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97 prevede che i contribuenti per i quali è stato notificato un provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni comunitarie VIES, non possono avvalersi, a partire dalla notifica, della compensazione del credito Iva risultante sia dalla dichiarazione annuale che dai modelli TR riguardanti le compensazioni infrannuali. Il divieto rimane fino a quando non vengono rimosse le irregolarità che hanno causato l’esclusione dal VIES.

Anche ai soggetti Iva inattivi è preclusa la compensazione, il comma 2 – quater dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97 prevede che qualora ad un contribuente sia stato notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva, ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis del DPR 633/72, non possono avvalersi della compensazione. Si tratta dei cessati “d’ufficio” per i quali l’amministrazione finanziaria, a seguito di una verifica del profilo di rischio e del merito soggettivo e oggettivo della richiesta della partita Iva, possono portare a un provvedimento di cessazione per indebita richiesta. Da ultimo va ricordato che la legge di bilancio per l’anno in corso, al fine di contrastare l’utilizzo di partite Iva fittizie, ha introdotto una forma di controllo dell’amministrazione finanziaria che si potrà concretizzare nell’invito a comparire a carico del contribuente. L’invito servirà a verificare l’effettivo esercizio dell’attività e l’assenza di profili di rischio. In caso di mancata comparizione o di esito negativo dei riscontri, l’Agenzia emanerà un Provvedimento di cessazione della partita Iva. Se a seguito di tale Provvedimento lo stesso contribuente richiederà l’apertura di una nuova posizione Iva, dovrà rilasciare una garanzia fideiussoria non inferiore a 50.000 euro valida almeno tre anni. Ai destinatari dei Provvedimenti di cessazione sarà inoltre irrogata una sanzione di 3.000 euro. Infine la compensazione è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza è prevista una sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per i quali il termine di pagamento è scaduto e fino all’ammontare indebitamento compensato.

LA COPERTURA ASSICURATIvA

I professionisti autorizzati al rilascio del visto di conformità, al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato, devono sottoscrivere un’apposita polizza assicurativa che rispetti le seguenti condizioni:

- la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità senza limitazioni a specifici modelli dichiarativi;

- il massimale di polizza deve essere adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati ed in ogni caso non inferiore a 3.000.000 di euro;

- la polizza non deve contenere franchigie o scoperti a meno che la compagnia s’impegni a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi sull’assicurato;

- la polizza deve prevedere il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, a prescindere dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

Residuo Credito 2021

Nell’ipotesi in cui non sia stato possibile compensare integralmente il credito riferito al 2021 nel corso del 2022, l’importo residuo può essere fatto confluire della dichiarazione Iva 2023. In pratica il residuo credito potrà essere utilizzato nel 2023 fino al momento dell’invio della dichiarazione Iva 2023, da quel momento si rigenererà come credito riferito al 2022. Con la trasmissione della dichia- razione Iva 2023 quindi, il credito residuo viene rigenerato come credito 2022.

La rigenerazione del credito in dichiarazione annuale si estende anche ai crediti riferiti al primo, secondo e terzo trimestre 2022 con riferimento agli importi residui non utilizzati. Quindi per i crediti Iva riferiti ai primi tre trimestri 2022, per i quali è stata richiesta la compensazione tramite il modello TR, eventuali importi residui non compensati, potranno confluire nella dichiarazione Iva 2023 e rigenerarsi come crediti 2022.

I LIMITI DI COMPENSAzIONE

Il limite massimo delle compensazioni orizzontali è stato fissato, dall’articolo 1 comma 72 della legge 234/2021, a 2.000.000 di euro per ciascun anno solare. Il limite è unico e rappresenta la soglia entro la quale devono essere contenute le compensazioni orizzontali e le richieste di rimborso semplificate (ex conto fiscale). Così in caso di richiesta di rimborso semplificato del credito Iva 2022 per 300.000 euro, indicando tale importo nel campo 2 del rigo VX4 della dichiarazione annuale Iva 2023, per il 2023 si avrà una disponibilità residua di 1.700.000 euro per le compensazioni orizzontali. I rimborsi dei crediti Iva infrannuali fatti tramite modello TR, non si computano ai fini del limite in argomento perché erogati direttamente dall’Agenzia delle entrate e non tramite la procedura semplificata.

In pratica il limite riguarda le compensazioni e i rimborsi semplificati richiesti nel corso del 2023, a prescindere dalla tipologia e dall’origine del credito rimborsato o compensato. Così ad esempio ai fini della verifica del limite si dovrà cumulare:

- l’importo del credito annuale Iva 2021 utilizzato in compensazione orizzontale nei primi mesi 2023 anteriormente alla presentazione della dichiarazione Iva 2023 per il 2022;

- l’importo del credito annuale Iva 2022 richiesto a rimborso con procedura semplificata con la dichiarazione Iva 2023;

- l’importo del credito del primo trimestre 2023 utilizzato in compensazione nel corso di quest’anno.

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