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Ridefiniti i termini di accertamento
from Apinforma 5/2023
by Confapi FVG
Il 26 MArzo SCAde l’AnnuAlItà 2016
I termini di notifica degli atti di accertamento al contribuente sono definiti:
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- dall’art. 43 del DPR 600/73 per quanto riguarda le imposte sui redditi e l’Irap;
- dall’art. 57 del DPR 633/72 per l’Iva.
Dal 2016 in caso di dichiarazione presentata il termine ordinario è il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di dichiarazione omessa, sempre dal 2016, il termine è il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Per annualità fino al 2015 i termini erano rispettivamente il 31.12 del 4° e 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione o del termine in cui andava presentata.
Con l’emergenza Covid, l’art. 67 del D.L. 18/2020 (Cura Italia) fino all’annualità 2018 ha differito i termini di cui sopra di 85 giorni.
Successivamente l’art. 157 del D.L. 34/2020 (Rilancio) ha previsto che per gli atti di accertamento per i quali i termini di decadenza, calcolati senza considerare il periodo di sospensione di cui sopra, scadevano tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, potevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
Di fatto per gli atti i cui termini di decadenza dell’accertamento risultavano pendenti nel predetto periodo, 8 marzo – 31 dicembre 2020, il termine del 31 dicembre 2020 è stato prorogato al 28 febbraio 2022. È stato il caso ad esempio della dichiarazione presentata relativa al 2015 o della dichiarazione omessa relativa al 2014.
Il differimento non interessata i tributi locali ma esclusivamente quelli erariali.
L’Agenzia delle entrate negli incontri di inizio anno 2022 con la stampa specializzata ha precisa- to che la proroga di 85 giorni di cui sopra, interessa i termini di decadenza riferiti ad atti non scaduti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, per i quali non trova applicazione il sopracitato art. 157. In altre parole, per tali atti il termine di accertamento non scade il 31.12 dell’anno di riferimento bensì 85 giorni dopo, vale a dire il 25 marzo per i bisestili e il 26 marzo per i non bisestili dell’anno successivo. Questo spostamento risulta conseguentemente applicabile alle annualità 2016, 2017 e 2018.
Resta inteso che alla presenza di reati penali di cui al D. Lgs. 74/2000, fino al 2015 i termini ordinari di accertamento sono raddoppiati. Tale raddoppio non opera dal 2016 conformemente a quanto previsto dall’art. 1 comma 132 della legge 208/2015. Per le annuali fino al 2015 il termine di accertamento alla presenza di rilevi penali per le dichiarazioni presentate, è il 31 dicembre dell’8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di dichiarazione omessa invece il termine è il 31 dicembre del 10° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere trasmessa.
Si ricorda che il raddoppio dei termini non opera con riferimento all’Irap, l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 7/2019 ha confermato che non essendo previste sanzioni penali, non può operare la disciplina del raddoppio dei termini.
Si ricorda inoltre che i termini di accertamento risultano ridotti rispettivamente di 1 e 2 anni rispettivamente alla presenza:
- di contribuenti che rientrano nel regime premiale degli ISA;
- di contribuenti interessati alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti.
Di seguito una tabella riepilogativa dei termini di cui sopra.
In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa il termine per la notifica della cartella di pagamento decorre dalla data di presentazione della stessa, limitatamente agli elementi oggetto di integrazione.