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La nomina dell’organo di controllo

Per le SRL l’obbligo prescinde dalla sua natura e conseguentemente opera per le società unipersonali e per le start – up innovative che nell’ultimo biennio hanno superato i parametri sopra indicati.

Con l’approvazione del bilancio molte società di capitali potrebbero trovarsi alle prese con l’obbligo di nominare l’organo di controllo sociale. Tale nomina deve tuttavia tener conto delle novità apportate dal Codice della Crisi che per le società a responsabilità limitata ha previsto la possibilità di nominare il sindaco unico o il revisore unico.

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Il collegio sindacale è un organo societario che partecipa attivamente alla vita sociale e alle riunioni dell’organo amministrativo e delle assemblee dei soci. Può inoltre esercitare poteri di controllo e di ispezione con possibilità di effettuare segnalazioni e denunce. Prerogative che in generale non sono riconosciute al revisore

Il D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 ha modificato l’art. 2477 del codice civile estendendo l’obbligo di nomina del collegio sindacale o del revisore alle SRL e alle cooperative.

Il comma 3 dell’art. 2477 del C.C. prevede la nomina obbligatoria per:

- società per azioni;

- società a responsabilità limitata quando è prevista dall’atto costitutivo;

- società a responsabilità limitata quando hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato o quando controllano società obbligate alla revisione dei conti;

- società a responsabilità limitata quando vengono superati per due esercizi consecutivi almeno uno dei limiti previsti dall’art. 2477 c. 2 lett. c) indicati di seguito:

1) attivo patrimoniale, 4 milioni di euro;

2) ricavi di vendita, 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media nell’esercizio, 20 unità.

L’obbligo di nomina cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non viene superato alcuno dei limiti di cui sopra.

Si evidenzia che in riferimento alla data di approvazione del bilancio 2022, al fine della verifica del superamento dei limiti dimensionali di cui sopra, assumono rilevanza i parametri relativi ai bilanci 2021 e 2022. Il primo bilancio da sottoporre a revisione in caso di superamento dei limiti sarà quello relativo al 2023.

Nelle SRL l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore, l’organo di controllo è monocratico, salvo diversa previsione statutaria.

L’assemblea che approva il bilancio in cui sono superati i limiti sopra indicati, deve inserire nell’ordine del giorno: “nomina dell’organo di controllo o del revisore e relativo compenso”.

L’eventuale omissione determina l’intervento del Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro Imprese.

Qualora l’atto costitutivo preveda ancora la nomina del collegio sindacale, è necessario nominare l’organo di controllo o il revisore e, se necessario, uniformare l’atto costitutivo alle nuove regole.

Se lo statuto della SRL prevede espressamente la nomina del sindaco unico o del revisore, l’ordine del giorno dovrebbe fare riferimento a tale nomina specifica, indicando anche il compenso per l’uno e l’altro incarico.

In dottrina si è discusso se fosse lecito, in dissonanza con l’atto costitutivo della SRL redatto in passato e che prevede la nomina del collegio sindacale, nominare un sindaco unico o un revisore. La questione è stata superata con l’art. 379 del D. Lgs. 14/2019, il quale prevede espressamente che le società devono provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore e, se necessario, a uniformare l’atto costitutivo alle disposizioni cogenti. Ciò significa che qualora l’atto costitutivo preveda esclusivamente la nomina di un collegio sindacale o di un sindaco unico e non si provveda a modificare tale disposizione, è da escludere la possibilità di sottoporre la società unicamente alla revisione legale nominando esclusivamente un revisore. Si dovrà invece chiarire nei patti sociali se la revisione sia demandata al collegio sindacale o a una società esterna.

Le SRL hanno inoltre la possibilità di attribuire la funzione di controllo legale dei conti al collegio sindacale o delegare il controllo dei conti ad un revisore.

Come ricordato uno dei cambiamenti più significativi recato dal Codice della Crisi, ha riguardato la previsione del controllo monocratico, affidato al sindaco unico. L’art. 2477 del C.C. riconosce, infatti, la possibilità di nominare il sindaco unico o il revisore unico ancorché le differenze esistenti tra le due figure siano sostanziali.

Al sindaco spetta il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto mentre il revisore deve verificare la correttezza dei conti.

Il Codice della Crisi ha rilanciato i poteri delle due figure, riconoscendo loro con l’art. 14, nuovi obblighi di segnalazione, esercitabili da entrambe le figure professionali. Alla presenza del solo revisore, questo dovrà anche vigilare attivamente sulla governance societaria e intervenire in caso di omissioni da parte dell’organo amministrativo.

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